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AGGIORNAMENTO RSPP DELLA SCUOLA. PREVENZIONE INCENDI Piacenza 13.02.2013. LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818
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AGGIORNAMENTO RSPP DELLA SCUOLA PREVENZIONE INCENDI Piacenza 13.02.2013
LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818 Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.338 del 10-12-1984 ) Art. 1. I titolari delle attivita' indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577. Art. 5. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonche' il rilascio del nullaosta provvisorio, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi contraffa' o altera le certificazioni medesime.
DECRETO 29 dicembre 2005 Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Art. 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente decreto e' emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi. Art. 2. Obblighi dei titolari delle attività 1. I titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
DECRETO 29 dicembre 2005 Art. 3. Norme transitorie 1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, e' consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
D.M. 16.02.1982 Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi; Decreta: Articolo unico I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. (1)
D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". (Con le modifiche introdotte dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) Art. 16 - Certificato di prevenzione incendi(2) (articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; arti-colo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'arti-colo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 2Modificato dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, del dl 31/5/2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122”
D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
PREVENZIONE INCENDINUOVO REGOLAMENTO Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. DPR 1 Agosto 2011,n. 151 (G.U. n. 221 del 22/09/2011) Il nuovo regolamento sostituisce il DM 16/02/1982
PREVENZIONE INCENDINUOVO REGOLAMENTO IL DPR 151/11 individua ottanta attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Nella definizione delle attività già contemplate dal DM 16/02/82 sono state apportate delle modifiche . Tra le modifiche apportate alcune riguardano anche il comparto scolastico.
IL NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI Con l’avvento del DPR 151/11 è stato introdotto il principio di proporzionalità: Attività in Categoria A Attività con regola tecnica e limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente) • Non è prevista l’approvazione del progetto; • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); • Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con programmi settoriali. Attività in Categoria B Attività della stessa tipologia della Categoria A ma con maggior livello di complessità e attività sprovviste di regola tecnica. • Valutazione del progetto entro 60 gg; • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); • Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con programmi settoriali Attività con elevato livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica • Valutazione del progetto entro 60 gg; • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); • Visita di Prevenzione Incendi per il rilascio del C.P.I. Attività in Categoria C
NUOVO REGOLAMENTO DPR n.151/11 Art. 3 - Valutazione dei progetti 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
SENTENZA N.282 ANNO 1990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE Con l'accoglimento della sollevata eccezione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art. 25, secondo comma Cost. risultano assorbiti tutti gli altri profili d'illegittimità proposti dall'ordinanza di rimessione. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma,della legge 7 dicembre l984, n. 8l8 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Un po’ di storia: 23.10.2002 L’ Avvocatura dello stato distrettuale di Bologna esprime un proprio orientamento in materia 13.12.2010 L’ Avvocatura generale dello Stato esprime un parere in merito a sei quesiti da parte dell’Ufficio Scolastico Piemontese. (Si presume a seguito di pareri espressi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino) 15.02.2012 L’ Avvocatura generale dello Stato esprime un nuovo parere di precisazione, anche a seguito di richieste di chiarimento, con riferimento al precedente parere del 13 dicembre 2010.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012 Primo quesito: «Quale sia l’interpretazione univoca riguardo l’esatta attribuzione della titolarità degli adempimenti previsti dalla normativa antincendi per gli edifici scolastici, posto che, a dire del Ministero dell’Interno, l’Avvocatura Distrettuale di Bologna con consultazione del 23.10.2002 si era espressa in termini difformi dal parere in oggetto (13.12.2010)» Viene puntualizzato che l’ Avvocato Generale dello Stato è il solo a risolvere le divergenze di parere sia tra gli uffici Distrettuali dell’Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni. Da ciò emerge che, qualsiasi sia stato l’orientamento delle Avvocature Distrettuali, ovvero delle Amministrazioni dello Stato prima del parere del 13.12.2010, è quest’ultimo che determina l’indirizzo univoco in materia di procedure di rilascio del CPI per gli edifici scolastici.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012 Secondo quesito: « Rilevanza della normativa sopravvenuta di cui al DPR 01.08.2011 n.151.» La nuova legislazione pur importando rilevanti novità circa le pratiche per l’acquisizione del CPI, non ha introdotto modificazioni in ordine alla legittimazione attiva procedimentale, rimanendo questa in capo agli «enti ed ai privati responsabili delle attività»
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012 terzo quesito: «Quale sia il riparto di competenze tra Ente locale (comune e Provincia) e Dirigente Scolastico» Come evidenziato nel parere del 13.12.2010,l’istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) deve essere fatta dal titolare dell’attività. Ai Dirigenti Scolastici spetta la gestione concreta dell’attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente " la destinazione di determinati locali a sede di scuole" (Cassazione,Sez.Trib, 18.04.2000, n.4944; Cassazione, Sez.I, 09.2004,n.17617) Sugli Enti locali grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, vale a dire il dovere di rendere l’immobile idoneo all’uso scolastico,il tutto ai sensi dell’art. 3,co 1, legge 11 gennaio 1996,n.23. Continua……..
Legge 11 gennaio 1996, n. 23(in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996) Norme per l'edilizia scolastica • Art. 1.- Finalità • 1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. • 2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire: • il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle • diverse regioni entro la media nazionale; • b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico- • monumentale; • c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; • l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli • ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione; • una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli • andamenti demografici; • f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base; • g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23(in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996) Norme per l'edilizia scolastica • Art. 3.- Competenze degli enti locali • In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: • a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; • b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, • compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori • per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. • 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle • spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la • provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. • 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme • sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle • scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale • impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. • 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, • funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti • territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012 terzo quesito: «Quale sia il riparto di competenze tra Ente locale (comune e Provincia) e Dirigente Scolastico» In conclusione, a parere dell’Avvocatura Generale dello Stato si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’istanza del rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio. Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza dell’ambiente scolastico e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio ( art.5, DM 29.09.1998, n. 382)
Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382(Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98) Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni • Art. 5. Raccordo con gli enti locali • Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti • locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, • comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende • assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto • dal secondo periodo dello stesso comma 12. • 2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di • prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla • salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura • idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente • l'ente locale per gli adempimenti di obbligo. • 3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di • raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini • dell'attuazione delle norme del presente decreto.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012 quarto quesito: «Quali siano le distinte responsabilità, in capo agli enti locali ovvero ai Dirigenti scolastici, che possono emergere in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza, ai fini di una corretta attribuzione delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di protezione incendi» • Come già sottolineato nel parere del 13.12.10, la responsabilità penale conseguente alla mancanza del CPI nelle scuole pubbliche è sicuramente esclusa per i funzionari degli Enti Locali , vuoi per i Dirigenti Scolastici, ai sensi degli artt. 1,co 1 e 5, co 1 ,della legge818/84. (sentenza Corte Costituzionale,11.06.1990,n. 292). (Nondimeno, successivamente, con riguardo a fattispecie diversa dall’edilizia scolastica, una sentenza della Cassazione, del 15.02.2011 n.5597, residuerebbe una responsabilità penale per la mancata richiesta del CPI, per continuità normativa con le nuove disposizioni) Continua……..
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012 quarto quesito: «Quali siano le distinte responsabilità, in capo agli enti locali ovvero ai Dirigenti scolastici, che possono emergere in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza, ai fini di una corretta attribuzione delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di protezione incendi» B) Per quanto attiene all’ipotesi di responsabilità civile od amministrativa derivanti dall’assenza di CPI negli edifici scolastici si conferma quanto già evidenziato al punto 4 del parere del 13.12.2010. *** ***(se il CPI manca, i Dirigenti scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo)
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICIParere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Quesito dell’Ufficio Scolastico Piemontese 1) « Se in relazione all’omessa richiesta di rilascio del CPI e di tutte le azioni ad esso connesse, in attesa del nuovo DPR, da emanare a norma dell’art. 17,co.1, L. 13.08.1988,n. 400,l’illecito penale si configura solo per le attività elencate nel DPR n.689/1959 e non per quelle elencate dal DM 16.02.1982 e quindi se al momento non esista l’obbligo del CPI per le scuole.» Risposta dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 14/12/2010 • Si ribadisce la cogenza del DM 16.02.1982 • È esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale per la mancata attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del CPI • Che, dichiarata illegittima la norma di rinvio (L.818/84) e non il rinvio stesso (DM 16/2/1982), sussiste ancora l’obbligo del CPI per le scuole, così come un regime di responsabilità, civile ed amministrativo, per la violazione del medesimo
