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123. La legittimazione cartolare e la legge di circolazione. CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO. DISTINGUIAMO TRA:. TITOLARE DEL DIRITTO CARTOLARE. LEGITTIMATO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE. E’ chi possiede il titolo nelle forme prescritte dalla legge ( possessore qualificato ).
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123. La legittimazione cartolare e la legge di circolazione CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO DISTINGUIAMO TRA: TITOLARE DEL DIRITTO CARTOLARE LEGITTIMATO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE E’ chi possiede il titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato) e’ il proprietario del titolo TALI PROPRIETA’ GENERALMENTE SONO RIUNITE NELLA STESSA PERSONA, TUTTAVIA NEL CORSO DELLA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO PUO’ VERIFICARSI UNA DISSOCIAZIONE.
CIRCOLAZIONE REGOLARE • il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad un altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione • trova applicazione il principio consensualistico • l’investitura del prenditore nel possesso e’ necessaria solo per l’attribuzione della legittimazione all’esercizio del diritto
CIRCOLAZIONE IRREGOLARE: (si ha quando la circolazione del titolo non e’ sorretta da un valido negozio di trasferimento) • il possessore del titolo non acquista la proprietà dello stesso ne’ la titolarita’ del diritto ma solo la legittimazione di fatto all’esercizio del diritto e la possibilita’ di far circolare il titolo • il soggetto spossessato puo’ esercitare azione di rivendicazione nei confronti del possessore attuale e se si tratta di titoli all’ordine o nominativi puo’ avvalersi della procedura di ammortamento • nel caso di acquisto del titolo: si applica il principio dell’autonomia in sede di circolazione: il proprietario del titolo non puo’ esercitare azione di rivendicazione • da parte di terzo in buona fede • secondo le leggi che presiedono alla circolazione • in base a negozio idoneo a trasferire la proprietà
LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI VARIA A SECONDA CHE SI TRATTI DI : TITOLI AL PORTATORE (titoli a legittimazione reale) assegni bancari, libretti di deposito, azioni di risparmio, obbligazioni di societa’, quote di partecipazione a fondi comuni, titoli del debito pubblico TITOLI ALL’ORDINE: (titoli a legittimazione nominale) cambiale, assegno bancario, assegno circolare, titoli rappresentativi di merci • sono tali quelli che recano la clausola “al portatore” • circolano mediante la semplice consegna del titolo • il possessore e’ legittimato all’esercizio del diritto cartolare in base alla sola esibizione del titolo al debitore • non e’ di regola ammesso l’ammortamento • sono i titoli intestati ad una persona determinata • circolano mediante consegna del titolo e apposizione della girata
GIRATA • dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta • con essa l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di un’ altro soggetto(giratario) • muta la legittimazione all’esercizio cartolare • puo’ essere piena: contiene il nome del giratario • puo’ essere in bianco. Il giratario può: • la girata parziale e’ nulla • l’apposizione di condizioni si considera non scritta • la legittimazione dell’attuale possessore avviene in base ad una serie continua di girate (il nome del girante corrisponde a quello del giratario precedente) il debitore e’ tenuto a controllare la regolarità delle girate ma non l’autenticità • la girata non ha funzione di garanzia: il girante non e’ responsabile verso i giratari successivi per l’ inadempimento dell’emittente • riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona • girare di nuovo il titolo in bianco o pieno • trasmettere il titolo senza riempire la girata e senza apporne una nuova
IL GIRATARIO E’ DI REGOLA LIBERO DI TRASFERIRE IL TITOLO. VI SONO DUE TIPI DI GIRATA CON EFFETTI LIMITATI: GIRATA PER PROCURA O PER L’INCASSO GIRATA A TITOLO DI PEGNO • il giratario e’ il rappresentante per l’incasso del girante • titolare del diritto cartolare resta il girante • il debitore può opporre al giratario per procura solo le eccezioni personali opponibili al girante e non quelle personali verso il giratario • il giratario per procura può girare il titolo solo per procura • attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che egli vanta nei confronti del girante • il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito • Il giratario non e’ proprietario del titolo: può trasferirlo solo con girata per procura
ALTRI TITOLI A LEGITTIMAZIONE NOMINALE: TITOLI NOMINATIVI (obbligazioni, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, titoli del debito pubblico, azioni di società) • sono intestati ad una persona determinata. • l’intestazione deve risultare dal titolo e da un apposito registro tenuto dall’emittente: la doppia intestazione e’ il presupposto della legittimazione all’ esercizio del diritto • la doppia annotazione puo’ avvenire secondo due diverse procedure: TRASFERIMENTO MEDIANTE GIRATA TRANSFERT
TRANSFERT • cambiamento contestuale delle due intestazioni o rilascio di un nuovo titolo a cura dell’emittente SE A PROPORLA È L’ALIENANTE: dovrà provare la propria identità e la propria capacità di disporre SE A RICHIEDERLA È L’ACQUIRENTE: dovrà esibire il titolo e dimostrare l’acquisto del titolo
TRASFERIMENTO MEDIANTE GIRATA l’annotazione sul titolo e’ fatta dall’alienante, quella sul registro dall’emittente e si rende necesseria solo quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti; nel frattempo l’acquirente può trasferire ad altri il titolo mediante ulteriore girata: • la girata dei titoli nominativi non può mai essere in bianco • la girata deve essere sempre autenticata da notaio o da agente di cambio • la girata del titolo nominativo attribuisce esclusivamente la legittimazione ad ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente: solo a seguito di questa il giratario consegue la legittimazione dei diritti inerenti al titolo TITOLI AZIONARI:la preventiva annotazione nel libro dei soci non e’ necessaria per l’esercizio dei diritti sociali
A COLUI CHE HA PERDUTO INVOLONTARIAMENTE IL POSSESSO DEL TITOLO PER SMARRIMENTO SOTTRAZIONE DISTRUZIONE LA LEGGE CONSENTE DEI RIMEDI CHE PERMETTONO DI SVINCOLARE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DAL POSSESSO DEL TITOLO (PRINCIPIO DELL’INCORPORAZIONE DEL DIRITTO AL DOCUMENTO) . TALI RIMEDI SONO DIVERSI A SECONDA CHE SI TRATTI DI : TITOLI ALL’ORDINE E NOMINATIVI TITOLI AL PORTATORE
TITOLI ALL’ORDINE E NOMINATIVI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE (DECRETO DI AMMORTAMENTO) CHE IL TITOLO ORIGINARIO NON E’ PIU’ STRUMENTO DI LEGITTIMAZIONE AMMORTAMENTO • denuzia al debitore della perdita del titolo e contestuale ricorso, al presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo e’ pagabile, per l’ammortamento del titolo • accertamenti del tribunale sulla verità dei fatti: decreto di ammortamento e pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale • notifica del decreto al debitore: impedisce che il debitore venga liberato se paga al detentore del titolo
opposizione del detentore del titolo entro 30gg. dalla pubblicazione sulla g.u. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE PER ACCERTARE LA PROPRIETA’ DEL TITOLO OPPOSIZIONE ACCOLTA: revoca del decreto OPPOSIZIONE RESPINTA: il decreto di ammortamento diventa definitivo
TITOLI AL PORTATORE: LA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO NON E’ AMMESSA PER I TITOLI AL PORTATORE (salvo che si tratti di libretti di deposito e assegni bancari al portatore) TUTTAVIA: NEL CASO DI DISTRUZIONE DEL TITOLO: il possessore che fornisca la prova della distruzione ha diritto ad ottenere dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente NEL CASO DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE (O DISTRUZIONE NON PROVATA): chi ha subito l’evento e lo abbia denunziato all’emittente fornendone la prova, ha diritto ad ottenere la prestazione decorso il termine di prescrizione del titolo