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Migrazioni contemporanee e diritto di asilo Tutela e accoglienza dei rifugiati

Dalla buona prassi di Azione Comune alla nascita di un sistema pubblico di accoglienza: lo Sprar Cosenza, 23 Ottobre 2013. L'importanza della progettazione sociale nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asili e rifugiati in Italia. Migrazioni contemporanee e diritto di asilo

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Migrazioni contemporanee e diritto di asilo Tutela e accoglienza dei rifugiati

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Presentation Transcript


  1. Dalla buona prassi di Azione Comune alla nascita di un sistema pubblico di accoglienza: lo SprarCosenza, 23 Ottobre 2013 L'importanza della progettazione sociale nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asili e rifugiati in Italia

  2. Migrazioni contemporanee e diritto di asilo • Tutela e accoglienza dei rifugiati il modello italiano

  3. Quella umana è una “specie migratoria” • Nel mondo ogni anno milioni di persone si spostano da una parte all’altra del pianeta; • La maggior parte degli spostamenti avviene all’interno dei continenti interessati;

  4. Le migrazioni attuali sono causate da fattori permanenti e chiaramente identificabili. • Esse sono inscritte oggettivamente nel meccanismo diseguale e combinato del mercato mondiale e soggettivamente nell’aspirazione, estesa a tutte le popolazioni della terra a migliorare le proprie condizioni di vita.

  5. L’attuale fenomeno della globalizzazione le cui radici sono vecchie di secoli, è segnata da un marcato squilibrio che sta accentuando il divario tra Nord e Sud del pianeta, con una serie di disastrosi effetti quali guerre in serie, fame e miseria, negazione dei più elementari diritti politici, disastri ecologici, etc.

  6. Migrazioni volontarie Migrazioni forzate • Immigrazione • “Libera scelta” • Migrante cd economico • L’immigrato c.d. economico può fare ritorno nel proprio Paese di origine; • Asilo • Fuga/esilio • Rifugiato • Il rifugiato non può fare rientro nel proprio Paese di origine,

  7. ImmigrazioneAsilo • Interesse legittimo • Immigrazione economica non configura un diritto soggettivo pieno in quanto lo Stato può fissare dei limiti e stabilire le cd “quote” • Diritto soggettivo pieno • Immigrazione forzata configura un diritto soggettivo pieno e non può essere sottoposto a limiti. Ogni profugo perseguitato nel proprio paese e costretto alla fuga ha diritto alla protezione di un altro Stato.

  8. Popoli in fuga • Popoli in movimento

  9. Migrazioni forzate • La storia dell’umanità è segnata da fenomeni che obbligano gli esseri umani ad abbandonare la propria casa e a cercare la sicurezza altrove. • Si è dovuto aspettare il xx secolo perché si affermassero norme internazionali di difesa dei diritti umani. • L’attuale regime di protezione dei rifugiati data all’indomani della II guerra mondiale. • Il diritto di asilo è il frutto di un lungo cammino portatore di valori universali. • L’asilo è un diritto fondamentale della persona.

  10. Quadro normativo sul diritto di Asilo • Il quadro normativo che regola la materia del diritto di asilo è diverso da quello che regola la materia dell’immigrazione, ed è complesso e articolato: • si compone di atti relativi alla legislazione internazionale, a quella europea e a quella prodotta dai singoli Stati.

  11. Legislazione internazionale Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo Convenzione di Ginevra • 1948 • Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il primo documento che sancisce, a livello mondiale, i diritti fondamentali degli individui. • 1951 • E’ il primo documento in cui viene regolato il sistema legale internazionale per quanto concerne l’assistenza a coloro i quali sono costretti ad abbandonare la propria terra. Prima definizione del termine “rifugiato”.

