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Lo Sportello Unico per l’immigrazione. Inquadramento giuridico.
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Lo Sportello Unico per l’immigrazione
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286 (Testo Unico) «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.» così come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n° 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» (Legge Bossi-Fini) Art 22: istituzione presso le Prefetture di uno Sportello Unico per l’Immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri La normativa in materia di immigrazione (1 di 3) Modalità di funzionamento dello S.U.I.: Art 30 Istituzione e composizione Art 30-bis Richiesta assunzione dei lavoratori stranieri-Procedure Art. 30-ter Modulistica Art. 30-quater Archivio informatizzato dello SU Art 30-quinquies Verifica disponibilità di lavoro presso i centri per l’impiego Art. 30-sexies Rinuncia all’assunzione Art. 31 Nullaosta dello SU e visto d’ingresso Regolamento di attuazione del T.U. in materia di Immigrazione, emanato con D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334. Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione. DPR 27 luglio 2004, n.242 Art 2, comma 2 istituzione presso il DLCI di archivi automatizzati interconnessi in materia di Immigrazione
Direttive congiunte Ministro dell’Interno e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2005 Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006 Criteri di designazione dei funzionari responsabili di SUI Definizione della modulistica per lo SUI La normativa in materia di immigrazione (2 di 3) Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in vigore dal 15 febbraio 2007 Decreto Legislativo dell’8 gennaio 2007 n. 5 Decreto Legislativo dell’8 gennaio 2007 n. 3/2007 Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica Ingresso e soggiorno per studio e volontariato Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008, n.17 Decreto Legislativo del 10 ottobre 2007 n. 154
Legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica Modifica trattamento del ricongiungimento familiare Miglioramenti nel trattamento degli ingressi per personale altamente qualificato e per l’accesso al lavoro degli studenti La normativa in materia di immigrazione (3 di 3) Decreto legge 1 luglio 2009 , n. 78 converto in legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini». Emersione lavoro irregolare per colf-badanti
Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Procedura di emersione dal lavoro irregolare. Decreto legislativo n. 108/2012 inserimento nel T.U sull’immigrazione dell’art. 27 comma quater e art. 9 ter. 27 quater: Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della carta blu Ue. 9 ter: Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di carta blu UE.
Legge 7 agosto 1990, n° 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.», con modifiche introdotte dalle L.15/2005 e L.80/2005 Principio del giusto procedimento e principio di semplificazione La normativa in materia di semplificazione amministrativa (1 di 3) Principio di leale collaborazione istituzionale (art 22, comma 5) Principio di informatizzazione dell’azione amministrativa: dovere delle PA di incentivare l’uso della telematica, sia nei rapporti interni tra PA che tra queste eprivati Legge 11 febbraio 2005 n. 15 Istituzione del Sistema Pubblico di Connettività Stabilite le finalità, i servizi e gli obblighi per le PA Legge 28 febbraio 2005 n. 42
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82 «Codice dell’amministrazione digitale» Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nella PA; i nuovidiritti dei cittadini e delle imprese; modalità e obblighi in relazione alla fruibilità dei dati, dematerializzazione degli atti La normativa in materia di semplificazione amministrativa (2 di 3) Linee Guida per la Pubblica Amministrazione digitale; Indicazioni sulla qualità dei servizi online e la misurazione della soddisfazione degli utenti Direttive 4 gennaio 2005, 18 novembre 2005, 27 luglio 2005 Valorizzazione degli investimenti realizzati Piena interoperabilità tra Amministrazioni Sempre più ampia erogazione dei servizi online Razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie Provvedimento CNIPA 19 gennaio 2007 (progetti di riuso)
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. La normativa in materia di semplificazione amministrativa (3 di 3) Legge 183 del 12 novembre 2011 legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012). Art. 15: Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di Direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse. Proroga al 30 giugno 2013 del termine di non applicabilità delle nuove disposizioni in materia di certificazione alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, l’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza. Circolare funzione pubblica del 17 aprile 2012: ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, legge 183 del 2011 in materia di certificazione
La normativa in materia di semplificazione amministrativa (3 di 3) Legge 35 del 4 aprile 2012 conversione in legge con modificazioni del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. Art. 1: Modifiche alla legge 7 agosto 1990, in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi; Art. 6: comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni; Art. 17: semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra-UE e di documentazione amministrative per gli immigrati (modifiche all’art. 24, 38 e 38 bis del T.U.)
Le finalità dello sportello unico Sulla base della normativa e dei relativi regolamenti attuativi, è istituito presso ciascuna Prefettura - UTG lo Sportello Unico per l’Immigrazione quale struttura istituzionale di riferimento per la trattazione delle richieste di nulla osta per l’accesso al lavoro subordinato o stagionale, per ricongiungimento familiare, per ricerca scientifica e volontariato
Primo esempio di servizio della Pubblica Amministrazione aperto a tutti richiedibile solo per via telematica Eliminazione delle file per la presentazione e eliminazione del cartaceo Trasparenza del procedimento e riduzione dei possibili illeciti Sicurezza nel trattamento dei dati per mancanza di interventi di correzione manuale Piena attuazione della collaborazione telematica fra le amministrazioni: sportello unico virtuale Riduzione dei costi di gestione per un previsto minore utilizzo delle risorse umane Miglioramento delle capacità di monitoraggio del sistema
Le procedure di interesse (1 di 2) Richieste di nullaosta al lavoro • Accesso al lavoro subordinato art. 22 del T.U. • Accesso al lavoro domestico art. 22 del T.U. • Accesso al lavoro stagionale art. 24 del T.U. • Accesso al lavoro in casi particolari art. 27 del T.U. • 27 comma 1 lett. a: Dirigenti e personale altamente specializzato • 27 comma 1 lett. b: lettori universitari • 27 comma 1 lett. c: professori universitari e ricercatori • 27 comma 1 lett. d: traduttori e interpreti • 27 comma 1 lett. e: collaboratori familiari con rapporto precedente all’estero • 27 comma 1 lett. f: formazione e lavoro subordinato • 27 comma 1 lett. g: lavoratori con incarichi temporanei specifici • 27 comma 1 lett. i: lavoratori per appalti • 27 comma 1 lett. r: lavoro occasionale o alla pari • 27 comma 1 lett. r bis: personale infermieristico • 27 comma 1 bis: distacco per lavoro da paesi dell’unione europea • 27 comma 4: blu card • 27 comma ter: ricerca scientifica • 27 comma bis per volontariato • Legge 103 del 24 maggio 2002: accesso al lavoro subordinato per docenti di scuole e università straniere operanti in Italia
Leprocedure di interesse (2 di 2) Richieste di nullaosta per ricongiungimento familiare • Richieste presentate dallo straniero titolare di regolare permesso o carta di soggiorno per i propri familiari all’estero • Richieste presentate da delegato dello straniero entrante in possesso di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio o per motivi religiosi (Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000, punto 5, lettera b) e con familiari al seguito Richieste di conversione di permesso di soggiorno • Conversione di permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato • Conversione di permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo • Conversione di permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato • Conversione di permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato Richiesta di emersione lavoro irregolare
Costituzione dello sportello unico • Regioni a Statuto ordinario • Gli Sportelli unici sono costituiti e operativi a partire dal 2005 presso ogni Prefettura – UT • Regioni a Statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano • Fino all’emanazione di apposite norme di attuazione degli accordi fra gli Sportelli unici e gli Uffici regionali e provinciali del lavoro, le funzioni dello Sportello unico sono svolte dagli stessi uffici precedentemente competenti. In occasione dell’avvio delle procedure telematiche di invio delle domande per ricongiungimento familiare, la competenza è stata attribuita agli Sportelli Unici appositamente costituiti presso le Prefetture. • Sono state promosse specifiche forme di collaborazione • Adozione della modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le esigenze dello Sportello unico • Uso del sistema informatico che assicura la connessione con tutti gli uffici competenti • Risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative connesse con le nuove procedure • Iniziative e intese specifiche • Intesa con la Regione Sicilia del 6 febbraio 2006 e successive • Protocollo d’intesa con la Regione Friuli - Venezia Giulia del 23 febbraio 2006 • Nella Regione Sardegna, le funzioni dello Sportello unico sono svolte dalle Direzioni Regionale e Provinciali del Lavoro • Costituzione dello Sportello unico nella Regione Valle d’Aosta, il 20 febbraio 2006, da parte del Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie • Protocollo d’intesa con la Provincia autonoma di Trento, del 6 marzo 2007, per la gestione dei Decreti flussi - Norme di attuazione Friuli Venezia Giulia: decreto legislativo 30 luglio 2012 n. 153 con il quale si è data attuazione al raccordo tra lo sportello unico per l’immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.
