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PROGETTO ICARE Materia: Diritto Oggetto: L’organizzazione dello Stato Italiano Classe: 2^ B Supervisione prof.ssa: Rosal

PROGETTO ICARE Materia: Diritto Oggetto: L’organizzazione dello Stato Italiano Classe: 2^ B Supervisione prof.ssa: Rosalisa Iannaccone. I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA NEL CORSO DEGLI ANNI …. Enrico De Nicola Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Antonio Segni .

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PROGETTO ICARE Materia: Diritto Oggetto: L’organizzazione dello Stato Italiano Classe: 2^ B Supervisione prof.ssa: Rosal

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Presentation Transcript


  1. PROGETTO ICARE Materia: Diritto Oggetto: L’organizzazione dello Stato Italiano Classe: 2^ B Supervisione prof.ssa: Rosalisa Iannaccone

  2. I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA NEL CORSO DEGLI ANNI … Enrico De Nicola Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Antonio Segni

  3. Giuseppe Saragat Giovanni Leone Alessandro Pertini Oscar Luigi Scalfaro

  4. Francesco Cossiga Carlo Azeglio Ciampi Giorgio Napolitano

  5. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  6. Elezione e durata in carica del Presidente della Repubblica Il presidente della Repubblica, stabilisce la Costituzione (art.89), è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri e dura in carica 7 anni. All’elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, solo uno per la Valle d’Aosta. L’elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea e dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

  7. Può essere eletto Presidente: • Ogni cittadino, uomo o donna, • purché goda dei diritti civili e politici, • e abbia compiuto 50 anni di età. In caso di temporaneo impedimento, le funzioni di capo dello Stato sono assunte dal Presidente del Senato, ruolo attualmente ricoperto dal senatore R.Schifani.

  8. Le principali attribuzioni del Presidente sono: • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; • Può nominare 5 senatori a vita; • Può inviare messaggi alle Camere; • Può sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere; • Promulga le leggi; • Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; • Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri;

  9. Autorizza il Governo a presentare disegni di legge al Parlamento; • Promulga i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi; • Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale; • Presiede il Consiglio superiore della Magistratura; • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; • Ratifica i trattati internazionali; • Ha il comando delle forze armate; • Presiede il Consiglio supremo di difesa; • Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; • Può concedere la grazia o commutare la pena a un condannato.

  10. La responsabilità del Presidente della Repubblica Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per • Alto tradimento: è il comportamento posto in essere con il preciso scopo di pregiudicare gli interessi nazionali; • Attentato alla Costituzione: è il comportamento diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento.

  11. La cessazione dell’ufficio, oltre che per scadenza del settennio, può avvenire per: • Impedimento permanente; • Morte; • Dimissioni; • Decadenza della carica.

  12. Lavoro realizzato dal gruppo D,composto da: Chiara Franco, Federica, Alessia e Daniela

  13. LA MAGISTRATURA

  14. Solo un piccolo grande amore. Andrea e Claudia frequentano la stessa scuola. Andrea ha poco di più di 17 anni ed è in quarta, mentre Claudia ha compiuto 14 anni. Un giorno di pioggia alla fermata dell’autobus nasce l’amore fra loro due, ma questo ha delle conseguenze. Un pomeriggio il padre di Claudia arriva a casa, entra senza bussare alla porta della stanza di Claudia: sua figlia è già diventata una donna. Furibondo, denuncia il fatto ai carabinieri. Perché il rapporto sessuale tra Andrea e Claudia interessa il diritto? Perché Claudia ha 14 anni e tre mesi e Andrea ha 17 anni e sei mesi. L’art. 609 quater del codice penale afferma che è punibile il minorenne (Andrea) che compie atti sessuali con una minorenne, che pure ha compiuto i 13 anni (Claudia) se la differenza di età tra i soggetti è superiore a 3 anni. Per la legge, un rapporto sessuale tra due minorenni è una “violenza sessuale presunta”, anche se uno dei due ha compiuto i 13 anni ed è assolutamente consenziente, solo perché l’altro ha 3 anni e tre mesi in più! Il povero Andrea non ne sapeva nulla.

  15. Andrea rischia la reclusione da 5 a 10 anni. Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi. Qualche mese dopo siamo in tribunale. Il giudice, per aiutare il ragazzo, considera l’episodio tra i casi di minore gravità. Per questo condanna Andrea al minimo della pena, applicando la riduzione dei due terzi. Andrea si ritrova quindi con una condanna penale di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Andrea godrà dei benefici di legge che gli eviteranno il carcere, ma la condanna comunque rimane. La norma esiste, anche se quasi tutti la ignorano.