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Quesito dell’Ufficio Scolastico Piemontese 2) « Se vi siano nell’ambito dell’applicazione della normativa antincendio, strumenti giuridico/normativi per distinguere la titolarità dell’attività scolastica, che attiene alla ge4stione delle condizioni di esercizio, dalla titolarità del procedimento per l’ottenimento del CPI e quali siano le conseguenti attribuzioni di responsabilità» Risposta dell’Avvocatura generale dello Stato in data 14/12/2010 Diversamente da quanto prospettato dall’Avvocatura di Torino, il riparto delle competenze tra Enti Locali e dirigenti Scolastici non vede quest’ultimi tenuti a chiedere il CPI ai VV.F. per gli immobili di cui le amministrazioni territoriali abbiano la proprietà, il tutto ai sensi del D. Lgs. 08/03/2006, n139, art. 16,co 2, e del DPR 12/01/1998,n.37,art,1.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Quesito dell’Ufficio Scolastico Piemontese 3) «Quali strumenti giuridici di tutela della propria posizione giuridica di responsabilità, il Dirigente scolastico può adottare in caso di inerzia dell’Ente Locale a fronte di messa a norma dell’edificio scolastico per l’ottenimento del CPI, tenendo presente che il Dirigente scolastico deve garantire la continuità del servizio scolastico» Risposta dell’Avvocatura generale dello Stato in data 14/12/2010 Stante la competenza degli Enti Locali quanto alla richiesta del CPI, in riferimento all’art.5 del DM 29 settembre 1998, n. 382, laddove il Dirigente Scolastico, riscontra una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza del CPI, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all’Ente citato.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Quesito dell’Ufficio scolastico Piemontese 4) « Se in assenza di un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, i Vigili del Fuoco possono far ricadere l’esercizio dell’attività nell’ambito della responsabilità esclusiva e diretta del Dirigente Scolastico, senza formalmente definire e distinguere gli obblighi di competenza di quest’ultimo, responsabile della gestione dell’attività, dagli obblighi dei soggetti responsabili delle strutture e della documentazione tecnica degli edifici» Risposta dell’Avvocatura generale dello Stato in data 14/12/2010 Se il CPI manca, i Dirigenti scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile. • Non vi è alcuna responsabilità penale per la mancanza del CPI a seguito della sentenza della C. Cost. 292/1990. • Considerata, l’esenzione di cui all’art.5 DM29.09.1998, n. 382, nonché la disponibilità della chiusura degli edifici scolastici in capo al solo Sindaco ( art. 54 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), sembra svanire qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativa ovvero civile del Dirigente Scolastico
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Quesito dell’Ufficio Scolastico Piemontese 5) « Se nei casi in cui in un edificio vengono allocate diverse scuole con a capo differenti dirigenti e quindi nell’edificio si trovino più gestori, ogni Dirigente Scolastico risulti responsabile della gestione dei soli locali e dell’area di pertinenza della sua scuola, mentre la responsabilità della rispondenza dell’intero edificio alla normativa vigente in materia di agibilità e sicurezza sia l’ Ente locale, individuato dalla normativa Ente obbligato alla manutenzione e messa a norma dell’edificio» Risposta dell’Avvocatura generale dello Stato in data 14/12/2010 In relazione ai plessi scolastici con più istituti all’interno, si ribadisce la competenza unica dell’Ente Locale o dei diversi Enti locali competente/ a chiedere il CPI, a seconda che, ad es. l’edificio ospiti due scuole primarie, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al Comune, oppure una scuola primaria ed una secondaria superiore, la cui manutenzione spetta invece rispettivamente al Comune e Provincia. E’ quindi il titolare dell’immobile che dovendo garantire la destinazione d’uso, provvederà a fare istanza di rilascio del CPI.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Quesito dell’Ufficio Scolastico Piemontese 6) «Se, in assenza di CPI valido, una dichiarazione congiunta, preso atto dei disposti di cui all’art.5 del DPR 37/98, che distingua obblighi e responsabilità sottoscritta dall’Ente Locale e dal dirigente Scolastico, possa essere sufficiente per garantire il regolare esercizio dell’attività scolastica, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità diretta» Risposta dell’Avvocatura generale dello Stato in data 14/12/2010 Si conferma la portata non esimente di eventuali dichiarazioni congiunte tra Enti Locali ed Istituzioni Scolastiche volte a definire ambiti di rispettiva attribuzione in assenza di un CPI valido. La presenza di tale certificato è in effetti « perentoria» e nessun accordo può modificare le aree di rispettiva responsabilità individuate dalla leggi tra Ente Locale e Scuola.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 Tanto premesso, in concreto, il Dirigente Scolastico deve adoperarsi, laddove riscontri la mancanza del CPI. Fermo restando che i Dirigenti scolastici non sono gravati da alcuna forma di responsabilità in merito alla richiesta o meno del CPI per le considerazioni sopra esposte si osserva quanto segue: • L’art.3, Decreto Min. Interno 29.12.2005 ha fatto decadere « i nulla osta provvisori rilasciati dai comandi provinciali dei VV.F.» per cui « la prosecuzione dell’esercizio dell’attività ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto […] il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art.3,co 5. DPR 37/98 che costituisce ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività» • Risulta senza dubbio opportuno che i Dirigenti Scolastici, laddove ravvisino la mancanza del CPI, chiedano e, se del caso, diffidino l’Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei VV.F. Inoltre, si riscontra l’opportunità che i VV.F.- ai sensi dell’art.1 D. Lgs.139/2006,istituiti per assicurare « il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi» provvedano, su segnalazione dei Dirigenti scolastici, a verificare l’esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio con riferimento all’edificio adibito a scuola.
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010 • Gli Enti Locali, quando i progetti antincendio da essi stessi presentati ai VV.F. siano stati approvati,e completate le opere di cui al progetto approvato, possono presentare una dichiarazione di idoneità delle strutture rispetto alla normativa antincendio. In tal modo, nelle more che i VV.F. procedano al sopralluogo, l’attività scolastica potrà regolarmente svolgersi. • In presenza di ritardi nel rilascio del CPI, è opportuno che i Dirigenti Scolastici diffidino tutte le amministrazioni coinvolte nella relativa procedura – dai VV.F all’Ente Locale – ed in particolare il Sindaco, il quale, è l’unico soggetto legittimato a chiudere gli Istituti scolastici (art. 54 D. Lgs. 18/08/2000 n. 257). • E’ altresì evidente che, in presenza di una situazione di pericolo, l’attività scolastica non può che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile