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DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI. Liliana Palmieri. Fonti normative e regolamentari. Direttiva n. 2004/38/Ce Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
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DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI Liliana Palmieri
Fonti normative e regolamentari Direttiva n. 2004/38/Ce Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Pronunce della Corte di giustizia D. lgs. 6.2.2007, n. 30di recepimento della direttiva n. 2004/38/Ce,in materia di cittadini dell’Unione europea e loro familiari, come modificato dal D. lgs. 28.2.2008, n. 32 D.L. 23.6.2011 n. 89 (conv. con modif. in L. 2.8.2011 n. 129) “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari Direttive comunitarie e ministeriali Circolari
La Costituzione Art. 11 L'Italia …. consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
La libertà di circolazione e soggiorno è un DIRITTO primario e individuale conferito a ciascun cittadino comunitario dal possesso della cittadinanza dell’Unione Le limitazioni e le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono previste dal Trattato e dalle relative disposizioni applicative La libertà di circolazione e soggiorno rappresenta il principio cardine dell’Unione europea La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e soggiorno I principi fondamentali
Il diritto di circolazione e soggiorno è riconosciuto a: Lavoratori subordinati e autonomi Studenti Altre persone inattive I principi fondamentali Tale diritto presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, di qualsiasi cittadinanza
Coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno nondovrebbero diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni. I principi fondamentali Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative.
Lo stato di applicazione della DirettivaLe “Linee guida” della Commissione europea Il 2 luglio 2009 è stato adottato un documento (cc.dd.”Linee Guida) contenente orientamenti interpretativi su alcuni aspetti problematici emersi in sede di applicazione della Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di recepimento emanate da ciascuno Stato membro: “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE”. Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già recepite con circolare del Min. interno – DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 che contiene chiarimenti sulla copertura dei rischi sanitari sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno” sull’iscrizione nel registro della popolazione temporanea
I principi fondamentali nelle “Linee guida” Accanto ad indicazioni su specifiche questioni (risorse, copertura dei rischi sanitari, ordine e sicurezza pubblica ecc.) le “Linee guida” enunciano numerosi principi fondamentali in materia di circolazione e soggiorno nell’intento di rafforzare tale diritto. Linee guida “La libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del progetto europeo” “Il diritto alla libera circolazione è uno dei pilastri dell’Unione europea e, conseguentemente, ogni deroga a tale principio dev’essere interpretata in modo rigoroso. Tuttavia, il diritto alla libera circolazione all’interno dell´Unione non è illimitato e comporta alcuni obblighi a carico dei beneficiari, tra i quali il rispetto delle legge dello Stato membro ospitante.”
“Il diritto comunitario preclude l'adozione di misure restrittive per generici motivi di prevenzione. Le misure restrittive devono basarsi su una minaccia effettiva e non possono essere giustificate solo da un rischio generico”. I principi fondamentali nelle “Linee guida” Linee guida “Le misure restrittive conseguenti ad una condanna penale non possono essere automatiche e devono tener conto della condotta personale dell'autore del reato e della minaccia che esso rappresenta per le esigenze di ordine pubblico. Non possono essere invocate cause estranee alla condotta personale. La direttiva non ammette le espulsioni automatiche”.
Rapporto 2010 sulla cittadinanza dell’Unione (Bruxelles, 27.10.2010) “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione” La Commissione europea ha stilato un rapporto in cui vengono individuati 25 grandi ostacoli che i cittadini europei possono incontrare in determinati momenti della loro vita, (privata, professionale, pubblica) e per ciascuno di essi “programma” le azioni per eliminarli. La Commissione europea evidenzia, nel Rapporto 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, la permanenza di un “fossato” fra le regole giuridiche in vigore e la realtà con cui i cittadini si trovano a confrontarsi nella loro vita quotidiana. Denunce e richieste di informazioni indirizzate ogni anno alla Commissione europea, inchieste effettuate e i risultati di un’indagine pubblica …. rivelano il persistere di numerosi ostacoli che impediscono ai cittadini dell’Unione di godere dei loro diritti. Commissione europea
La cittadinanza dell’Unione • La cittadinanza dell’Unione: • è un concetto introdottodal Trattato di Maastricht nel 1992 • ha aggiunto una dimensione politica nuova alla natura fino ad allora essenzialmente economica dell’integrazione europea • oggi dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e soggiorno. • Ormai, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione è anche automaticamente un cittadino dell’Unione europea.