  16. La magistratura è un complesso di organi con funzioni giurisdizionali in campo civile, penale, costituzionale ed amministrativo, che si personificano nella figura del magistrato. Ad essa spetta in genere l’esercizio del potere giudiziario, uno dei tre poteri dello Stato di diritto nella teoria classica di Montesquieu.

  17. LE FUNZIONI • LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE. • LA GIURISDIZIONE ORDINARIA E LA GIURISDIZIONE SPECIALI. • AUTONOMIA E INDIPEDENZA DELLA MAGISTRATURA. • IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. • IL GIUSTO PROCESSO. • LA RESPONSABILITA‘DEI MAGISTRATI.

  18. LE PARTI DEL PROCESSO SONO: • Attore e convenuto (processo civile). • pubblico ministero e imputato (processo penale). • Ricorrente e resistente (processo amministrativo).

  19. LA GIURISDIZIONE SI DIVIDE IN: ORDINARIA E SPECIALE. Quella ordinaria può essere civile e penale. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

  20. La giurisdizione speciale può essere: AMMINISTRATIVA (art 103.1 Cost) CONTABILE (art 103.2 Cost) MILITARE (art 103.3 Cost) E altre giurisdizioni (ad esempio tributaria…)

  21. I GRADI DI GIURISDIZIONE

  22. LA GIURISDIZIONE CIVILE I grado Giudice di pace per le controversie fino a 2583€ e per quelle di risarcimentodei danni di circolazione fino a 15494 € Tribunale (giudice unico) per le controversie non di competenza del Giudice di pace. È previsto un collegio formato da 3 giudici per determinare controversie indicate dalla legge (società, diritto e famiglia) Corte d’appello (collegio formato da 3 giudici) II grado Tribunale (collegio formato da 3 giudici) III grado Corte di cassazione

  23. LA GIURISDIZIONE PENALE I grado Giudice di pace per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 4 mesi Tribunale (giudice unico) per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 10 anni Corte d’assise (collegio formato da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari) per i reati in cui è prevista una pena detentiva superiore a 10 anni II grado Tribunale (collegio formato da 3 giudici) Corte d’appello (collegio formato da 3 giudici) Corte d’assise d’appello (collegio formato da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari) III grado Corte di cassazione

  24. Pubblico Ministero. GARANZIE E INDIPENDENZA DEL P.M. <<Gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario>> (art 107.4 cost). <<Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale>>(art. 112 Cost).

  25. INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA La giustizia è amministrativa in nome del popolo. I PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL POTERE GIUDIZIARIO. • Soggezione dei giudici alla sola legge. • Autonomia e indipendenza da ogni altro potere. • Distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzione. • Nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari. • Inamovibilità dei magistrati. • Riserva di leggi in materia di norme sull’ordinamento giudiziario.

  26. ATTRIBUZIONE DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: • Consiglio superiore della magistratura: carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzione, assegnazione, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari. • Ministero della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

  27. LA MAGISTRATURA ORDINARIA I magistrati con funzioni giudicanti. - Giudice di pace. • Giudice di tribunale. • Giudice di corte di appello. • Giudice di corte di cassazione.

  28. Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri). • Procuratore della Repubblica presso il tribunale. • Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello. • Procuratore generale presso la corte di cassazione.

  29. Il giudice negli ordinamenti di COMMON LAW E DI CIVIL LAW. Gran Bretagna Europa continentale e Stati Uniti (modello francese) Il giudice Il giudice professionale. funzionario.

  30. Il Consiglio superiore della magistratura. Composizione del CSM. • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione. • 16 membri eletti dei magistrati ordinari membri togati. • 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: Tra i membri laici il CSM elegge il vicepresidente, carica ricoperta attualmente da Nicola Mancino.

  31. La responsabilità dei magistrati. Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio). Ministro della Sezione Giustizia o disciplinare Procuratore del Consiglio Generale superiore della della Cassazione.Magistratura.

