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Capitolo I Dalle origini al fascismo. Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso. A - La prima fase la creazione del mercato del lavoro. Dall’ economia feudale. alla rivoluzione industriale. Le trasformazioni del sistema economico: le macchine e la rivoluzione industriale.
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Capitolo I Dalle origini al fascismo Diritto del lavoroAppunti a cura di Franco Liso
A - La prima fase la creazione delmercato del lavoro Dall’economia feudale alla rivoluzione industriale
Le trasformazioni del sistema economico: le macchine e la rivoluzione industriale Carbone coke dal carbon fossile La macchina a vapore di Watt (1769) I filatoi meccanici Hargreaves (1764) Arkwright (1769) La nascita della fabbrica
La forma di lavoro prevalente nella società feudale l’artigianato la CORPORAZIONE l’artigiano l’apprendista Mercato locale dei beni Il lavoro a domicilio
I limiti alle possibilità di svolgimento della attività produttiva controllata dalla corporazione Le critiche di Adam Smith (La ricchezza delle nazioni,1776) al sistema delle corporazioni che domina nei paesi europei creando diseguaglianze “La politica europea … lo fa principalmente nei tre modi seguenti. Primo, limitando l’affluenza in talune occupazioni a un numero inferiore a quello che sarebbe disposto ad entrarvi; secondo, accrescendola in altre al di là di quanto essa sarebbe naturalmente; e, terzo, ostacolando la libera circolazione del lavoro e del capitale, tanto da impiego a impiego che da luogo a luogo” “Poiché la proprietà che ognuno ha del suo lavoro è il fondamento originario di ogni altra proprietà, essa è la più sacra e inviolabile. Il patrimonio di un povero sta nella forza e nella destrezza delle sue mani; e impedirgli di impiegare la forza e destrezza nella maniera che egli reputa opportuna senza ingiuria al suo vicino è una patente violazione della più sacra fra tutte le proprietà. E’ una ingiusta usurpazione della giusta libertà tanto del lavoratore che di coloro che possono essere disposti ad assumerlo…”
Le considerazioni di Adam Smith (La ricchezza delle nazioni,1776) sulla schiavitù “L’esperienza di tutti i tempi e di tutte le nazioni credo dimostri che il lavoro fatto dagli schiavi, sebbene sembri costare soltanto il loro mantenimento, è in definitiva il più caro di tutti. Una persona che non può acquistare proprietà non può avere altro interesse che quello di mangiare il più possibile e di lavorare il meno possibile. Qualunque cosa faccia oltre a ciò che basta ad assicurargli la sussistenza, può essergli imposto con la violenza soltanto e mai da un suo particolare interesse”. … agli schiavi sono succeduti i mezzadri e poi gli affittuari …(514)
dall’artigianato alla manifattura, alla fabbrica Nei confronti dell’artigiano il capitalista nella prima fase appare nella veste di mercante che gli compra i beni da lui prodotti (cliente di un lavoratore che svolge la propria attività presso il proprio domicilio ...) nella fase successiva appare nella veste di produttore che gli compra le energie lavorative (datore di lavoro, interessato a che il lavoratore presti la sua attività presso la propria manifattura ….)
lavoro autonomo il capitalista lavoro dipendente dall’autonomia (o dalla schiavitù ) alla subordinazione. Il contratto di lavoro come schema giuridico che assicura al capitalista la disponibilità di un fattore della produzione
La funzione del diritto smantellamento della società feudale e creazione del mercato del lavoro Il proletariato La libertà di intrapresa dell’attività economica (“libertà di commercio e d’industria”) e l’abbattimento delle corporazioni Il riconoscimento della “liberté du travail, du commerce et de l’industrie” L’ideologia dell’eguaglianza degli individui e del laissez faire - i cittadini dispongono liberamente dei propri interessi mediante il contratto - lo Stato cura ordine pubblico, finanze e politica estera; al resto provvede lo spontaneo funzionamento del mercato nel quale devono liberamente competere gli individui • nulla tra lo Stato ed il cittadino
L’artigiano: dalla autonomia alla subordinazione, daproduttore(venditore di beni) a lavoratore dipendente (venditore della propria attività, del proprio “servizio”) Le parti del contratto, considerate su di un piede di uguaglianza in quanto entrambe titolari di un potere di regolazione dei propri interessi, danno luogo ad una relazione di autorità. Il capitalista, acquista per via del contratto di lavoro una posizione di potere giuridico nei confronti del lavoratore (potere direttivo, potere disciplinare, potere di licenziamento). Al maggior potere detenuto sul piano sociale si accompagna, in questo modo, una posizione di potere giuridico.
Il divieto penale delle coalizioni: la legge Le Chapelier 1791 Vieta ai mastri come agli operai di mettersi d’accordo, di organizzarsi e di “emettere ordinanze o prendere decisioni … sui loro pretesi interessi comuni … Tutti i gruppi composti da artigiani, operai … o istigati da essi saranno considerati assembramenti sediziosi” Art. 1: “Il n’y a plus de corporations dans l’Etat; il n’y a plus que l’interét particulier de chaque individu et l’interét général”.
ilcontratto di lavorocome forma giuridica della mobilità di uno dei fattori della produzione: la mercificazionedel lavoro e il calcolo razionale del capitale • l’eguaglianza dei contraenti: il “liberocontratto di lavoro” • il diritto di proprietà dei mezzi di produzione substrato del potere nei confronti dei lavoratori La figura della locazione delle opere (locatio operarum)
ilcodice civile del 1865 Titolo IX Del contratto di locazione Art. 1568. Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere. Art. 1570. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede. Capo III Della locazione delle opere Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: 1. Quelle per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2. Quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3. Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.
Art. 1628 Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa. il codice penale sardo puniva “tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario” art. 385 “tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386
lavoratore datore di lavoro La “maschera” del libero contratto di lavoro Una eguaglianza giuridica che nasconde una diseguaglianza sociale
Lo sfruttamento delle “mezze forze” La questione sociale la nascita del sindacato e i movimenti socialisti 1891 > camera del lavoro di Milano 1892 > partito socialista 1901 > Fiom 1906 > CGdL 1910> Confindustria
La disciplina delle coalizioni > dalla repressione penale alla tolleranza Inghilterra 1871 Francia 1864 e 1884 Germania 1869 Italia 1889 (nuovo codice penale, Zanardelli) La nascita del sindacato
Negoziare collettivamente – attraverso propri rappresentanti – è una necessità per i lavoratori, essendo essi deboli di norma, se presi individualmente. Non è una necessità, invece, per i datori di lavoro, i quali, trovandosi in condizioni di maggior potere negoziale, sarebbero in grado di negoziare direttamente. Farlo collettivamente rappresenta per essi, invece, una convenienza dettata solo dall’interesse a non produrre a costi superiori a quello dei diretti concorrenti. Una finalità che ha a che vedere con la concorrenza è peraltro strutturalmente presente anche sul versante dei lavoratori, i quali attraverso l’organizzazione sindacale miravano appunto a realizzare un controllo del mercato del lavoro, volto ad impedire che altri lavoratori potessero accettare condizioni contrattuali inferiori.
lalegislazione sociale la tendenza al controllo delle conseguenze negative derivanti dallo squilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
datore di lavoro lavoratore la tendenza al riequilibrio
Un lungo cammino verso la demercificazione…. (ma anche, soprattutto se pensiamo agli inizi della legislazione sociale, finalità di garanzia della riproduzione sociale) La protezione del contraente debole e la limitazione dei poteri del datore di lavoro, negoziali e di gestione • in via diretta (disciplina del rapporto di lavoro) • in via mediata (attraverso il riconoscimento del ruolo dell’autonomia collettiva: lo sviluppo del sistema di relazioni industriali). La protezione del lavoratore contro i rischi. Il trasferimento del loro costo in capo alla produzione. Lo sviluppo del welfare.
I primi concordati di tariffa la nascita delle commissioni interne La prima legislazione sociale • donne e fanciulli (1886, 1902, 1907) • i collegi probivirali (1893) (preavviso nel licenziamento, sciopero e sospensione del rapporto) • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898) • previdenza volontaria per invalidità e vecchiaia (1898, 1907) • lavoro nelle risaie (1907) • riposo settimanale e festivo (1907) • sussidio di maternità alle operaie (1910) • ispettori del lavoro (1912) • previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia (1919) • assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1919)
Con Giovanni Giolitti si realizza una svolta nel rapporto con le forze sociali …. “Il moto ascendente delle classi popolari si accelera ogni giorno di più, ed è moto invincibile perché comune a tutti i paesi civili, e perché fondato sul principio di eguaglianza tra gli uomini. Nessuno si può illudere di potere impedire che le classi popolari conquistino la loro parte di influenza economica e di influenza politica” Dal discorso tenuto alla Camera il febbraio 1901 come ministro degli interni nel governo Zanardelli
1902 Legge istitutiva dell’Ufficio del lavoro e del consiglio superiore del lavoro Il nuovo indirizzo governativo in età giolittiana fu inaugurato con il progetto di costituzione dell’ Ufficio del lavoro e del Consiglio superiore del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, industria e commercio. L’Ufficio aveva compiti di studio e di ricerca sui problemi del lavoro, per offrire le conoscenze e i dati sulla base dei quali il Consiglio avrebbe operato la mediazione tra i datori di lavoro e i lavoratori e suggerito gli interventi sociali necessari a migliorare le condizioni dei lavoratori (Musso 103, Gallotta)
Possiede gli strumenti di lavoro e la materia prima (che tuttavia può anche essergli fornita dal committente)
Prevale nelle campagne ed è svolto da persone che svolgono anche attività in agricoltura la loro produzione viene fatta per un mercante o per un industriale
La manifattura implica la divisione del lavoro tutto ciò che prima faceva l’artigiano, a mano, lo fanno in più, dividendosi i vari compiti la produzione rimane prevalentemente affidata all’abilità manuale del lavoratore La fabbrica si crea con l’introduzione delle macchine utensili nel processo produttivo il lavoro si separa dai mezzi di produzione le operazioni eseguite dall’operaio passano alla macchina, della quale il lavoratore diviene appendice
Lo smantellamento della società feudale e la creazione del mercato del lavoro “ Considérer le travail comme un bien quantifiable et échangeable est une fiction, puisque, tout comme la terre et la monnaie, le travail est une condition , et non pas un produit de l’activité économique. Mais c’est une fiction nécessaire à l’avènement du capitalisme. Pour fonder la production et la répartition des richesses sur le libre-échange, il faut en effet faire comme si le travail, la terre et la monnaie étaient des produits échangeables, des marchandises. Cette fiction ne pouvait être instituée que par le droit, et c’est ainsi qu’est né le droit du travail. Au sens précis du terme, le droit di travail est celui qui regit les echanges de travail et d’argent. Ainsi entendue, il est né en France avec decret la Révolution française et l’adoption, en 1791, du décret d’Allarde et de la loi Le Chapelier. Le premier dispose qu’ “il sera libre à
toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon”, et la seconde proclamait “l’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession”. Faisant ainsi table rase de l’organisation corporative, la Revolution française ouvre la voie à la contractualisation des relations de travail, qui sera consacrèe en 1804 par le code civil.” Supiot, Le droit du travail, 2004, 14
Leggendo Barassi (1901, p. 71) “… crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioè, che il creditore delle operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far valere il divieto di cui all’art. 1628. In tal modo resta libero all’altra parte di continuare o no nel rapporto locativo, poiché esso non può mai limitare il diritto proprio. Rimane dunque nulla qualunque rinuncia fatta dall’operaio di far valere il divieto dell’art. 1628: mentre si riconosce il diritto nell’altra parte di limitare la propria facoltà di opporre questo articolo….. (p. 73) …quando il locatore di opere si vincola per un periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che può essere fatta valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi è che un caso in cui a quest’ultimo tale diritto può essere negato; ed è quando egli vi abbia parzialmente rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioè per tutta la vita del locatore. …(p. 74) L’effetto del divieto è .. che se le parti danno esecuzione al contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo locativo col debito preavviso
La macchina può fare a meno dell’operaio qualificato consente l’utilizzo di donne e bambini la resistenza operaia all’introduzione delle macchine
1898 Disordini a Milano, barricate a porta Garibaldi. La repressione per opera del generale Bava-Beccaris … 80 morti …
“…le Camere del lavoro non erano solamente un sindacato e .. le loro funzioni non erano limitate al solo piano rivendicativo. E questo non soltanto perché, oltre a funzioni di carattere contrattuale, esse, specie le maggiori, svolgevano una vasta attività anche nel settore del collocamento, della cooperazione, della ricreazione ed educazione popolare, ma anche per una ragione più profonda ed intrinseca al movimento operario italiano, quale si era venuto formando storicamente …. Nella camere del lavoro l’istanza rivendicativa sindacale e l’istanza politica erano … strettamente intrecciate …Nella situazione esistente in Italia era pressoché impossibile operare una netta distinzione tra lotta sindacale e lotta politica … Erano ancora troppi i casi in cui non si trattava di organizzare uno sciopero e di conquistare migliori salari e orari più brevi, ma di assicurare quelle condizioni generali di democrazia e di livello civile in cui un movimento rivendicativo potesse svilupparsi, divenire un elemento organico e normale nell’ambito di una società di tipo moderno” (Procacci, 60)
Federazioni di mestiere esistenti in Italia ai primi del ‘900 (da Procacci) Federazioneanno di costituzione iscritti Edilizia 1886 29.000 Federazione del libro 1893 9.600 Panettieri 1895 3.000 Litografi 1897 1.000 Ferrovieri 1900 41.000 Lavoranti in pellame 1901 3.964 Lavoranti in prodotti chimici 1901 6.000 Arti tessili 1901 18.000 Cappellai 1901 5.220 Orefici 1901 659 Impiegati e commessi aziende priv. 1901 4.500 Metallurgici 1901 50.000 Lavoranti in legno 1901 6.000 Etc……….