Non sostituisce la cittadinanza nazionale ma conferisce a tutti i cittadini dell’Unione un insieme supplementare di diritti, garantiti dai Trattati dell’Unione Ha la vocazione ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, consentendo a coloro che si trovano nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla loro nazionalità e nell’ambito di applicazione del Trattato, lo stesso trattamento giuridico. La cittadinanza dell’Unione
La Corte di Giustizia ha ritenuto in particolare che i cittadini hanno il diritto di risiedere in un altro Stato membro semplicemente in virtù della loro qualità di cittadini dell’Unione, riconoscendo così la cittadinanza dell’Unione come fonte del diritto di libera circolazione I diritti inerenti la cittadinanza dell’Unione sono consacrati anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che è giuridicamente vincolante. Secondo il preambolo della Carta, l’Unione “colloca la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”. La cittadinanza dell’Unione
Anagrafe e Comunitari: la svoltadalle Questure ai Comuni E’ entrato in vigore il D. lgs. n. 30 del 6.2.2007 che ha recepito, in ritardo rispetto al termine fissato (30.04.2006), la Direttiva n. 2004/38/CE del Parl. europeo e del Consiglio. 11.04.2007 Da tale data gli ufficiali d’anagrafe italiani hanno affiancato al loro tradizionale compito la funzione di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per il soggiorno in Italia dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
Perché le anagrafi ? Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione “… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unionel'iscrizione presso le autorità competenti” Lo Stato italiano si è avvalso di questa facoltà prevedendo la registrazione anagrafica Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007 Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)
A chi si applica il D. lgs. n. 30/2007 ? a QUALSIASI CITTADINO dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza ai suoi FAMILIARI ai sensi dell'art. 2, punto 2, che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo Inoltre Il D. lgs. n. 30/2007 si applica ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano
Il diritto di soggiorno fino a 3 mesi • Tutti i cittadini dell’Unione possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. • Devono solo possedere un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza • Anche ifamiliari NON aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europeapossono soggiornare in Italia fino a 3 mesi senza condizioni o formalità, purché : • Siano in possesso di un passaporto in corso di validità • Abbiano ottenuto il visto di ingresso, qualora richiesto per entrare in Italia (l’obbligo del visto è stato soppresso)
Diritto di soggiorno fino a 3 mesi Abolizione dell’obbligo di visto • Per soggiorni fino a 3 mesi è stato soppresso l’obbligo del visto per i familiari extraUE del cittadino dell’Unione. • Art. 6 comma 2 d.lgs. n. 30/2007 come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 giugno 2011, n. 89 • «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 5 comma 2»
Diritto di soggiorno fino a 3 mesi L’art. 5-bis del D.lgs. n. 30/2007, aggiunto dall’art. 1 del D. lgs. n. 32/2008 smentisce questo principio affermando che: “In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell’Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”.
Il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione “… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti” Lo Stato italiano si è avvalso di questa facoltà prevedendo la registrazione anagrafica Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007 Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), edil relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)
Soggiorno superiore a 3 mesi: obbligo di iscrizione anagrafica Perciò Tutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall’ingresso in Italia (art. 13, comma 2 del d.P.R. n. 223/89) In ogni caso, tale obbligo scatta, per tutti, dopo tre mesi dall’ingresso in Italia ATTENZIONE ! • In materia di gestione dei cittadini comunitari l’ufficiale d’anagrafe svolge una duplice funzione: • Registrazione anagrafica • Verifica delle condizioni di soggiorno
Iscrizione anagrafica in tempo reale le nuove regole • Dal 9 maggio 2012 sono radicalmente cambiate le regole peri procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica ad istanza di parte. • L’art. 5 del D.L. n. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) conv. in L. n. 35/2012 e il D.P.R. 30.7.2012 n. 154 recante modifiche al D.P.R. n. 223/1989 hanno sostanzialmente ribaltato le normali regole procedurali ANTEPONENDO IL PROVVEDIMENTO ANAGRAFICO ALLA FASE ISTRUTTORIA.
