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Lo sciopero. IV lezione. Sciopero ed eguaglianza sostanziale. Lo sciopero è stato consacrato come diritto dall’art. 40 della Costituzione Un obiettivo lega l’art. 3, comma 2 Cost. (il fine) all’art. 40 Cost. (il mezzo): quello del superamento della subalternità dei lavoratori subordinati.
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Lo sciopero IV lezione
Sciopero ed eguaglianza sostanziale • Lo sciopero è stato consacrato come diritto dall’art. 40 della Costituzione • Un obiettivo lega l’art. 3, comma 2 Cost. (il fine) all’art. 40 Cost. (il mezzo): quello del superamento della subalternità dei lavoratori subordinati
Sciopero: evoluzione della disciplina giuridica La disciplina dello sciopero ha assunto connotazioni molto diverse nel tempo • Sciopero come reato • Sciopero illecito, ma penalmente tollerato • Sciopero come diritto
Lo sciopero come reato • Nell’Italia post-unitaria, lo sciopero era sanzionato come reato sulla base del Codice Penale Sardo del 1859 • Il Codice Penale Sardo era stato esteso a tutto il paese • Faceva eccezione l’ex Granducato di Toscana, dove il precedente Codice Leopoldino del 1786 non incriminava i fatti di sciopero
Lo sciopero come illecito • L’eredità del Codice Leopoldino viene raccolta dal Codice Penale Zanardelli del 1889 • Lo sciopero diviene un comportamento penalmente tollerato se attuato senza violenza («sciopero-libertà» - Calamandrei) • Resta però un illecito sotto il profilo civilistico
La parentesi corporativa • Durante il periodo corporativo lo sciopero torna ad essere represso penalmente • E’ in questo periodo (1930) che viene promulgato il Codice Penale ispirato da Alfredo Rocco
La parentesi corporativa • L’art. 502 del Codice Penale Rocco (1930) istituisce il reato di serrata e sciopero per fini contrattuali • Il Codice Rocco è attualmente in vigore, anche se ha subito profonde modificazioni • L’art. 502 c.p., in particolare, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sent. 4 maggio 1960, n. 29
Art. 40 della Costituzione «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»
Art. 40 della Costituzione • La norma ha un immediato impatto precettivo • Pur laconica, qualifica lo sciopero come oggetto di un diritto in maniera estremamente chiara
La Corte Costituzionale e le finalità dello sciopero • La Corte Costituzionale si è pronunciata in diverse sentenze riguardo alle fattispecie di sciopero diverse da quello effettuato a fini contrattuali
La Corte Costituzionale e gli scioperi di solidarietà e contro la pubblica autorità Sentenza della Corte Cost. 28 dicembre 1962, n. 123: • La corte ha distinto tra sciopero di pura solidarietà (penalmente perseguibile) e quello in cui la solidarietà è accompagnata da un interesse anche indiretto degli scioperanti
La Corte Costituzionale e lo sciopero puramente politico Sentenza della Corte Cost. 27 dicembre 1974, n. 290: • La corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 503 c.p. (sciopero per fini non contrattuali)… …salve le ipotesi estreme dello sciopero sovversivo, ossia rivolto al rovesciamento dell’assetto costituzionale
Le forme anomale di sciopero • Varie forme di sciopero «anomalo»: a singhiozzo, a scacchiera, sciopero pignolo • Forme praticate negli anni ’70 • Vi è stato molto dibattito sulla liceità di tali forme di sciopero
Giurisprudenza e forme anomale di sciopero • Giurisprudenza anni ‘50 e ‘60: riteneva illegittime le forme anomale di sciopero • Teoria del DANNO INGIUSTO: si riteneva questi scioperi illegittimi perché fonte di un danno ulteriore e più grave rispetto a quello natura inerente allo sciopero
La svolta della giurisprudenza Sentenza della Cass. n. 711 del 1980: ha accolto le critiche apportate dalla dottrina • Ha superato la teoria dei limiti intrinseci • Ha aderito alla nozione di sciopero come ciò che risulta dalla prassi sociale… …ma individuando dei LIMITI ESTERNI: le norme costituzionali che tutelano posizioni soggettive paritarie (es. beni della vita, della salute, della libertà di iniziativa economica)
