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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI. II LIVELLO NORME CHE SI RIFERISCONO SOLO AD ALCUNI INTERMEDIARI O ALLO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA’. I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI. Norme in materia di vigilanza
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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI II LIVELLO NORME CHE SI RIFERISCONO SOLO AD ALCUNI INTERMEDIARI O ALLO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA’ I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI • Norme in materia di vigilanza • Disciplina degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitali • Disciplina delle crisi • Norme sui servizi di investimento • Norme sulla gestione collettiva del risparmio
LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI SI SUDDIVIDE IN TRE DIVERSI AMBITI VIGILANZA REGOLAMENTARE Art. 6 TUF VIGILANZA INFORMATIVA Art. 8 TUF VIGILANZA ISPETTIVA Art. 10 TUF
INTERVENTI SUI SOGGETTI ABILITATI • Si tratta di poteri specifici in capo alle Autorità di Vigilanza che si traducono direttamente sull’attività degli organi sociali dei soggetti vigilati
VIGILANZA SUI GRUPPI FINANZIARI • Profilo di novità assoluta rispetto alla disciplina previgente • Potere in capo alla Banca d’Italia di impartire alle SIM, alle SGR o alle Finanziarie poste al vertice del gruppo disposizioni riferite ai soggetti facenti parte del gruppo medesimo
ESPONENTI AZIENDALI REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ REQUISITI DI ONORABILITA’ PARTECIPANTI AL CAPITALE 1) REQUISITI DI ONORABILITA’ REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ • Si riferiscono all’esperienza maturata dagli esponenti aziendali nel settore finanziario o nello svolgimento di mansioni direttive nell’ambito delle imprese
REQUISITI DI ONORABILITA’ • Si riferiscono all’insussistenza in capo agli esponenti aziendali o ai partecipanti al capitale (partecipazione rilevante) di condanne penali per taluni reati ovvero all’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382 cod. civ.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO • Si deve differenziare tra: • SIM • Imprese di investimento comunitarie • Imprese di investimento extracomunitarie • Banche • SGR • SICAV
REQUISITI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ISCRIZIONE ALL’ALBO DA PARTE DELLE SIM • forma di società per azioni • denominazione sociale: “società di intermediazione mobiliare” • la sede legale e la direzione generale devono essere situate nel territorio della Repubblica • il capitale versato deve essere non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia • deve essere presentato unitamente a statuto e atto costitutivo un programma riguardante l’attività iniziale e una relazione sulla struttura organizzativa • i soggetti che svolgono funzioni gestionali devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 13 TUF • i partecipanti al capitale devono avere i requisiti di onorabilità • la struttura del gruppo non deve pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa SIM • La SIM deve aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori tra quelli riconosciuti dal Ministero del Tesoro sentite le Autorità di Vigilanza
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE • l’autorizzazione rilasciata dalla Consob è riferita esclusivamente al servizio o ai servizi per i quali la SIM ha richiesto espressamente di essere autorizzata • obbligo di dare inizio allo svolgimento dei servizi entro il termine di 12 mesi dalla data dell’autorizzazione a pena di decadenza dichiarata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia • obbligo di comunicare tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia la data d’effettivo inizio delle attività • la decadenza della autorizzazione è comminata anche alle SIM che, avendo interrotto la prestazione di un servizio, non lo riprendano entro 6 mesi • successivamente all’autorizzazione la SIM è iscritta nell’apposito Albo delle imprese di investimento tenuto dalla Consob
IMPRESA DI INVESTIMENTO COMUNITARIA • Tali imprese possono operare in Italia sia aprendo proprie succursali (c.d. regime di stabilimento), sia senza (c.d. libera prestazione di servizi), sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità del Paese di appartenenza e senza la necessità di richiedere alcun atto autorizzativo alle Autorità di vigilanza italiane • Principio del mutuo riconoscimento • Principio della licenza unica • Principio dell’home country control • Per esercitare i servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento è sufficiente una semplice comunicazione inviata alle autorità italiane • Le imprese di investimento sono iscritte in un apposito allegato all’Albo delle imprese di investimento
IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE • L’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato d’origine è condizione necessaria ma non sufficiente • Necessità di apposita autorizzazione rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia • Diverso regime a seconda che l’impresa extracomunitaria intenda operare aprendo succursali ovvero senza stabile organizzazione • Iscrizione in apposita sezione dell’Albo delle imprese di investimento tenuto dalla Consob
BANCHE • Per svolgere uno o più servizi di investimento le banche devono richiedere un’apposita autorizzazione alla Banca d’Italia • Le banche che alla data di entrata in vigore del TUF risultavano già autorizzate a prestare i servizi di investimento restano autorizzate ad esercitare i medesimi servizi (200 TUF) • Nella domanda di autorizzazione le banche indicano i servizi per i quali è richiesto il rilasci dell’autorizzazione • L’istanza è corredata da una relazione illustrativa, approvata dal competente organo aziendale • Le banche comunicano alla Banca d’Italia l’inizio dell’operatività • La banca d’Italia può revocare le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi se la banca non abbia iniziato ad operare entro il termine di un anno dalla data di rilascio delle autorizzazioni medesime