Il nuovo procedimento anagrafico ad istanza di parte 2 giorni 5 giorni |-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------| Istanza Iscrizione Cancellaz. e conferma dati Chiusura del procedim. ---- Istruttoria ---- Tot. Max 45 giorni Cambiano i tempi, cambiano i moduli, RESTANO I PRINCIPI !
Le nuove regole per l'iscrizione dei cittadini UE Per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari occorre tener conto delle indicazioni contenute nel D.L. n. 5/2012 e nella circolare n. 9/2012. La documentazioneper i comunitaricorrisponde a quella già indicata neld.lgs. n. 30/2007. Per gli extracomunitari, si applica il D.lgs. n. 286/1998, oltre alle precedenti disposizioni ministeriali emanate in materia (cosiddette “circolari Amato”).
L'iscrizione dei cittadini UE Circolare n. 9/2012 …. ai sensi delle disposizioni citate l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e laverifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall’estero Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato B recante l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione
L'iscrizione dei familiari extraUE di cittadino UE Nell’allegato B viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto: la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno
Soggiorni “temporanei” superiori a 3 mesi Per il cittadino comunitario che intende stabilire la sua dimora abituale in Italia (sia che l’intenzione sia immediata, sia che si manifesti dopo 3 mesi dall’ingresso) non vi sono problemi particolari dal punto di vista anagrafico Ma per chi non abbia l’intenzione o la possibilità di stabilire la propria dimora abituale in Italia e debba soggiornare nel nostro Paese per un periodo superiore ai tre mesi? Es. lavor. stagionali, studenti, lavor. distaccati Come può conciliarsi l’obbligo di registrazione anagrafica con la temporaneità della dimora ?
Soggiorni “temporanei” superiori a 3 mesi L’unica soluzione legittima è l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 223/89. Tale soluzione, già indicata nella circolare n. 39/2007, è stata ribadita dalla circolare n. 18 del 21.07.2009 esplicativa di alcuni principi contenuti nelle Linee guida ATTENZIONE ! Sia nel caso di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, sia nel caso di iscrizione nel registro della popolazione residente, l’ufficiale d’anagrafe, oltre alla verifica della dimora “temporanea” o abituale, è in ogni caso tenuto alla verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007
DISPONE, per sé stesso e per i propri familiari: # di RISORSE economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e # di un’ASSICURAZIONE sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi E’ riconosciuto al cittadino dell’Unione che si trova in una delle seguenti CONDIZIONI • èLAVORATOREsubordinato o autonomonello Stato
è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un CORSO DI STUDI o di FORMAZIONE Professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ATTENZIONE ALLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE “LINEE GUIDA” Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi • è FAMILIARE,come definito dall’art. 2, che ACCOMPAGNA O RAGGIUNGE un cittadino dell'unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) dell’art. 7comma 1
Il diritto di soggiorno è esteso ai FAMILIARI NON AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c). Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi Linee guida “…. gli Stati membri possono prescrivere il possesso di un visto di ingresso per i familiari di un paese terzo che si spostano insieme ad un cittadino dell'Unione o che lo raggiungono e che sono soggetti all’applicazione della direttiva. Costoro non solo hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro, ma hanno anche diritto di ottenere un visto di ingresso. Sotto questo profilo, si distinguono dagli altri cittadini di paesi terzi, che non godono di tale diritto.
