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DIRITTO SINDACALE. Lezione 1 a.a. 2013-2014 Natalia Paci. 1. TEMI. 1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE 2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE 3. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE 4. LA LIBERTA’ SINDACALE 5. IL SINDACATO. 2. IL DIRITTO SINDACALE. Il diritto sindacale:
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DIRITTO SINDACALE Lezione 1 a.a. 2013-2014 Natalia Paci 1
TEMI 1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE 2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE 3. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE 4. LA LIBERTA’ SINDACALE 5. IL SINDACATO 2
IL DIRITTO SINDACALE Il diritto sindacale: una partizione del diritto del lavoro Partizioni del diritto del lavoro • Rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto) • Diritto sindacale • Previdenza sociale 3
IL RAPPORTO TRA DIRITTO SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del movimento operaio Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è frutto delle rivendicazioni condotte dai lavoratori collettivamente organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto collettivo Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme, statuali o contrattuali, che disciplinano l’organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un nesso diretto con il rapporto individuale di lavoro subordinato 4
LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE • Le fonti internazionali: le convenzioni e le raccomandazioni dell’OIL. Assenza di standard internazionali di diritti, conseguente dumping sociale e necessità di misure alternative (es: clausole sociali). • Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i regolamenti; le direttive; la Corte di Giustizia; il contratto collettivo europeo e il dialogo sociale. • La fonte legislativa: l’inattuazione del disegno del Costituente; lo Statuto dei lavoratori • Il contratto collettivo • La giurisprudenza 5
LO SVILUPPO DEL DIRITTO SINDACALE IN ITALIA Sviluppo tardivo. Rivoluzione industriale in Italia: dalla seconda metà del 1800. Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali ed agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni penose. La c.d. Questione sociale. Il neonato Stato italiano (1861) si limitò ad estendere lo Statuto albertino (codice penale sardo) che prevedeva come reato ogni forma di coalizione degli operai (come dei datori). Ciò non ha impedito l'inarrestabile crescere del c.d. Quarto Stato, dotandosi di rappresentanza sindacale e politica. Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza, Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti: partito operaio italiano -1885- partito dei lavoratori italiani -1892- poi partito socialista italiano-1895-). In questa fase si radica il sindacato (1901 nasce la FIOM, nel 1906 la Cgil) e si afferma il contratto collettivo. Legislazione sociale è la preistoria del diritto del lavoro. L. n. 3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli. Codice Zanardelli (1889) mette fine alla repressione penale (non civile). 6
I “CONCORDATI DI TARIFFA” Contratti stipulati “tra gruppi di operai e industriali su determinate norme” perché entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero “come fonte del loro regolamento” (E. Redenti, 1906). Furono chiamati “di tariffa” perché in origine si limitavano a regolare collettivamente il prezzo – la tariffa appunto – del lavoro. 7
IL PERIODO CORPORATIVO Si registra il passaggio da un sistema caratterizzato dall’astensione legislativa ad un sistema minutamente regolato dalla legge in funzione repressiva del conflitto sindacale 8
IL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO La funzione: Nel contratto collettivo (nazionale) corporativo trova espressione la solidarietà tra i vari fattori della produzione (capitale e lavoro) mediante la conciliazione di opposti interessi dei datori e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione nazionale Natura: Contratto di diritto pubblico, fonte del diritto come la legge, tipico e nominato, disciplinato dalle norme del libro V del codice civile Efficacia: Erga omnes come la legge (art. 2070 c.c.) Inderogabile con efficacia reale (art. 2077 c.c.) 9
DIRITTO DI SCIOPERO ART. 40 COST. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano 10
LA LIBERTA' SINDACALE ART. 39 COST. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 11
LA LIBERTA’ SINDACALE LE FONTI Convenzioni OIL n. 87 e 98 Artt. 12 e 28 Carta dei diritti fondamentali Art. 39, comma 1, Cost. Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 12
CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE: ART. 39, 1° COMMA, COST. I profili individuali: Libertà sindacale positiva Libertà sindacale negativa I profili collettivi Libertà di organizzazione (v. anche oltre) Libertà di azione 13
IL CARATTERE SINDACALE DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA Il criterio teleologico Il criterio degli “strumenti” impiegati Il profilo soggettivo 14
LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE La libertà sindacale degli imprenditori La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e autonomi La libertà sindacale dei pubblici dipendenti I militari e la polizia di Stato 15
LA MULTIDIREZIONALITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE La libertà sindacale nei confronti dei pubblici poteri La libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro 16
LIBERTA’ SINDACALE (Titolo II St. lav.) Artt. 14-18 Della libertà sindacale
Art. 14Diritto di associazione e di attività sindacale • Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro. • Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo. • Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.). • Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P. Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I, 724). • Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non segretezza).
Art. 15Atti discriminatori Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003 I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la prima opinione: • ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716. Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento Atti e patti vietati: • fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata • Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica (non ad es. una minaccia)
Art. 16Trattamenti economici collettivi discriminatori Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi antisciopero Artt. 15 e 16: Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16: Preferito l’art. 28. Motivi? Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti) Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore) Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e non nullità dell’atto)
Art. 17Sindacati di comodo Il fenomeno vietato • La condotta datoriale: atti di favoritismo, corruzione, collusione, finanziamento • La sanzione • Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di ottenere una radicale eliminazione dell’organizzazione sindacale illegittimamente sovvenzionata.
Art. 18Reintegrazione nel posto di lavoro E’ la norma di tutela contro il licenziamento illegittimo: Rinvio (v. seconda parte del programma: il rapporto di lavoro subordinato)
LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART. 39,SECONDA PARTE, COST. Le ragioni storiche La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella rappresentanza unitaria. L’estrema complessità e rigidità del meccanismo La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato, la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di regolamentazione e controllo statuale) La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a quel momento sulla base dei reali rapporti di forza I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale) La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento privatistico ed il sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni 23
IL C.D. SISTEMA SINDACALE DI FATTO • Data l’assenza di una legge ad hoc in materia di sindacato e contrattazione collettiva, attuativa dell’art. 39, seconda parte, Cost., se si eccettua il settore pubblico (v. D.Lgs. n. 165/2001), il nostro sistema sindacale si regge su: l’art. 39, c. 1, Cost. e, quindi, sul principio del pluralismo sindacale (fermo restando, naturalmente in tema di conflitto, l’art. 40 Cost. e la L. n. 146/1990 per lo specifico ambito dei servizi pubblici essenziali); le norme del codice civile (libro IV, tit. II e alcune norme del libro V, tit. I, capo III sul contratto collettivo corporativo, debitamente rilette e adattate dalla giurisprudenza); l’art. 19 St. lav. (sulla rappresentanza e la rappresentatività nei luoghi di lavoro ai fini del godimento dei diritti sindacali); vari accordi sindacali (Protocolli triangolari, Accordi interconfederali stipulati dalle maggiori confederazioni e associazioni sindacali unitariamente, salvo alcune eccezioni): Protocollo del 23 luglio 1993; Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993; Accordo quadro del 22 gennaio 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 28 giugno 2011; Accordo 21 settembre 2011.
LA “PRIVATIZZAZIONE” DEL DIRITTO SINDACALE LE CONSEGUENZE: IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO TROVA FONDAMENTO NELL’ART. 39, 1° COMMA, Cost. e NELLE NORME DEL CODICE CIVILE IL SINDACATO E’ UN’ASSOCIAZIONE NON RICOSCIUTA IL CONTRATTO COLLETTIVO E’ UN CONTRATTO C.D. DI DIRITTO COMUNE 25
LIBERTA’SINDACALE COME LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI
ILSINDACATO: MODELLI ORGANIZZATIVI I Modelli organizzativi del sindacato: come è andato strutturandosi il sindacato italiano all’ombra del nostro regime costituzionale di libertà sindacale? Quali forme organizzative ha assunto? 27
L’organizzazione sindacale dei lavoratori e degli imprenditori Linee generali • Dal sindacalismo di mestiere al sindacalismo industriale • Sindacalismo confederale e sindacalismo autonomo • Crescita del terziario e modelli organizzativi diversi da quelli del sindacalismo tipicamente industriale 28
L’organizzazione del sindacato dei lavoratori • La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale • Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL – CISL – UIL) • sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso sindacati di mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni. • Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni. 29
L’organizzazione del sindacato dei datori di lavoro • L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i grandi settori economici (industria, commercio, agricoltura); in quest’ambito, rileva poi la dimensione delle imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro. • La struttura organizzativa si articola anche qui secondo una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza della prima. • Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche economiche (erogazione di servizi, ecc.) • La più consistente associazione sindacale datoriale è la Confindustria 30
Organizzazioni sindacali a livello sovranazionale • Particolarmente importanti quelle a livello europeo: • Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per i lavoratori • Unione delle Industrie della Comunità Europea (UNICE) 31
IL SINDACATO: REGIME GIURIDICO La scelta privatistica ed il sindacato come associazione non riconosciuta La disciplina giuridica dell’associazione non riconosciuta artt. 36, 37 e 38 cod. civ. 32