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Contrattazione e relazioni sindacali. Dopo l’entrata in vigore del DLgs 150/2009. Le fonti normative. Intesa 30 aprile 2009 sul nuovo modello contrattuale (Accordo quadro 22 gennaio 2009) Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 D. lgs . 27 ottobre 2009, n. 150 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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Contrattazione e relazioni sindacali Dopo l’entrata in vigore del DLgs 150/2009
Le fonti normative • Intesa 30 aprile 2009 sul nuovo modello contrattuale (Accordo quadro 22 gennaio 2009) • Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 • D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Gli elementi portantidell’Intesa del 30 aprile 2009 • Vigenza contrattuale triennale • Unificazione della vigenza tra parte normativa e parte economica • Adozione di un nuovo indice per l’andamento delle retribuzioni (IPCA Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione) • Unificazione della base di calcolo cui applicare l’IPCA (voci stipendiali) • Rafforzamento della contrattazione (anche territoriale) di secondo livello • Riduzione del numero dei contratti (comparto, aree)
Gli elementi portantidell’Intesa del 30 aprile 2009 CONTRATTAZIONE NAZIONALE • Il CCNL regola il sistema delle relazioni sindacali a livello nazionale e di amministrazione • Il CCNL definisce modalità e ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, le materie e la tempistica • La procedura della contrattazione nazionale: • Tempi di apertura e svolgimento dei negoziati • Indennità di vacanza contrattuale entro i limiti previsti dalla legge finanziaria • Moratoria sindacale di 7 mesi • Definisce le risorse utilizzabili per i contratti di secondo livello
Gli elementi portantidell’Intesa del 30 aprile 2009 CONTRATTAZIONE DECENTRATA • Il CCDI collega gli aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza, efficacia • Finalizzazione al miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni • Il CCDI opera in materie delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge • Durata triennale del CCDI • Il CCDI determina gli effetti economici, degli istituti delegati al secondo livello, sui singoli lavoratori
I principi della legge 4 marzo 2009 n.15 • Distinzione tra: • Materie sottoposte alla legge • Atti organizzativi • Atti di autonoma determinazione dei dirigenti • e • Materie sottoposte alla contrattazione collettiva inerenti i diritti e le obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro • Nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative • Contrattazione delimitata dai vincoli di bilancio • Contrattazione di secondo livello
Principi generali introdotti dal D.lgs. 150/2009 Il capo IV del Titolo I reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali: • Una migliore organizzazione del lavoro • Assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, atti organizzativi e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva • Assicurare l'autonoma determinazione dei dirigenti, • la convergenza con il privato degli assetti regolativi del lavoro pubblico e del sistema delle relazioni sindacali
Principi generali introdotti dal D.lgs. 150/2009 • Le disposizioni contenute nel decreto n. 165 del 2001 (Art. 74, comma 1, D.Lgs 150/2009) costituiscono disposizioni a carattere imperativo • In caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva si applicano gli articoli 1339 e 1419, II comma, del codice civile (art. 2, comma 3-bis, D.lgs 165/2001) • I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione
Ambiti sottratti alla contrattazione collettiva nazionale art. 74, DLgs 150/2009 - competenza esclusiva dello Stato • correlazione tra performance e retribuzione accessoria; • inderogabilità da parte del contratto integrativo dei limiti e degli ambiti posti dal contratto nazionale; • inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle disposizioni su premialità e merito;
Ambiti sottratti alla contrattazione collettiva nazionale segue… art. 74, DLgs 150/2009 - competenza esclusiva dello Stato • inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle disposizioni su sanzioni disciplinari; • qualità dei servizi e tutela degli utenti; • regolazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; • trasparenza intesa come accessibilità totale;
Materie riservate alla legge ed agli atti amministrativi Art. 2.1. D.lgs 165/2001 • linee fondamentali di organizzazione degli uffici; • individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi; • determinazione delle dotazioni organiche complessive
Materie riservate alla legge ed agli atti amministrativi Art. 2.1. - legge delega 421/1992 • 1) responsabilità giuridiche nell'espletamento di procedure amministrative; • 2) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; • 3) principi fondamentali di organizzazione degli uffici; • 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Materie riservate alla legge ed agli atti amministrativi Art. 2.1. - legge delega 421/1992 segue … • 5) ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. • 6) garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; • 7) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
Il rapporto legge – Contratto Collettivo ART 2.2. DLGS 165/2001 (TESTO MODIFICATO) • Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge ART 2.2. DLGS 165/2001 (TESTO ORIGINARIO) Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
Il rapporto legge – Contratto Collettivo Art. 1419 c.c. Nullità parziale • La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative Art. 1339 c.c. Inserzione automatica di clausole Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti
Il rapporto legge – Contratto Collettivo le norme dichiarate inderogabili • La disciplina prevista dal d.lgs. 165/2001 • Le norme disciplinari (artt. 55-55octies) del dlgs. 165/2001 • Il Titolo III (Merito e premi) del d.lgs. 150/2009 (artt. 17-31)
Il rapporto legge – Contratto Collettivo Potere organizzativo e vincoli contrattuali art. 5.2 dlgs. 165/2001 Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusivadagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici
Il rapporto legge – Contratto Collettivo Articolo 9 - Partecipazione sindacale • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.
Il rapporto legge – Contratto Collettivo Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi. • La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. • Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva: • le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, • quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, • quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, • la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali; • le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. • Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Il rapporto legge – Contratto Collettivoper la Corte Costituzionale “Sino a quando l'art. 39 Cost. non sia attuato (nel momento strutturale della registrazione, quale presupposto della personalità dei sindacati) non è ipotizzabile conflitto fra attività normativa dei sindacati medesimi ed attività legislativa del Parlamento”(1); il fatto che nel lavoro pubblico contrattualizzato si sia realizzata l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi non consente di superare l’obiezione, dal momento che la stessa Corte ha giustificato l’estensione generalizzata non con riferimento all’art. 39 Cost, ma come effetto dell’intero procedimento di contrattazione e con l’obbligo che le amministrazioni assumono con la firma del contratto collettivo a garantire parità di trattamento(2). In entrambi i settori del lavoro, quindi, la mobilità della linea di competenza tra legge e contratto va assunta come regola (1) Corte Costituzionale 18 luglio 1980, n. 141; principio ribadito anche dalla sentenza 9-23 giugno 1988, n. 697. (2) Corte costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309
Art. 40 d.lgs. 165/2001 (art. 54 d. lgs. 150/2009) 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, …. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ….. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato
Art 45 del dlgs. 165/2001 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: • alla performance individuale; • alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; • all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Intesa 30 aprile 2009 4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con contenuti economici, i premi variabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione, e/o efficienza organizzativa ed eventuali altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della performance delle amministrazioni, anche in termini di soddisfazione degli utenti, nonché ai risultati legati ai risparmi di gestione dell’amministrazione
Art. 40 DLgs 165/2001 Le materie demandate alla contrattazione • I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, neilimiti consentiti dalla legge: • Sanzioni disciplinari (tipologie infrazioni, correlate sanzioni, procedure di conciliazione- non procedure di impugnazione) • Valutazione al fine della corresponsione trattamento accessorio • Mobilità • Progressioni economiche (art.54, co. 1 DLgs 150/2009)
Art. 40 DLgs 165/2001 Le materie demandate alla contrattazione • Contrattazione nazionale • Materie direttamente pertinenti al rapporto di lavoro • Rapporti tra i livelli negoziali • Ambiti della contrattazione decentrata • Durata sessioni negoziali decentrate • Durata dei contratti • Ripartizione delle risorse decentrate
Art. 40 DLgs 165/2001 Le materie demandate alla contrattazione • … segue • Modalità e criteri di utilizzo delle risorse legate alla performance individuale • Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio • Mobilità e progressioni economiche
Contrattazione e trattamento economico • Sono introdotte alcune deroghe al principio di esclusività di competenza contrattuale per l’attribuzione di trattamenti economici: • In ambito nazionale • Riparto delle risorse collegate alle performance dell’amministrazione(art. 40 co. 3-quater DLgs 165/2001)
Contrattazione e trattamento economico • Segue… • Nelle more di rinnovo del CCNL • Tutela retributiva per i dipendenti pubblici (art. 47 – bis, co. 1 e 2 DLgs 165/2001)
Contrattazione e trattamento economico • Segue… • In ambito decentrato • L’amministrazione può provvedere in via provvisoria qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione del CCDI (art. 40, co. 3-ter DLgs 165/2001) • Non sono erogabili trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese
Contrattazione e trattamento economico • Segue… • In ambito decentrato • Definisce i trattamenti economici accessori collegati a: • Performance individuale • Performance organizzativa con riferimento alle unità organizzative • Performance organizzativa con riferimento all’amministrazione • Svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose alla salute
Contrattazione e trattamento economico • Gli Enti locali ( art. 40, c. III-quinquies, D. lgs. n. 165 del 2001 come modificato dall’art. 54 del D.lgs n. 150 del 2009) • Possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa: • nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale • nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni • nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. • Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Contrattazione e trattamento economico • Gli Enti locali ( art. 40, c. III-quinquies, D. lgs. n. 165 del 2001 come modificato dall’art. 54 del D.lgs n. 150 del 2009) • In caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione collettiva nazionale o da norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, II c., c.c. • In caso di accertato superamento dei vincoli finanziari è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva
Gestione contrattata delle risorse decentrate • il testo del decreto incide solo su quella relativa alla performance individuale, mentre resta inalterata la libertà della contrattazione collettiva di regolare le altre quote di salario accessorio (performance collettiva ed indennità); • la contrattazione collettiva definisce l’ammontare della quota da destinare alla performance individuale • Il contratto può ampliare o ridurre le restanti quote purchè la quota destinata alla performance individuale sia prevalente
Gestione contrattata delle risorse decentrate • la contrattazione collettiva determina l’ammontare massimo del bonus annuale delle eccellenze (art. 21 D.lgs 150/2009) e, di conseguenza, il premio annuale dell’innovazione (art. 22 D.lgs 150/2009); • La contrattazione collettiva definisce i criteri generali per il riconoscimento del premio di efficienza (art. 27 D.lgs 150/2009) corrispondente ai due terzi del 30% dei risparmi sui costi di funzionamento, derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (documentati nella relazione di performance) • la contrattazione può variare parzialmente le fasce di merito (almeno tre) con la possibilità di prevedere quote retributive anche per il personale collocato nella fascia più bassa nel rispetto del principio di differenziazione e prevalenza . (analogia art. 19 D.lgs 150/2009)
Gestione contrattata delle risorse decentrate (Art. 19 D.lgs 150/2009) La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del cinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
Limiti della contrattazione decentrata Le PA non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi: • in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL; • che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale; • che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Limiti della contrattazione decentrata Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate, e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e1419, secondo comma, del codice civile.
Limiti della contrattazione decentrata In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Queste disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge N.15/2009.
Controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa - Art. 40 bis Il collegio dei revisori dei conti Il Collegio effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge Particolare attenzione deve essere posta in merito alla corretta applicazione delle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori In caso di incompatibilità dei costi con i vincoli di bilancio si applicano le norme di cui all’art. 40, co. 3-quinques, sesto periodo.(obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva)
Controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa - Art. 40 bis Obblighi di trasmissione di informazione sulla CCDI: Le PA hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioniai ai cittadini. Le PA inviano il CCDI entro 5gg dalla sottoscrizione definitiva all’ARAN (corredato della relazione tecnico illustrativa) ed al CNEL.
Controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa - Art. 40 bis Obblighi di trasmissione di informazione sulla CCDI: Il Dfp di intesa con il MEF e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto del CCDI sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivita’ Il modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle PA interessate dalla CCDI.
Gestione del trattamento accessorio • Definire la distribuzione delle quote di retribuzione accessoria • Individuare la quota per performance individuale (concetto di prevalenza) • Determinare le deroghe alle fasce di merito • Definire l’ammontare del bonus annuale • Definire l’ammontare per performance organizzativa (collettiva)
Art. 27 - DLgs 150/2009 effetti sulla retribuzione accessoria delle scelte organizzative Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamentecoinvoltoe per la parte residua adincrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
Art. 5, comma2 , DLgs 165/2001 • Le materie riservate all’autodeterminazione della P.A. • Le misure inerenti la gestione delle risorse umane • La direzione degli uffici • L’organizzazione degli uffici • L’organizzazione del lavoro Es. la decisione di chiudere un ufficio (decisione organizzativa) determina il trasferimento del relativo personale (gestione del rapporto di lavoro)
Art. 5, comma2 , DLgs 165/2001 • L’informazione ai sindacati ove prevista dal CCNL • Nelle materie riservate all’autodeterminazione della P.A. ( art. 5, co.2 DLgs 165/2001 prevede che le misure inerenti alla gestione delle risorse umane sono assunte previa informazione ai sindacati, se prevista dal CCNL)
L’informazione ai sindacati prevista dal CCNL
Soggetti e procedimento della contrattazione collettiva - Modifica al numero dei comparti di contrattazione: 4; - Modifica della struttura dei comitati di settore: Un comitato di settore è costituito nell’ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; Un comitato di settore è costituito nell’ambito dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani – ANCI, dell’Unione delle Province d’Italia – UPI, e dell’Unioncamere che esercita le competenze per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei segretari comunali e provinciali”.
Soggetti e procedimento della contrattazione collettiva • La nuova ARAN • (art. 46, D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 58 del D. Lgs. n. 150 del 2009) • Gli organi: • Il Presidente( nominato con decreto del Presidente della Repubblica) • Il Collegio di indirizzo e controllo ( quattro componenti, due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dall’ANCI e dall’UPI, uno dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ) • A norma dell’art. 7-bisècausa di incompatibilità, il ricoprire o l’aver ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina cariche in organizzazioni sindacali.
Soggetti e procedimento della contrattazione collettiva • La nuova ARAN • (art. 46, D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 58 del D. Lgs. n. 150 del 2009) • Nuovi compiti: • Effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa • Presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica un rapporto sull’effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, della contrattazione collettiva nazionale e dai contratti integrativi