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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio. Corso di Diritto Privato. Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio
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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento (lineamenti generali: novazione e remissione del debito) Prof. Daniela Valentino
Modi di estinzione diversi dall’adempimento Nozione: fattispecie che producono l'effetto estintivo del rapporto obbligatorio, alternative all'adempimento. Tali fattispecie sono: la novazione, la remissione del debito, la compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1230-1259 c.c.).
Modi di estinzione diversi dall’adempimento Classificazioni • satisfattori e non satisfattori: a seconda che l'estinzione del rapporto obbligatorio si accompagni o meno alla soddisfazione degli interessi in esso dedotti, o, comunque, al raggiungimento di un risultato sostitutivo o equivalente, utile per il creditore. Costituiscono fattispecie estintive satisfattorie la compensazione, la confusione e la novazione, non satisfattorie, la remissione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. • onerosi e gratuiti. • negoziali e non negoziali: costituiscono fattispecie estintive negoziali la compensazione volontaria, la remissione e la novazione, non negoziali, la compensazione legale e giudiziale, la novazione legale, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta.
Novazione (artt. 1230-1235 c.c.) Il codice civile disciplina la novazione soggettiva (art. 1235 c. c.)ed oggettiva (artt. 1230 – 1234 c. c.). Novazione soggettiva: mera sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio che non determina l'estinzione dello stesso, ma soltanto una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria. L’art. 1235 c.c. rinvia, infatti, alla disciplina della delegazione, dell’espromissione, dell’accollo (artt. 1268 – 1276 c. c.) che non producono l’estinzione del rapporto obbligatorio.
Novazione • Novazione oggettiva: fattispecie che comporta l'estinzione di un un rapporto obbligatorio e, simultaneamente, la costituzione di un nuovo rapporto sostitutivo del primo. • Gli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie sono due: • Elemento oggettivo: modificazione dell'oggetto (bene o interesse dedotto nell'obbligazione), o modificazione del titolo (ragione giustificativa del rapporto obbligatorio). • Elemento soggettivo: volontà non equivoca di estinguere il rapporto precedente (animus novandi).
Novazione • Inefficacia della novazione (art. 1234 c.c.): • La novazione è inefficace - rectius, nulla – nelle ipotesi di • nullità del titolo originario, • annullabilità del titolo originario. In tal caso, tuttavia, la novazione è comunque valida se il debitore ha assunto la nuova obbligazione conoscendo il vizio del titolo originario. 251
Remissione del debito (artt. 1236-1240 c.c.) • Nozione: dichiarazione del creditore di rimettere l'obbligazione con effetto estintivo del rapporto (1236 c.c.). • Effetto estintivo: L’obbligazione si estingue quando la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore. Quest’ultimo può dichiarare in un congruo termine di non volerne profittare. • La remissione del debito si distingue dalla rinunzia al credito: • la prima estingue direttamente il rapporto obbligatorio, • la seconda determina direttamente un effetto di mera dismissione della titolarità della posizione creditoria e soltanto indirettamente, quale effetto riflesso ed eventuale, l'estinzione del rapporto. La rinunzia presenta sempre struttura unilaterale in quanto incide direttamente soltanto nella sfera giuridica del rinunziante.
Remissione del debito Tesi relative alla struttura della remissione • negozio unilaterale recettizio e rifiutabile: la dichiarazione del debitore di non volerne profittare incide solo sugli effetti della fattispecie; • contratto (preferibile): questa tesi privilegia sia gli interessi sottesi ai singoli concreti rapporti sia all'interesse del debitore. In tal caso la dichiarazione del debitore incide sul perfezionamento della fattispecie. Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un interesse del debitore a mantenere in vita l'obbligazione o ad estinguerla mediante l'adempimento la remissione avrà, comunque, struttura unilaterale (variabilità della struttura). La remissione è negozio a titolo gratuito e può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti. L'estinzione dell'obbligazione per remissione implica il venir meno delle garanzie reali e personali (1239 c.c.).