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MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE

MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE.

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MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE

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Presentation Transcript


  1. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

  2. TESTO UNICO DEGLI STUPEFACENTI TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione.In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso. In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.

  3. ALLEGATO III BIS • Elenco di farmaci con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive. • Buprenorfina • Codeina • Diidrocodeina • Fentanyl • Idrocodone • Idromorfone • Metadone • Morfina • Ossicodone • Ossimorfone

  4. Ricetta ministeriale speciale a ricalco Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione A e nell’allegato III-bis della tabella 7 della F.U.

  5. Ricetta ministeriale a ricalco Il ricettario approvato con DM 10 Marzo 2006 diventa il ricettario unico per la prescrizione dei farmaci compresi nella tabella II, sezione A e dell’allegato III-bis. Questo modello di ricettario non è ancora stato stampato dalla Zecca dello Stato. In attesa tutti i medici di cure primarie e specialisti, convenzionati e non, devono ritirare ed utilizzare il ricettario per la terapia del dolore. Il ricettario è sempre personale anche quando i medici dipendono da strutture sanitarie dislocate sul territorio.

  6. Ricetta ministeriale a ricalco I ricettari vengono distribuiti ai medici che ne fanno richiesta attraverso i distretti socio-sanitari dell’ASL. I medici specialisti operanti nelle Aziende Ospedaliere pubbliche fanno richiesta alle loro Direzioni Sanitarie che provvedono alla consegna.

  7. Ricetta ministeriale a ricalcoD.P.R. 309/90-L.N.49/06-D.M. 10/03/06 • FORMALISMI DEL MEDICO • Compilare in originale con mezzo indelebile • Riportare: • - cognome e nome dell’assistito, o del proprietario dell’animale ammalato; • - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione (anche in numero); • - indirizzo e numero telefonico del medico prescrivente; • - data, firma e timbro personale.

  8. La persona alla quale sono prescritti i medicinali compresi nella Tabella II, sezione A, anche quelli che sono costituiti da principi attivi iscritti nell’allegato III-bis, deve conservare la terza copia della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli stessi medicinali. La copia della ricetta che deve essere conservata è quella che porta la dicitura “copia prescrittore”. Quando i medicinali si esauriscono la copia della ricetta deve essere eliminata.

  9. Ricetta ministeriale a ricalco TABELLA RICETTA LIMITE DI PRESCRIZIONE II, sez. A (esclusi i farmaci dell’allegato III-bis) 1copia per il farmacista 1copia inviata al SSN 1 copia trattenuta dall’assistito 1 solo medicinale per 30giorni di terapia Allegato III-bis 1copia per il farmacista 1copia inviata al SSN 1 copia trattenuta dall’assistito 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due diverse forme farmaceutiche o in due dosaggi diversi tra loro, per un massimo di 30 giorni di terapia.

  10. Allegato III-bis Buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone. La prescrizione dei medicinali dell’allegato III-bis non è più riferita alle sole malattie degenerative o neoplastiche, ma alla terapia del dolore, indipendentemente dall’origine del dolore stesso.

  11. Terapia del dolore (TDL) L’apposizione del codice TDL sulla ricetta consente la prescrizione a soggetti affetti da patologia neoplastica o patologie degenerative in regime di SSN e l’esenzione dal pagamento del ticket per una terapia non superiore a 30 giorni.

  12. Ricetta ministeriale a ricalco A cura del Farmacista Codice fiscale Cognome Nome Una prescrizione per i farmaci della tabella II sez.A Max due prescrizioni, per i farmaci dell’allegato III bis Specificare dose modo e tempo Timbro e firma. La firma risulterà in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre Data La durata della terapia non deve superare i 30 giorni

  13. Esempio Abolito l’obbligo di indicare la residenza del pz La durata della terapia non deve superare i 30 giorni: CEROTTI 9x3=27giorni COMPRESSE 28+28cpr =56cpr 56/2=28 giorni Codice fiscale Cognome Nome Durogesic cerotti 25mg 3 Un cerotto ogni 72 ore Timbro e firma Oxycontin 20 mg cpr 2 Due cpr al giorno 28 01 08 Abolito l’obbligo tutte lettere

  14. Qualunque modifica, correzione apportata alle ricette deve essere chiara e controfirmata dal Medico

  15. Tabella riassuntiva TABELLA RICETTA LIMITI DI PRESCRIZIONE DURATA DELLA CURA VALIDITà FORMALISMI DEL MEDICO II sez. A RMR 1 copia al farmacista 1 copia al paziente 1 copia al SSN 1 solo medicinale (per patologie diverse o medicinali diversi dall’allegato III bis) Max 30giorni 30 giorni escluso quello di redazione Nome e cognome dell’assistito (no indirizzo) dose, posologia e modo di somministrazione Indirizzo, numero di telefono professionale, data timbro personale e firma del medico. (firma originale solo sulla prima copia) Allegato III bis Max 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti Il medico può rilasciare una nuova prescrizione solo se passati 30 giorni dalla prima Il ricettario non può essere utilizzato dal sostituto Tutte e tre le copie devono essere timbrate. In mancanza del timbro i dati possono essere riportati anche in stampatello.

  16. Ricetta non ripetibile Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione B, C, D della tabella 7 della F.U.

  17. Ricetta non ripetibileD.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 • FORMALISMI DEL MEDICO • Compilare con mezzo indelebile • Riportare: • - cognome e nome dell’assistito o, in alternativa, codice fiscale (l’indicazione delle sole iniziali è ammessa per motivi di riservatezza individuati con decreti ministeriali); • data, firma e timbro personale. • Validità: • - 30 giorni, escluso il giorno di emissione.

  18. Qualunque modifica, correzione apportata alle ricette deve essere chiara e controfirmata dal Medico

  19. TABELLA RICETTA LIMITI DI PRESCRIZIONE DURATA DELLA CURA VALIDITà FORMALISMI DEL MEDICO II sez. B II sez. C II sez. D RNR Nessun limite quali-quantitativo Nessun limite 30 giorni escluso quello di redazione Nome e cognome dell’assistito o CF Data e firma del medico, il medico deve essere identificabile II sez. D contenente farmaci iscritti nell’ allegato III-bis. RNR Nessun limite quali-quantitativo Nessun limite 30 giorni escluso quello di redazione Nome e cognome dell’assistito o CF Data e firma del medico, il medico deve essere identificabile RMR Per il trattamento del dolore in pazienti con patologia neoplastica o degenerativa Max 30giorni Nome e cognome dell’assistito, dose, posologia e modo di somministrazione Indirizzo, numero di telefono professionale, data timbro personale e firma del medico. Tabella riassuntiva

  20. Ricetta ripetibile Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione E della tabella 7 della F.U.

  21. Ricetta ripetibileD.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 • FORMALISMI DEL MEDICO • Compilare con mezzo indelebile • Riportare: • data, firma e timbro personale. VALIDITÁ Massimo 3 pezzi nell’arco di 30 giorni

  22. Ricetta ripetibile ATTENZIONE! La mancata indicazione da parte del medico del dosaggio, qualora ne esista più di uno, delle modalità di assunzione, della forma farmaceutica e dell’età del pz lascia l’individuazione di questi elementi all’indagine del farmacista e può involontariamente inficiare il successo della terapia. Es: Dosaggio non indicato Il farmacista DEVE dispensare il dosaggio più basso in commercio.

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