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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio. Corso di Diritto Privato. Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Inadempimento e mora. Prof. Daniela Valentino. Mora.
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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Inadempimento e mora Prof. Daniela Valentino
Mora Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificato, e si determina quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento, necessariamentetemporaneo, all'attuazione del rapporto. Il ritardo semplice, di regola, non produce conseguenze giuridiche. La mora presuppone che l'esecuzione della prestazione sia ancora possibile: l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima esclude la mora.
Mora del creditore Artt. 1206 ss c.c. Si configura quando il creditore, senza un giustificato motivo, non adempie l’obbligo di cooperazione all’adempimento posto a suo carico. Presupposti: • Il creditore è in mora quando, senza un legittimo motivo, • rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma solenne • non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere. • Il rifiuto è giustificato e ritenuto legittimo se, in relazione alle peculiarità del caso concreto, è espressione di un comportamento conforme alla buona fede e alla correttezza.
Mora del creditore Il debitore costituisce in mora il creditore con un’offerta formale o solenne della prestazione (nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge) mediante un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Ai fini della mora è necessaria l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla prestazione dovuta. L’offerta deve essere: reale (consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al creditore) se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore; per intimazione (atto notificato al creditore contenente un’intimazione a ricevere la prestazione) se la prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore; per intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di una prestazione di fare. Costituzione in mora
Mora del creditore • il creditore sopporta le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; • il creditore perde il diritto a ricevere i frutti della cosa e gli interessi che non siano già stati percepiti dal debitore; • il creditore è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora e a sostenere tutte le spese per la conservazione della cosa dovuta. Effetti della mora del creditore Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di contestazione. Liberazione del debitore Con la costituzione in mora del creditore il debitore è ancora obbligato ad eseguire la prestazione. Il debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la prestazione dovuta attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art. 1210 c.c.
Mora del debitore Artt. 1219 ss c.c. Si distingue tra: • ritardo: il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è ancora possibile e il creditore ha ancora interesse a riceverla; • mora: si realizza per il mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, cioè della mancata esecuzione della prestazione dovuta e, quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse creditorio, cui si aggiunge un atto formale di costituzione in mora da parte del creditore; • inadempimento: La prestazione è divenuta definitivamente impossibile, o il creditore non ha più interesse a riceverla, o comunque il debitore non può o non vuole più adempiere.
Mora del debitore Qualora per fatto del debitore si verifichi un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto, il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con conseguente responsabilità del debitore, solo a seguito dalla formale richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del creditore . Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non configurabile la mora poiché la violazione dell’obbligo rappresenterebbe sempre un inadempimento definitivo. Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento tardivo qualora esso sia ancora idoneo a soddisfare l’ interesse del creditore.
Mora del debitore • La mora è: • - ex personaquando è necessario un atto formale di costituzione in mora (richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione fatta per iscritto nelle forme previste dalla legge ex artt.1219 ss c.c.); • - ex requando non è necessario un atto formale di costituzione in mora (il debitore è automaticamente considerato in mora) perché: • Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.); • Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere; • Il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Mora del debitore • Effetti: • Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora; • Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile (salvo la possibilità per lo stesso debitore, in caso di prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata, di provare che la cosa sarebbe comunque perita anche presso il creditore). • I predetti effetti sono interrotti dall’offerta non formale della prestazione da parte del debitore dopo la costituzione in mora • Sono eliminati ex nunc (senza effetto retroattivo) da un eventuale adempimento tardivo (cd. purgazione della mora). I danni sono, comunque, dovuti fino al verificarsi di questi eventi. • In ogni caso la mora non si configura se il debitore tempestivamente fa offerta non formale della prestazione salvo che il creditore non la rifiuti per un motivo legittimo. 286
Inadempimento • Artt. 1218 ss c.c. • Si ha inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore quando: • la prestazione è divenuta impossibile; • il debitore si rifiuta di adempiere; • il creditore non ha più interesse ad un adempimento tardivo. • Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto obbligatorio, a meno che non riesca a provare (l’onere della prova è a suo carico) che l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile. • Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando l’intervento di una forza maggiore o di un caso fortuito che hanno determinato un’impossibilità assoluta, oggettiva ed insuperabile della prestazione e quindi l’inadempimento.
Inadempimento La prestazione si ritiene inesigibile quando, secondo il principio di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.), la prestazione, sebbene possibile, richiede costi economici, fisici, psichici eccessivi. Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del comportamento. La valutazione della responsabilità del debitore è allora relativa ed implica a sua volta una valutazione del comportamento del debitore, sia sotto il profilo della buona fede (art.1175 c.c.), sia sotto il profilo della diligenza (art.1176 c.c.). Inesigibilità della prestazione: