460 likes | 2.04k Views
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE.
E N D
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.
TESTO UNICO DEGLI STUPEFACENTI TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione.In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso. In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.
ALLEGATO III BIS • Elenco di farmaci con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive. • Buprenorfina • Codeina • Diidrocodeina • Fentanyl • Idrocodone • Idromorfone • Metadone • Morfina • Ossicodone • Ossimorfone
Ricetta ministeriale speciale a ricalco Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione A e nell’allegato III-bis della tabella 7 della F.U.
Ricetta ministeriale a ricalco Il ricettario approvato con DM 10 Marzo 2006 diventa il ricettario unico per la prescrizione dei farmaci compresi nella tabella II, sezione A e dell’allegato III-bis. Questo modello di ricettario non è ancora stato stampato dalla Zecca dello Stato. In attesa tutti i medici di cure primarie e specialisti, convenzionati e non, devono ritirare ed utilizzare il ricettario per la terapia del dolore. Il ricettario è sempre personale anche quando i medici dipendono da strutture sanitarie dislocate sul territorio.
Ricetta ministeriale a ricalco I ricettari vengono distribuiti ai medici che ne fanno richiesta attraverso i distretti socio-sanitari dell’ASL. I medici specialisti operanti nelle Aziende Ospedaliere pubbliche fanno richiesta alle loro Direzioni Sanitarie che provvedono alla consegna.
Ricetta ministeriale a ricalcoD.P.R. 309/90-L.N.49/06-D.M. 10/03/06 • FORMALISMI DEL MEDICO • Compilare in originale con mezzo indelebile • Riportare: • - cognome e nome dell’assistito, o del proprietario dell’animale ammalato; • - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione (anche in numero); • - indirizzo e numero telefonico del medico prescrivente; • - data, firma e timbro personale.
La persona alla quale sono prescritti i medicinali compresi nella Tabella II, sezione A, anche quelli che sono costituiti da principi attivi iscritti nell’allegato III-bis, deve conservare la terza copia della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli stessi medicinali. La copia della ricetta che deve essere conservata è quella che porta la dicitura “copia prescrittore”. Quando i medicinali si esauriscono la copia della ricetta deve essere eliminata.
Ricetta ministeriale a ricalco TABELLA RICETTA LIMITE DI PRESCRIZIONE II, sez. A (esclusi i farmaci dell’allegato III-bis) 1copia per il farmacista 1copia inviata al SSN 1 copia trattenuta dall’assistito 1 solo medicinale per 30giorni di terapia Allegato III-bis 1copia per il farmacista 1copia inviata al SSN 1 copia trattenuta dall’assistito 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due diverse forme farmaceutiche o in due dosaggi diversi tra loro, per un massimo di 30 giorni di terapia.
Allegato III-bis Buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone. La prescrizione dei medicinali dell’allegato III-bis non è più riferita alle sole malattie degenerative o neoplastiche, ma alla terapia del dolore, indipendentemente dall’origine del dolore stesso.
Terapia del dolore (TDL) L’apposizione del codice TDL sulla ricetta consente la prescrizione a soggetti affetti da patologia neoplastica o patologie degenerative in regime di SSN e l’esenzione dal pagamento del ticket per una terapia non superiore a 30 giorni.
Ricetta ministeriale a ricalco A cura del Farmacista Codice fiscale Cognome Nome Una prescrizione per i farmaci della tabella II sez.A Max due prescrizioni, per i farmaci dell’allegato III bis Specificare dose modo e tempo Timbro e firma. La firma risulterà in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre Data La durata della terapia non deve superare i 30 giorni
Esempio Abolito l’obbligo di indicare la residenza del pz La durata della terapia non deve superare i 30 giorni: CEROTTI 9x3=27giorni COMPRESSE 28+28cpr =56cpr 56/2=28 giorni Codice fiscale Cognome Nome Durogesic cerotti 25mg 3 Un cerotto ogni 72 ore Timbro e firma Oxycontin 20 mg cpr 2 Due cpr al giorno 28 01 08 Abolito l’obbligo tutte lettere
Qualunque modifica, correzione apportata alle ricette deve essere chiara e controfirmata dal Medico
Tabella riassuntiva TABELLA RICETTA LIMITI DI PRESCRIZIONE DURATA DELLA CURA VALIDITà FORMALISMI DEL MEDICO II sez. A RMR 1 copia al farmacista 1 copia al paziente 1 copia al SSN 1 solo medicinale (per patologie diverse o medicinali diversi dall’allegato III bis) Max 30giorni 30 giorni escluso quello di redazione Nome e cognome dell’assistito (no indirizzo) dose, posologia e modo di somministrazione Indirizzo, numero di telefono professionale, data timbro personale e firma del medico. (firma originale solo sulla prima copia) Allegato III bis Max 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti Il medico può rilasciare una nuova prescrizione solo se passati 30 giorni dalla prima Il ricettario non può essere utilizzato dal sostituto Tutte e tre le copie devono essere timbrate. In mancanza del timbro i dati possono essere riportati anche in stampatello.
Ricetta non ripetibile Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione B, C, D della tabella 7 della F.U.
Ricetta non ripetibileD.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 • FORMALISMI DEL MEDICO • Compilare con mezzo indelebile • Riportare: • - cognome e nome dell’assistito o, in alternativa, codice fiscale (l’indicazione delle sole iniziali è ammessa per motivi di riservatezza individuati con decreti ministeriali); • data, firma e timbro personale. • Validità: • - 30 giorni, escluso il giorno di emissione.
Qualunque modifica, correzione apportata alle ricette deve essere chiara e controfirmata dal Medico
TABELLA RICETTA LIMITI DI PRESCRIZIONE DURATA DELLA CURA VALIDITà FORMALISMI DEL MEDICO II sez. B II sez. C II sez. D RNR Nessun limite quali-quantitativo Nessun limite 30 giorni escluso quello di redazione Nome e cognome dell’assistito o CF Data e firma del medico, il medico deve essere identificabile II sez. D contenente farmaci iscritti nell’ allegato III-bis. RNR Nessun limite quali-quantitativo Nessun limite 30 giorni escluso quello di redazione Nome e cognome dell’assistito o CF Data e firma del medico, il medico deve essere identificabile RMR Per il trattamento del dolore in pazienti con patologia neoplastica o degenerativa Max 30giorni Nome e cognome dell’assistito, dose, posologia e modo di somministrazione Indirizzo, numero di telefono professionale, data timbro personale e firma del medico. Tabella riassuntiva
Ricetta ripetibile Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione E della tabella 7 della F.U.
Ricetta ripetibileD.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 • FORMALISMI DEL MEDICO • Compilare con mezzo indelebile • Riportare: • data, firma e timbro personale. VALIDITÁ Massimo 3 pezzi nell’arco di 30 giorni
Ricetta ripetibile ATTENZIONE! La mancata indicazione da parte del medico del dosaggio, qualora ne esista più di uno, delle modalità di assunzione, della forma farmaceutica e dell’età del pz lascia l’individuazione di questi elementi all’indagine del farmacista e può involontariamente inficiare il successo della terapia. Es: Dosaggio non indicato Il farmacista DEVE dispensare il dosaggio più basso in commercio.