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ASSOCIAZIONE SINDACALE DONNE DELL’EST. Evoluzione dalla “Bossi Fini” alla Legge sulla Sicurezza Pubblica. Legge Bossi Fini
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ASSOCIAZIONE SINDACALEDONNE DELL’EST Evoluzione dalla “Bossi Fini” alla Legge sulla Sicurezza Pubblica
Legge Bossi Fini La Legge Bossi Fini è l'espressione d'uso comune che indica la legge della Repubblica italiana30 luglio2002, n.189, varata dal Parlamento italiano nel corso della XIV Legislatura, di modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il D. Lgs. 25 luglio1998, n. 286. La legge prende il nome dal leader di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, e da quello della Lega Nord, Umberto Bossi, primi firmatari della legge, che nel governo Berlusconi II ricoprivano, rispettivamente, le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione, per regolamentare le politiche sull'immigrazione e sostituisce ed integra la precedente modifica, la c.d.LeggeTurco-Napolitano, ovvero la legge 6 marzo 1998, n. 40, confluita poi nel predetto Testo Unico.
Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati. La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo. La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Le navi di clandestini non attraccano sul suolo italiano, l'identificazione degli aventi diritto all'asilo politico e a prestazioni di cure mediche e assistenza avvengono nei mezzi delle forze di polizia in mare.
Sanatoria 2002 • Guida alla sanatoria 2002 • La legge cosiddetta Bossi - Fini in materia di immigrazione è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 173L alla Gazzetta Ufficiale n° 199 del 26 agosto 2002. Entrerà quindi in vigore solo il 9 settembre; questa data oltre ad avviare le procedure restrittive segna anche l’inizio delle procedure per la regolarizzazione delle colf, delle badanti e dei lavoratori non in regola. A questo proposito ricordiamo che in tutti gli uffici postali è disponibile la documentazione ufficiale. Sono presenti due buste, una bianca ed una celeste. La busta bianca serve per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro domestico o di assistenza ad anziani od handicappati. La busta celeste serve invece per la dichiarazione per la regolarizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro subordinato. • Ogni cittadino extracomunitario che voglia regolarizzarsi deve far riferimento esclusivamente ai modelli ufficiali che vengono consegnati alle poste, per ragioni tecniche non risultano infatti validi quelli ripresi da giornali o stampati attraverso internet. In sostanza le norme vigenti per l’immigrazione di cittadini extracomunitari apportano un più severo "giro di vite" per espulsioni e pene. • In sintesi le principali novità della nuova legge sono le seguenti: • espulsioni con accompagnamento alla frontiera; • permesso di soggiorno legato ad un lavoro effettivo; • inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani; • sanatoria per colf, assistenti ad anziani, malati ed handicappati, lavoratori con contratto di lavoro di almeno 1 anno; • uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini. • Politiche migratorie • Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano saranno definite entro il 30 novembre dell’anno precedente, con un decreto del Presidente del Consiglio. Diventa facoltativo il decreto del presidente del consiglio per determinare il numero di extracomunitari che ogni anno. possono entrare in Italia.
Contratto di regolarizzazione Grazie alla legge sulla sanatoria moltissimi lavoratori in nero hanno potuto respirare con più di fiducia. Si firmava ogni strano contratto pur poter mettere alla luce del sole il proprio lavoro e illuminare l’esistenza tirando un sospiro di sollievo. Lavorando 24 ore su 24, spesso senza dormire la notte, senza un giorno libero, o poche ore di aria settimanali, sulla carta si aveva appena le ore minime richieste per la regolarizzazione - di 24 alla settimana. Ma tutto andava bene per non aver paura di essere “sorpresi” e espulsi.
Mestiere di assistente familiare e politica d’immigrazione • Salvare il futuro dei figli. Storie di migranti dall’Est • Esperienze di donne che lasciano il proprio paese per un lavoro e una casa vera • Cronaca di vita documentata, di donne che vivono in Italia. Donne immigrate dall’Est, qui per assicurare un’educazione scolastica ai figli, per “avere una casa propria, con un pavimento vero”. Per questo sono partite. Contadine, insegnanti, infermiere, sarte, operaie, contabili, vigili, ingegneri. Due giorni di pullman, un passaporto turistico, chiedono corsi di italiano e di preparazione al lavoro. IrenaJagiello è stata la terza polacca a entrare a Carpi. Abitava a Cracovia, e una volta partita si è data da fare come insegnante, il suo mestiere: “Ho cominciato a lavorare con il vocabolario in tasca, col tempo ho insegnato italiano alle donne straniere per integrarle sul lavoro”. Oggi Irena presiede un’associazione nata nel 2002 per offrire luoghi di ritrovo, insegnare a interpretare le norme italiane, trasferire la cultura dell’autotutela. “chiediamo normative che permettano alle badanti di rientrare ogni sei mesi nel loro paese senza il timore di perdere il lavoro”. Una professione migratoria, la loro. Ad Anna brillano gli occhi quando parla del suo paese. Unico momento di svago per la scarsa disponibilità di tempo di chi, come lei, è impegnata senza orari come assistente familiare, è l’incontro con le connazionali nella chiesa di S. Pietro a Reggio Emilia, dove tutte le domeniche pomeriggio il prete ucraino celebra la messa. Che “dura un’ora e tre quarti” dice orgogliosa. Storie come queste si leggono nella ricerca sulla migrazione femminile dall’Est europeo in Emilia-romagna curata dal Centro italiano femminile regionale. Dei 300.000 stranieri residenti in regione il 50% sono donne, in gran parte vengono dall’Est europeo e occupano, come assistenti familiari, quasi la metà del mercato lavorativo regolare. “I dati, però – avverte Flavio Delbono, vicepresidente della Regione – si riferiscono soltanto a coloro che possiedono un permesso di soggiorno e un alloggio stabile e che possono chiedere il riconoscimento della residenza presso gli uffici anagrafici”. precisazione ancora importante, perché accanto a un mercato riconosciuto “c’è un universo difficilmente esplorabile che comprende le presenze irregolari e le domiciliazioni presso centri di accoglienza e presso famiglie che usufruiscono di servizi domestici e di assistenza senza la necessaria segnalazione ai Comuni e alle Questure”. Il XVI rapporto della Caritas evidenzia gli sviluppi dell’immigrazione femminile, che ha influito sulla graduatoria delle nazionalità facendo salire l’Ucraina dal quinto al quarto posto (l’85,5% sono donne che vivono soprattutto nella provincia di Bologna). Significative, a Bologna e in provincia, anche le presenze femminili da Polonia (77,2%), Moldavia (70,2%) e Romania (55,2%). A Bologna, Ferrara e Parma si apprezza – per le quattro etnie monitorate – un considerevole numero di permessi per studio, mentre le età prevalenti spaziano dai 30 ai 45-50 anni (più giovani le rumene e le moldave). La ricerca del Cif ricorda l’importanza delle organizzazioni sociali, che promuovono incontri – peraltro poco frequentati a detta degli organizzatori – con le collaboratrici straniere sull’importanza di stipulare un contratto di almeno 25 ore. Condizione minima, questa, per ottenere il ricongiungimento familiare e la carta di soggiorno, che, a differenza del permesso di soggiorno, si rinnova ogni 5 anni e consente di lavorare senza problemi nei paesi dell’Unione Europea, Gran Bretagna esclusa. Gli incontri con le donne – coordinati da Laura Serantoni, presidente regionale del Centro italiano femminile e consigliera di parità dell’Emilia-Romagna – hanno dimostrato, tra le criticità, i problemi legati al rinnovo del contratto di lavoro, all’apertura dei flussi migratori, all’approccio con le istituzioni, “evitato perché le donne preferiscono rivolgersi alle associazioni di volontariato o alle parrocchie, comunque a persone o enti nei quali hanno fiducia”. Tra le urgenze riscontrate, ci sono soluzioni abitative adeguate, il potenziamento di attività informative, di tutela legale e di alfabetizzazione della lingua italiana, e sportelli per avvicinare donne migranti e istituzioni. Servizi alle famiglie e assistenza agli anziani sono i settori lavorativi nei quali prevale la componente femminile, in generale maggiore nei comuni capoluogo. A conferma, le parole di Tiziana Mozzoni, assessore alle Politiche sociali della Provincia di Parma: “Il segmento più rilevante nel quale si è manifestata la crescita occupazionale dei cittadini stranieri nel nostro territorio è stato quello del lavoro domestico e di cura presso le famiglie parmensi. Le donne provenienti, in particolare, da Moldavia e Ucraina costituiscono i nuclei più rappresentativi e ricercati dell’offerta di lavoro”. “Sono spesso modalità informali, invisibili e sommerse quelle attorno alle quali si costruisce il sistema di impiego delle assistenti familiari straniere” rivela Mozzoni. Di fronte a problematiche senza dubbio complesse, sono però possibili azioni a livello territoriale “utili ad attivare, da un lato, percorsi di inclusione e tutela dei diritti, dall’altro, processi di collaborazione tra gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale per lavorare di più sul sostegno alle famiglie e sul supporto alle lavoratrici”. Il Comune di Piacenza pensa alla creazione di un albo per le assistenti familiari, a tutto vantaggio delle famiglie, che in questo modo potranno reperire con facilità la persona più adatta, dribblando le insidie del mercato nero. “Oggi è possibile accedere al badantato soltanto per vie informali – spiega Leonardo Mazzoli, assessore ai servizi sociali del Comune nella Giunta in carica fino al maggio scorso – sarebbe invece opportuno dare alle famiglie un punto di riferimento al quale rivolgersi, che diventa anche elemento di qualificazione per le lavoratrici. Si pensa a una sorta di elenco al quale attingere nomi e curricula per dare garanzia e qualità a un lavoro delicato”. Per ora, il Comune offre corsi di lingua italiana e di formazione per l’attività di cura rivolti alle immigrate che vogliono fare questo mestiere. Nel mondo di lavoro delle badanti, come già è stato detto, non esiste il tempo libero, a parte queste pochissime ore di libera uscita, circa otto settimanali. Difficile allora decidere di consacrare questo prezioso spazio personale agli impegni tali come per esempio le lezioni d’italiano. Anche se la conoscenza della lingua è molto utile, pochissime hanno voglia di “perdere” le ore che normalmente passano a chiacchierare con le connazionali o a telefonare a casa. Ma l’anno 2003, l’anno della cosiddetta sanatoria è stato l’anno del miracolo: le donne di diverse nazionalità sono state invitate al corso dell’italiano dal Comune di Carpi e...vi hanno partecipato in numero incredibile di circa 200. Da lì è venuta idea di fondare un’associazione quale avrebbe servito non solo a socializzare fra diverse etnie, ma anche a trovare le soluzioni per i problemi quotidiani della vita nel paese non proprio. Tanto sul lavoro quanto nella ricerca del divertimento. Nei quattro anni d’esistenza dell’Associazione Donne dell’Est, come si chiama, con la mancanza di tempo alla disposizione e impossibilità di trovare una sede adatta, se non una sala disponibile di raro ed a noleggio, essa si occupava e continua sempre, dei problemi, contratti, dichiarazioni dei redditi, dell’informazione sui diritti, sulle leggi che cambiano tanto spesso...attività svolta normalmente dai sindacati, dove le donne non hanno invece trovato la comprensione voluta. L’associazione continua ad organizzare dei corsi d’italiano per i piccoli gruppetti di donne che hanno la fortuna di non dover cambiare posto di lavoro, quale cambiamento spesso introduce spostamento nel altro paese. I corsi sono domenicali per dare la risposta alla richiesta espressa dalle lavoratrici libere solo questo giorno. Ma niente di divertimento...non c’è abbastanza tempo per questo. Ne posto... Per il fatto di unire tante etnie (ucraina, polacca, estona, russa, ungherese, rumena, giorgina, bulgara e moldava), l’Associazione Donne dell’Est è un’associazione unica nel suo profilo è conosciuta via il passaparola in tutte le regioni, e rintracciata via il numero telefonico 3496200049 da tutte le parti dell’Italia, non solo dalle donne in bisogno ma anche dai datori di lavoro, tanto questi potenziali quanto questi già usufruenti della collaborazione domestica o assistenza straniera. L’Associazione cerca di dare le risposte a tutte le domande, nel modo più esauriente possibile, sempre restando alla disposizione di tutti. L’Associazione Donne dell’Est - punto di incontro fra questo ch’è italiano e questo ch’è straniero, multietnico.
UfficializzazioneSito del Comune di Carpi • Associazione Sindacale Donne dell'Est • Indirizzo: via Dosi, 6 - 41012 - CARPI (MO) - EMILIA ROMAGNA (ITALIA) • Telefono: 349/6200049 referente (solo mercoledì ore 18.00/20.00) Orario: sede aperta mercoledì ore 15.00/18.00 e domenica ore 15.00/18.00 – • Indirizzo di posta elettronica: irenajagiello@o2.pl, donnedellest@o2.pl, • sito internet in corso • L'associazione si rivolge prevalentemente a donne, ma anche agli uomini, provenienti dai paesi dell'Est di origine polacca, russa, ucraina, georgiana, lettone, rumena, moldova, bulgara e ungherese che vivono nel territorio italiano. Lo scopo è quello di creare una conoscenza e unione tra tutte queste persone appartenenti a diverse etnie, fornire aiuto e assistenza costante. • ATTIVITA' • - consulenza legale in particolare sul diritto del lavoro • - attività sindacali es. informazioni sui contratti di lavoro e contenziosi con datori di lavoro • - contatto con i sindacati • - organizzazione di incontri formativi • - corsi informativi sul diritto di lavoro per i datori di lavoro di badantato • - aiuto nella ricerca di un lavoro • - contatto costante con le donne immigrate • - collaborazioni con altri enti o associazioni del territorio che si occupano di tematiche sociali • - aiuto alle famiglie per la ricerca di una badante, COLF, infermiera professionale per • - corsi di italiano di base e avanzato (preparazione per gli esami CELI 2, 3 e 4) per tutti • - corsi di polacco per appassionati • - corsi di informatica di base e uso internet per tutti • COME ACCEDERE • iscrizione con tessera • PER INFORMAZIONI • contattare la referente al numero sopraindicato o tramite mail
Insieme agli Italiani L’inserimento è molto importante….
CCNL domesticirinnovo del contratto nazionale 2007 • martedì 6 marzo 2007Pagina 16 - La PrevidenzaDAL 1° MARZOColf: parte il nuovo contratto • Cambiano l’orario di lavoro e la retribuzione mensile • di Massimo BelmonteMILANOA DISTANZA di circa due anni dalla sua scadenza è stato siglato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e le rappresentanze dei datori di lavoro il contratto collettivo nazione di lavoro dei lavoratori domestici. L’intesa, che entra in vigore il 1° marzo regola, così, il rapporto di oltre un milione di lavoratori, in maggioranza donne. Le novità sono importanti e riguarderanno, tra l’altro, la nuova classificazione delle mansioni ed i compiti affidati alle assistenti familiari. Come per tutti i contratti che si rispettano, ci sono, poi, novità anche in materia di orario di lavoro ed un aumento dei livelli retributivi, che è però del tutto teorico, visto che nel settore conta molto più l’accordo tra datore di lavoro e colf rispetto ai minimi contrattuali. • SECONDO IL NUOVO contratto i domestici sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi (uno normale e l’altro super). Ecco i livelli: livello A. Sono inquadrati i collaboratori generici, non addetti all’assistenza di persone, come avviene, ad esempio, per la colf che svolge mansioni relative alla pulizia della casa o di aiuto in cucina. Nel livello super vanno, invece, inquadrate le colf che danno compagnia a persone autosufficienti senza effettuare alcuna prestazione di lavoro e le baby sitter. Livello B: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni come, la collaboratrice generica polifunzionale, con più di 12 mesi di anzianità, che svolge mansioni di pulizia e riassetto della casa o di addetto alla cucina. Nel parametro super rientrano gli assistenti a persone autosufficienti (anziani o bambini), ivi comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C: Sono inquadrati in C i collaboratori famigliari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, operano con totale autonomia e responsabilità. Nel parametro super è invece inquadrato l’assistente di persone non autosufficienti (senza formazione specifica), che svolge anche le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari con specifici requisiti professionali che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento (maggiordomo, capo cuoco, ecc..) Nel parametro super sono inquadrati gli assistenti a persone non autosufficienti (con specifica formazione). • LA PAGA DEL LAVORO domestico è concordata tra le parti e, quindi, non c’è alcun limite massimo. Il contratto, però, prevede un minimo al di sotto del quale non si può andare ed entra in vigore dal 1° marzo 2007. Le retribuzioni sono state adeguate ai correnti valori di mercato. In particolare la nuova classificazione è divisa in 4 livelli: dove al più basso è collocato l’addetto alle pulizie che avrà un incremento complessivo, diviso in due «tranches», di 116 euro mentre alla ex categoria 2, ora trasformata in B, che prevede il collaboratore familiare polifunzionale vedrà la busta paga aumentare di 186,00 euro. Se la paga globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 è inferiore ai minimi indicati in tabella, si deve pagare la differenza: il 50% di essa da marzo 2007, il restante 50% da gennaio 2008. La maggior parte delle collaboratrici domestiche, badanti, colf, custodi, ma anche quasi il 70% dei datori di lavoro domestico non sanno fin ad ora che esiste una norma che dovrebbe regolarizzare il rapporto di lavoro domestico.
La legge è uguale per tutti. Anche per i lavoratori domestici.Interpretazione del CCNL 2007 o solo la lettura attenta? • Prima cosa che devo fare è citare il decreto legislativo concernente il lavoro in Italia. Mi sembra che nei certi sindacati hanno già dimenticato per chi stanno lavorando, prendendo la parte del datore di lavoro al momento quando si tratta della\locosiddetta\o badante o colf straniera\o, soprattutto se convivente. • Decreto legislativo 08.04.2003, n. 66(S.O. n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87) • Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro • In vigore dal 29 aprile 2003 • Articolo 1 • Finalità e definizioni • 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000. sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro. • 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: • a) "orario di lavoro"; qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; • La o il badante convivente è sempre alla disposizione del datore di lavoro e se, per caso durante le ore diurne si mette a sedere per farsi una pausa, subito è mandata\o a fare i lavori che non sono nelle sue competenze - lo stiro o le pulizie per i famigliari della persona badata, eventuali riparazioni, pittura... • b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro; • Dove è finita la battaglia dei sindacati per la famosa “ora d’aria” giornaliera? • c) "lavoro straordinario"; è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3; • d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; • e) "lavoratore notturno": • 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore dei suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; • 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto dì disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; • Al più spesso la convivenza, allora la presenza della\l badante in casa la notte le\gli è imposta come l’obbligo di alzarsi ad ogni momento di notte, cosa comporta il prolungamento della giornata lavorativa fino a 24 ore. • I) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine; • Articolo 3 • Orario normale di lavoro • 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. • Articolo 4 • Durata massima dell'orario di lavoro • 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore dì lavoro straordinario. • 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. • Guardiamo adesso il contratto di badante: 25-35 ore settimanali, di cui ne fa 92 in media, se non di più in caso quando non usufruisce delle otto-dodici ore di riposo che le è concesso. • Articolo 5 • Lavoro straordinario • 1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. • 2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano te eventuali modalità dì esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. • 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto dì lavoro. Quanto alle ferie, non molti sindacati osano inserire il pagamento rateizzato delle ferie nello stipendio stabilito. Per fortuna ne sono pochi i casi... Articolo 13 Durata del lavoro notturno 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Articolo 14 Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno 1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi 2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno. Quante volte, quando succede qualcosa la notte, la famiglia non risponde al telefono, stanca delle lamentele del vecchio genitore. E quante volte la persona badante rimane totalmente sola a risolvere i problemi che superano le sue forze psicofisiche. Non parliamo neanche delle aspettative dalla parte dei datori di lavoro che non badano alle possibilità fisiche della persona in servizio e chiedono di sollevare i badati da sola, lavoro che si fa normalmente in due nelle strutture adatte. Quanti infortuni sul lavoro mai dichiarati per paura di perdere posto? Articolo 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. 2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più • 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. • Articolo 7 • Riposo giornaliero • 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. • Articolo 8 • Pause • 1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini de! recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. • 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine dì ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. • Articolo 9 • Riposi settimanali • 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. • Sommando: riposo normale(allora la NON PRESTAZIONE del lavoro) dovrebbe essere uguale a 120 ore settimanali • (nella settimana abbiamo 7 giorni di 24 ore=168 ore, di cui il massimo di ore di lavoro - 48) • di cui: • 1. 24 ore consecutive ogni sette giorni • 2. 11 ore consecutive ogni 24 ore • e non come si racconta alle\ailavoratrici\lavoratori 25 ore in tutto (più ore di sonno, spesso a scatti). E poi, quale badante ha la possibilità di prendersene, queste 25 ore? Ne hanno appena 12, se va bene. • Articolo 10 • Ferie annunali • 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel • c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: • 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; • Eventualmente le\i badanti possono essere messi in questa categoria, ma sicuramente non possono superare certi limiti di ore lavorate nella durata dell’anno... • 6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, te disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. • Articolo 18-bis • Sanzioni • La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. • La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. • La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro. • La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro. • La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. • La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.» • Facciamo i conti delle sanzioni? • minima: • 1549 € o arresto da tre mesi • 130 € • 105 € • 103€ • 154€ • 330 notti x 51€=16830€ • ___________________________ • Totale 18871€, non parlando dell’arresto. • La massima? Fatevi il conto da soli.
La legge sulla sicurezza pubblica • E' entrata in vigore l'8 agosto la legge sulla sicurezza pubblica che contiene importanti norme in materia di immigrazione clandestina, criminalità diffusa e organizzata, sicurezza stradale e decoro urbano. • Contestualmente all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica' (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009) il ministero dell'Interno ha dato indicazioni operative su alcune misure contenute nel provvedimento. In particolare ha emanato una circolare indirizzata ai prefetti sulle misure in materia di sicurezza, una circolare che illustra le modifiche sulle norme relative alla cittadinanza, una circolare sulle modifiche in materia di anagrafe e stato civile. • Fra le novità più rilevanti introdotte dalla legge sulla sicurezza: - l’introduzione del reato di ingresso e permanenza clandestina nel Paese;- il prolungamento fino a 180 giorni dei termini di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione; - le associazioni di volontari per il presidio sul territorio (c.d. ronde);- restituzione più rapida alla collettività dei beni sottratti alla mafia; - la corresponsabilità dei dipendenti pubblici collusi; - l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione da parte delle imprese, pena l’esclusione dalle gare di appalti pubblici; - il regime carcerario più duro per i sottoposti al 41 bis;- l’inasprimento delle sanzioni per i guidatori in stato di ebbrezza, e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; - lo stop ai matrimoni di convenienza. • La legge è stata approvata definitivamente dal Senato il 2 luglio scorso dopo un lungo iter parlamentare avviato a maggio 2008 con il varo del pacchetto sicurezza - di cui rappresentava uno dei cinque provvedimenti - allo scopo di rendere più incisiva ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto dello Stato nei confronti della macro e della micro criminalità. martedì 6 marzo 2007Pagina 16 - La PrevidenzaDAL 1° MARZOColf: parte il nuovo contratto Cambiano l’orario di lavoro e la retribuzione mensile di Massimo BelmonteMILANOA DISTANZA di circa due anni dalla sua scadenza è stato siglato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e le rappresentanze dei datori di lavoro il contratto collettivo nazione di lavoro dei lavoratori domestici. L’intesa, che entra in vigore il 1° marzo regola, così, il rapporto di oltre un milione di lavoratori, in maggioranza donne. Le novità sono importanti e riguarderanno, tra l’altro, la nuova classificazione delle mansioni ed i compiti affidati alle assistenti familiari. Come per tutti i contratti che si rispettano, ci sono, poi, novità anche in materia di orario di lavoro ed un aumento dei livelli retributivi, che è però del tutto teorico, visto che nel settore conta molto più l’accordo tra datore di lavoro e colf rispetto ai minimi contrattuali. SECONDO IL NUOVO contratto i domestici sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi (uno normale e l’altro super). Ecco i livelli: livello A. Sono inquadrati i collaboratori generici, non addetti all’assistenza di persone, come avviene, ad esempio, per la colf che svolge mansioni relative alla pulizia della casa o di aiuto in cucina. Nel livello super vanno, invece, inquadrate le colf che danno compagnia a persone autosufficienti senza effettuare alcuna prestazione di lavoro e le baby sitter. Livello B: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni come, la collaboratrice generica polifunzionale, con più di 12 mesi di anzianità, che svolge mansioni di pulizia e riassetto della casa o di addetto alla cucina. Nel parametro super rientrano gli assistenti a persone autosufficienti (anziani o bambini), ivi comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C: Sono inquadrati in C i collaboratori famigliari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, operano con totale autonomia e responsabilità. Nel parametro super è invece inquadrato l’assistente di persone non autosufficienti (senza formazione specifica), che svolge anche le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari con specifici requisiti professionali che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento (maggiordomo, capo cuoco, ecc..) Nel parametro super sono inquadrati gli assistenti a persone non autosufficienti (con specifica formazione). LA PAGA DEL LAVORO domestico è concordata tra le parti e, quindi, non c’è alcun limite massimo. Il contratto, però, prevede un minimo al di sotto del quale non si può andare ed entra in vigore dal 1° marzo 2007. Le retribuzioni sono state adeguate ai correnti valori di mercato. In particolare la nuova classificazione è divisa in 4 livelli: dove al più basso è collocato l’addetto alle pulizie che avrà un incremento complessivo, diviso in due «tranches», di 116 euro mentre alla ex categoria 2, ora trasformata in B, che prevede il collaboratore familiare polifunzionale vedrà la busta paga aumentare di 186,00 euro. Se la paga globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 è inferiore ai minimi indicati in tabella, si deve pagare la differenza: il 50% di essa da marzo 2007, il restante 50% da gennaio 2008.
Cambiamento di statuto In reazione alla crescente xenofobia risentita ben forte sul livello contrattuale delle badanti e colf straniere, l’Associazione interculturale decide di prendere forma di sindacato avente come scopo la lotta contro lo sfruttamento del lavoro degli immigrati