Organizzazione dello sportello unico • Diretto da un Dirigente della carriera prefettizia o da un Dirigente della Direzione territoriale del lavoro • Composto da • almeno un rappresentante della Prefettura – UTG • almeno un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, designato dal Dirigente della Direzione territoriale del lavoro • almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal Questore • Organizzato in una o più unità operative di base
Il diagramma di contesto Le Associazioni di categoria, Patronati, Enti locali Gli stranieri richiesti I richiedenti Le Questure Sportello Unico per l’Immigrazione Le Ambasciate Le Direzioni Territoriali del Lavoro L’Agenzia delle Entrate I Centri per l’Impiego
Gli attori coinvolti nelle fasi del procedimento INVIO DOMANDE EMISSIONE NULLA OSTA CONCESSIONE VISTO SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO Questure Direzioni Territoriali del Lavoro Centri per l’Impiego Agenzia delle Entrate Sportello Unico Utente singolo Ministero degli Affari Esteri / Autorità Consolare competente Associazioni di categoria, Patronati, Enti locali Agenzia delle Entrate Sportello Unico
La procedura in sintesi Preparazione e presentazione del modello comunicazione Sito WEB del Ministero Compilazione modello Inoltro allo Sportello Unico competente Invio modello al Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione … alle fasi successive
Fasioperativeprincipali per rilascio NO all’ingresso per lavoro 1 – Il datore di lavoro ( singolo o azienda ) individua uno straniero residente all’estero da assumere per svolgere lavoro in Italia e compila informaticamente una domanda con i propri dati, i dati del lavoratore, il tipo di contratto di lavoro 2 – Lo Sportello unico registra la domanda pervenuta, la valuta internamente e raccoglie i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte (Questure, Direzioni territoriali del lavoro e Centri per l’impiego) 3 – Se l’esito delle valutazioni è positivo, lo Sportello unico ottiene dall’Agenzia delle Entrate i codici fiscali provvisori per gli stranieri entranti, rilascia il nullaosta, lo invia telematicamente alla Rappresentanza Diplomatica competente e lo consegna al richiedente sottoponendogli il Contratto di soggiorno alla firma 4 - Se l’esito delle valutazioni è negativo, lo Sportello unico produce il provvedimento di rigetto e lo comunica al richiedente Trattazione della domanda di nullaosta presso lo Sportello Unico Domanda di nullaosta Valutazione della domanda di nullaosta Emissione del Decreto di rigetto NO Esito positivo? SI Provvedimento di rigetto Rilascio e consegna del Nullaosta Nullaosta … alle fasi successive
Fasi successive alla consegna del NO • 1 – La Rappresentanza Diplomatica competenteall’estero riceve lo straniero rilascia il visto d’ingresso • 2) –Lo straniero entra in Italia, entro 8 giorni si reca presso lo Sportello unico il quale provvede a: • la conversione del codice fiscale provvisorio in definitivo, mediante interazione con l’Agenzia delle entrate • fare sottoscrivere allo straniero il contratto di soggiorno (solo per pratiche di accesso al lavoro) • Stampare la domanda di rilascio di permesso di soggiorno e a inoltrarla telematicamente alla Questura competente per la fase finale di rilascio e consegna del permesso di soggiorno stesso Nullaosta rilasciato Rilascio dei visti d’ingresso in Rappresentanza Diplomatica Chiusura del procedimento con esito negativo NO Visto concesso? SI Preparazione della domanda di permesso di soggiorno Provvedimento di revoca del NO Domanda di rilascio di permesso di soggiorno … al rilascio del permesso di soggiorno
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