330 likes | 1.7k Views
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA. ART. 13 TUE. Sono istituzioni dell’Unione europea: il Consiglio europeo il Consiglio la Commissione il Parlamento europeo la Corte di giustizia dell’Unione europea [la Banca Centrale europea] [la Corte dei conti]. CONSIGLIO EUROPEO. COMPOSIZIONE.
E N D
ART. 13 TUE Sono istituzioni dell’Unione europea: • il Consiglio europeo • il Consiglio • la Commissione • il Parlamento europeo • la Corte di giustizia dell’Unione europea • [la Banca Centrale europea] • [la Corte dei conti]
COMPOSIZIONE • Capi di Stato o di Governo degli Stati membri • Presidente del Consiglio europeo • Presidente della Commissione europea
COMPITI • Decide il futuro assetto istituzionale dell’Unione europea • Definisce le politiche dell’Unione europea • Stabilisce le priorità dell’Unione europa
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO (TRATTATO DI LISBONA)
CARATTERISTICHE • È eletto dal Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta • Non può essere titolare di un mandato nazionale • È un membro aggiunto del Consiglio europeo
COMPITI • Presiede e guida i lavori del Consiglio europeo • Assicura la cooperazione fra tutte le istituzioni europee • Presenta rapporti al Parlamento europeo • Rappresenta l’Unione europea all’esterno
COMPOSIZIONE • Un ministro per ciascuno Stato membro (il ministro competente a rappresentare il Governo nella materia in discussione) • Sono possibili dieci diverse formazioni del Consiglio a seconda della materia trattata
FUNZIONI • Esercizio della funzione legislativa congiuntamente al Parlamento europeo • Esercizio della funzione di bilancio congiuntamente al Parlamento europeo • Decisione di delega di poteri normativi ed esecutivi alla Commissione
GESTIONE DEI LAVORI IN CONSIGLIO PRESIDENZA • Di durata semestrale, a rotazione fra gli Stati membri • Presiede i lavori • Rappresenta il Consiglio all’esterno CONSIGLIO AFFARI GENERALI (CAG) • Assicura la coerenza nei lavori delle diverse formazioni del Consiglio • Coopera con il Consiglio europeo
PROCESSO DECISIONALE IN CONSIGLIO • Ora sistema del VOTO PONDERATO: a ciascuno Stato membro è assegnato un numero di voti in Consiglio in proporzione alla sua popolazione • Dal 2014 (o, al massimo, dal 2017): VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA (almeno il 55% dei membri del Consiglio che comprendano almeno 15 Stati e che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea)
COMPOSIZIONE La Commissione è composta da • Un commissario per ciascuno Stato membro, compresi il Presidente e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza • Scelto fra individui la cui indipendenza sia al di là di ogni dubbio
NOMINA DEL PRESIDENTE • Il candidato è scelto dal Consiglio europeo dopo opportune consultazioni e tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo • Il candidato è proposto al Parlamento europeo • Il candidato è eletto dal Parlamento europeo per un mandato di cinque anni
NOMINA DEI COMMISSARI • La lista dei commissari è redatta dal Presidente in base alle proposte presentate dagli Stati e sottoposta al Parlamento europeo • I commissari, il Presidente eletto e l’Alto Rappresentante sono soggetti a un voto collettivo di approvazione da parte del parlamento europeo, dopo opportune audizioni • I singoli commissari e l’Alto Rappresentante sono nominati dal Consiglio europeo per un mandato di cinque anni
POTERI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE • Individuazione dei singoli commissari • Assegnazione dei dicasteri ai singoli commissari • Rimozione dei singoli commissari (Trattato di Lisbona) • Guida politica della Commissione • Ruolo di rappresentanza
POTERI DELLA COMMISSIONE • Adozione di atti normativi delegati • Adozione di atti normativi di esecuzione • Iniziativa legislativa • Fissazione del calendario dell’Unione europea • Poteri esecutivi • Poteri di supervisione e di controllo
ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
NOMINA • Candidatura scelta dal Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della Commissione • Voto di approvazione da parte del Parlamento europeo • Nomina da parte del Consiglio europeo
RUOLO L’Alto rappresentante: • È membro della Commissione • Partecipa ai lavori del Consiglio europeo • Presiede il Consiglio Affari Esteri
POTERI • Guida della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea allo scopo di assicurare coerenza e coordinamento dell’intera azione esterna europea
PRINCIPALI CARATTERISTICHE • Finalizzato a rappresentare i popoli degli Stati membri • Inizialmente composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionali • Dal 1979 eletto direttamente sulla base di un sistema elettorale proporzionale • Seggi distribuiti fra gli Stati membri (più o meno) in base alla loro popolazione • Mancanza di veri “partiti politici europei”
POTERI • Potere legislativo e di bilancio congiuntamente al consiglio • Elezione del Presidente della Commissione • Approvazione collettiva del Presidente della Commissione, dei singoli commissari e dell’Alto Rappresentante dell’Unione • Rimozione della Commissione durante il mandato (mozione di censura)
PER APPROFONDIRE • Qualunque manuale di Diritto dell’Unione europea AGGIORNATO AL TRATTATO DI LISBONA