L’iscrizione anagrafica Ufficio Anagrafe Attenzione ! Al cittadino comunitario che richiede l’iscrizione deve essere rilasciato immediatamente un attestato della richiesta di iscrizione (art. 8 della Direttiva – art. 9 c. 2 D. lgs. n. 30) contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta. Si tratta dell’ALLEGATO 1,da rilasciare in esenzione da bollo e che contiene anche la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90. Prima di consegnare l’attestato all. 1 è bene fare una verifica preliminare dei requisiti
il cittadino comunitario al momento della richiesta di iscrizione anagrafica dovrà esibire: passaporto (o doc. equipollente) o documento di identità valido per l’espatrio codice fiscale documentazione autentica idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc.) – No autocertificazione ! documentazione idonea dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 30 (attività lavorativa, risorse economiche, copertura rischi sanitari ecc.) L’iscrizione anagrafica In pratica
Il compito dell’ufficiale d’anagrafe:la verifica delle condizioni Art. 9 comma 3 D. Lgs. n. 30/2007 Per l'iscrizione anagrafica (o per ottenere l’attestato di iscrizione ex D.Lgs. n. 30 se iscritto prima dell’11.4.2007) il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestanteilpossessodei requisiti RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI ATTIVITA’ LAVORATIVA QUALITA’ DI FAMILIARE COPERTURA RISCHI SANITARI VIVENZA A CARICO
L’iscrizione per attività lavorativa La qualità di lavoratore subordinato o autonomo conferisce al cittadino dell’Unione il diritto di soggiornare in Italia Come si dimostra l’attività lavorativa ? • Attività lavorativa subordinata: • ultima busta paga, o • ricevuta di versamento di contributi all’INPS, o • contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, o • comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, o • ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, o • preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso
Attività lavorativa autonoma: certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, o attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle entrate dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale (per i liberi professionisti) L’iscrizione per attività lavorativa Né il lavoratore né i suoi familiari devono esibire una polizza sanitaria:la copertura delle spese sanitarie è garantita dal SSN !
La breve durata del contratto di lavoro non pregiudica l’iscrizione anagrafica. Quando il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare in Italia in quanto lavoratore e in tale veste chiede l’iscrizione anagrafica, non è necessario, ANZI, non è legittimo verificare l’importo del reddito percepito dall’attività lavorativa secondo i parametri previsti dall’art. 29 comma 3 lett. B) del d.lgs. n. 286/1998. Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno; ciò anche nel caso in cui il lavoratore sia accompagnato o raggiunto dai familiari di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 30. L’iscrizione per attività lavorativa
Lavoratori neocomunitari rumeni e bulgari Abbandono del regime transitorio dal 1.1.2012 Solo per lavoratori rumeni e bulgari l’accesso al lavoro ERA subordinato, per alcuni settori, al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. L’accesso al mercato del lavoro non era soggetto a nullaosta per: il lavoro stagionale e per illavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato Il nulla osta non serviva, inoltre, per alcuni lavori particolari previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 Il nulla osta NON doveva essere richiesto a chi era regolarmente soggiornante al 1.1.2007
Lavoratori neocomunitari CROATIRegime transitorio per due anni • Ingresso della Croazia nell’Unione Europea: 1.7.2013 • È stato reintrodotto il regime transitorio per i lavoratori subordinati croati per un periodo iniziale di due anni. • Il lavoro autonomo non è soggetto a limiti. • Il regime transitorio non si applica alle categorie di lavoratori previste nei seguenti artt. del D.Lgs. n. 286/1998: • art. 27 c. 1 – ad eccezione delle lett. g) e i) • art. 27-ter (ricercatori) • art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati) • art. 24 (lavoratori stagionali) • lavoratori domestici. « Il lavoratore croato dovrà richiedere l’iscrizione anagrafica al comune (ai sensi della L. n. 1228/1954 e DPR n. 223/1989) previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione» Circ. congiunta Min. interno Min. Lavoro del 2.7.2013
Il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi se dimostra di disporre, per sé e per i propri familiari, di RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI a non gravare sul sistema di assistenza pubblica; la dimostrazione può essere data anche attraverso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. L’iscrizione per disponibilità di risorse economiche Secondo il Ministero il requisito della disponibilità delle risorse economiche doveva essere soddisfatto personalmente dal cittadino dell’Unione: le risorse dovevano essere proprie dell’interessato e derivanti da fonti lecite.
