220 likes | 339 Views
COMUNE DI OLIVETO LARIO - PROVINCIA DI LECCO- 23865 Oliveto Lario – Tel. 031 / 96.97.78 - Fax 031 / 96.80.97. GUIDA ALL’IMU. COS’E’ L’IMU?.
E N D
COMUNE DI OLIVETO LARIO - PROVINCIA DI LECCO- 23865 Oliveto Lario – Tel. 031 / 96.97.78 - Fax 031 / 96.80.97 GUIDA ALL’IMU
COS’E’ L’IMU? L’IMU è la nuova imposta sugli immobiligià introdotta dalle norme sul federalismo fiscale ed anticipata al 1° gennaio 2012 con un provvedimento del Governo Monti, la cosiddetta Manovra “Salva Italia”. L’IMU, oltre all’ICI, sostituisce anche l’IRPEF dovuta per gli immobili non locati e deve essere pagata da chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento (diritto di abitazione, usufrutto ecc.) su fabbricati, terreni ed aree edificabili.
COME SI CALCOLA L’IMPONIBILE? La base imponibile per il pagamento dell’IMU si ottiene applicando alle rendite catastali dei fabbricati (rivalutate del 5%) e ai redditi dominicali dei terreni (rivalutati del 25%) i nuovi moltiplicatori stabiliti dal Decreto “Salva Italia”. Per le aree edificabili, l’imponibile è sempre dato dal valore venale. N.B.: I nuovi moltiplicatori ed i valori minimi di mercato delle aree sono riportati sul retro.
ALIQUOTE NAZIONALI Per il pagamento delle rate di acconto • 0,40% aliquota per la “prima casa” e per le pertinenze • 0,76% aliquota per i fabbricati diversi dalla prima casa, per i terreni agricoli* e per le aree edificabili • 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale * esenti per Oliveto Lario Per il pagamento della rata a saldo Il Comune ha deliberato le aliquote di seguito indicate, tuttavia è possibile che le stesse siano ulteriormente modificate. Verificare dopo il 30/9/2012 le aliquote definitive.
ESENZIONI Come si può notare dalla tabella «aliquote», poiché il Comune di Oliveto Lario ricade in area montana ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/77, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti da imposta.
DETRAZIONI PERL’ABITAZIONE PRINCIPALE • Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale (e sue pertinenze) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di € 200,00. • La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo di questa maggiorazione non può superare la somma di € 400,00.
A CHI VA L’IMU? LA META’ DEL GETTITO DELL’IMU relativa ai terreni, alle aree edificabili ed a tutti i fabbricati (escluse le prime case ed i fabbricati rurali strumentali), calcolata con l’aliquota di base dello 0,76% e cioè lo 0,38%, E’ DESTINATA ALLO STATO.
COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ICI? Le principali modifiche introdotte dalla legge sono le seguenti: • L’IMU si paga anche per la “prima casa” cioè per l’abitazione principale. • Per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’immobile deve essere iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare. Pertanto, se una famiglia dispone di due appartamenti collegati, ma distintamente accatastati, solo su uno dei due si applica l’aliquota dello 0,4%, mentre per il secondo l’aliquota da applicare è quella dello 0,76%. • Le pertinenze dell’abitazione principale sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2(CANTINA), C/6(BOX O POSTI AUTO) e C/7(TETTOIE CHIUSE O APERTE), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se l’abitazione ha due box (C/6), solo su uno si applica l’aliquota ridotta dello 0,40% mentre sull’altro si applica l’aliquota dello 0,76%. • I fabbricati concessi in uso gratuito a genitori e/o figli non possono più essere equiparati all’abitazione principale e pagano l’IMU con l’aliquota dello 0,76% e senza alcuna detrazione. • La nuova imposta cancella anche l’esenzione per i fabbricati rurali. Risultano assoggettati all’IMU sia quelli ad uso abitativo (con aliquota dello 0,76% o dello 0,40% se abitazioni principali) che quelli ad uso strumentale classificati in categoria D10 (aliquota 0,20%). Le nuove norme hanno inoltre introdotto l’obbligo di dichiarare al catasto fabbricati, entro il 20 novembre 2012, tutti i fabbricati rurali che ancora risultano iscritti nel catasto terreni. • Attualmente l’IMU VA PAGATA SOLO CON MODELLO F24. Il pagamento con bollettino postale sarà possibile dal 1° dicembre 2012.
QUANDO SI PAGA? • 18 GIUGNO 2012 prima rata • 17 DICEMBRE 2012 seconda rata L’IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata anche in tre rate alle seguenti scadenze: • 18 GIUGNO 2012 prima rata • 17 SETTEMBRE 2012 seconda rata • 17 DICEMBRE 2012 terza rata
MOLTIPLICATORI Sono di seguito riportati ( Art. 13 Decreto Legge n. 201/2011) * 160per i fabbricati del gruppo catastale A (tranne la categoria A/10) e delle categorie catastali C/2; C/6 e C/7; * 140per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3; C/4; e C/5 * 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; * 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10; * 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/5) * 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
CODICI TRIBUTO I NUOVI CODICI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO SONO I SEGUENTI: (Risoluzione, n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate) Codice catastale Comune G040
Esempio modello F24 Il MODELLO F24 si può pagare presso gli istituti di credito o gli uffici postali
A CHI RIVOLGERSI E COME CALCOLARE L’IMU • Utilizzando il sito del Comune www.comune.olivetolario.lc.it, alla voce calcolo IMU ed immettendo la rendita del Vostro immobile, viene calcolata l’imposta. Il pagamento va fatto con il modulo F24 che si può scaricare e consegnare in banca. • Presso i Patronati dei vari sindacati, CGIL CISL UIL. E’ necessario portare le schede catastali dell’immobile o l’atto notarile. • Presso i Vostri commercialisti. • Presso l’ufficio tributi/ragioneria del Comune previo appuntamento prenotando al numero 031 969778 int. 6. Per chiarimenti rivolgersi alla Sig.ra Cristina Ragni allo stesso numero.
IMPORTANTE E’ necessario avere la rendita catastale definitiva. Se non l’avete o se si ha quella presunta bisogna andare a Lecco all’Agenzia del Territorio per ottenerla (Via Igualada 8 tel. 0341 353228); oppure collegarsial sito www.agenziaterritorio.it (sezione presente anche sul sito del Comune) E’ anche l’occasione per regolarizzare la documentazione catastale della vostra casa. Non vi arriveranno i bollettini dal Comune, ma dovrete pagare col modello F24 in base alla normativa vigente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO Per coloro che non hanno effettuato l’acconto nei termini, dal 19 giugno è possibile effettuare il ravvedimento operoso • sprint entro i successivi 14 giorni • breve dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza • lungo oltre il 30° giorno
Sanzioni del ravvedimento • sprint sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo • breve sanzione fissa del 3% • lungo sanzione fissa del 3,75% Codice tributo (per F24) 3924
Interessi del ravvedimento In tutti i casi si calcolano gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale pari a 2,50% Codice tributo (per F24) 3923
La dichiarazione • Variazioni intervenute prima del 1.1.2012 Occorre presentare la vecchia dichiarazione ICI sugli appositi modelli comunali entro il 31.7.2012
La dichiarazione • Variazioni intervenute dal 1.1.2012 Deve essere presentata la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013. Successivamente la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di variazione. I MODELLI sono stati approvati con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. del 5.11.2012