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NON SI PUO’ EVITARE DI ACCENNARE A DUE PROBLEMI GENERALI, NON INTERNI ALLO “STRUMENTO ISEE” MA RELATIVI AL QUADRO DELLE SCELTE POLITICHE NAZIONALI:
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NON SI PUO’ EVITARE DI ACCENNARE A DUE PROBLEMI GENERALI, NON INTERNI ALLO “STRUMENTO ISEE” MA RELATIVI AL QUADRO DELLE SCELTE POLITICHE NAZIONALI: • MENTRE DA TEMPO CITTADINI ED ENTI GESTORI ATTENDONO LA DEFINIZIONE DI “LIVELLI ESSENZIALI” DELLE PRESTAZIONI (ex. Art. 117 della Costituzione) E’ UN PECCATO CHE IL PRIMO LIVELLO ESSENZIALE DEL SOCIALE SIA UNO STRUMENTO DI MISURA (ANCORCHE’ IMPORTANTE) E NON UN CONTENUTO DI PRESTAZIONI DA GARANTIRE COME DIRITTI • 2) ED E’ ANCHE UN PECCATO CHE L’OBIETTIVO DI FAR ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI VALUTANDO L’INTERO NUCLEO FAMILIARE , ED I SUOI REDDITI E PATRIMONI, NON SIA ESTESO ANCHE ALLE EROGAZIONI ASSISTENZIALI INPS (assegni sociali, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali) CHE SONO OGGI LA SPESA PUBBLICA ASSISTENZIALE PIU’ CONSISTENTE E LA PIU’ INIQUA (CHE VA ANCHE A BENESTANTI)
La SFIDA PRINCIPALE del nuovo ISEE pare questa: aiuterà a far crescere l’equità distributiva, senza aprire problemi di spesa? Anche se l’ISEE non si identifica con “le politiche” (che cosa erogare e come a chi) ma è uno strumento “entro le politiche”. Strumento che tuttavia incorpora propri meccanismi di impatto distributivo, NON E’ NEUTRO.
Questa sfida impoNE(aNCHE AI COMUNI) almeno 3 domande: • Che cosa produrrà sulla spesa? non solo di singole prestazioni e Amministrazioni, ma anche “complessiva” del welfare (ad esempio inclusiva delle remunerazioni dei CAF) • 2) Come inciderà sugli utenti?almeno sotto due profili: • i loro percorsi di accesso alle prestazioni (tempi, che cambiano, e luoghi) • Gli esiti su erogazioni e contribuzioni: inclusi/esclusi, chi paga o prende di più o di meno, rispetto ad oggi. • 3) L’adozione del NUOVO ISEE viene usata anche per armonizzare o integrare prestazioni diverse, anche all’interno dello stesso Ente?
quali scelte devono fare i Comuni (e in genere gli Enti erogatori)? Ma per poter decidere occorrEprima disporre di alcuni presupposti: • AVER RISOLTO FORMALMENTE I DUBBI INTERPRETATIVI SUL DECRETO, NON SOLO PER capire “come funziona il nuovo ISEE”, MA ANCHE PER EVITARE RICORSI E CONTENZIOSI • Definire i tempi di avvio del nuovo ISEE • Essere consapevoli delle possibili criticità che sono generate dal nuovo ISEE (che risolve alcuni nodi ma ne apre altri) • AVER BEN COMPRESO I MARGINI DIDISCREZIONALITA’ locale, e in particolare: a) quali criteri ulteriori si possono aggiungere all’ISEE b) quali “modi di uso” dell’ISEE sono legittimamente adottabili • 5) POTER NON SOLO “RAGIONARE” sugli effetti del nuovo ISEE MA SIMULARLI sui propri utenti reali
QUALI SCELTE DEVONO COMPIERE ADESSO GLI ENTI EROGATORI: • Interagire per definire quale regolazione vERRA’ introdotta dalLA regione, e su quali prestazioni • Valutare se aggiungere “criteri ulteriori accanto all’ISEE”: quali, e su quali utenti e prestazioni • Come “usare” l’ISEE, ossia quale modalità per arrivare DALL’ISEE all’importo dell’erogazione O contribuzione. Con riferimento alle diverse prestazioni • Come ridurre le criticità attuative che si stimano rilevanti, usando i meccanismi “b” e “c” • Come approfittare del nuovo ISEE anche per uniformare criteri di prestazioni diverse, da armonizzare MEGLIO • Se occorre, RIVEDERE LA GESTIONE DEI CONTROLLI PER INCLUDERE QUELLI CHE COMPETONO AGLI ENTI EROGATORI • EVENTUALE REVISIONE DEI RACCORDI CON I CAF • Come monitorare SUCCESSIVAMENTE gli effetti , con verifiche empiriche (verificare se le criticità di impatto ipotizzate si verificano davvero)
ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI NELLA LETTURA DEL DECRETO. CE NE SONO MOLTI, MA NE CITO SOLO 3: TUTTE LE DSU Scadono il 15 gennaio. E’ possibile proseguire nelle prestazioni sino alla scadenza degli interventi anche se la Dsuè giuridicamente non più valida (per far rifare l’ISEE SOLO a quella data)? Altrimenti si intasano CAF e Comuni in gennaio Vanno considerati tra i beni immobiliari anche quelli in nuda proprieta’, soggetti ad ipoteca, inabitabili? 3) Tra i redditi vanno considerate le somme ricevute dal Sistema Sanitario Nazionale, ad esempio la componente sanitaria di un assegno di cura. E le erogazioni ricevute dal volontariato e da parenti?
ALCUNE POSSIBILI CRITICITA’ NELL’IMPATTO DELL’ISEE. CE NE SONO MOLTE, MA NE CITO SOLO 5 : 1) Non c’è coincidenza temporale tra la situazione economica al momento della DSU (situazione da valutare per l’accesso alla prestazione) e quella dichiarata (che è composta dai redditi del secondo anno solare precedente, e patrimoni sino a 11 mesi prima). Per limitare le deformazioni derivanti da questa distanza il decreto introduce l’’ISEE “corrente” (CON REDDITI DEGLI ULTIMI 12 MESI) , MA E’ utilizzabile solo se sono compresenti tre specifiche condizioni: nei 18 mesi precedenti la DSU almeno un componente del nucleo deve aver avuto variazioni lavorative NEGATIVE, perdendo occuPazione deve essere vigente un precedente ISEE ordinario L’indicatore reddituale ISEE deve essere variato almeno del 25% rispetto all’ISEE ordinario
RIASSUMENDO I TEMPI DI REDDITI, SPESE DETRATTE E PATRIMONI: BENI ALCUNI REDDITI E SPESE ISEE CORRENTE ALCUNI REDDITI ALCUNE SPESE ANNO 2012 2013 2014 MOMENTO DELLA DSU ISEE ORDINARIO ALCUNE SPESE TUTTI I REDDITI E ALCUNE SPESE BENI
ALCUNA TRA I PROBLEMI CONSEGUENTI: • Se il nucleo, tra il secondo anno prima della DSU e IL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI PRESTAZIONE: • si è impoverito: non se ne tiene conto, e ci perde il nucleo • Si è arricchito (ad esempio qualcuno ha trovato lavoro o ricevuto nuove entrate, come assegni sociali O PENSIONI): non se ne tiene conto, e ci perde l’Ente erogatore • b. Se si vuol correggere questa distanza temporale con l’ISEE corrente: • Si puo’ utilizzare solo se qualcuno ha perso il lavoro (riduzione del reddito) e non se lo ha trovato (Aumento del reddito) • Non si puo’ utilizzare se le ragioni di impoverimento o di aumento dei redditi sono diverse da perdita del lavoro
2) EVITARE TRANSIZIONI INGESTIBILI AL NUOVO ISEE L’art. 14, comma 5 prevede che “ le prestazioni in corso di erogazione … continuano ad essere erogate …. fino alla emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del DPCM”. Ma ciò implica un rinnovo nello stesso momento di tutte le prestazioni in corso. Sarebbe invece necessario prevedere che siano rinnovate utilizzando il nuovo ISEE non fino alla data di emanazione degli atti attuativi relativi, bensì fino alla loro prima scadenza successiva a tale emanazione. COSI’ chi oggi percepisce LE prestazioni dOVREBBE utilizzare il nuovo ISEE solo quando la prestazione ha un termine naturale, e le rivalutazioni avverrebbero scaglionate e non concentrate in un unico momento
3) AUTOCERTIFICAZIONI….trOPPO ESTESE? • Secondo il decreto sono autocertificabili dal cittadino: • le condizioni di disabilità e non autosufficienza: ma si introduce autodichiarazione in un ambito che la vigente normativa esclude dalla autocertificazione, ossia lo stato di salute, e si apre il rischio a dichiarazioni non controllabili • Il canone di locazione e le spese per l’assistenza personale, anche qui con estensione della normativa sull’autocertificazione, che la prevede solo per stati e fatti che in possesso di una Pubblica Amministrazione, col rischio di incentivare dichiarazioni non controllabili • Ed anche i CAF accetteranno autodichiarazioni su questi nuovi ambiti? In caso contrario si amplia un già esistente paradosso: gli Enti erogatori devono accettare autodichiarazioni, i CAF invece da sempre esigono la presentazione di documentazione su quanto si dichiara.