  12. Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo • Art.1: Tuttigliessereumaninasconoliberieduguali in dignità e diritti • Art.3: Ogniindividuo ha dirittoalla vita, allalibertàedallasicurezzadellapropria persona • Art. 13: Ogniindividuo ha dirittoallalibertàdimovimento e diresidenzaentroiconfinidiogniStato. Ogniindividuo ha dirittodilasciarequalsiasipaese, inclusoilproprio, e diritornarenelpropriopaese. • Art.14: Ogniindividuo ha dirittodicercare e digodere in altripaesi, asilodallepersecuzioni

  13. Convenzione di Ginevra • Art. 1: “E’ rifugiato colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto Stato”.

  14. Vieta di sanzionare l’ingresso ed il soggiorno irregolare dei rifugiati (art. 31); • Afferma il principio di non refoulement, (non respingimento) secondo il quale nessuno Stato può espellere in nessun modo un rifugiato verso un territorio dove la sua vita e la sua libertà potrebbero essere minacciate (art. 33).

  15. La normativa comunitaria • A livello comunitario si è intrapreso da diversi anni un processo di armonizzazione delle politiche in materia di immigrazione e soprattutto di asilo. • 1990: Conv. Schengen • Abolizione dei controlli alle frontiere interne dello spazio comunitario e potenziamento dei confini esterni. • Regole comuni per le richieste di asilo. • Regime comune per il rilascio di visti di ingresso e del controllo alle frontiere.

  16. Regolamento Dublino II e Sistema Eurodac • 2002: la Convenzione diventa Regolamento in base al quale • viene stabilito il “principio di autorizzazione”, ovvero la responsabilità dello Stato competente. • Uno solo è lo Stato competente! • 2003: Sistema EURODAC • Obbliga gli Stati membri a rilevare le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo, nonché di tutti gli stranieri irregolari ed a trasmettere i dati ad una banca dati centrale. • In base al sistema EURODAC vengono disposti i trasferimenti dei richiedenti asilo allo Stato competente.

  17. Il diritto di asilo in Italia • Art. 10 Cost. Comma 3 • “Lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. L’Italia è l’unico Paese europeo a non essersi dotato di una legge organica in materia di asilo!

  18. il tema del diritto di asilo è stato trattato sempre in maniera residuale all’interno delle leggi nazionali dedicate all’immigrazione, e solo a partire dal 1990, con la c. d. legge Martelli (L. 39/1990) • Bisogna tenere presente che l’Italia è storicamente un Paese di emigrazione e che fino alla fine degli anni 80 sono pochissimi i rifugiati.

  19. La procedura di asilo • Per procedura di asilo si intende la sequenza di passaggi burocratici che inizia nel momento in cui il cittadino straniero presenta ladomanda di asilo e si conclude con l'emanazione di un provvedimento definitivo in merito al riconoscimento o meno dello status di rifugiato. • il richiedente deve presentare una istanza motivata alla polizia di frontiera o alla Questura del luogo di arrivo. • Il questore territorialmente competente rilascia un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. • La procedura ha termine con l’audizione del richiedente asilo presso un organo competente per il riconoscimento dello status di rifugiato.

  20. Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato • La domanda di asilo viene esaminata da un organo ad hoc, competente per la valutazione delle richieste di asilo, • nel corso di un’audizione personale durante la quale il richiedente racconta, in presenza di un interprete, la sua storia personale e i motivi della persecuzione subita. • Sono composte da un Prefetto, un funzionario della Pubblica Sicurezza, un rappresentante degli Enti locali ed uno dell’ACNUR,

  21. Sedi delle Commissioni Territoriali: • 1) Gorizia • 2) Milano • 3) Roma • 4) Foggia • 5) Siracusa • 6) Trapani • 7) Crotone • 8) Torino • 9) Bari • 10) Caserta.

