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Torino – 5 dicembre 2008

Lo stato di applicazione dell’art. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007: analisi casistica della situazione italiana . Leonardo Falduto. Torino – 5 dicembre 2008. La Ricerca. Destinatari : Le Provincie italiane Il questionario :

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Torino – 5 dicembre 2008

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Presentation Transcript


  1. Lo stato di applicazione dell’art. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007: analisi casistica della situazione italiana Leonardo Falduto Torino – 5 dicembre 2008

  2. La Ricerca Destinatari: Le Provincie italiane Il questionario: • il suo Ente ha iniziato un processo di ricognizione delle Società partecipate o interamente possedute? • se sì, alla ricognizione è seguita un'analisi secondo autonomi criteri che permetta di classificare le Società medesime ai fini della norma richiamata? E, quante sono in totale le società? • se sì, è stata già assunta una decisione da parte dell'organo competente per ottemperare alla medesima norma? • Se sì, • quante società o partecipazioni saranno alienate? • si procederà con un processo di riorganizzazione delle partecipazioni mediante fusioni, scorpori, incorporazioni e   contestuale creazione di nuove società?

  3. La Risposta

  4. il suo Ente ha iniziato un processo di ricognizione delle Società partecipate o interamente possedute?

  5. alla ricognizione è seguita un'analisi secondo autonomi criteri che permetta di classificare le Società medesime ai fini della norma richiamata? E, quante sono in totale le società?

  6. è stata già assunta una decisione da parte dell'organo competente per ottemperare alla medesima norma?

  7. quante società o partecipazioni saranno alienate?

  8. Dei tre Enti solo 1 ha avviato un processo di ri-organizzazione (*) del Gruppo Societario Provinciale: • Cuneo (*) anche Torino lo ha prefigurato …

  9. Riflessioni e buone pratiche …. Vedi schede • Analisi: • Economico-aziendale (economica, finanziaria e patrimoniale) • Giuridico-istituzionale • Strategica: S.W.O.T. (rara) carenti

  10. La ricerca degli elementi per definire “… strettamente necessarie” “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

  11. Siccome il 113 bis è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta (sentenza del 27 luglio 2004 n. 272)

  12. I servizi pubblici locali aventi rilevanza economica sono, pertanto, tutti quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il pagamento, da parte degli utenti, di un prezzo (o canone), che, di regola, serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito. • I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono, di conseguenza, quei servizi che hanno principalmente carattere solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che, comunque, non vengono svolti a scopo di lucro.

  13. In questa prospettiva, appare evidente che vi possono essere servizi che, in determinati contesti storici, geografici, sociali, ecc., hanno carattere economico e in altri, che non lo hanno. • Il che, in definitiva, comporta che il carattere economico o non economico di un servizio non può essere stabilito aprioristicamente (ed è per questo che è praticamente impossibile formulare degli elenchi), ma va determinato di volta in volta secondo i criteri dinanzi esposti. Delibera di Consiglio ….

  14. In quanto secondo la Consulta, il “titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale, costituito dalla tutela della concorrenza, non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima la compressione dell’autonomia regionale e locale.”

  15. Quindi, la “tutela del Mercato e della Concorrenza” di cui al c. 27 è sicuramente non rilevante per tutti quei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, le cui società strumentali sono perciò “fuori campo di applicazione” dell’art. 3 c.27. • Rimane una questione di opportunità di riorganizzazione delle partecipate.

  16. Le partecipate strumentali a produrre servizi a rilevanza economica … • Per tutelare il mercato e la concorrenza devono poter operare secondo logiche di mercato (competitività, redditività, economicità, qualità, …) che, quindi, potrebbero permettere all’Ente di ricavarne risorse (dividendi) in grado di definirne la necessarietà “per il perseguimento dei fini istituzionali”…

  17. Se si fosse voluto intendere altro … si sarebbe scritto “…non direttamente necessarie” invece di “…non strettamente ...”

  18. Nella “lista di proscrizione” (tra cui scegliere) rimangono solo le società che producono perdite (storicamente e/o prospetticamente) per le condizioni di gestione pattuite e/o per altri motivi, la cui eventuale dismissione non sarà né semplice, né indolore (v. Alitalia); a prescindere dalla coerenza con i fini istituzionali delle attività realmente svolte.

  19. E il ddl 1082? Art. 17. (Mobilita` delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici) 1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo piu` efficace o piu` economico, da altri soggetti pubblici o privati.

  20. Art. 16. (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali) 2. I comuni e le province favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita` e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta` orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione e` affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

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