LE RISORSE ECONOMICHE LA TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMI Validi dal 1° gennaio 2013 € 5.749,90: solo richiedente € 8.624,85 (5.749,90 + 2.874,95): richiedente + un familiare di età superiore o inferiore ai 14 anni € 11.499,80 (5.749,90 X 2): richiedente + 2 o più figli di età inf. ai 14 anni € 11.499,80 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95): richiedente + due familiari di età superiore ai 14 anni € 11.499,80 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95): richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni + un figlio di età inferiore ai 14 anni € 14.374.75 (5.749,90 + 2.874,95 + 5.749,90): richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni € 17.249,70 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95 + 5.749,90): richiedente + due familiari di età superiore ai 14 anni + 2 o più figli di età inf. ai 14 anni
La “provenienza” delle risorse economicheL’orientamento della Corte di Giustizia e della Commissione europea La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è occupata della questione con una sentenza del 23.3.2006 (causa C-408/03) affermando il principio per cui “è sufficiente che i cittadini degli Stati membri dispongano delle risorse necessarie” . Linee guida La questione delle risorse è stata affrontata anche dalla Commissione europea che così si è espressa: “La nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Le risorse economiche secondo le Linee Guida Il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo. I cittadini dell'Unione hanno risorse sufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il sussidio sociale minimo. Se questo criterio non è applicabile, si fa riferimento alla pensione sociale minima. Linee guida
L'articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della SITUAZIONE PERSONALE di ogni cittadino interessato. Devono essere accettate le risorse elargite da terzi. Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato. La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni. Le risorse economiche secondo le Linee Guida Linee guida
La nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi. Ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, c. 3, lett. b) e c) del d. lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva. E’ consentita la verifica dell’esistenza, della legittimità, dell’entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si ritenga opportuno I chiarimenti del Ministero dell’interno la circolare n. 18/2009
In pratica Gli ufficiali d’anagrafe dovranno valutare la situazione economica dei cittadini comunitari non lavoratori né studenti che chiedano l’iscrizione anagrafica, con la necessaria flessibilità tenendo conto, nei limiti del possibile, della “situazione personale di ogni cittadino interessato”. Si tratta di una valutazione sicuramente non facile • Alcuni dei parametri suggeriti dalle Linee Guida riguardano: • i legami del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari con la società dello Stato membro ospitante • l’età, lo stato di salute, la famiglia e le condizioni economiche
La valutazione delle risorse sufficienti dopo la L. n. 129/2011 Art. 9 d.lgs. N. 30/2007: dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.» Tale valutazione è (im)possibile !!!!
Il cittadino dell’unione che soggiorna in Italia in quanto titolare di sufficienti risorse economiche o per motivi di studio ed i relativi familiari devono essere titolari di una polizza sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale. La copertura dei rischi sanitari può essere dimostrata tramite una polizza di assicurazione sanitaria La copertura dei rischi sanitari La copertura dei rischi sanitari non può essere autocertificata !
La copertura dei rischi sanitari La polizza deve coprire tutti i rischi sanitari (il D. lgs. n. 30 non prevede altro) Tuttavia, si può sostenere che la polizza debba avere una validità minima di un anno (o almeno pari al corso di studi o formazione professionale se inferiore all’anno). Alcuni modelli - E106, E120, E121, (o E33) E109 (o E37) - sostituiscono la polizza e soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Invece, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese d’origine NON sostituisce la polizza, a meno che non si tratti di soggiorno temporaneo (cfr. circ. n. 18/2009)
L’assicurazione privata deve avere i seguenti requisiti: essere valida in Italia; prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza; indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela; indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, tel., fax, ecc.) Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. La copertura dei rischi sanitariCirc. Min. salute 3.8.2007