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Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7

Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7. Tassazione internazionale delle società - PARTE II Clamep Economia della tassazione e della regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore 9.11.2009- 14.12.2009.

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Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7

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  1. Concorrenza fiscale e norme antielusiveLEZIONE 7 Tassazione internazionale delle società - PARTE II ClamepEconomia della tassazione e della regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore9.11.2009- 14.12.2009

  2. Domanda generale: “Come fronteggiano I singoli paesi la concorrenza fiscale?” (data difficoltà coordinamento…) • Possono entrare direttamene nel gioco della concorrenza • riducendo le aliquote (es imposta societaria: uso strategico..) • usando regimi privilegiati o trasformandosi in paradisi fiscali (nei limiti dei confini posti dalle iniziative UE e OECD contro la HTC) • ….. • Allentando le norme antielusive (in modo da offrire indirettamente la possibilità di riduzione del carico fiscale) (e.g. US check the box regulation…) • Possono intraprendere misure difensive: • introducendo norme antielusive o rendendo quelle esistenti più stringenti; • …

  3. Dilemma di policy • Le norme antielusive sono un bene o un male? • Cosa sarebbe preferibile, per i singoli paesi: allentare le norme antielusive o renderle più stringenti? • Non è facile fare un’analisi costi/benefici e raggiungere una conclusione utile dal punto di vista positivo e normativo.

  4. Perchè l’elusione è un male… • Effetto sul gettito • L’elusione concorre assieme all’evasione a determinare il “tax gap” • Effetto sull’equità del sistema e sulla distribuzione del prelievo • Le possibilità di eludere le imposte non sono equamente distribuite: sono solitamente favorite le imprese di maggiori dimensioni e i cittadini più ricchi. • L’elusione altera la percezione dei contribuenti e mina la legittimità su cui si basa la funzione di prelievo in un sistema democratico • Effetto sulla governance delle imprese • L’elusione necessita di opacità e complessità, per rendere più difficili operazioni di accertamento. Ciò può essere sfruttato dai manager a proprio vantaggio (..shieldformanagerialopportunism, Desai, et. al…)

  5. Quanto è importante il fenomeno? • Conoscere l’entità del fenomeno, la sua rilevanza quantitativa e il peso relativo di diverse modalità di elusione sarebbe molto importante anche dal punto di vista normativo • E’ molto difficile avere stime affidabili: • Per iniziare, è difficile definire l’elusione, distinguere fra elusione ed evasione, tra tax gap dovuto a transazioni interne, ovvero estere… • Ma c’è una crescente evidenza (non solo aneddotica) che il fenomeno sia ampio e in espansione, soprattutto nel contesto internazionale

  6. What is tax avoidance? • “Tax avoidance is a highly subjective and political term and covers an enormous range of actions. It is no longer sufficient to distinguish between avoidance (a legal action) and evasion (an illegal action). The terminology has been complicated and politicised by the use of terms such as ‘acceptable’ and ‘unacceptable’ tax avoidance, ... (IFS, 2009, p. 7) • OECD:TA is “the arrangement of a taxpayer’s affairs that is intended to reduce its tax liability and that although the arrangement could be strictly legal it is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow” (Glossary of tax terms) • EC “An abuse occur only where, despite formal observance of the conditions laid down in the relevant community rules, their purpose is not achieved and there is an intention to obtain an advantage by artificially creating the conditions for obtaining it” (COM (2007) 875)

  7. Elusione imposta societaria (1) • Fonti principali di elusione da parte delle MN: profit shifting and tax deferral • Molti studi empirici forniscono evidenza per gli USA : • “There is ample and simple evidence that profits appear in countries inconsistent with an economic motivation” (Gravelle, 2009, 12). Le stime della perdita di gettito sono molto variabili, ma potrebbero arrivare a $60 miliardi. • Eliminare il deferral (cioè reimpatriare tutti i profitti) aumenterebbe il gettito di circa $11 miliardi (nel 2010, secondo il Joint Committee on Taxation) or $14 miliardi (Tax Administration).

  8. Elusione imposta societaria (2) • Meta- analisi (De Moji, Ederveen, OREP, 2008): • Stima dell’elasticità della base imponibile societaria (quanto varia la base al variare dell’aliquota) per cinque diverse scelte: forma legale, debito/azioni, spostamento profitti all’estero (profit shifting), scala dell’investimento, localizzazione dell’investimento • Le conclusioni suggeriscono che “empirical studies on profit shifting yield the largest tax-base elasticities .…” • Intra-EU profit shifting by EU MN (Huizinga, Laeven, Cepr Wp, 2007): • “…substantial redistribution of national corporate tax revenues. Many European nations appear to gain revenues from intra-European profit shifting by multinationals largely at the expense of Germany”:

  9. Elusione dell’imposta societaria (3) • Germania: • “the strongest evidence for profit shifting behavior is found for inbound FDI… a 10-percentage point increase in the parent’s home country tax rate leads to roughly half a percentage point increase in the profitability of the German subsidiary”. (Weichenrieder, Itax, 2009) • “…..international debt is used to shift profits to low-tax countries. However, the tax effects are rather small. ….our estimates suggest that other strategies to shift income to low-tax countries are relatively more important.”(Buettner, Wamser, OCBT, 2009) • Italia: • C’è una qualche evidenza empirica, ma ancora limitata, che il fenomeno sia importante anche Italia (Gastaldi, Pazienza, SE 2005; Panteghini…)

  10. Elusione personale • E’ ancora più difficile da stimare… • L’elusione fiscale sconfina più facilmente nell’evasione • Il punto di partenza necessario è conoscere i patrimoni detenuti all’estero: • Ma come si fa se non sono dichiarati al fisco? • Vi è molta evidenza aneddotica … (solo per menzionare alcuni tra i casi più noti: Pavarotti, Schumaker, Valentino Rossi … ma persino Bono (U2): “Bono, the rock star and campaigner against Third World debt, is asking the Irish government to contribute more to Africa. At the same time, he's reducing tax payments that could help fund that aid. After Ireland said it would scrap a break that lets musicians and artists avoid paying taxes on royalties, Bono and his U2 band-mates earlier this year moved their music publishing company to the Netherlands. The Dublin group, which Forbes estimates earned $110 million in 2005, will pay about 5 percent tax on their royalties, less than half the Irish rate.” (Bloomberg news, 2006)

  11. Direttiva EU sul risparmio (2003/48) • Come abbiamo visto, il monitoraggio effettuato dalla Commissione e anche altri studi (es. Hemmelgarn, Nicodème, 2009) hanno messo in evidenza come sia relativamente facile eludere la direttiva. Soprattutto attraverso: • l’uso di veicoli intermedi, come i trust • l’investimento in prodotti non coperti dalla direttiva

  12. Costi di riduzione dell’elusione (internazionale) • Da quanto detto fino ad ora possiamo concludere che nonostante le difficoltà, occorrerebbe contrastare l’elusione … • Ma ci sono dei costi, e quali? Le norme antielusive: • potrebbero essere inefficienti (relativamente al benessere interno) and persino inefficaci a ridurre il tax gap interno • comportano spesso elevati costi di compliance and enforcement, inclusi i costi amministrativi e delle controversie giudiziarie (nazionali e comunitarie) • sollevano frequentemente problemi di coerenza con il prelievo nel suo complesso e con le norme comunitarie

  13. Costi economici (1) • Introdurre o rendere più strigenti le norme antielusive potrebbe non essere la politica ottimale dal punto di vista nazionale Ciò è vero in particolare per le MN: Con norme elusive lasche un paese può diventare una localizzazione attraente nonostante un’elevata aliquota di imposta. Una politica accomodante per quanto riguarda la possiblità di eludere può essere un sostituto della concorrenza fiscale effettuata riducendo le aliquote e può essere una politica sostituiva a quella di discriminare fra società più o meno mobili (Peralta et al., ITAX, 2006) • In generale, l’effetto sul gettito non è certo: dipende da quanto sono immobili le imprese nazionali, da quanto importante è questo settore, etc…

