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APPUNTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE. INDICE: Le Costituzioni nella storia Cenni di storia costituzionale italiana Caratteri e struttura della Costituzione italiana Principi fondamentali della Costituzione italiana Diritti e doveri dei cittadini .
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APPUNTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE • INDICE: • Le Costituzioni nella storia • Cenni di storia costituzionale italiana • Caratteri e struttura della Costituzione italiana • Principi fondamentali della Costituzione italiana • Diritti e doveri dei cittadini
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; l’Antichità ·Grecia antica: per Platone e Aristotele: Costituzione = insieme di norme che regolano l’aspetto economico, giuridico e politico della Polis; oggi si userebbe il termine “ordinamento giuridico”. Per Aristotele le norme costituzionali hanno una certa preminenza sulle altre. In Socrate e in Eschilo (ved. la tragedia “Antigone”) vi è l’idea del “Diritto naturale.”
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; l’Antichità ·Roma antica: l’espressione “Rem publicam constitùere” indica l’attività pratica con cui si pone in essere l’ordinamento statale. In età monarchica formalmente è sovrano il Popolo (= uomini liberi appartenenti alle “Gentes” patrizie); in realtà la vera sovranità è in mano al Senato. Cicerone formula i concetti di: 1. “Diritto naturale”= norme universali e immutabili, sorgenti dalla natura stessa e inscritte nella coscienza delle persone; 2. “Diritto delle genti”= norme comuni a tutti i popoli, basate sulle esigenze comuni ad essi 3. “Diritto civile”= diritto positivo (posto dall’autorità politica) - Non esiste il concetto di “Costituzione” come lo intendiamo oggi.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il Medioevo · - Importante il “Corpus juris civilis” di Giustiniano (482 – 565 d.C.) ; formato riordinando il diritto romano, integrato con la consuetudine germanica e con le riflessioni dei Padri della Chiesa. Ha influenzato la legislazione di vari Pesi per diversi secoli - San Tommaso (1225 – 1274): il Diritto naturale è manifestazione della volontà divina, conoscibile razionalmente.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il Medioevo • Le “Constitutiones” = tutte le leggi considerate “di livello superiore”. • Es.: le Costituzioni Pontificie per il Diritto Canonico; la “Constitutio de Regalibus”, di Federico I di Svevia, alla Dieta di Roncaglia nel 1158, che stabilisce i diritti dell’Imperatore rispetto ai Comuni; le “Costituzioni Melfitane” di Federico II, nel 1231, documento organizzativo dello Stato; le “Leges Terrae”, patti feudali; gli “Statuti comunali”.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il caso inglese - La “Magna Charta Libertatum” (1215), sottoscritta da Giovanni Senzaterra, sancisce solennemente diritti consuetudinari già sanzionati un secolo prima da Enrico I: in particolare il concetto per cui “un uomo libero deve essere giudicato dai suoi pari” - 1628, la “Petizione dei diritti”, con cui i borghesi del Parlamento ricordano a Carlo I, assolutista, i diritti degli uomini liberi e i limiti della sovranità regia. - 1649, rivolta della borghesia, uccisione del monarca assoluto => proclamazione della Repubblica - 1658, tentativo di restaurazione dell’assolutismo regio da parte degli Stuart; opposizione del Parlamento.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il caso inglese - 1679, “Habeas Corpus”: legge di Carlo II sulla libertà provvisoria; limite massimo di 3 giorni per la carcerazione preventiva. - 1689, “Bill of Rights”: atto del Parlamento, firmato da Guglielmo III d’Orange => fine della “gloriosa rivoluzione” e instaurazione della Monarchia Parlamentare. Principi fondamentali: libertà del Parlamento dal Re; libertà dei cittadini; sovranità proveniente dal Popolo - In Inghilterra non c’è una Costituzione, ma una consuetudine costituzionale; comportamenti sanciti dalla giurisprudenza,che limitano la sovranità del Re (I cattolici però sono stati a lungo discriminati)
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il resto d’Europa - Secolo XVII: è l’epoca dell’assolutismo regio; il Re è “legibus solutus”= sciolto dall’obbligo di rispettare le leggi; lo Stato e i sudditi vengono “gestiti”come una proprietà privata. - Secolo XVIII: influsso dell’Illuminismo: il Re concede ai sudditi - figli ciò che ritiene sia loro utile (“paternalismo”), cioè rivolto al bene di tutti; spesso il Re non è al di sopra della legge, ma è considerato come un organo dello Stato.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; nascita dello Stato di Diritto ·Stati Uniti: 1776, guerra d’indipendenza americana; 1787, Costituzione Federale U.S.A.; nel 1791 viene aggiunta una Dichiarazione dei Diritti , di tipo illuminista: separazione dei poteri Francia: 1789, “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino”, approvata dall’Assemblea Costituente; sarà la base per le Costituzioni del 1791, 1793 e 1795. Italia: Costituzioni seguenti la Rivoluzione Francese a Bologna (1796); Costituzione Cispadana (1796) e Ligure (1797)
