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Trust a tutela di soggetti deboli

Trust a tutela di soggetti deboli. Carlo Regis Dottore Commercialista 15 Aprile 2008. STRUTTURA DEL TRUST. TRUST Trustee. Guardiano. Disponente. Beneficiari. . . soggetti incapaci di agire, totalmente o parzialmente

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Trust a tutela di soggetti deboli

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Presentation Transcript


  1. Trust a tutela di soggetti deboli Carlo Regis Dottore Commercialista 15 Aprile 2008

  2. STRUTTURA DEL TRUST TRUST Trustee Guardiano Disponente Beneficiari  

  3. soggetti incapaci di agire, totalmente o parzialmente • soggetti che non sono in grado di curare da soli i propri interessi • soggetti privi in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana • tutti i soggetti che per specifiche ragioni possono aver bisogno di particolare tutela SOGGETTI DEBOLI

  4. interdizione (art. 414 c.c.) • inabilitazione (art. 415 c.c.) • amministrazione di sostegno (L. 6/2004) • trust FORME DI TUTELA

  5. chi: maggiore di età o minore emancipato • condizione: abituale infermità di mente che causa l’incapacità di provvedere ai propri interessi • scopo: assicurare adeguata protezione al soggetto • forma: sentenza di interdizione • pubblicità: apposito registro e annotazione a margine dell’atto di nascita • tutore: “persona più idonea all’incarico” (art. 408 c.c.) • interdetto: la sentenza può stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore INTERDIZIONE

  6. INTERDIZIONE TRIBUNALE Giudice Tutore Interdetto Straordinaria Ordinaria ATTI DI AMMINISTRAZIONE

  7. chi: maggiore di età • condizione: infermità di mente non grave, prodigalità, abuso di alcool o stupefacenti, incapacità parziale di provvedere ai propri interessi • scopo: evitare gravi pregiudizi economici per sé o per la propria famiglia • forma: sentenza di inabilitazione • pubblicità: apposito registro e annotazione a margine dell’atto di nascita • curatore: “persona più idonea all’incarico” • inabilitato: la sentenza può stabilire che alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti senza l’assistenza del curatore INABILITAZIONE

  8. INABILITAZIONE TRIBUNALE Giudice Curatore Inabilitato Straordinaria Ordinaria ATTI DI AMMINISTRAZIONE

  9. chi: persona con infermità o menomazione fisica/psichica • condizione: impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi • scopo: assicurare la cura della persona e la conservazione/amministrazione del suo patrimonio • forma: decreto di nomina dell’amministratore • pubblicità: annotazione a margine dell’atto di nascita • amministratore: scelto “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, può essere designato dallo stesso interessato • beneficiario: conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’intervento dell’amministratore (sempre per le esigenze della propria vita quotidiana) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

  10. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere, tra l’altro, l’indicazione: • degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno • Possono essere annullati gli atti compiuti: • dall’amministratore in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice • dal beneficiario in violazione di quanto indicato nel decreto che istituisce l’amministrazione • L’azione per l’annullamento si prescrive in 5 anni dal momento in cui cessa l’amministrazione di sostegno Segue: Amministrazione di sostegno

  11. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO TRIBUNALE Giudice Amministratore Beneficiario Straordinaria Ordinaria ATTI DI AMMINISTRAZIONE

  12. In relazione ad aspetti pratici e/o di carattere personale, l’amministrazione di sostegno può presentare dei limiti sotto i seguenti profili: • affidamento dei terzi e sicurezza dei traffici: difficoltà nella percezione dei limiti a contrarre • necessità di precisa individuazione dei poteri dell’amministratore ed eventuali integrazioni al mutare delle condizioni del beneficiario • tutela della salute della persona ed anche dei suoi interessi culturali (oltre a finalità di protezione della persona e del suo patrimonio) A.S.: possibili criticità

  13. flessibilità • adattabilità alle situazioni più disparate • valida alternativa ad altre forme di tutela • possibilità di prevedere in anticipo eventi e comportamenti futuri • minore impatto emotivo sul soggetto debole TRUST

  14. Informazioni generali ed attori: • Società Spa: impresa industriale, 300 dipendenti • Caio: 65 anni, membro CdA, vedovo, due figlie • Tizia: moglie di Caio, deceduta senza testamento • Sempronia: 28 anni, a.d. Società Spa, nubile • Mevia: 31 anni, membro CdA, nubile, alcoolista • Il patrimonio: • oggi: beni caduti in successione alla morte di Tizia (titoli e quote societarie) • domani: beni che cadranno in successione alla morte di Caio (titoli, quote societarie e immobili) Trust e soggetti deboli: un esempio

  15. La situazione: • la quota ereditaria di Mevia (molto ingente) è liquidata in denaro con pagamento in rate mensili • Mevia è estromessa dal CdA • i rapporti personali tra le figlie sono pessimi • L’obiettivo: • tutelare il patrimonio di Mevia nel suo interesse • creare le migliori condizioni per il suo recupero • permettere a Sempronia di gestire la società • non peggiorare i già difficili rapporti tra le figlie • impostare la successione in caso di morte di Caio Segue …

  16. Il problema: • per ragioni morali ed affettive, Caio ritiene che il ricorso all’A.S. peggiorerebbe la situazione • Altre informazioni: • Caio detiene la partecipazione di maggioranza • il patrimonio di Caio è prevalentemente costituito da titoli e quote societarie (e da pochi immobili) • Caio percepisce un lauto compenso quale membro del CdA (non in trust) • la politica della Società Spa è quella di non distribuire dividendi (ma di reinvestire) Segue …

  17. la quota societaria di Caio è intestata al trustee e la gestione della Società Spa resta in famiglia • Caio è il solo beneficiario del trust finché in vita • Caio potrà nominare ulteriori beneficiari (intende comunque nominare le figlie, ma potrà valutare il mutamento della situazione nel tempo) • Caio si riserva il diritto di indicare le quote di spettanza dei beneficiari al termine del trust con testamento (eventualmente oltre la legittima) • essendo Caio l’unico beneficiario attuale del trust • le figlie sapranno del trust solo alla sua morte • la cessazione anticipata del trust potrà essere richiesta dalle figlie solo dopo la sua morte e solo se d’accordo PERCHÉ SCEGLIERE IL TRUST

  18. qualora Caio chiedesse l’A.S. per Mevia, alla morte di Caio ci sarà comunque il trust e quindi l’A.S. potrà delegare l’amministrazione al trustee (sotto il controllo del giudice tutelare) • qualora Sempronia chiedesse l’A.S. per Mevia, alla morte di Caio sia Sempronia sia l’eventuale marito/compagno di Mevia non acquisiranno alcun controllo sul patrimonio di Mevia (comunque segregato) • qualora Mevia dovesse guarire, i suoi diritti successori sarebbero garantiti ed a tale fine è previsto (in capo al trustee, sentito il guardiano) un potere di anticipazione della quota Segue …

  19. l’atto di trust prevede che se una delle figlie impugna il trust dopo la morte del padre, costei perde la posizione di beneficiaria (e quindi i suoi diritti restano circoscritti alla legittima) • l’atto di trust prevede inoltre che se ad impugnare il trust è Mevia, ancora in stato di dipendenza da alcool, potrà intervenire l’A.S. (teoricamente richiedibile dal P.M. su istanza del trustee) per evitare la percezione diretta, a mani di Mevia, della fortuna ereditaria Segue …

  20. legge di Jersey, Isole del Canale • durata: oltre la speranza di vita di Caio, ma è prevista la cessazione anticipata in caso di morte dell’ultimo tra i beneficiari rimasti in vita • guardiano: è il professionista “storico” di Caio (è anche già previsto il successore) • in caso di controversie tra i soggetti del trust, è prevista una procedura di conciliazione (ed il nome del conciliatore è già indicato) • il trustee ha il potere di anticipazione dei beni in trust solo dopo la morte di Caio, sentito il parere del guardiano STUTTURA DEL TRUST

  21. le rendite sono tenute a disposizione di Caio e sono previsti meccanismi specifici in caso di vendita delle partecipazioni o di parte di esse • il trustee deve verificare i bisogni dei beneficiari e provvedere in tal senso (clausola pensata prevalentemente per Caio), se del caso anche vendendo i beni in trust per acquisire le liquidità necessarie • l’atto è in forma di scrittura privata autenticata Segue …

  22. TRUST Conciliatore (già individuato) Trustee: trust company Guardiano (professionista di fiducia di Caio) Caio Caio  

  23. Il trust (abbinato all’eventuale amministrazione di sostegno) consente così a Caio: • di monitorare il futuro delle figlie • di provvedere “al meglio” in caso di sua morte • di rispettare le norme in tema di successione necessaria • di salvaguardare l’interesse della figlia “debole e malata” (segregando il suo patrimonio affinché sia impiegato solo nel suo esclusivo interesse) • di “proteggere” il passaggio generazionale nella proprietà e nella gestione della Società Spa CONCLUSIONI

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