  14. Costi economici (2) • Recenti studi empirici confermano l’esistenza di alcuni effetti di rilievo delle possiblità di elusione su FDI • Es. Germania (Overesch, NTJ, 2009): “effects due to taxation of shifted profits on investment in high-tax host country play an important role…. …anti-avoidance legislation set up to restrict profit-shifting opportunities and to protect tax revenues may constitute negative investment effects”. • Vi è una letteratura correlata sui Tax Havens: (cfr. Dharmapala, OREP, 2008) : • Erodono la base imponibile nei paesi ad aliquota elevata, fornendo opportunità ad eludere o evadere l’imposta? • … o mitigano la concorrenza fiscale consentendo ai paesi ad aliquota più elevata di imporre aliquote effettive più basse sulle imprese più mobili (e più alte su quelle meno mobili)?

  15. Costi amministrativi e di adempimento (1) • E’ molto difficile definire l’elusione fiscale e tracciare un confine tra transazioni commerciali assolutamente legittime ed efficienti (anche dal punto di vista fiscale) e “wholly artificial arrangements” il cui scopo è solo quello di raggirare la normativa … • Sia le pratiche elusive, sia le norma antielusive sono: • Altamente complesse e controverse, dal punto di vista economico, legislativo, amministrativo, giudiziario, … • … ciò è particolarmente vero in un contesto internazionale (vi è un ampia varietà di tecniche, fonti, circuiti, attori e paesi coinvolti)

  16. Costi amministrativi e di adempimento (2) • I contribuenti e l’amministrazione fiscale possono avere incentivi diversi (oltre al conflitto su quante imposte pagare) • Chi deve sopportare l’onere della prova? • I contribuenti richiedono certezza e stabilità della normativa; mentre amministrazione potrebbe preferire confini non troppo certi e stabili (che sarebbero più facili da raggirare…) • La presenza di incertezza e rischi fiscali può fungere da incertezza a FDI • Complessità ulteriori possono derivare da conflitti potenziali fra principi fiscali interni e internazionali, e in particolare con le norme comunitarie e i principi del Trattato EU (e.g. TC rules, CFC, ..)

  17. Conclusioni: a che punto siamo … • Nonostante l’incertezza sui pro e contro delle norme antielusive, si osserva (tendenza generale): • Un uso crescente e un progressivo rafforzamento di queste norme (la crisi finanziaria rende anche più pressanti le esigenze di ridurre il tax gap, per il governo e ridurre il carico fiscale, anche eludendo o evadendo, per le imprese) • vi è una parallela insoddisfazione per queste norme, a causa dei loro costi.. • Vi è una necessità crescente di strumenti più adeguati per ridurre l’elusione internazionale • Occorrono norme più semplici ed efficaci, e più efficienti (meno costose) • Le misure unilaterali possono risolvere solo in parte il problema…

  18. Prospettive: cosa si può fare? • Analizzare e rimuovere le cause sottostanti: • affrontare il problema, non i sintomi (ad es. rimuovere la differenza fra finanziamento con debito e capitale proprio, piuttosto che introdurre norme contro la TC,…) • Ma ciò non basta: occorre cooperazione • I costi di reputazione possono essere importanti: • ma l’approccio volontario non basta! (CSR) • L’area “grigia” deve essere ridotta (Freeman et al, IFS and OCBT, 2008 and 2009) • La legislazione deve essere più chiara, certa e stabile possibile • Più procedure di consultazione e “disclosure” al fine di: • trovare obiettivi comuni tra contribuenti, professionisti e amministrazione finanziaria; • migliorare il processo di formazione e scrittura della normativa

  19. Prospettive: cooperazione internazionale • All’interno della UE • Casi ECJ e guidelines della Commissione (COM (2007) 875) • Estensione e emendamenti alla EUSD, • CCCTB (potrebbe ridurre profit shifting) • A livello mondiale • CCCTB nella UE potrebbe creare clima favorevole per estensione del metodo a livello mondiale; • Accordi per scambi di informazioni multilaterali • Iniziative contro i paradisi fiscali e accordi per intraprendere misure difensive (vedi G20 aprile 2009 e “SecondConference on the Fightagainst International TaxFraud and Evasion”, Berlin, 23 June 2009) • La cooperazione deve affrontare la concorrenza fiscale “generale”, non solo quella “dannosa”

  20. Misure del governo italiano per affrontare la concorrenza fiscale David PitaroRome, 9 October 2009

  21. Norme per contrastare l’elusione internazionale • Norme che limitano la deduciblità dei costi per operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata • Legislazione sulle controllate estere: Controlledforeigncompanies (CFC) • Trattamento fiscale dei rendimenti finanziari in ingresso e in uscita • Presunzione di residenza fiscale in Italia

  22. Indeducibilità dei costi : finalità • Si teme che un costo relativo ad una transazione con un paese a fiscalità privilegiata nasconda un’operazione effettuata per spostare profitti all’estero e senza valide ragioni economiche. • Si presumono come fittizie le operazioni condotte con TH e che generano questi costi • La normativa è complementare a quella sul TP (per evitare che valori delle transazione non veritieri nascondano lo spostamenteo di base imponibile nei TH) • La normativa in questione è controversa e ha subito molte modifiche normative (Pitaro, 2009)

  23. Indeducibilità dei costi • Art. 110 c.10 dopo decreto 12-bis Tuir (in vigore da 1/1/2008) • c10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

  24. art. 168 – bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. (1) “1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 2. …

  25. art. 168 – bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. (2) 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche' negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.” • Ripensamento del sistema black and white list tuttora esistente per passare ad un sistema di sole white list • Decreto non ancora approvato

  26. Indeducibilità dei costi: disapplicazioni • Onere della prova è sul contribuente: • “c11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.”

  27. Indeducibilità dei costi: ambito di applicazione • Coordinamento con norme CFC • “c12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.” • Estensione a professionisti • “c12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.”

  28. Legislazione CFC: finalità • Contrastare l’elusione derivante dal trattenere all’estero i profitti (deferral) • Normativa molto diffusa: che solitamente prevede che i redditi generati dall’organismo estero (società impresa, ente) localizzato in un TH siano imputati in capo ai soggetti residenti (persona fisica o società) che controllano tali organismi. Due modelli: • transactional approach (es Usa): si basa sulla tipologia di reddito prodotto dalla controllata. Riguarda soprattutto “passive income” • jurisdictional (or territorial) approach: si basa sul territorio (black list) • In Italia è in vigore dal 2002, a seguito specifica raccomandazione OCSE (Rapporto HTC 1998)

  29. Legislazione CFC (1) • Art. 167 Tuir (Testo: in vigore dal 05/08/2009) “1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, …, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. …” • I redditi della partecipata estera vengono imputati direttamente in capo alla madre

  30. Legislazione CFC (2) • I dividendi successivamente distribuiti dall’entità estera alla madre italiana sono tassati solo per l’ammontare in eccesso al reddito già tassato in capo alla madre, secondo le regole CFC • La legislazione CFC si applica anche alle collegate (partecipazione almeno 20%; art. 168 Tuir). In questo caso: • sono previste alcune semplificazioni per calcolare la base imponibile. • a differenza di CFC per controllate, in questo caso la norma non si applica al reddito che deriva da società collegate estere in paesi che NON hanno fiscalità privilegiata, ma tramite loro stabili organizzazioni localizzate in paesi blacklisted.

  31. Legislazione CFC (3): disapplicazione • Possibili casi di disapplicazione con onere della prova a carico del contribuente. • c5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita‘ industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

  32. Legislazione CFC (4): disapplicazione • 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta‘ industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

  33. Legislazione CFC dal 1 luglio 2009 • L’ambito di applicazione delle norme CFC è stato recentemente ampliato. Le norme si applicano a tutti i paesi se: • la società estera deriva i propri profitti principalmente da passive income o da servizi infra gruppo e • l’onere di imposta effettivo della CFC nel paese di residenza è meno della metà di quello che sarebbe se la CFC fosse stata tassata in Italia

  34. Art. 168 Tuir c.8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta‘ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.

  35. Disposizioni antielusive per attività finanziarie • Due gruppi di norme: • Quelle sui redditi in uscita (outbound incomes), volta soprattutto ad evitare l’esterovestizione, per usufruire dei regimi fiscali più vantaggiosi solitamente riservati ai non residenti • Quelle sui redditi in entrata (inbound incomes), che hanno soprattutto lo scopo di evitare che tassazioni ridotte, ad esempio sui dividendi, per evitare la doppia imposizione si applichino anche quando sui redditi di fonte estera l’imposta societaria pagata è molto ridotta, o addirittura inesistente.

  36. Outbound income • Interessi : • Esenzione per non residenti in Italia, ma che risiedono in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (tioli emessi da grandi emittenti: stato, banche, società quotate..) . In caso contrario vi è una ritenuta con aliquota del 12,5%, o del 27% se il prestatore estero è residente in un paese black list • Dividendi • Ritenuta del 27%, generalizzata, indipendentemente dalla partecipazione e dalla residenza del percettore, a parte … • Ritenuta 1,375% a dividendi corrisposti a società residenti nella UE o SEE, inclusi nella white list. NB modifica introdotta dal LF 2008 per equiparare trattamento società interne ed estere (0,01375 = 0,05*0,275). (Vedi procedura infrazione comunitaria… Sole …)

  37. Outbound income • Plusvalenze: • Per investitori non residenti le plusvalenze derivanti da attività finanziarie commerciate su mercati regolamentati non sono tassate • In caso contrario: 12,5% di ritenuta, a meno che l’investitore non risieda in un paese con adeguato scambio di informazioni ( in tal caso sono esenti)

  38. Inbound income • Interessi : • Non vi sono norme particolari • Dividendi e plusvalenze • Soggetti irpef: tassazione in Irpef se i dividendi provengono da società (e le plusvalenze da cessione di quote di società) localizzata in un paese a fiscalità privilegiata (ai sensi CFC) e non quotata su mercati regolamentati (non si applica se interpello positivo..) • Soggetti Ires: i dividendi esteri ed interni hanno lo stesso trattamento (95% esclusi da BI) se non sono stati dedotti nel paese fonte e e se non sono stati distribuiti direttamente o indirettamente da una società residente in un TH (ai sensi CFC). Nel caso pulsvalenze questa condizione deve valere per tre anni…

  39. Presunzione di residenza in Italia • Individui: • Un cittadino italiano che si trasferisce in un paese blacklist si considera ancora residente, anche se il suo nome è stato cancellato dall’anagrafe • L’onere della prova (dimostrare che non è più residente) è a suo carico • Società e altre entità: • Presunzione relativa (il contribuente può sempre mostrare il contrario) di residenza in Italia per società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, quando: • siano controllate (anche indirettamente) da soggetti da residenti in Italia • Risultino amministrati da un consiglio di amministrazione (o organo equivalente) composto prevalentemente da amministratori residenti in Italia

  40. Conclusione • Importanza norme antielusive • Difficoltà di valutazione • Costi • Benefici (tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità…) • Occorre considerare effetti su: • Contribuente • Amministrazione • Gettito • Coerenza del sistema interno • Coerenza con il sistema comunitario e le norme internazionali … vedi conclusioni più generali prima parte

  41. Riferimenti bibliografici • D. Pitaro, Le disposizioni italiane di contrasto all’elusione fiscale internazionale, Quaderni di ricerca giuridica, n. 65, 2009, Banca d’Italia, Roma • Banca d’Italia, Conference on “International Tax Competition” Roma 9 ottobre 2009

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