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Autorità: Cassazione civile sez. I Data: 12 ottobre 2006 Numero: n. 21918 Parti: Forlivesi C. Pref. Lodi Fonti: Giust . civ. Mass. 2006, 10, Arch. giur . circol . e sinistri 2007, 5, 525.
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Autorità: Cassazione civile sez. IData: 12 ottobre 2006Numero: n. 21918Parti: Forlivesi C. Pref. LodiFonti:Giust. civ. Mass. 2006, 10, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 5, 525 Per ravvisare lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dall'agente un comportamento diverso. Il disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di non osservanza da parte del comune della disposizione dell'art. 7, comma 8, del d.lg. n. 285 del 1992, in quanto la norma, tipicamente di azione e diretta alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, non attribuisce alcun diritto soggettivo agli utenti della strada e in particolare non giustifica l'inosservanza dei divieti di fermata e di sosta di cui all'art. 158 c. strad..
Art. 2045 - Stato di necessità Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).