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; nascita dello Stato di Diritto · Dopo la restaurazione: “Carte ottriate” ( dal francese “octroyé”= concesso; sono ufficialmente “concesse dal Sovrano per sua benevolenza”). Es.: Costituzione Pontificia (1848), Austriaca (1849), Prussiana (1850) ( Alcune osservazioni: le costituzioni “giacobine” del 1700, impregnate di illuminismo filosofico, erano basate sui principi della sovranità popolare e della divisione dei poteri; caratterizzate da democraticismo ed egualitarismo, per costruire una società e uno Stato “nuovi”; le costituzioni “napoleoniche” del 1800 erano tese alla costruzione di uno Stato forte e accentrato; le costituzioni “ottriate”del 1800 erano preoccupate soprattutto di fissare le prerogative regie, ma in tal modo ne fissavano anche i limiti.)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA - Lo Statuto Albertino ( concesso da Carlo Alberto di Savoia, 4 marzo1848): dopo l’unità d’Italia è divenuto Costituzione del Regno. Applicazione automatica della costituzione del Regno di Sardegna a tutt’Italia, senza considerare le differenze sociali e culturali. - E’ concessa dal sovrano, scarsamente rappresentativa (il diritto di voto era legato al censo; votava solo chi poteva pagare imposte e sapeva leggere e scrivere: nel 1841 circa il 2% della popolazione) ed elastica (modificabile con leggi ordinarie)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Fasi storiche, dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana: - dal 17/3/1861 al 28/10/1922: Monarchia Costituzionale; il Re partecipa a tutti e tre i poteri (sanziona le leggi; il potere legislativo spetta al Re e al Parlamento; il Senato è di nomina regia; è capo dell’Esecutivo e delle Forze Armate; i Magistrati sono di nomina regia); la Costituzione flessibile in un primo tempo consente di giungere a una vera monarchia parlamentare di fatto, andando verso uno Stato più democratico, poi consente anche svolte autoritarie con Crispi e, soprattutto, con Mussolini: => svuotamento delle libertàsancite dalla Costituzione attuato in modo legale
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA In campo economico; gravi squilibri tra regioni del nord, che iniziano a industrializzarsi e regioni del sud, che rimangono arretrate; la politica del Regno favorisce il nord – ovest, spesso penalizzando il sud. Protezionismo contro i prodotti stranieri, per difendere le nascenti industrie del nord contro la concorrenza straniera; gli altri Paesi reagiscono facendo protezionismo contro i prodotti agricoli italiani; ulteriore penalizzazione per il sud agricolo. Gravi problemi sociali: sfruttamento delle classi lavoratrici; lo stato liberale reagisce alle proteste del nascente movimento operario con la repressione violenta, ma poi, gradualmente, comincia ad aprirsi a qualche riforma in favore delle classi lavoratrici e a democratizzarsi (graduale allargamento del diritto di voto, fino al suffragio universale maschile nel 1919) Importantissimi, in questa fase storica, due grandi movimenti nella società italiana: il Movimento operaio, socialista e il Movimento sociale cattolico, che favoriscono il cambiamento della politica dello Stato italiano verso le classi popolari
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA L’ascesa al potere del Fascismo, 1922: crisi economica e disoccupazione diffusa dopo la prima guerra mondiale; proteste nel mondo operaio, talvolta con disordini e violenze; paura, soprattutto fra le classi borghesi, che le proteste sfociassero in una rivoluzione comunista, come quella accaduta in Russia nel 1917 (ved. diapositiva successiva) Marcia su Roma, 28 ottobre 1922: manifestazione con cui i fascisti pretesero dal Re di ottenere l’incarico di formare il nuovo governo, dopo le dimissioni di quello precedente, minacciando di prendere il potere con la forza. Re Vittorio Emanuele III scelse di non fermare i fascisti e diede l’incarico a Mussolini di formare il nuovo governo, ritenendolo capace di mettere fine ai disordini.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA La crisi dopo la prima guerra mondiale: disoccupazione diffusa dei soldati rientrati dal fronte; difficoltà a riconvertire le produzioni belliche in produzioni per la vita civile, fallimenti di imprese; enormi spese per la guerra, con emissione di molta moneta; conseguente svalutazione della moneta e alta inflazione; il costo della vita triplica in pochi anni
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Dal 28/10/1922 al 25/7/1943: Mussolini con alcune leggi ordinarie (“leggi fascistissime”) modifica lo Statuto Albertino (Costituzione flessibile): diventa “Primo Ministro”, superiore gerarchico dei Ministri, risponde solo al Re; il Parlamento non ha più controllo sul Governo, non può più discutere leggi senza l’approvazione del Primo Ministro; non le approva più, ma “ratifica” le leggi approvate dal Governo. Il “Gran Consiglio del Fascismo”, formato dagli uomini di fiducia di Mussolini, diventa organo costituzionale (1928) e dà parere preventivo su ogni legge di modifica dello Statuto. La Camera è trasformata in “Camera dei Fasci e delle Corporazioni” non più elettiva; totale identità tra Fascismo e Nazione (1939).
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Il fascismo elimina la libertà di stampa, imponendo la censura (controllo preventivo di polizia) su giornali e notiziari; scioglie partiti politici e sindacati non fascisti; condanna gli oppositori politici, elimina la libertà di associazione; elimina ogni forma di democrazia (nei Comuni impone il “Podestà” nominato dal Governo al posto del Sindaco eletto dalla popolazione. 1938; approvazione delle leggi razziali contro gli Ebrei, in ossequio all’alleanza con Hitler In campo economico; superata la crisi dei primi anni ‘20, sviluppo fino al 1925, anche grazie a investimenti pubblici, poi nuova crisi. Il regime limita le retribuzioni per limitare consumi e importazioni e rendere autosufficiente l’Italia; anche gli altri Paesi fanno protezionismo, calo dei commerci internazionali. Il regime affronta la crisi aumentando l’intervento statale; salva e acquisisce banche e industrie in difficoltà, creando la grande impresa pubblica italiana, con enti come I.R.I., I.M.I.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA CRISI DEL FASCISMO: 25 luglio 1943 L’Italia sta andando verso la sconfitta nella seconda guerra mondiale; sfiducia diffusa verso Mussolini sia nella popolazione che all’interno del regime. Il Gran Consiglio del Fascismo vota contro il suo capo: il Re lo destituisce e lo fa arrestare. Il Re nomina nuovo primo Ministro il generale Pietro Badoglio, che l’8 settembre firma l’armistizio con gli Anglo- Americani; i Tedeschi reagiscono considerando l’Italia traditrice. Occupano militarmente il centro – nord, liberano Mussolini e lo mettono a capo della “Repubblica Sociale Italiana” (Repubblica di Salò) Gli Anglo – Americani conquistano gradualmente la Penisola dal centro – sud.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA GUERRA CIVILE IN ITALIA: 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945 Il Re, la Famiglia reale e tutto il Governo fuggono da Roma, occupata dai Tedeschi, lasciando le forze armate e le forze polizia senza ordini; chi può scappa sulle montagne per sfuggire alle truppe naziste mentre i fascisti si riorganizzano nella Repubblica Sociale Italiana, ancora a fianco dei Tedeschi Nascono le prime bande partigiane e inizia la resistenza armata contro i nazi – fascisti. I partiti politici, messi al bando dal fascismo, si riorganizzano e creano il Comitato di Liberazione Nazionale, per coordinare l’azione delle bande partigiane. Il C.L.N. si accorda con il Re (superando l’antipatia per chi aveva dato il potere a Mussolini ed aveva lasciato il Paese in balia dei nazisti) per tenere un referendum fra Monarchia e Repubblica appena finita la guerra e per dare vita ad un Governo provvisorio, con tutti i Partiti antifascisti (alcuni del quali acerrimi avversari fra loro, ma accomunati nella lotta contro il nazi – fascismo)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Dal 25/7/1943 al 2/6/1946: lotta partigiana e ritorno al regime dei partiti. Dal 2/6/1946 a oggi: Referendum popolare del 2/6/1946; votanti 24.935.343; per la Monarchia 10.719.284; per la Repubblica 12.717.923; nulli 1.498.136. Contemporaneamente, elezione dei 556 Deputati dell’Assemblea Costituente. La Costituzione della Repubblica Italiana: breve storia. - 25 giugno 1944: R.D. del Luogotenente Umberto II; dopo la liberazione si sarebbe tenuto il referendum; - 2 giugno 1946: referendum ed elezione dell’Assemblea Costituente; - 29 giugno 1946: De Nicola eletto Capo provvisorio dello Stato.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA • - La nascita della Costituzione: nomina di un “Ministero per la Costituente” fra il 1945 e il luglio 1946, con tre incarichi: a) preparare la legge elettorale per l’Assemblea Costituente; b) preparare la convocazione delle elezioni; c) raccogliere dati utili per i lavori della Costituente, con l’aiuto di esperti; per questo compito, 3 commissioni (problemi economici, del lavoro e dell’organizzazione statale.) La forma repubblicana era già stata decisa del referendum del 2 giugno 1946. • - All’interno dell’Assemblea Costituente il 19 luglio luglio 1946 il Presidente dell’Assemblea nomina una commissione di 75 membri che deve redigere un progetto di Costituzione entro 3 mesi • La Commissione dei 75 è suddivisa in 3 sottocommissioni: 1^ “Diritti e doveri dei cittadini”; 2^ “Ordinamento dello Stato”; 3^ “Rapporti economico- sociali”. In seguito viene nominato un “Comitato dei 18”, inizialmente con compiti di coordinamento, poi sempre più di redazione, di mediazione politica per preparare il progetto da sottoporre alla Commissione, quindi all’Assemblea. (Nel comitato, fra gli altri, vi sono Calamandrei, Giolitti, Moro, Togliatti, Leone, Morati, Rossi...). • - Inizio della discussione in assemblea: 4 marzo 1947. Presentazione del testo definitivo: 22 dicembre 1947. Votazione: 27 dicembre 1947; 453 favorevoli, 62 contrari, su 556 membri. Entrata in vigore: 1 gennaio 1948. Primo Presidente: Enrico De Nicola.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA ATTUAZIONE / RIFORMA DELLA COSTITUZIONE (da L. Rossi “Impariamo il diritto e l’economia” Tramontana) ·ANNI ‘50: mancata attuazione: divergenze tra le forze politiche. 1956: istituita la Corte Costituzionale, 1958 il CNEL, e il C.S.M. ·ANNI ‘60: nel 1970 istituite le Regioni ordinarie e introdotto il Referendum abrogativo (approvato lo “Statuto dei lavoratori”) ·ANNI ‘70: riforma fiscale, riforma del diritto di famiglia, parità uomo - donna sul lavoro, riforma sanitaria (molte leggi improntate a forte interventismo dello Stato nella vita sociali e a un certo centralismo, n.d.r.) · ANNI ‘80: riforme istituzionali: 1983, istituita la commissione parlamentare Bozzi: varie proposte di riforme avanzate nel 1985 · ANNI ‘90: proposta del Presidente della Repubblica di formare un’Assemblea Costituente o di trasformare le Camere in organi costituenti: spinte della Lega Nord verso il federalismo: inchiesta “Mani pulite” (1992) e scossone alla classe politica italiana; riforma elettorale in direzione parzialmente maggioritaria. 1996 - 97: commissione bicamerale per proporre le riforme costituzionali. Non ha portato a conclusioni pratiche e attuabili.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, riguardante le Regioni, le Province e i Comuni: L. Cost. n.3 del 18 Ottobre 2001 Si amplia il potere legislativo delle Regioni. Tre tipi di competenza legislativa: a) esclusiva dello Stato, su alcune materie (es. politica estera, difesa, sicurezza e ordine pubblico); b) concorrente = divisa fra Regione e Stato (le “leggi – quadro” del Parlamento fissano i principi generali in base a cui le Regioni fanno le loro leggi; riguarda un ristretto elenco di materie, es. commercio estero, istruzione, salute); c) esclusiva delle Regioni, per tutti gli argomenti non compresi negli elenchi precedenti. Prima della riforma esistevano solo i primi 2 tipi e la competenza dello Stato era molto più ampia. Solo le 5 Regioni a statuto speciale avevamo ampia autonomia. Anche Province e Comuni ottengono maggiore autonomia: ai Comuni viene affidata la competenza amministrativa (attuare concretamente le Leggi Statali e Regionali mediante i loro Atti Amministrativi); Province, Regioni e Stato intervengono solo laddove i Comuni non possono agire autonomamente (principio di “Sussidiarietà verticale”)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA La riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da una serie di leggi ordinarie che hanno iniziato ad ampliare l’autonomia e i poteri di Comuni, Province e Regioni. Alcuni esempi: L. 8 giugno 1990 n. 142, “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria …”; L. 7 agosto 1990, n. 241, sui procedimenti amministrativi, che introdusse il principio di “trasparenza” e l’uso della telematica nella P.A.; le “Leggi Bassanini”, che cercarono di semplificare e dare efficienza all’Amministrazione pubblica e ridussero i controlli sugli Enti locali: L.15 marzo 1997, n. 59, L.15 maggio 1997, n. 127 (“Bassanini bis”), L.16 giugno 1998, n.191 (“Bassanini ter”), L. 8 marzo 1999, n.50 (“Bassanini quater”); il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sugli Enti locali”.
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Confronto fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana: a) Statuto Albertino: - poca divisione dei poteri e nessun controllo del Parlamento sul Governo(il controllo emergerà di fatto nel corso degli anni); - scarsa rappresentatività(elettorato in base al censo, nessun compenso per la funziona parlamentare); - elasticità; - ambiguità nei termini(es.: “regnicoli”anziché “sudditi”o “cittadini”); - nessun organo a difesa dello Statuto. b) Costituzione repubblicana: - formatasi sulla reazione al Fascismo e sulla paura della dittatura => prevede la tutela del pluralismo e nessun controllo sui partiti politici, equilibrio e controllo reciproco fra i poteri dello Stato; - è composita, frutto di un compromesso ideologico fra cattolicesimo sociale, liberalismo laico e social- comunismo; da questo derivano anche alcune contraddizioni (es.: sulla proprietà privata e sull’iniziativa economica); - piena di “princìpi”e poco “operativa”.
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA a) Caratteristiche: - è votata, non “ottriata” - è rigida = non modificabile con leggi ordinarie - in alcune delle sue norme è “programmatica”, da specificarsi meglio con successive leggi, in altre norme è “precettiva” - è frutto del “compromesso costituzionale”fra le varie forze ideologiche dell’Assemblea.
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA b) struttura: Preambolo: Principi fondamentaliartt. 1-12 Parte I: Diritti e doveri dei cittadiniartt. 13 - 54: rapporti civiliartt. 13 - 28 · rapporti etico - sociali artt. 29- 34 · rapporti economiciartt. 35 - 47 · rapporti politiciartt. 48 - 54
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Parte II: Ordinamento della Repubblicaartt. 55 - 139 Il Parlamento artt. 55 - 82: {Le Camereartt. 55 – 69; Formazione delle leggiartt.70 – 82 } Il Presidente della Repubblicaartt. 83 – 91 Governoartt. 92 - 100 {Consiglio dei Ministriartt. 92 – 96; Pubblica Amministrazione. artt. 97-98; Organi ausiliariartt. 99 -100 } La Magistraturaartt. 101 - 113 {Ordinamento giurisdizionaleartt. 101 – 110; Norme sulla giurisdizioneartt. 111 – 113}
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA ·Regioni, Province, Comuniartt. 114 - 133 ·Garanzie Costituzionaliartt. 134 - 139 {Corte Costituzionaleartt. 134 –137; Revisione Cost. e Leggi Cost.artt. 138-139} - Inoltre: disposizioni transitorie e finali: sono 18, ormai superate.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Principi fondamentali della Costituzione italiana (cd. “norme di superlegalità”): sono l’elemento unificatore e fondante dell’ordinamento 1. Personalista: art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell’Uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali... 2. Di libertà: art.13: diritto di autodeterminazione, nel rispetto del diritto altrui: una sfera di completa autonomia. Né individualismo né collettivismo. Si trova in tutti gli articoli della Costituzione: ved. art.8 sulla libertà religiosa; art. 10 commi 3 - 4 sull’asilo politico agli stranieri. 3. Di uguaglianza: art.3: abolizione di ogni discriminazione. Diversità, ma identica dignità per tutti Libertà e uguaglianza non solo formali ma anche sostanziali: la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli ad esse.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 4. Democratico: art. 1: la sovranità popolare. Alcuni istituti di democrazia diretta: iniziativa popolare di legge, referendum, petizioni alle Camere. Gli istituti di democrazia indiretta: elezione diretta o indiretta di rappresentanti del popolo al governo del Paese. 5. Pluralistico: sia pluralismo “nelle istituzioni” (all’interno di un’istituzione devono esprimersi tutte le correnti di pensiero...) che pluralismo “delle istituzioni” (devono esistere diverse istituzioni, non solo quelle statali). Ved. ad es. l’art. 5 sulle autonomie locali, l’art. 39 sulla struttura democratica dei Sindacati...
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 6. Di socialità: consegue a quello di uguaglianza. Ogni cittadino deve dare il suo contributo alla vita sociale: art.2: i “doveri di solidarietà politica, economica e sociale”; art.3, 2° comma: la “partecipazione dei lavoratori...” 7. Di solidarietà: non solo usare in modo maturo di alcuni diritti, ma anche compiere alcuni doveri: art.4: il diritto al lavoro è anche un dovere. 8. Di coesistenza pacifica: nei confronti dei Paesi stranieri: art.11: l’Italia ripudia la guerra...; consente... le limitazioni alla sovranità... favorisce le organizzazioni internazionali...: art.52: l’uso della forza solo per difesa; art.10: l’Italia accetta le norme usuali del Diritto Internazionale.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PARTE PRIMA: Diritti e doveri dei cittadini: 1) Rapporti civili: art.13: la libertà personale. Per arresti, detenzioni, ispezioni o perquisizioni occorre un atto motivato dell’autorità giudiziaria: possibile solo nei casi e modi stabiliti dalla legge. -Il fermo di polizia: massimo di 96 ore (48 per chiedere la convalida al Magistrato e 48 per il provvedimento di Convalida). - Vietate le violenze fisiche o morali sui detenuti; punite dall’art. 608 C.P. - Vietata la riduzione in schiavitù (art.600 C.P.), la tratta degli schiavi (art.601 C.P.), la loro compravendita (art.602 C.P.), il plagio (art.603 C.P.) il sequestro di persona (art. 605 C.P.)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA art. 14 Cost.: inviolabilità del domicilio: art. 43 C.C.: domicilio = sede degli interessi ed affari della persona; residenza = luogo della dimora stabile (dimora = abitazione anche temporanea): per il domicilio stesse garanzie che per la libertà personale. Art. 614 C.P.: punita la violazione di domicilio = introdursi nel luogo di residenza, dimora o nelle sue pertinenze contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di negare il consenso; punito anche l’inganno. Art. 615 C.P. : punisce la violazione di domicilio se compiuta da pubblico ufficiale; vieta le interferenze nella vita privata; art. 615 bis C.P. per i pubblici ufficiali.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 15 Cost.: libertà e segretezza della comunicazione, di qualsiasi tipo. Vietata la sottrazione e soppressione della corrispondenza (art. 616 C.P.); la corrispondenza è “proiezione spirituale della persona” Art. 617 bis C.P.: punita l’intercettazione telefonica Art. 617 ter C.P.: punita l’alterazione o la falsificazione di comunicazioni; particolari punizioni per gli addetti P.T. Art. 16 Cost.: libertà di circolazione e soggiorno; vincoli per chi non ha ancora svolto il servizio di leva, per imputati in processi penali, ecc... Limiti per motivi sanitari, di calamità naturali, per persone pericolose; mai per ragioni politiche; mai da parte delle Regioni. Art. 35 Cost.: tutela del lavoro italiano all’estero.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 17 Cost.: libertà di riunione (= raggruppamento temporaneo di persone); deve svolgersi in modo pacifico e senz’armi. - In luoghi privati: nessuna formalità o preavviso. - In luoghi aperti al pubblico (es.: cinema...): nessuna formalità o preavviso. - In luoghi pubblici: soltanto preavviso alle autorità. La polizia può vietarla “per comprovati motivi di sicurezza pubblica”. Art. 654 C.P.: punisce le grida e le manifestazioni sediziose. Art. 655 C.P.: punisce la radunata sediziosa di più di dieci persone. L.22/5/1975 n.152, art.5: vietato portare caschi e volto coperto
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 18 Cost.: libertà di associazione (= raggruppamento sociale con carattere stabile e duraturo) La vecchia dottrina statualistica faceva dipendere gerarchicamente le associazioni dallo Stato - VIETATE: associazioni sovversive (art. 270 C.P.); associazioni di carattere militare (art. 18 Cost.); associazioni segrete (art. 18 Cost.) - VIETATA la ricostituzione del disciolto Partito Fascista: L.20/6/1952 n.645 e L. 22/5/1975 n.152 - Associazioni segrete = quelle che “occultando la loro esistenza o tenendo segrete finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti ... i soci, svolgono attività diretta a interferire nell’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche, enti o servizi pubblici (L. 25/6/1982 n. 17)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 21 Cost.: libertà di manifestazione del pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo...”. Lecite le manifestazioni ideologiche o politiche diverse da quelle della maggioranza, purché non divengano istigazioni al delitto. - Obblighi per giornali e periodici: non sono soggetti ad autorizzazioni o censure; soltanto: 1) registrazione presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede; 2) obbligo di rendere note i mezzi di finanziamento e i responsabili; 3) limite alla concentrazione delle testate. - Sequestro di una pubblicazione solo con “atto motivato dell’autorità giudiziaria” per delitti per cui la legge sulla stampa lo autorizza o per violazione delle norme sull’indicazione dei responsabili. - Sequestro di polizia solo nei casi di assoluta urgenza: 24 ore di tempo per comunicarlo all’autorità giudiziaria, altre 24 ore per la conferma del sequestro.
I REATI D’OPINIONE: Contro la persona: INGIURIA, art. 594 c.p.: offesa all’onore e al decoro di una persona "presente". DIFFAMAZIONE, art. 595 c.p.: offesa alla reputazione di una persona, fatta “comunicando con più persone”, non in sua presenza. CALUNNIA, art. 368 c.p.: falsa accusa di reato verso una persona, fatta attraverso una “denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne …” Contro la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico: ISTIGAZIONE A DELINQUERE, art. 414 cp.: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito ….”APOLOGIA DI REATO, art. 414 cp.: elogiare pubblicamente un comportamento criminoso come se fosse un comportamento lodevole; è reato solo l’apologia dei “delitti”, cioè dei reati graviL. n. 654 del 13 ottobre 1975, art.3 modificato con L. 8 marzo 1989, n. 101; “ISTIGAZIONE a commettere …. VIOLENZA o atti di provocazione alla violenza PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI” ALTRI REATI CONNESSI CON LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: DIFFUSIONE DI SEGRETI TUTELATI DALLA LEGGE: ad es. segreto di Stato (artt. 256 e 261 c.p.), di segreti d’ufficio da parte di pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, (art. 326 c.p.)….
La persona colpita da diffamazione può conseguire attraverso un’autonoma azione civile – ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, 595 cod. pen. e 2043, 2059 cod. civ. – il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti per la lesione ai propri diritti costituzionalmente ga-rantiti. Per quanto concerne il danno patrimoniale, il risarcimento può essere riconosciuto solo a seguito della rigorosa prova di uno specifico nesso eziologico tra la pubblicazione e una contrazione del reddito del soggetto diffamato. Trova invece ristoro il danno non patrimoniale, laddove si ritiene indubbio che la diffusione di notizie che provochino l’ingiusta lesione dell'onore e della reputazione, diritti inviolabili inerenti la dignità della persona ex art. 2 e 3 Cost., sia causa di un turbamento morale e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione….. Nel giudizio avanti il giudice civile, possono essere convenuti, in solido con l’autore della pubblicazione, il direttore responsabile, il proprietario e l’editore della testata. Ai sensi dell’art.120 cod. proc. civ., il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza di condanna, qualora questa possa contribuire a riparare il danno ….. Inoltre, per il solo caso di diffamazione a mezzo della stampa, ai sensi dell’art. 12 L. 08/02/1948, n. 47, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, un’ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria (c.d. sanzione civile). Si segnala a quest’ultimo riguardo, che nelle sentenze del Tribunale di Milano si è potuto registrare l’affermarsi della prevalenze dell’orientamento giudiziale che riserva tale condanna sanzionatoria al solo autore dell’articolo ….. Da: “Diffamazione tramite mass media: le cause civili. Analisi delle sentenze emesse dal Tribunale Civile di Milano nel biennio 2011-2012” di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati, avvocati in Milano, http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13607
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - I programmi radio - televisivi: 1976: la Corte Costituz. dichiara illegittimo il monopolio di Stato, consentendo le trasmissioni a livello locale; ancora nel 1975, con la legge di riforma della R.A.I. è ribadito il monopolio pubblico. L. 4/2/1985 n.10; riconosce come dato di fatto la portata nazionale di alcune T.V. private. L. 6/8/1990 n.223 “Legge Mammì”; argomenti: - distribuzione delle frequenze radiotelevisive e fissazione del numero delle emittenti locali e nazionali (previsto un successivo “piano delle frequenze”in base a cui vengono rilasciate le licenze alle emittenti private); - istituzione del “Garante per l’editoria e la radiodiffusione” per vigilare sull’applicazione della legge; - istituzione del registro nazionale delle imprese radiotelevisive; - limitazioni alla possibilità di possedere più emittenti nazionali nel caso in cui si possiedano anche periodici in determinate quantità; - norme sulla pubblicità; - norme sulla composizione dei programmi e sulla quantità minima di informazione all’interno di essi.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA L. 31 luglio 1997 n. 249, “Legge Maccanico”; prevedeva fra l’altro, il Divieto di "irradiare più del 20% delle reti televisive analogiche e dei programmi televisivi in ambito nazionale"; il divieto di raccogliere proventi (con la pubblicità …) in misura superiore al 30% delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale. Modificata dalla L. 3 maggio 2004 n. 112, “Legge Gasparri”: dà la delega al Governo per emanare il Testo Unico della Radiotelevisione, contenuto nel D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177: contiene limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta di risorse economiche, definizione del "SIC" (Sistema Integrato delle Comunicazioni), che comprende stampa quotidiana e periodica; editoria (...) anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità; divieto di “conseguire, … direttamente, … attraverso soggetti controllati, ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (un limite più alto di quello della Legge Maccanico); il passaggio al “digitale terrestre” per la televisione. La legge Gasparri è stata criticata, La Commissione europea era intervenuta con una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 19 Cost.: la libertà religiosa; ciascuno può professare la propria religione “in qualsiasi forma, individuale o associata” e farne propaganda; art. 20 Cost.: nessuna limitazione di legge o gravame fiscale particolare per una determinata confessione religiosa; art. 7 Cost.: regola i rapporti fra Stato Italiano e Chiesa Cattolica: art. 8 Cost.: regola i rapporti fra Stato Italiano e altre confessioni religiose.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa: fino al 1848 in Piemonte: Cattolicesimo = regligione di Stato => discriminazioni per gli altri culti; febbraio - marzo 1848: primi diritti a Valdesi ed Ebrei. Nello Statuto => principio di uguaglianza. dal 1849: “modernizzazione”; le leggi Siccardi => abrogazione del diritto di asilo negli edifici ecclesiastici, del Foro ecclesiastico; intervento dllo Stato sulla manomorta ecclesiastica. => VIZIO DI FORMA; occorreva un accordo con l’autorità eccelsiastica per intaccare determinati suoi diritti quesiti . Con Cavour la svolta anticlericale; incameramento dei beni ecclesiastici; invasione dei territori dello Stato Pontificio, quindi la presa di Roma.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Le “Legge delle Guarentigie”: libertà d’azione apostolica, onori sovrani al Papa, extraterritorialità del Vaticano e di Castel Gandolfo, dotazione annua al Papa. Si trattava sempre di un atto unilaterale; inoltre prevedeva il “placet”dello Stato sulle nomine dei Vescovi e lo “exequatur” statale sugli atti amministrativi ecclesiastici. Rifiutato dal Papa (Enciclica “Ubi vos” e imposizione del “non expedit” => i cattolici italiani non dovevano partecipare in alcun modo alla vita politica dello Stato aggressore) Intanto all’interno della “Opera dei Congressi” nasce una corrente denominata “Democrazia Cristiana” 1913: “patto Gentiloni” contro l’avanzata socialista: i Cattolici ricominciano a entrare nella vita politica italiana 1929: primo Concordato fra la Chiesa e lo Stato italiano. 1984: nuovo concordato fra la Chiesa e lo Stato
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA *Art. 22 Cost.: nessuno può essere privato della cittadinanza, capacità giuridica e nome per motivi politici. *Art 23 Cost.: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge *Art 24 Cost.: diritto per tutti di agire in giudizio per difendere diritti e legittimi interessi;diritti della difesa di fronte al giudice; lo Stato assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 25 Cost. : vietato istituire tribunali speciali; le leggi penali non sono retroattive. Art. 26 Cost. : estradizione dall’Italia solo in base a convenzioni internazionali: mai per motivi politici (salvo il caso di “genocidio”: L. Cost. 21/6/1967 n.1) Art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale; presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva; le pene non devono essere contrarie al senso di umanità; pena di morte solo in base alle leggi militari in caso di guerra.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 2) Rapporti etico - sociali: Art. 29 Cost.: famiglia = società naturale, precedente il Diritto. Uguaglianza giuridica fra i coniugi. L. 19/5/1975 n.151(cambia gli artt.143 - 144 - 145 - 147 C.C.che sancivano la supremazia del marito in qualità di capo - famiglia): i coniugi “concordano fra di loro ... secondo le esigenza di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa” l’indirizzo della vita familiare. Diritti e doveri: Art. 143 C.C.: obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione.... coabitazione; principio dicorresponsabilità.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 30 Cost: l’educazione dei figli è un diritto - dovere dei genitori (anche per i figli extraconiugali); art.147 C.C.: dovere di “mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli. ART. 30 COST. : in caso di incapacità educativa per motivi economici => misure economiche per agevolarne il compito educativo. Per disarmonia, abbandono, incapacità psichica => adozione o affido
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Tutela giuridica della famiglia: Art. 31 Cost.: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 36 Cost.: la retribuzione del lavoratore deve essere sufficiente per un’esistenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia Art 37 Cost. tutela della madre lavoratrice. Provvidenze economiche per la famiglia: gli “assegni familiari”, contributo proporzionale al numero dei figli, dato ad un membro della famiglia con lo stipendio