  22. Il sistema italiano di accoglienza dei RARU • Diritto di asilo-Dovere di protezione • Protezione= presa in carico, cura, tutela, sostegno

  23. Chi sono i rifugiati? Persone in fuga da contesti violenti già segnate dal trauma della fuga e di tutto quello che può essere precedentemente accaduto, nel Paese di origine, nelle regioni di transito, nei contesti di arrivo. Violenze, torture, discriminazioni, matrimoni coatti, tratta, persecuzioni. Viaggi attraverso il deserto e sui barconi. Percentuale significativa (circa il 20-30%) vittime di tortura e con gravi disagi dovuti anche alle condizioni di vita nel nuovo contesto di riferimento.

  24. I rifugiati in Italia alla fine del 2012 64.779 Sesto posto dietro: Germania, (più di 571 mila) più di 7 ogni 1000 Francia, (217.865) 4 ogni mille Regno Unito (149.765) 4 ogni mille Svezia (92.872) 9 ogni mille Paesi Bassi (74.598) 3 ogni mille In Italia meno di 1 ogni 1.000 abitanti.

  25. Accoglienza e diritto di asilo L’offerta di accoglienza e di assistenza ai richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria, in mancanza di una legge nazionale specifica in materia di asilo, è stata per tanti anni inesistente. Unica prospettiva la fuga verso altri Paesi europei, che hanno da decenni istituito sistemi di accoglienza adeguati per coloro in cerca di protezione.

  26. L’accoglienza del richiedente asilo é un obbligo giuridico per glistati membri dell’Unione europea. La Direttiva n. 2003/9/Ce, recepita in Italia con il D.lgs.140/05, prevede le norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo finalizzate a “garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli stati membri”.

  27. Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo • CDA (Centri di accoglienza) istituiti con la legge n. 563/95, garantiscono una forma di prima assistenza dei richiedenti asilo, in attesa dell’esito della domanda d’asilo. • CPsA (Centri di primo soccorso e Accoglienza) I CPsA sono strutture istituite con Decreto interministeriale del 16 febbraio 2006. accoglienza temporanea dei richiedenti asilo. mediamente 48 ore • CARA (Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo). istituiti con il D.lgs. n. 25/08 con la finalità di accogliere i richiedenti protezione internazionale nei casi particolari previsti dal decreto suddetto, per max 35 giorni.

  28. Centri governativi • Strutture di concentramento • Promiscuità (centinaia, a volte migliaia) • Condizioni igienicosanitarie precarie • Lunghi tempi di attesa (nonostante la legge stabilisca tempi molto stretti) • Strutture paramilitari, divieto di accesso dall’esterno Avulse dal contesto di riferimento • Finalità: trattenere per identificare i nuovi arrivati • Effetti: spersonalizzazione, isolamento, dipendenza

  29. Parallelamente ai centri governativi si è costruita la rete della cd Seconda accoglienza gestita dagli enti locali in collaborazione con il terzo settore. • Vedi SPRAR

  30. Il sistema nazionale • Fa capo al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno è risultato insufficiente sotto diversi punti di vista: • - innanzitutto sotto il profilo della capacità numerica di accoglienza che è risultata fortemente carente rispetto alle reali necessità, • - al mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa per l’accoglienza, quindi il numero massimo/minimo di giorni garantiti nelle diverse tipologie di Centri (CARA, CIE, CDA). • - alla forte disomogeneità negli standard di accoglienza • Sprar/centri governativi

  31. 2007-2010 solo il 32% hanno trovato un posto in accoglienza nel quadriennio 2007-2010, non l’hanno trovato il 67,6%. Quindi l’Italia abbandona sulla strada tendenzialmente intorno al 60/70% dei titolari di protezione. Questo è il sistema Italia!

  32. La nascita di un modello virtuoso. • 1999: emergenza Balcani (1997) • 27.000 boat people • Nasce il progetto “Azione Comune” • La prima vera esperienza di rete di accoglienza nazionale; • Ideata dal mondo dell’associazionismo e del volontariato in collaborazione con enti locali; • Finanziato dall’UE e dal Ministero degli Interni; • Più di 1000 persone assistite; • 10 Regioni coinvolte; • 26 Centri di Accoglienza.

  33. Azione Comune • Il modello sperimentato con Azione Comune è stato riconosciuto da tutti come una “buona prassi” nel campo dell’accoglienza ed ha fatto da punto di riferimento per la progettazione nazionale; • Ha evidenziato la necessità di un sistema di accoglienza integrato e in rete, che permetta di: • uscire dalla logica dell’emergenza; • Attraverso il coinvolgimento: degli enti pubblici, delle amministrazioni locali, dell’associazionismo e del volontariato sociale.

  34. Il progetto Azione Comune ha rappresentato il primo tentativo sperimentale di organizzare una rete di accoglienza e assistenza per RARU, con alcuni “rudimentali” strumenti comuni: creazione di una banca dati; servizi di consulenza e orientamento comuni; percorsi di inserimento sociale; Ambiti di intervento: segretariato sociale (rapporti con questure, ASL, prefetture, etc…); inserimento scolastico per i minori; corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti; consulenza legale e tutela dei diritti della persona. Idea di accoglienza: un’accoglienza decentrata (strutture medio piccole); non mera assistenza, ma servizi mirati all’autosufficienza.

  35. Il Programma Nazionale Asilo Nel 2001 nasce il PNA: un “Progetto Pilota” mirato alla costituzione e alla gestione di un sistema nazionale di accoglienza, assistenza e protezione in favore di RARU, decentrato e diffuso a livello nazionale. Protocollo di intesa siglato da: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); ACNUR (Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati); Ministero degli Interni Finanziato con fondi straordinari dell’8 x1000 e con FER (Fondo Europeo per i Rifugiati) È stato avviato con un bando pubblico rivolto ai Comuni.

  36. SPRAR: Sistema Nazionale di Protezione e Tutela di RAR La L. 189/2002, (legge Bossi Fini), ha riconosciuto le iniziative avviate sul territorio con il PNA. L’art 32, 1-sexies, di modifica all’art. 1 della legge 39/90 istituisce Il Sistema Nazionale di Protezione e Tutela dei RAR; (evoluzione in chiave più organica ed istituzionale del PNA) L’art. 32, 1- septies, istituisce: Il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Lo SPRAR è un sistema pubblico per la tutela, l’accoglienza e l’integrazione di RAR, diffuso su tutto il territorio nazionale, attraverso una rete di progetti che fanno capo agli Enti locali.

  37. Dati SPRAR 150 progetti territoriali; 3000 posti di accoglienza; Progetti attivi in Calabria: Cosenza (25); Crotone (20); Isola Capo Rizzuto (25); Badolato; (15); Riace (15); Acquaformosa (15) Caulonia (15) Melicuccà (15)

  38. Sprar • Sistema pubblico di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti locali che accedono al “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”. • con il contributo delle realtà del terzo settore, offrono interventi di “accoglienza integrata” oltre al vitto e all’alloggio, prevedono servizi di: • informazione, • accompagnamento, assistenza e orientamento, volti alla realizzazione di microprogetti individuali • di inserimento socio-economico.

  39. Per gli anni 2011-2013 lo SPRAR dispone di 151 progetti territoriali che offrono oltre 3000 posti in accoglienza, divisi tra categorie di richiedenti ordinari, vulnerabili e con disagio mentale. • Triennio 2014-2016: 16ooo posti. • Riconoscimento e valorizzazione dei progetti di accoglienza integrata.

  40. L’accoglienza integrata dei rifugiati • Parlare di integrazione in termini concreti significa pensare a molteplici aspetti della vita delle persone: dall’inserimento economico, a quello sociale e culturale. significa ragionare su tematiche quali: • accesso all’alloggio, alla formazione e all’occupazione, la costruzione di una rete amicale, la partecipazione alla vita civile, la conoscenza della lingua e della cultura del Paese che accoglie.

