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TASSAZIONE DECRETO TRASFERIMENTO. TRASFERIMENTI IMMOBILIARI un nuovo quadro normativo per la tassazione dei trasferimenti immobiliari. Ma di quali imposte si parla?. Primo problema da affrontare è capire se applicare l’iva o l’imposta di registro.
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TASSAZIONE DECRETO TRASFERIMENTO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI un nuovo quadro normativo per la tassazione dei trasferimenti immobiliari Dott. Agostino Rizzo
Ma di quali imposte si parla? Dott. Agostino Rizzo
Primo problema da affrontare è capire se applicare l’iva o l’imposta di registro Principio dell’alternatività Iva - registro Art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 • L’art. 40 del TUR, al primo periodo del primo comma, dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa Dott. Agostino Rizzo
Il debitore esecutato e quindi l’immobile all’asta è di: Dott. Agostino Rizzo
Imposta di Registro • L’imposta di registro è disciplinata dal “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Dott. Agostino Rizzo
L’istituto della registrazione assolve, inoltre ad una funzione di natura probatoria;difatti, come stabilito dall’articolo 18 del TUR, la registrazione attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile. • L’ambito di applicazione dell’imposta è definito dalle disposizioni del TUR e dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al medesimo TUR. • Gli atti indicati nella Tariffa, parte prima, da registrare in termine fisso, sono quelli per i quali la formalità della registrazione, deve essere esperita obbligatoriamente entro un termine perentorio. In linea generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 “La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta (…) entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero Dott. Agostino Rizzo
Base Imponibile imposta di registro • Art. 43, comma 1, lettera a), per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto. • Art 44, comma 1, del TUR, per la vendita di beni mobili e immobili in sede di • espropriazione forzata; • all’asta pubblica; • oppure in virtù di contratti stipulati o aggiudicati in sede di pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione. Dott. Agostino Rizzo
Deroga al criterio di determinazione della base imponibile Dott. Agostino Rizzo
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2007 n. 102 • L’ Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 17 maggio 2007, n. 102 ha chiarito che tutte le fattispecie regolate dall’articolo 44 del TUR non possono essere attratte nel campo di applicazione del regime introdotto dall’articolo 1, comma 497 della legge n. 266 del 2005, in quanto la base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione, all’indennizzo e non al valore, con la conseguente inapplicabilità ai predetti trasferimenti, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 52 del TUR. Ne discende che, con la conseguenza che la deroga preper il trasferimento di immobile abitativo in seguito ad aggiudicazione all’asta pubblica, la base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 44 del TURvista dal citato articolo 1, comma 497, non può essere applicata ai trasferimenti in parola, perché riferita espressamente al solo articolo 43 del TUR. Dott. Agostino Rizzo
Modifiche normative dal 01/01/2014 per effetto combinato dell’art. del D.Lgs 23/2011 e dell’art. 26 D.L. 12/09/2013 n.104 e da ultimo dalla Legge di stabilità 2014 Dott. Agostino Rizzo
Per quanto concerne la concreta applicazione dell’imposta di registro con le nuove aliquote previste dal novellato art. 1 della Tariffa, un’altra rilevante novità introdotta dal DLgs. 23/2011 è quella che impone di corrispondere l’imposta con la misura minima di 1.000 euro. Dott. Agostino Rizzo
Nel caso di vendita soggetta ad Iva la norma si è modificata. Differenze solo nell’imposte fisse Dott. Agostino Rizzo
La norma fino al 31/12/2013 prevedeva quanto segue: Dott. Agostino Rizzo
Terreni agricoli acquisto non coltivatori(co. 609, art 1, Legge di Stabilità per il 2014) • La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) interviene sul tema introducendo per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenza con: • imposta di registro del 12% • Imposta ipotecaria €. 50,00 • Imposta catastale €. 50,00 Dott.Agostino Rizzo
…..segue Terreni agricoli acquisto coltivatori direttico. 608 della Legge di Stabilità 2014 • Resta l’agevolazione per i coltivatori diretti e i soggetti IAP - Inoltre, con il co. 608 della Legge di Stabilità 2014 il Legislatore ha voluto preservare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Tale norma riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, prevedendo che tali operazioni scontino: • Imposte di registro €. 200,00 • Imposta ipotecaria €. 200,00; • Imposta catastale 1 per cento. Dott. Agostino Rizzo
Regime fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014 (1/5) Dott.AgostinoRizzo
Regime fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014 (2/5) Dott. Agostino Rizzo
Regime fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014 (3/5) Dott.AgostinoRizzo
Regime fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014 (4/5) Dott.AgostinoRizzo
Regime fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014 (5/5) Dott.AgostinoRizzo
CASI PRATICI Dalla riforma dell'imposta di registro e dalle modifiche introdotte dal decreto istruzioni per le imposte ipotecarie e catastali scaturisce una differente tassazione Dott. Agostino Rizzo
N. 1 prima casa – cessione da privato Cessione da parte di un privato di un fabbricato abitativo per il valore di €. 150.000,00 ad un altro privato che intende destinarlo a “prima casa” Risparmio di Euro 1.736,00 Dott. Agostino Rizzo
N. 2 non prima casa – cessione da privato Cessione da parte di un privato di un fabbricato abitativo per il valore di €. 150.000,00 ad un altro privato non prima casa Risparmio di Euro 1.400,00 Dott. Agostino Rizzo
N. 3 prima casa – cessione da impresa Cessione da parte di un'impresa di un fabbricato abitativo per il valore di €. 250.000,00 ad un privato che intende destinarlo a “prima casa”. Aggravio di Euro 96,00 Dott.AgostinoRizzo
N. 4 non prima casa – cessione da impresa Cessione da parte di un'impresa di un fabbricato abitativo, non per utilizzo prima casa, per il valore di €. 250.000,00 ad un privato: Aggravio di Euro 96,00 Dott. Agostino Rizzo
N. 5 terreno agricolo – IAP o CD Cessione da parte di un privato di un terreno agricolo per il valore di €. 25.000,00 ad un soggetto I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionista) o C.D. (Coltivatore Diretto). Aggravio di Euro 1764,00 Dott. Agostino Rizzo
N. 6 terreno agricolo –non IAP o CD Cessione da parte di un privato di un terreno agricolo per il valore di €. 25.000,00 ad un altro privato non I.A.P. o C.D. Risparmio di Euro 2.150 Dott. Agostino Rizzo
N. 7 terreno agricolo –non IAP o CD Cessione da parte di un privato di un terreno agricolo per il valore di €. 2.000,00 ad un altro privato non I.A.P. o C.D. In questo caso occorre applicare l’imposta minima di registro stabilita in Euro 1.000,00. Aggravio di Euro 596,00 Dott. Agostino Rizzo
N. 8 terreno edificabile - cessione da privato Cessione da parte di un privato di un terreno edificabile per il valore di €. 75.000,00 Risparmio di Euro 2.150 Dott. Agostino Rizzo
N. 9 strumentale – cessione da privato Cessione da parte di un privato di un immobile strumentale per il valore di €. 800.000,00 Risparmio di Euro 15.900,00 Dott. Agostino Rizzo
N. 10 strumentale – cessione da impresa Cessione da parte da impresa di un immobile strumentale per il valore di €. 800.000,00 Aggravio di Euro 32,00 Dott. Agostino Rizzo
Grazie per la cortese attenzione Dott. Agostino Rizzo