4) INIQUITA’ NELLE DETRAZIONI POSSIBILI? • Le spese sostenute per assistenti familiari sono detraibili solo nel limite dei trattamenti assistenziali ricevuti dalla stessa persona (es. indennità di accompagnamento). Dunque chi ha sostenuto tali spese ma non riceve alcun trattamento assistenziale non può detrarre alcuna spesa. • E, al contrario, chi ha speso per la sua assistenza domiciliare usando un assegno di cura pubblico può detrarre la spesa, con l’effetto che ha una doppia E IMPROPRIA detrazione: una dal reddito “base” (come spesa, ANCHE SE ERA DENARO PUBBLICO) e una al rinnovo della prestazione • 5) E SE I REDDITI MIGLIORANO? • Non è previsto alcun obbligo per i nuclei di presentare una nuova DSU se la loro condizione economica è variata in meglio, né la facoltà per gli Enti erogatori di imporlo, col rischio che le prestazioni vengano erogate senza poter tener conto di tali variazioni.
PER RISOLVERE / ATTENUARE ALCUNE CRITICITA’, oltre a chiarimenti nazionali,CISONO 2 STRUMENTI LOCALI: • INTRODURRE “CRITERI ULTERIORI” ACCANTO ALL’ISEE • ADOTTARE MODI IDONEI DI USO DELL’ISEE • A QUEST’ULTIMO RIGUARDO • La normativa nazionale nulla dice sul modo con il quale: • passare dal valore ISEE del singolo nucleo • alla definizione del volume di prestazioni da erogare, oppure della contribuzione da far pagare • Perciò gli Enti erogatori (salvo norme nazionali e regionali che regolino la PRESTAZIONE) possono scegliere con quale calcolo si usa il valore ISEE per ottenere gli effetti sull’utenza.
IL problema consiste nel: • partire da una condizione economica del nucleo descritta con l’ISEE, il quale è un mix di redditi e patrimoni (con scala di equivalenza); • per arrivare ad identificare un importo da erogare o una compartecipazione/tariffa che il nucleo deve versare (ossia solo reddito). • Tenendo altresì conto che nelle erogazioni economiche contro la povertà una logica rilevante è di erogare un importo calcolato per consentire al nucleo di raggiungere una soglia minima di reddito disponibile. • VEDIAMO SOLO ALCUNE DELLE MOLTE DIVERSE MODALITA’ POSSIBILI, CIASCUNA DELLE QUALI HA PRO E CONTRO:
MODALITA’ 1: Fasce di ISEE L’erogato si calcola predefinendo fasce di ISEE collegate ad importi erogabili, decrescenti al crescere dell’ISEE. Ossia se l’ISEE del nucleo è tra un valore X ed un valore Y si eroga un importo Z, se l’ISEE è in una fascia di valori più elevati si eroga un importo minore. Sopra un valore soglia di ISEE non si eroga nulla. La stessa logica può condurre a predefinire contribuzioni/tariffe dovute dal nucleo: più alte per ISEE inclusi entro fasce più elevate, sino ad azzerarsi (ossia con esenzione dal pagamento) per nuclei con ISEE inferiori a una soglia definita. PRO E CONTRO DI QUESTA MODALITA’ (MOLTI “CONTRO”) :
E’ LA MODALITA’ CHE ESPONE A MAGGIORI RISCHI DI INIQUITA’ SE LE FASCE SONO POCHE, PERCHE’ UN NUCLEO CON 1 EURO DI REDDITO IN PIU’ PUO’ PAGARE TARIFFE Piu’ ALTE DI UNO CHE HA 1 SOLO EURO IN MENO Non è possibile individuare un importo da erogare che raggiunga l’obiettivo di “innalzare il reddito dIOGNinucleo sino al minimo da garantire”, PERCHE’ SI EROGANO VALORI “PER FASCE”; 3) L’erogato è calcolato per differenza tra un valore che la sintesi di un mix dei redditi e dei patrimoni (com’è l’ISEE) ed un importo “minimo da garantire”. Si assume come efficace il principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”; ovvero che l’intero valore ISEE sia sempre assimilabile a un reddito, e anche gestibile come tale da parte del nucleo (il che può non accadere). E si assume che l’ISEE sia interamente reddito disponibile per pagare contribuzioni.
MODALITA’ 2: ISEE assimilato a reddito • a) Si considera l’ISEE intero del nucleo • b) Si individua l’importo erogabile come differenza tra un “minimo da garantire” al nucleo e il valore dell’ISEE intero. Ad esempio per un nucleo che ha un ISEE di 6000 euro si esegue questo calcolo: • 6000 diviso 12 = 500 = assimilato a reddito mensile del nucleo; ossia viene “redditualizzato” l’intero ISEE nel suo valore finale • somma mensile da erogare = soglia assunta come “il minimo da garantire” (minimo vitale, o povertà assoluta ISTAT) MENO 500 • Se invece si deve definire una contribuzione si possono esentare dal pagamento i nuclei con ISEE sotto una certa soglia, e per chi ha ISEE superiori operare così: • Se la contribuzione/tariffa massima è 600, e se si considerano esenti dal pagamento i nuclei con ISEE /12 inferiore a 300: • Un nucleo con un ISEE / 12 = 400 paga 200 • Un nucleo con un ISEE / 12 = 700 paga 600
PRO E CONTRO DI QUESTA MODALITA’: SVANTAGGI : ANCHE QUI Si assume come efficace il principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”; ovvero Che l’intero valore ISEE sia sempre assimilabile a un reddito, e anche gestibile come tale da parte del nucleo (il che può non accadere). E si assume che l’ISEE sia interamente reddito disponibile per pagare contribuzioni. 2) VANTAGGI: QUESTA MODALITA’ CONSENTE dI CALCOLARE UNA EROGAZIONE O CONTRIBUZIONE PUNTUALE E DIVERSA PER OGNI SINGOLO NUCLEO
MODALITA’ 5: ISEE solo per individuare gli eleggibili, Poi REDDITO • Si esegue una doppia valutazione: • si utilizza l’ISEE solo come criterio per essere ammessi ad una platea di “possibili beneficiari”: se il nucleo ha un ISEE di valore sopra una soglia definita non può essere eleggibile per la prestazione, se invece è sotto tale soglia si procede con un calcolo successivo. • Con un secondo calcolo, applicato solo ai nuclei che hanno superato il primo filtro, l’importo da erogare è determinato per differenza tra “minimo da garantire a quel nucleo” e “somma dei redditi reali posseduti”. Ossia per calcolare l’erogabile non si utilizza l’intero ISEE, ma solo o la sua componente reddituale, oppure la somma dei valori netti dei redditi del nucleo al momento della prestazione
PRO E CONTRO DI QUESTA MODALITA’: • SVANTAGGI: • Poiché l’ISEE di norma include i redditi di due anni precedenti la richiesta di prestazione, con la prima selezione si rischia di escludere/ammettere tra i possibili beneficiari nuclei il cui reddito è molto cambiato da allora. Peraltro questa è una criticità strutturale del nuovo ISEE • 2) VANTAGGI: • Se per determinare la prestazione (con il secondo calcolo) si considerano i redditi dElla situazione reddituale dell’ISEE, ma QUELLI posseduti al momento della richiesta di intervento, si costruisce l’intervento in base ai redditi reali attuali al momento nel quale lo si avvia, e NON A QUELLI DI 2 ANNI PRIMA • Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è calcolato in modo puntuale e specifico per ogni nucleo, in ragione della differenza tra il suo reddito ed un valore soglia (tariffa o reddito minimo da garantire)
QUESTA MODALITA’ HA MOLTI VANTAGGI (E PER QUESTO AD ESEMPIO E’ INCLUSA IN PROPOSTE TECNICHE PER INTRODURRE UN “REDDITO MINIMO NAZIONALE”). VA VERIFICATO SE SIA LEGITTIMA RISPETTO AL DECRETO SUL NUOVO ISEE
MODALITA’ 6: ISEE combinato con altra valutazione Una modalità che punta a incrociare l’ISEE con un’altra valutazione (anche su aspetti non connessi alla situazione economica) può essere costruita ispirandosi a quella adottata dall’INPS nel programma di interventi per la non autosufficienza Home Care Premium (ex INPDAP) che prevede questa matrice:
Dove la prima colonna indica i punteggi del nucleo in scale di una condizione sociale o sociosanitaria, e le celle indicano gli importi da erogare (in migliaia di Euro) Analogamente può essere costruita una griglia che identifichi nelle singole celle gli importi da erogare, o le contribuzioni Da pagare, incrociando i valori ISEE del nucleo (le colonne) con qualche altro valore (sulle righe) che sintetizzi una condizione importante, alla crescita della quale deve crescere l’intervento pubblico. Ossia due nuclei con lo stesso ISEE ricevono più intervento (o pagano meno contribuzione) al crescere del loro punteggio nella CONDIZIONE che si desidera incrociare con l’ISEE. E al decrescere del punteggio alla scala si può erogare solo a ISEE sempre più ridotti (ad esempio a persone con limitata non autosufficienza si eroga solo se l’ISEE è basso).
SVANTAGGI E LIMITI DI QUESTA MODALITA’: Non è possibile individuare un importo da erogare che raggiunga l’obiettivo di “innalzare il reddito del nucleo sino al minimo da garantire”; infatti l’erogato si calcola abbinando un valore che non è il reddito ma la sintesi di un mix dei redditi e dei patrimoni (come appunto è l’ISEE) ad una gamma di importi da erogare. Con questo metodo si assume IL Principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”. MA QUESTA MODALITA’ PUO ESSERE USATA QUANDO NON SI DEVE CALCOLARE UN IMPORTO DA EROGARE PER INNALZARE IL REDDITO, BENSI’ QUALCOS’ALTRO. AD ESEMPIO UNA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIA. E PER CALCOLARE CONTRIBUZIONI (INVERTENDO I VALORI NELLE CELLE)
UNA ATTENZIONE: IL “CASELLARIO DELL’ ASSISTENZA” / BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE Il “decreto semplificazioni” del governo Monti (legge di conversione 4 aprile 2012, n° 35) prevede che i dati relativi alle condizioni economiche ed ai beneficiari di sostegno del reddito a cura di enti pubblici confluiscano nel “Casellario dell’assistenza” presso l’INPS, per facilitare il coordinamento e la valutazione delle interazioni tra prestazioni. E’ UNA prospettiva molto interessante, sia per conoscere tutto ciò che riceve un nucleo, SIA Per evitare improprie erogazioni, purché consenta utilizzi efficaci anche da parte degli Enti Locali. Sarà perciò utile poter comprendere meglio come QUESTA BANCA DATI potrà fornire supporti a questo fine. Ad esempio:
INPS avrà la “banca dati” degli ISEE e delle richieste che lo usano, Ma non le erogazioni poi attivate dai diversi Enti erogatori. COME GLI ENTI LE INVIERANNO ALL’INPS? • sara’ fornita ai servizi locali la possibilita’ di leggere le compresenze di diverse erogazioni sullo stesso nucleo? Altrimenti questa base dati non serve nel gestire i rapporti con gli utenti • ANCI PUO’ interloquire per: • evitare che 1) generi compiti irrealistici per i comuni? • Prevedere che 2) sia possibile CON FACILITA’?