  41. Un rifugiato deve potere accedere in autonomia ai servizi. • Deve essere in grado di dialogare con il territorio. • significa dialogare con l’anagrafe, con le scuole, con il servizio Nazionale sanitario, quindi con il proprio medico, con il pediatra e soprattutto interagire con potenziali datori di lavoro, con i proprietari degli immobili in cui vive. • Significa anche interagire con il vicino. • In breve, dovrebbe essere in grado di vivere in autonomia sul territorio a pari di un cittadino italiano.

  42. Complice la crisi economica, i rifugiati, come i cittadini italiani, fanno i conti con la scarsezza dei fondi destinati all’assistenza pubblica. • Forte diminuzione dei servizi di tipo assistenziale (ad esempio inserimento scolastico per i bambini e servizi per l’infanzia, servizi di assistenza domiciliare, disponibilità dei contributi economici). • Soprattutto nelle grandi città, il rapporto numerico assistenti sociali-utenti è attualmente inadeguato ad accogliere la domanda delle persone che si rivolgono ai servizi socio-sanitari.

  43. L’assistenza pubblica: assistenza sociale e sanitaria • In materia di assistenza pubblica, l’art. 23 della Convenzione di Ginevra del 1951 stabilisce che gli stati contraenti devono concedere ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. • D.lgs 251/2007- Art 27 • Parità di trattamento in materia di assistenza sociale e sanitaria relativamente alla fruizione delle provvidenze e prestazioni, anche economiche,di assistenza sociale.

  44. Assistenza sanitaria • i richiedenti e i titolari di protezione internazionale “hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.”

  45. L’accesso alla formazione e al lavoro • tra i rifugiati che arrivano nel nostro Paese ci sono alcuni che hanno un alto tasso di istruzione e preparazione professionale, hanno un diploma di istruzione secondaria o la laurea. • Questi rifugiati si scontrano tuttavia con la difficoltà di vedersi riconosciuta la propria formazione e competenza professionale. In assenza della documentazione originale che attesti i propri titoli di studio, non è infatti possibile ottenerne il riconoscimento. I rifugiati sono così costretti a riprendere gli studi, tornando indietro nel loro percorso e frequentando a volte addirittura la scuola media. Il diploma di terza media è infatti il titolo di base necessario per avere accesso a molti corsi di formazione professionale. • Perdita netta certamente in termini di qualificazione professionale ma anche di identità e autostima.

  46. Lavoro nero • I rifugiati si trovano spesso costretti a rivolgersi al mercato del lavoro nero, finendo così in un circolo vizioso dal quale difficilmente riescono ad uscire. • l’assenza di un contratto regolare, oltre a privarli dei diritti fondamentali dei lavoratori, ostacola loro l’accesso al mercato regolare degli affitti immobiliari, per non parlare dell’accesso alla concessione di cittadinanza. • Necessità di un supporto all’inserimento sociolavorativo: cv, bilancio di competenze, iscrizione al Centro per l’Impiego, attivazione di borse lavoro e tirocini formativi

  47. L’accesso all’alloggio • in assenza di un contratto di lavoro regolare e di una rete familiare, diviene ancor più difficile superare la diffidenza dei proprietari immobiliari e fornire le garanzie formali da questi richieste per l’affitto (caparra, deposito, mensilità anticipate, fideiussioni bancarie). • L’irregolarità delle condizioni alloggiative impedisce l’accesso alla residenza e ai servizi territoriali. • Emerge la necessità di supportare i rifugiati attraverso progetti di sostegno all’inserimento abitativo. • Intermediazione socioabitativa: filtro con le agenzie, supporto nella sottoscrizione del contratto di locazione e nelle spese di registrazione e caparre.

  48. A fronte di una carenza di servizi e prestazioni ancora diffusa • necessità di individuare una nuova chiave interpretativa dell’accoglienza e dell’integrazione Significa ragionare sulle condizioni di vita all’interno dei campi, sugli effetti che producono sulla vita dei raru. Superare definitivamente la logica dei campi Rafforzare la rete che si occupa di percorsi di accoglienza integrata.

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