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DIRITTO SINDACALE. Prof. Mario Cerbone. La legislazione “di sostegno” del sindacato. La legge n. 300/1970 rappresenta l’esempio più importante di questo tipo di legislazione: essa vuole “sostenere” il sindacato nei luoghi di lavoro
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DIRITTO SINDACALE Prof. Mario Cerbone
La legislazione “di sostegno” del sindacato • La legge n. 300/1970 rappresenta l’esempio più importante di questo tipo di legislazione: essa vuole “sostenere” il sindacato nei luoghi di lavoro • necessità logica per lo Stato di interloquire con sindacati effettivamente rappresentativi degli interessi dei lavoratori • delimitazione selettiva dei soggetti collettivi, dunque, come effetto della ratio della stessa politica promozionale
“Rappresentanza” e “rappresentatività” sindacale Necessità di tenere distinti i due concetti • La “rappresentatività sindacale” indica l’idoneità del sindacato ad esprimere e tutelare l’interesse collettivo di un’ampia fascia di lavoratori • Esso non presuppone alcuna distinzione tra lavoratori iscritti e non iscritti all’organizzazione sindacale • Si tratta di un concetto più a carattere politico-sociologico
Rappresentanza sindacale • La “rappresentanza sindacale” è invece concetto tecnico-giuridico, che fa riferimento al potere del sindacato di agire e compiere attività giuridica, specie contrattuale, in nome e per conto dei soli lavoratori iscritti
Il sindacato maggiormente rappresentativo (S.M.R.) • La figura del sindacato maggiormente rappresentativo (S.M.R.) ha costituito, per lungo tempo, l’esclusivo destinatario del sostegno legislativo • La legge voleva sostenere il sindacato maggiormente rappresentativo nei luoghi di lavoro
Gli indici della maggiore rappresentatività • Come si identifica il S.M.R., in assenza di una nozione legale? • Elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
Gli indici della “maggiore rappresentatività” • Criterio numerico-quantitativo: elevato numero degli iscritti; • Equilibrata presenza in un ampio arco di categorie professionali; • Diffusione su tutto il territorio nazionale • Esercizio continuativo dell’azione di auto-tutela, con riguardo a diversi livelli e a diversi interlocutori • Reale capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese
Dubbi e incertezze • Si tratta di criteri che non misurano l’effettività, ma che presuppongono una legittimazione “storica”? • Il concetto di S.M.R. regge a lungo, poi entra in crisi sul finire degli anni ’80, inizio anni ‘90
Accordo Interconfederale del 2011 • L’Accordo del 28 giugno 2011 fissa alcuni criteri più precisi sulla “rappresentatività” sindacale, ai fini della contrattazione collettiva nazionale. • Si richiede la sussistenza di 2 criteri: • criterio associativo • criterio elettivo
Criterio associativo: si guardano i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori • Criterio elettivo: si guardano i consensi/voti ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie
Per ottenere la legittimazione a negoziare, è necessario che il risultato ottenuto da queste due operazioni superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
Questa nozione pattizia di rappresentatività è finalizzata alla contrattazione collettiva nazionale • Esiste poi una nozione distinta, enucleabile dall’art. 19 legge n. 300/70, finalizzata all’accesso ai diritti sindacali di cui al Titolo III della legge 300/70
Art. 19 (testo originario) • TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE • ART. 19. (COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI) • Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: • a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; • b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.Nell'ambito di azienda con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 19 Testo vigente • Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: • a) (...) (1); • b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva (2). • Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. • (1) La lettera che recitava: "a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" è stata abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312
L’art. 19 nel testo originario esprimeva un netto favore nei confronti del S.M.R. • A partire dagli anni 90, tuttavia, entra in crisi il S.M.R., inadeguato ad esprimere gli interessi dei lavoratori: si fanno spazio le esigenze di sindacati, non aderenti a grandi centrali confederali, ma forti e rappresentativi, che reclamano i diritti di cui al Titolo III della legge 300.
Referendum del 1995 • Referendum abrogativo sull’art. 19 • Eliminazione della lett. a): si sposta il criterio identificativo della rappresentatività sindacale sul versante della sottoscrizione di contratti o accordi, di qualsiasi livello, applicati nell’unità produttiva (lett. b)
La possibilità di costituire RSA e di fruire dei relativi diritti, pertanto, non è più una conseguenza della forza sindacale a livello confederale, ma della presenza nello specifico settore o azienda dei sindacati
Critiche alla modifica referendaria • Posto che il criterio selettivo è la sottoscrizione di accordi, si finisce in sostanza per attribuire al datore di lavoro il potere di accreditare le organizzazioni sindacali rappresentative in azienda, dando così la facoltà di escludere quelle non gradite mediante il rifiuto dell’accordo • (Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Modena)
RSA/RSU • Il Protocollo 23 luglio e l’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, istituiscono e disciplinano una nuova composizione della rappresentanza sindacale in azienda, denominata RSU, in alternativa alla RSA secondo l’art. 19
RSA/RSU: differenze • RSU: struttura a base unitaria ed elettiva • Alle elezioni partecipano lavoratori iscritti e non • costituzione: 2/3 elezioni a suffragio universale • 1/3: riserva del terzo: mediante designazione da parte delle oo.ss. stipulanti il ccnl in proporzione ai voti ottenuti
MODELLI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE Modello a canale doppio: coesistono due organismi, con natura e funzioni distinte: una di rappresentanza elettiva con poteri partecipativi ed un’altra associativa con poteri negoziali Modello a canale unico: un solo organismo ha la rappresentanza associativa e la rappresentanza elettiva, coniugando tendenzialmente in sé ogni funzione
RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE E SELEZIONE DEL SOGGETTO SINDACALE ESTERNO L’esigenza di recuperare e reinserire entro i consueti canali istituzionali le nuove forme di rappresentanza, nate col ciclo di lotte dell’autunno caldo: Promozione senza regolamentazione Rilancio delle confederazioni storiche
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA) Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1] Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito: [a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale]; [b)]delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni], che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell’unità produttiva[2]. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. [1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001. [2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996.
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. A) E IL SMR • Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale • Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro • La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr) • Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. B) • Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale • Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi a più ampio raggio
ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE “APERTO” DELLA NORMA Iniziativa dei lavoratori: Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro iniziativa. Legame con il sindacato: nell’ambito di…: Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè formati nel suo ambito. Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi unitari di base nei luoghi di lavoro con poteri di contrattazione aziendale
PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 2 ss., Cost.
SMR Criteri giurisprudenziali • criteri quantitativi: gli iscritti • criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità; esercizio continuativo attività di autotutela; capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del Paese. In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano le caratteristiche del sindacato confederale tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese: CGIL-CISL-UIL.
IL SMR E LA CONTRATTAZIONE • Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità • La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva in perdita) • Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento
Crisi del SMR proposte di legge per modifica art. 19 St. lav. • Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere. • Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St. lav.: - eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di lavoro e quindi nel panorama sindacale generale; - introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire anche per misurare quant. la rappr. • Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze • 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU) • 1995: modifica per via referendaria delle RSA • Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i.: D.Lgs. n. 165/2001.
Nuovo art. 19 St. lav. • La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19 • La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali” • Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva • Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale • la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso.