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Rischio psico-sociale per stress da lavoro-correlato

Rischio psico-sociale per stress da lavoro-correlato. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Università degli Studi di Padova Claudio Bedin Padova, 22-23-24 febbraio 2011. Il rischio psico-sociale è prodotto dall’impatto del lavoro sulla salute. Perché occuparsene?

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Rischio psico-sociale per stress da lavoro-correlato

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Presentation Transcript


  1. Rischio psico-sociale per stress da lavoro-correlato Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Università degli Studi di Padova Claudio Bedin Padova, 22-23-24 febbraio 2011

  2. Il rischio psico-sociale è prodotto dall’impatto del lavoro sulla salute Perché occuparsene? • Quando si è sotto stress, facilmente si verificano infortuni o errori. • Lo stress diminuisce la qualità della vita. • Le persone sotto stress rendono meno. • La persona stressata si ammala più facilmente perché il suo equilibrio psico-fisico è compromesso.

  3. Cos’è lo stress • E’ una risposta dell’organismo ad una sollecitazione o ad uno stimolo. • E’ il risultato di un difficile processo di adattamento dell’uomo all’ambiente. • Lo stress positivo è il sale della vita: ci stimola a fare. La mancanza di stimoli è negativa come il loro eccesso. • Ogni persona ha un proprio livello di “sopportazione” dello stimolo, per quantità e durata nel tempo. • Lo stress non è quindi una MALATTIA, ma una situazione di prolungata tensione può portare gravi danni personali e professionali.

  4. La tutela giuridica Art. 32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

  5. Art. 2087 c.c.Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

  6. Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8 ottobre 2004) E’ un accordo fra i sindacati europei e le organizzazioni dei datori di lavoro che definisce lo stress da lavoro-correlato come un malessere, una disfunzione fisica, psicologica o sociale conseguente al fatto che le persone non si sentono all’altezza delle richieste e delle attese nei loro confronti. L’accordo europeo è stato recepito in Italia solo nel 2008 !

  7. Art.28 del D.Lgs.81/2008 Obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi,compresi quelli: • collegati allo stress lavoro-correlato. • riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (richiamando il D.Lgs.151/2001). • connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

  8. Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

  9. Il risarcimento del danno Viola la legge il datore di lavoro che elabori il DVR incompleto, insufficiente o trascuri i rischi presenti. Quando il datore di lavoro non adotta le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità complessiva del lavoratore può essere condannato con richiesta di risarcimento del danno (danno biologico).

  10. Obblighi per le aziende Le aziende hanno l’obbligo di tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. L’art.2 del D.Lgs.81 definisce la salute come stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in uno stato di assenza di malattia o infermità. Nella attività di valutazione il principale soggetto impegnato è il sistema di prevenzione aziendale: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, nonché lavoratrici e lavoratori.

  11. Stress. Un rischio da prevenire • La letteratura scientifica segnala la crescita delle patologie derivanti dai rischi psico-sociali connessi all’organizzazione del lavoro (stress, burn out, mobbing, etc.). (Fonte: Piano Sanitario Nazionale 2006-2008). • Lo stress è ritenuto la causa preponderante delle assenze da lavoro e viene associato a problemi di salute, quali patologie cardiovascolari, disturbi muscoscheletrici e traumi da sforzi ripetuti. (Fonte: Fondazione europea di Dublino). • Un lavoratore su quattro è interessato dal problema stress. Una percentuale compresa tra il 50 e il 60 per cento di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress. (Fonte: Agenzia di Bilbao).

  12. Che cosa si deve fare nel posto di lavoro?

  13. Prendere consapevolezza del problema, che riguarda tutti, compreso il Datore di Lavoro, che per legge deve occuparsene.

  14. Riconoscere il pericolo costituito dalle fonti di stress. Per far questo è necessaria una partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

  15. Analizzare e valutare il rischio collegato, relativo allo stress lavoro-correlato.

  16. Fare formazione ai lavoratori ed a tutti i soggetti interessati, compresi i dirigenti e i preposti.

  17. Fare attenzione ai processi interpersonali, in particolare a quelli comunicativi.

  18. La valutazione dello Stress Lavoro-Correlatoall’Università degli Studi di PADOVA Il METODO V.I.S. Valutazione per indicatori di stress

  19. Metodologia La valutazione si articola in due fasi. Prima fase Nella prima fase viene fatta una valutazione preliminare da un gruppo di lavoro (Responsabile risorse umane,MC, RSPP, RLS, figure esperte),che prende in esame gli elementi oggettivi e verificabili.

  20. Eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, turn-over, procedimenti e sanzioni, lamentele formalizzate, istanze giudiziarie,ecc.). • Fattori di contenuto di lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi, orario, turni, corrispondenza tra competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. • Fattori di contesto del lavoro: ruolo, autonomia decisionale, conflitti interpersonali, comunicazione, evoluzione di sviluppo di carriera. Questa fase deve consentire di quantificare il rischio secondo una scala parametrica basso/medio/alto.

  21. Seconda Fase La valutazione è più approfondita, ma non è detto che ci si arrivi. Infatti le indicazioni nazionali parlano di una seconda fase “eventuale”. • E’ effettuata su gruppi omogenei di lavoratori da parte delle figure interne MC, RSPP, RLS, figure esperte. • Deve essere svolta quando dall’esame degli elementi oggettivi il rischio non risulta basso. • Consiste essenzialmente nella valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori rispetto ai livelli di stress lavoro correlato.

  22. Stato di attuazione in Unipd La valutazione vedrà un iniziale coinvolgimento del PTA di Palazzo Storione attraverso dei focus group (per ciascuna delle 9 aree organizzative ne verrà costituito uno formato dal delegato del rettore, dall’RSPP, dal medico competente, dalla Responsabile delle Risorse Umane, dall’RLS e da esperti), i quali analizzeranno le informazioni raccolte.

  23. Che cosa può fare il personale? Il personale che si trovi in una situazione di disagio lavorativo o si senta stressato per motivi di lavoro può rivolgersi agli RLS, daniela.schiavon@unipd.itclaudio.bedin@unipd.it chiedendo il loro intervento.

  24. Conclusioni In Italia si è scelto un percorso metodologico di livello minimo per l’attuazione dell’obbligo. Punti critici. • Un primo punto critico è costituito dalla presunzione di poter valutare lo stress lavoro-correlato, nella maggior parte dei casi, prendendo in considerazione solo i cosiddetti dati oggettivi, senza parlare con i lavoratori. • Un secondo punto critico è quello di ritenere facoltativa (il termine usato nelle indicazioni della commissione consultiva è “eventuale”) la rilevazione soggettiva dei lavoratori. • Un terzo punto critico è la mancanza di azioni comunicative/informative e di sensibilizzazione e coinvolgimento di dirigenti/lavoratori.

  25. Grazie dell’attenzione

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