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Cooperative Sociali Aspetti fiscali. L’articolo 2511 cod. civ, così come modificato dalla Legge Sviluppo 99/2009, indica che:
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Cooperative Sociali Aspetti fiscali
L’articolo 2511 cod. civ, così come modificato dalla Legge Sviluppo 99/2009, indica che: Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico,iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice».
ISCRIZIONE ALL’ALBO = ELEMENTO COSTITUTIVO! La circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0115427 del 17/10/2009 chiarisce l’intenzione del legislatore di evidenziare il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo, iscrizione che costituisce pertanto elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica e, di conseguenza, fiscale.
CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE: perdita del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs 2 agosto 2002, n. 220, art 15 co. 1) (N.B: la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società, suscettibile di richiesta di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdicies c.c.)
CORRETTA ISCRIZIONE PRESSO ALBO NAZIONALE COOPERATIVE: Sezione:Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto Categoria:Cooperative Sociali Categoria attività esercitata:Cooperative Produzione e Lavoro
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Articolo 12 Legge 904/77, recita: “non costituiscono reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili” per effetto delle modifiche di cui all’art. 1, comma 460, L 311/2004 tale agevolazione si applica interamente, sulla totalità degli utili destinati alle riserve indivisibili , nel solo caso di cooperative sociali
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Articolo 11 DPR 601/73, prevede l’esenzione IRES per i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione-lavoro e loro consorzi se ”l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai Soci non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie” In pratica: NUMERATORE (costo lavoro soci completo + ristorni) DENOMINATORE (totale tutti altri costi – costi materie prime)
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Se tale rapporto ragguagliato a 100 non è inferiore al valore 50, la cooperativa è esente IRES, se è compreso tra il valore 25 e il valore 50, l’imposta si pagherà con aliquota ridotta alla metà, se è al di sotto di 25 spetterà unicamente l’agevolazione prevista dall’articolo 12 legge 904/77 La Legge 311/2004 ha reso tale agevolazione pienamente operante SOLO per quelle cooperative di produzione e lavoro che siano anche, per loro natura ed iscrizione all’Albo, cooperative Sociali.
NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Le Cooperative Sociali, in quanto “meritevoli di particolare riconoscimento e tutela”, sono regolate, ai fini fiscali, oltre che dalla Legge 381/1991 e dalle norme prima dettagliate, anche dal Decreto Legislativo 460/97, che introduce la qualifica fiscale di ONLUS Le cooperative sociali, in quanto tali ed in quanto iscritte all’Albo, acquisiscono automaticamente “di diritto” la qualifica di ONLUS I Consorzi di cooperative Sociali di possono considerare ONLUS sono nel caso in cui siano costituiti interamente da cooperative Sociali
ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI: esenzione assoluta dall’imposta di bollo Imposta di registro, laddove dovuta, sempre in misura fissa; Esenzione imposte di successione e donazione; Riduzione di ¼ delle imposte catastali e ipotecarie Eventuali riduzioni o esenzioni tributi locali (ICI – IRAP) Esenzione imposta sugli spettacoli, se svolti saltuariamente Regime di maggior favore (IVA 4% o esenzione) per prestazioni socio-sanitarie/educative Deducibilità IRAP del costo del lavoro degli svantaggiati