  32. PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO.. • Diritto alla tutela giurisdizionale. • Diritto di difesa. • Gratuito patrocinio. • Giudice naturale. • Irretroattività delle norme penali. • Responsabilità penale personale. • Presunzione di non colpevolezza. • Giusto processo regolato dalla legge. • Contraddittorio tra le parti. • Parità tra accusa e difesa. • Giudice terzo e imparziale. • Ragionevole durata. • Contraddittorio nella formazione della prova. • Obbligo di motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali. • Possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge.

  33. Lavoro realizzato dal gruppo E, composto da: Nicoletta, Carmen, Ilenia Bagnoli, Linda

  34. GOVERNO

  35. IL CASO MORO Decisamente anomala fu la VII legislatura (1976-1979), quando nacquero due Governi di “solidarietà nazionale”, guidati in entrambi i casi da Giulio Andreotti, che modificarono, radicalmente, la prassi in vigore. Particolarmente significativo fu il Governo Andreotti , un “monocolore democristiano” che era sostenuto in Parlamento dalla fiducia e dall’astensione degli altri partiti. Soprattutto del Partito comunista Italiano che alle elezioni del 1976 aveva ottenuto alla Camera il 34,4% dei voti; l’opposizione era ridotta, ne facevano parte solo il Movimento sociale Italiano e l’estrema sinistra. Sostanzialmente simile fu il III Governo Andreotti (1978-1979); si trattava di un monocolore democristiano, che godeva di un’ampia maggioranza, mentre solo i gruppi estremisti erano in minoranza.

  36. ALDO MORO Aldo Moro è stato un politico italiano, cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri e presidente del partito della Democrazia Cristiana. Brigate Rosse è il nome di un'organizzazione terroristica di estrema sinistra fondata nel 1970 da Alberto Franceschini, Renato Curcio e Margherita Cagol.

  37. IL RAPIMENTO La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo governo, guidato da Giulio Andreotti, stava per presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia, l'auto che trasportava l'onorevole Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati fu intercettata in via Mario Fani a Roma da un commando delle Brigate Rosse. In pochi secondi, sparando con armi automatiche, i terroristi uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro, e i tre poliziotti sull'auto di scorta e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni durante la quale venne sottoposto ad un processo politico e venne chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato il 9 maggio nel cofano bagagli di una Renault 4 a Roma, in via Caetani.

  38. Palazzo del Governo

  39. Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo.

  40. Presidente del Consiglio dei Ministri Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

  41. Ministri Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18).

  42. Consiglio Dei ministri Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. PALAZZO CHIGI

  43. I Ministri con portafoglio Interni, Esteri,Giustizia, Lavoro, Salute, Beni Culturali,Istruzione, Difesa, Economia, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Ambiente.

  44. I Ministri senza portafoglio Ministri senza portafoglio: Elio Vito; Umberto Bossi; Roberto Calderoli; Andrea Ronchi; Raffaele Fitto; Renato Brunetta; Gianfranco Rotondi; Giorgia Meloni; Mara Carfagna.

  45. 1) Ministro senza portafoglioè colui che ha il mandato di esercitare un determinato ufficio civile, senza per ciò essere preposto ad un Dicastero o Ministero. I ministri senza portafogliosono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 2)Con portafoglio significa che fa parte della commissione (ministri+presidente) e può dare il suo voto per le decisioni.

  46. funzioni Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l'iniziativa legislativa, può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge, emana leggi delegate e decreti legge nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato, solleva la questione di legittimità rispetto le leggi regionali e nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.

  47. COMPITO • Individuaregli interventi che è più urgente realizzare nell’interesse del Paese. • Proporre al Parlamento i disegni di legge necessari per realizzare tali interventi. • Dare attuazione concreta alla legge quando sarà stata approvato dal Parlamento.

  48. La formazione e la caduta del Governo • Il Presidente della repubblica sceglie il futuro Presidente del Consiglio; • Se l’incarico viene nominato ufficialmente e dietro sua proposta vengono nominati anche i ministri; • Prima di poter esercitare le sue funzioni il Governo deve presentarsi a entrambe le Camere per illustrare il proprio programma politico e chiedere il voto di fiducia; • Se la maggioranza di ciascuna Camera accorda la fiducia, il Governo può iniziare la sua attività; • Se la fiducia non viene accordata ufficialmente il governo deve immediatamente dimettersi e il Presidente della Repubblica deve procedere a una nuova nomina.

  49. ISottosegretari e i ministri ad interim 1) Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri 2) Ad interim sono chiamati i ministri che, oltre al proprio, assumono provvisoriamente anche la guida di un altro ministero.

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