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Città di Torino Sportello Unico Attività Produttive

Città di Torino Sportello Unico Attività Produttive. L’istituzione dello Sportello Unico a Torino. La Regione Piemonte , nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento e assistenza ai Comuni ha istituito un gruppo di lavoro per l’attivazione degli Sportelli Unici al quale partecipano

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Città di Torino Sportello Unico Attività Produttive

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Presentation Transcript


  1. Città di Torino Sportello Unico Attività Produttive

  2. L’istituzione dello Sportello Unico a Torino La Regione Piemonte , nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento e assistenza ai Comuni ha istituito un gruppo di lavoro per l’attivazione degli Sportelli Unici al quale partecipano come componenti i funzionari delle Direzioni regionali e delle Amministrazioni statali più direttamente coinvolte nonché responsabili di Sportelli Unici comunali: sono state così elaborate delle “Linee guida” con la finalità d’ausilio interpretativo della normativa sullo sportello unico ed allo scopo di uniformare l’applicazione delle disposizioni vigenti; Le linee giuda sono state sottoposte all’esame della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali che ha espresso parere favorevole.

  3. L’istituzione dello Sportello Unico a Torino Protocollo d’intesa per coordinare le procedure e stabilire idonei canali di comunicazione con : Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Agenzia regionale per l’ambiente, Provincia di Torino Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, Comando provinciale dei vigili del Fuoco, ASL.

  4. Coordinamento dell’attività amministrativa dei settori del Comune e degli enti esterni coinvolti nel procedimento ed esame dei relativi pareri per l’adozione del provvedimento conclusivo. Funzioni e Competenze

  5. Funzioni e Competenze 1999 • grandi strutture di vendita (art. 9, d.lgs, 114/98) • medie strutture di vendita, (art. 9, d.lgs, 114/98) 2002 • impianti radioelettrici di telefonia mobile, radio e TV (artt. 86 e 87 d.lgs. 259/2003) 2007 • Distributori di carburanti (d.lgs 32/98) • Attività di estetica ed acconciatori (legge 40/2007) • Attività di somministrazione di alimenti e bevande con pratiche edilizie ed igienico sanitarie (legge 289/91) • Esercizi di vicinato con pratiche edilizie (art. 7 d.lgs114/98) • Rivendite di quotidiani e periodici in modo esclusivo in chioschi 2009 • Ambulatori medici • Industrie insalubri • Licenze di P.S. (sale giochi, trattenimenti danzanti agenzie d’affari, alberghi ed attività ricettive) artt. 68, 69, 80, 89,115 T.U.LL.P.S. • Agenzie di viaggi

  6. Attività di programmazione • Partecipazione ai lavori istruttori per approntare la variante urbanistica relativa programmazione degli insediamenti commerciali definita sulla base dei criteri del piano del commercio. • Partecipazione ai lavori istruttori per approntare il piano di sviluppo relativo alle rivendite di quotidiani e periodici. • Partecipazione ai lavori istruttori per elaborare i criteri relativi al corretto insediamento, razionalizzazione e ricollocazione degli impianti radioelettrici. • Partecipazione ai lavori istruttori per l’elaborazione del piano delle aree mercatali per la vendita al dettaglio su area pubblica. • In programma l’elaborazione del piano relativo all’insediamento dei distributori di carburante in attuazione della nuova normativa regionale • Predisposizione della programmazione relativa ai contingenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

  7. Criticità • Rapporti con altri enti in relazione al rispetto dei termini per la conclusione del procedimento • Modulistica comune agli sportelli. • Una normativa di attribuzione di competenze con conseguente assegnazione di risorse. (la vigente normativa ha solo scopo di semplificare le procedure amministrative) • Mancato sviluppo di una rete di comunicazione on line fra gli enti coinvolti nel procedimento.

  8. Prospettive Art. 38.Impresa in un giorno Diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione.per l'avvio di attività imprenditoriale, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai seguenti principi e criteri,     - lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva    - le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; - l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). - l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; - lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. - per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

  9. Prospettive Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, Il capo II della direttiva servizi (articoli da 5 a 8) prevede un ambizioso programma di semplificazione e modernizzazione amministrativa. Tale capo impone agli Stati membri di semplificare le procedure amministrative, di istituire degli “sportelli unici” quali interlocutori unici per i prestatori di servizi, di prevedere la possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica e di rendere le informazioni sui requisiti e sulle procedure nazionali facilmente accessibili per i prestatori e i destinatari di servizi. Eventuali limitazioni al numero di autorizzazioni disponibili sono ammissibili solo se motivate dalla scarsità di risorse naturali o di capacità tecniche disponibili o se giustificate da un motivo imperativo di interesse generale.

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