Sciopero ed effetti sul rapporto di lavoro • La partecipazione ad uno sciopero comporta la perdita della retribuzione (principio di corrispettività sinallagmatica delle prestazioni)
Reazioni datoriali allo sciopero Secondo la giurisprudenza: • Crumiraggio esterno: illecito. E’ illecita l’assunzione di lavoratori esterni per rimpiazzare gli scioperanti • Crumiraggio interno: lecito. Purché non si utilizzino i lavoratori non partecipanti allo sciopero in maniera anomala (es. mansioni deteriori)
SCIOPERO nei Servizi Pubblici essenziali • Art. 40 Cost. e legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, modificata dalla legge 83 del 2000; • Abrogazione degli artt. 330 e 333 c.p. • Bilanciamento tra diritti costituzionali: sciopero versus vita, salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione. • Elenco tassativo • Ambito soggettivo: lavoratori subordinati; ma anche lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori la cui protesta incide sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali (art. 2 bis)
Limiti procedurali • A carico dei lavoratori: • Procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello scioperoin sede sindacale o amministrativa (prefettura, comune, Ministero) • Proclamazione con preavviso minimo di 10 gg.: consente così al datore di lavoro di predisporre le misure per le prestazioni indispensabili e provare ulteriori procedure conciliative • Comunicazione scritta su durata, modalità di attuazione e motivazione dell’astensione da inviarsi al datore di lavoro e all’autorità competente per emanare l’ordinanza di precettazione che la trasmessa alla commissione di garanzia
Limiti procedurali…segue • A carico dei datori: • Avviso all’utenza almeno 5 gg prima • La revoca dello sciopero dopo l’avviso all’utenza è forma sleale di azione sindacale (sanzionabile dalla Commissione di garanzia) salvo che non intervenga l’accordo tra le parti
Limiti sostanziali • Individuazione delle prestazioni indispensabili da parte dei contratti collettivi previo giudizio di idoneità dell’accordo da parte della Commissione;in assenza c’è la provvisoria regolamentazione da parte della Commissionedi garanzia • Quote o fasce orarie • Non eccedenti il 50% delle prestazioni normali o 1/3 del personale in servizio • Il sindacato ha diritto di conoscere in anticipo i nomi addetti alle prestazioni indispensabili • Il datore di lavoro deve garantire la riattivazione del servizio al termine dello sciopero
Accordi sulle prestazioni indispensabili • Le PA e le imprese erogatrici concordano le prestazioni nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi sindacali • Accordo idoneo secondo la Commissione • Non idoneo e nuova proposta della Commissione; se le parti non la accattano, Commissione fa la provvisoria regolamentazione • L’accordo non raggiunto e le parti chiedono un lodo alla Commissione • In ogni caso la responsabilità di individuare le prestazione spetta al datore di lavoro in caso di mancato accordo (Cost. 344/1996)
Commissione di garanzia e le altre autorità • autorità amministrativa indipendente • è «composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica» • oggi il numero dei componenti è pari a 5 (art. 23, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011) • la Commissione, come modificato dal comma 23-duodecies dell'art. 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è nominata per sei anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta • Ordinanza di precettazione
Poteri della Commissione • Prevenzione del conflitto • Monitoraggio sull’osservanza delle norme • Valutazione dei comportamenti delle parti • Poteri consultivi, normativi, sanzionatori Sanzioni: - collettive carico delle OOSS: sospensione dei permessi sindacali e dei contributi sindacali; sanzioni amministrative dai 2500 ai 50000 euro - individuali: sanzioni amministrative (dirigenti delle PA); sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori