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Elezioni Parlamento Europeo 2014

Elezioni Parlamento Europeo 2014. Istruzioni per i Rappresentanti di Lista. DATA E ORARIO DELLE VOTAZIONI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 ORARIO DALLE 07.00 ALLE ORE 23.00 LO SCRUTINIO INIZIA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLE VOTAZIONI E DEVE ESSERE TERMINATO TASSATIVAMENTE ERNTO 12 ORE.

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Presentation Transcript


  1. Elezioni Parlamento Europeo 2014 Istruzioni per i Rappresentanti di Lista

  2. DATA E ORARIO DELLE VOTAZIONIDOMENICA 25 MAGGIO 2014ORARIO DALLE 07.00 ALLE ORE 23.00LO SCRUTINIO INIZIA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLE VOTAZIONI E DEVE ESSERE TERMINATO TASSATIVAMENTE ERNTO 12 ORE COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE La sezione è composta da: 1 presidente 1 segretario 4 scrutatori

  3. Per la validità delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale di Sezione, devono trovarsi sempre presenti almeno 3 membri dell’Ufficio stesso, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Per lo scrutinio almeno 5 e cioè il Presidente o il Vice Presidente, tre scrutatori e il segretario

  4. COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su: difficoltà ed incidenti sollevati durante le operazioni elettorali reclami e proteste contestazione e nullità dei voti Attenzione, il Presidente può allontanare un rappresentante di lista, qualora esso intralci le operazioni di voto o per il suo comportamento maledutcato e violento (vedi pag. 18 istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione).

  5. La decisione del presidente è definita dalla legge “provvisoria”, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio sede di Roma; in appello, Consiglio di Stato). Le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate dall’ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale.

  6. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA I rappresentanti di lista vengono designati dai delegati di lista o dalle persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato. Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista occorre essere elettori della circoscrizione elettorale relativa. (Per quanto riguarda noi, elettori di Lazio, Toscana, Umbria, Marche). Chi svolgerà l’incarico di rappresentante di lista potrà esercitare il diritto di voto nella sezione (od in una delle sezioni) in cui è nominato. (pag. 35 e pag. 41 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione).

  7. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA L’atto di designazione deve essere riempito con i dati di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente. La stessa persona può essere nominata RDL in più sezioni. L’atto di designazione, debitamente autenticato, deve essere consegnato in originale direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni presso le quali si è stati designati. La consegna dell’atto di designazione deve avvenire sabato 24 maggio 2014 al momento dell’insediamento dei seggi. (Attenzione ancora non è certo se i seggi si costituiscono alle ore 09.00 della mattina ed in tal caso chiudono entro le ore 15.00 oppure sabato pomeriggio alle ore 16.00).

  8. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA Al momento della consegna dell’atto di designazione i Presidenti vi chiederanno l’esibizione del documento d’identità, pertanto portatelo con voi. Qualora non si riuscisse a consegnare l’atto di designazione il sabato mattina, la consegna può essere effettuata anche la domenica purché prima dell’inizio delle operazioni di voto e quindi prima delle ore 07.00. Detta possibilità , anche se ammessa è sconsigliabile in quanto alle passate elezioni alcuni Presidenti hanno sollevato contestazioni al riguardo. Ciò in quanto il manuale delle istruzioni delle operazioni di seggio indica a pag. 17 che in tale ipotesi, il sindaco consegna al presidente di seggio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

  9. COMPITI RAPPRESENTANTI DI LISTA I rappresentanti di lista al pari degli altri componenti del seggio durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione in cui siano stati assegnati, anche sedendo al tavolo del seggio o in prossimità. Possono far inserire, sinteticamente, nel verbale eventuali dichiarazioni. Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, delle porte e delle finestre e sui verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio. Nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali.

  10. COMPITI RAPPRESENTANTI DI LISTA Sono autorizzati a portare dentro il seggio e dentro la sezione un bracciale, collare, spilletta o altro dispositivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata. I contrassegni non possono essere portati al di fuori del plesso scolastico e cioè giardino, parcheggio, scalinata esterna d’ingresso e nel raggio di 200 metri dal seggio. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente, ma in nessun modo può recare intralcio posizionandosi ad esempio nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o del tavolo di presentazione documenti degli elettori o di consegna delle schede elettorali.

  11. COMPITI RAPPRESENTANTI DI LISTA Far presente al Presidente anomalie verbalizzando contestualmente all’avvenimento eventuali violazioni e/o contestazioni. Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. ed il Messo Comunale, quando si assista al compimento da parte di chiunque di reati elettorali, oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto, magari chiedendo all’elettore di fotografare in cabina la scheda votata.

  12. MODALITA’ DI VOTAZIONE Ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per i candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. (art. 1, comma 1, legge 22 aprile 2014 N. 65). Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

  13. MODALITA’ DI VOTAZIONE d) Il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo , con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. e) In caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. f) Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.

  14. ELETTORE che rifiuti di ritirare le schede Nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiuti di ritirare le schede, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. (pagg. 48-49 Istruzioni…) ELETTORE che restituisca le schede senza votare Nel caso in cui l’elettore, dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l’ipotesi ex art. 62 del T.U. 361/1957, con l’effetto di conteggiare l’elettore come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse. (pagg. 48-49 Istruzioni per le operazioni degli uffici …..)

  15. MODALITA’ DI VOTAZIONE Ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per i candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. (art. 1, comma 1, legge 22 aprile 2014 N. 65). Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

  16. MODALITA’ DI VOTAZIONE Ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per i candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. (art. 1, comma 1, legge 22 aprile 2014 N. 65). Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

  17. DIVIETO DI FOTOGRAFARE E REGISTRARE Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza dell’espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Pertanto, il presidente deve invitare l’elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all’elettore, insieme al documento di identificazione ed alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro. (pag. 39 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione).

  18. DIVIETO DI FOTOGRAFARE E REGISTRARE Nel caso in cui l’elettore, avendo introdotto all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e viene colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, la scheda consegnatagli è annullata, che sia stata o meno già votata con l’apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell’indicazione “scheda annullata” e inclusa nella Busta N. 7-E (Parl. Eur.) per essere allegata al verbale. L’elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare ma dovrà essere computato come votante. (vedi pag. 47 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione).

  19. SCRUTINIO Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto. Nelle operazioni di scrutinio si deve tenere presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia del voto (c.d. “favor voti”). Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. (c.d. riconoscibilità del voto).

  20. SCRUTINIO La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto. (Consiglio di Stato, N. 199 del 25 febbraio 1997; N. 853 del 29 luglio 1997; N. 3861 del 10 luglio 2000; N. 1897 del 2 aprile 2001; N. 2291 del 12 aprile 2001).

  21. SCRUTINIO PERTANTO NON DEVONO INVALIDARE IL VOTO: (vd. Pagg. 63-64 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione) mere anomalie del tratto; i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto; l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore;

  22. SCRUTINIO PERTANTO NON DEVONO INVALIDARE IL VOTO: (vd. Pagg. 63-64 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione) erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l’agevole identificazione; il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell’elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto.

  23. SCRUTINIO E’ VALIDA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 64 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce; rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista; oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato.

  24. SCRUTINIO E’ VALIDA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 64 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza. Ciò può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l’elettore ha votato. Il voto è espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato;

  25. CASI DI NULLITA’ E’ NULLA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 65 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). sono presenti segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità; Il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza; Le parole SI ed OK scritte sul rigo della preferenza;

  26. CASI DI NULLITA’ E’ NULLA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 65 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). il voto è espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dal’ufficio elettorale. Il voto contenga espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, salvo che, per tipo di errore, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell’elettore dovuto a ignoranza.

  27. CASI DI NULLITA’ E’ NULLA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 66 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). la scheda è senza croce sul contrassegno di lista e reca preferenza per uno o più candidati espressi non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. quando il voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni. quando si è votato due o più contrassegni diversi.

  28. SCRUTINIO VOTO CON NOME DEL LEADER (ESEMPIO “GRILLO”): (vedi pag. 65 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). In occasioni precedenti sono state ritenute valide le schede e sono pertanto stati assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista sia stata apposta l’indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento. (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

  29. SCRUTINIO VOTI DI PREFERENZA NULLI: (vedi pag. 68 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione). L’espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l’indicazione del numero d’ordine del candidato nella lista. In questo caso il voto di preferenza è nullo, mentre è valido il voto di lista se è stato barrato (votato) il contrassegno della lista.

  30. SCRUTINIO SE L’ELETTORE NON HA INDICATO ALCUN CONTRASSEGNO DI LISTA, MA HA ESPRESSO LA PREFERENZA A FIANCO DI UN CONTRASSEGNO, SI INTENDE CHE ABBIA VOTATO LA LISTA ALLA QUALE APPARTIENE IL CONTRASSEGNO MEDESIMO. (Pag. 68 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione)

  31. SCRUTINIO ATTENZIONE I CASI DI NULLITA’ DELLA SCHEDA (E QUINDI DEL VOTO DI LISTA) DETERMINANO, IN OGNI CASO, LA NULLITA’ DEI VOTI DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI NELLA SCHEDA STESSA. INVECE, LA NULLITA’ DEI VOTI DI PREFERENZA O LE EVENTUALI CONTESTAZIONI SUI VOTI DI PREFERENZA STESSI NON COMPORTANO NECESSARIAMENTE LA NULLITA’ DELLA SCHEDA E QUESTA SE NON E’ NULLA PER ALTRE CAUSE, E’ VALIDA AGLI EFFETTI DEL VOTO DI LISTA. (Pag. 68 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione)

  32. VOTI CONTESTATI E’ il presidente a decidere sull’assegnazione o meno dei voti contestati. Deve consultare gli scrutatori ma il loro parere non è vincolante. Il principio fondamentale è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà dell’elettore. Le schede contestate devono essere firmate o siglate sulla parte esterna dal presidente e da almeno due scrutatori. Le schede contestate vanno inserite in due buste separate (una con i voti provvisoriamente assegnati e l’altra con i voti provvisoriamente non assegnati) e saranno riprese in esame dall’Ufficio elettorale provinciale presso il Tribunale, che deciderà sull’assegnazione o meno dei voti stessi.

  33. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X Il voto va alla lista n. 1, mentre non va assegnata alcuna preferenza.

  34. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 ed a TIZIO.

  35. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 2 e nulla la preferenza a TIZIO.

  36. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO TIZIO è candidato della lista n. 2. La scheda è nulla.

  37. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 ed a TIZIO.

  38. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X X La scheda è nulla perché si sono votati due contrassegni di lista.

  39. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X TIZIO è candidato nella lista n. 2. Il voto va alla lista n. 1 e nulla la preferenza a TIZIO.

  40. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X Il voto va alla lista n. 1 e nulla la preferenza poiché espressa numericamente.

  41. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO La scheda è nulla poiché non è stata votata alcuna lista.

  42. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X TIZIO e CAIO sono candidati nella lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e valida la preferenza a TIZIO e CAIO.

  43. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X TIZIO , CAIO e SEMPRONIO sono candidati DELLO STESSO SESSO nella lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e valida la preferenza a TIZIO e CAIO. Nulla la preferenza a SEMPRONIO.

  44. MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO X TIZIO e CAIO sono candidati DELLO STESSO SESSO nella lista n. 1. MEVIA è candidata di SESSO DIVERSO sempre nella lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e valida la preferenza a TIZIO, CAIOe MEVIA.

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