1 / 42

INTRODUZIONE ALL’UNIONE EUROPEA Giampaolo Peccolo Direttore del Centro di Formazione

INTRODUZIONE ALL’UNIONE EUROPEA Giampaolo Peccolo Direttore del Centro di Formazione. Questa mattina parliamo di : - Dalle Comunità europee all ’ Unione europea - L ’ organizzazione e le istituzioni dell ’ UE - Il funzionamento dell ’ Unione europea e l ’ articolazione delle politiche europee

jessie
Download Presentation

INTRODUZIONE ALL’UNIONE EUROPEA Giampaolo Peccolo Direttore del Centro di Formazione

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. INTRODUZIONEALL’UNIONE EUROPEAGiampaolo PeccoloDirettore del Centro di Formazione

  2. Questa mattina parliamo di : - Dalle Comunità europee all’Unione europea - L’organizzazione e le istituzioni dell’UE - Il funzionamento dell’Unione europea e l’articolazione delle politiche europee Buon viaggio!

  3. LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: TRATTATO DI PARIGI(1951): CECA TRATTATO DI ROMA (1957): CEE e EURATOM TRATTATO DI FUSIONE (1965) ATTO UNICO EUROPEO (1986) e TRATTATO DI MAASTRICHT (1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria TRATTATO DI AMSTERDAM (1997), TRATTATO DI NIZZA (2001), TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA (ROMA 2004) TRATTATO DI LISBONA (2007, in vigore da dicembre 2009)

  4. DALLE COMUNITA’ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI 1951 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6) 1973 Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9) 1981 Grecia (10) 1986 Portogallo, Spagna (12) 1995 Austria, Finlandia, Svezia (15) 2003 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25) 2007 Bulgaria, Romania (27) 2013 Croazia (28)

  5. LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE MONETARIA 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia ammessa nel 2001) 1° marzo 2002: l’euro è moneta unica circolante negli Stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia: al 2012 sono diciassette stati in tutto)

  6. I TRATTATI DOPO LISBONA TUE Trattato sull’Unione europea TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europa (ex Trattato che istituisce la Comunità europea, Tce) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea “Ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6 Tue)

  7. IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA • Preambolo • Titolo I: disposizioni comuni (artt. 1-8) • Titolo II: disposizioni relative ai principi democratici (artt. 9-12) • Titolo III: disposizioni relative alle istituzioni (artt. 13-19) • Titolo IV: disposizioni sulle cooperazioni rafforzate (art. 20) • Titolo V: disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (artt. 21-46) • Titolo VI: disposizioni finali (artt. 47-55)

  8. COOPERAZIONI RAFFORZATE Le cooperazioni non possono essere instaurate che nei settori di competenza non esclusiva dell’unione. Servono a promuovere la realizzazione degli obiettivi e la tutela degli interessi dell’Unione, nonché a rafforzare il suo processo di integrazione. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio a due condizioni. La prima è che alla cooperazione partecipino almeno nove Stati, la seconda è che il Consiglio stabilisca che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme. La cooperazione è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri dell’Unione e anche gli Stati che non ne fanno parte possono partecipare, pur senza il diritto di voto, alle deliberazioni interne alla cooperazione. Gli atti adottati nel quadro della cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti, e non entrano a far parte dell’acquis comunitario.

  9. ART. 1 TUE «Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea».

  10. IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Preambolo Parte prima Principi (1-17) Parte seconda Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione (18-25) Parte terza Politiche e azioni interne dell’Unione (26-197) Parte quarta Associazione dei paesi e territori d’oltremare (198-204) Parte quinta Azione esterna dell’Unione (205-222) Parte sesta Disposizioni istituzionali finanziarie (223-334) Parte settima Disposizioni generali e finali (335-358)

  11. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Le istituzioni dell’Unione sono: – il Parlamento europeo [art 14 Tue, artt 223-234 Tfue] – il Consiglio europeo [art 15 Tue, artt 235-236 Tfue] – il Consiglio [art 16 Tue, artt 237-243 Tfue] – la Commissione europea [art 17 Tue, art 244-250 Tfue] – la Corte di giustizia [art 19 Tue, artt 251-281 Tfue], – la Banca centrale europea [artt 127-133, 282-284 Tfue] – la Corte dei conti [artt 285-287 Tfue].

  12. IL CONSIGLIO EUROPEO • È composto dai Capi di stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione • Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi • È presieduto dal presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta (non può avere incarichi nazionali) • È l’organo di indirizzo politico dell’UE («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative») • Decide per consenso (salvo che per talune deliberazioni, previste dai trattati, mediante votazione)

  13. IL CONSIGLIO È composto da un rappresentante per ogni Stato membro a livello di Ministro (= 28 membri) autorizzato a impegnare il proprio Governo. Si riunisce in 9 “configurazioni”: • Affari generali e relazioni esterne • Affari economici e finanziari (ECOFIN) • Giustizia e affari interni • Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori • Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca) • Trasporti, telecomunicazioni ed energia • Agricoltura e pesca • Ambiente • Istruzione, gioventù e cultura

  14. IL CONSIGLIO • E’presieduto a turno dai rappresentanti di ciascun stato membro per sei mesi (tranne il Consiglio affari esteri, presieduto dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza) • Esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio (insieme al Parlamento europeo) • Decide a maggioranza qualificata (a meno che i trattati non dispongano diversamente, ad es. sulla politica estera e di sicurezza comune): 55% degli Stati membri i quali rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione, ma tre soli Stati non possono bloccare le decisioni anche se la loro popolazione supera il 35% (dal 2014) • Ogni seduta è divisa in due parti, pubblica (quando il Consiglio discute e vota progetti di atti legislativi) e non pubblica • Le riunioni sono preparate da un comitato di rappresentanti permanenti degli stati membri (Co.re.per)

  15. IL PARLAMENTO EUROPEO • Conta 736 membri (legislatura 2009-2014; dal 2014: 751) • Eletti a suffragio universale diretto per 5 anni • I membri si ripartono in gruppi politici (non meno di 25 deputati eletti in almeno un quarto degli Stati) • I lavori sono suddivisi in venti commissioni • Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri • Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi Sede: Strasburgo – Bruxelles Segretariato generale: Lussemburgo

  16. IL PARLAMENTO EUROPEO (751 membri) • 96 seggi Germania • 74 seggi Francia • 73 seggi Italia, Regno Unito • 54 seggi: Spagna • 51 seggi: Polonia • 32 seggi: Romania • 26 seggi: Paesi Bassi • 21 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Rep. Ceca, Ungheria • 20 seggi: Svezia • 18 seggi: Austria • 17 seggi: Bulgaria • 13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia • 11 seggi: Irlanda, Lituania, Croazia • 8 seggi: Lettonia, Slovenia • 6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta

  17. I GRUPPI ALL’INTERNO IL PARLAMENTO EUROPEO • Gruppo del Partito popolare europeo (17 italiani) • Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo (31) • Gruppo dell’Alleanza dei democratici e dei liberali (0) • Gruppo Europa della libertà e della democrazia (17) • Gruppo Verde/Alleanza libera europea (0) • Conservatori e riformisti europei (0) • Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (3) + 5 non iscritti

  18. L’AULA DEL PARLAMENTO EUROPEO A STRASBURGO

  19. L’AULA DEL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES

  20. IL PARLAMENTO EUROPEO • Esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione legislativa(nella maggior parte dei casi secondo la procedura legislativa ordinaria) e la funzione di bilancio (secondo una procedura legislativa speciale) • Esercita funzioni di controllo politico • Elegge il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della Commissione • Può istituire commissioni d’inchiesta • Può rivolgere interrogazioni alla Commissione e raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza • Elegge il Mediatore europeo

  21. LA COMMISSIONE EUROPEA • Tanti componenti quanti sono gli Stati, incluso il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che è uno dei vicepresidenti) • Dura in carica 5 anni • È l’organo che «promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine» • Agisce «in piena indipendenza» (i membri non possono sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli) • Esercita i suoi compiti nel quadro degli orientamenti del suo Presidente (che decide l’organizzazione interna, ripartisce le competenze e può obbligare alle dimissioni un qualsiasi membro)

  22. LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA A BRUXELLES

  23. LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA A BRUXELLES

  24. NOMINA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONSIGLIO EUROPEO propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione (considerando i risultati delle elezioni europee) PARLAMENTO EUROPEO elegge il candidato presidente a maggioranza dei membri CONSIGLIO adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione in base alle proposte degli stati PARLAMENTO EUROPEO approva la Commissione (Presidente, Alto rappresentante, altri membri) CONSIGLIO nomina la Commissione in seguito all’approvazione del Parlamento

  25. POTERI DELLA COMMISSIONE EUROPEA • Ha il potere di iniziativa degli atti legislativi (che spetta alla Commissione e a nessun altro organo) • Dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione • Presenta il progetto annuale di bilancio e dà esecuzione al bilancio (cioè ha il potere di spesa) • Vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Unione • Può ricorrere alla Corte di giustizia mediante la procedura d’infrazione • Ha poteri di avvertimento e sorveglianza sulle politiche economiche e di bilancio, e può iniziare una procedura per disavanzo eccessivo

  26. LA CORTE DI GIUSTIZIA • È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati, assistiti da 8 avvocati generali • I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza • I giudici eleggono al proprio interno il Presidente • Ha un proprio statuto (protocollo n. 3 allegato ai trattati) e un proprio regolamento • Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» • Giudica le controversie fra Stati membri, fra l’Unione e uno Stato membro, fra istituzioni dell’Unione, fra persone fisiche o giuridiche e l’Unione (solo in alcuni casi)

  27. IL TRIBUNALE Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice per Stato membro È competente per le azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni), nonché per le controversie fra l’Unione e i propri funzionari Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità

  28. LA BANCA CENTRALE EUROPEA È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi Ad essa sono attribuiti poteri normativi Gli organi della Bce sono il Presidente e il Comitato esecutivo, che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali costituiscono il Consiglio direttivo Il presidente e gli altri cinque membri del comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio europeo per 8 anni, con mandato non rinnovabile Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione» La Bce e le bance centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo delle banche centrali (Sebc), con il compito di assicurare «il mantenimento della stabilità dei prezzi» e sostenere «le politiche economiche generali dell’Unione»

  29. GLI ALTRI ORGANI DELL’UNIONE Corte dei Conti: composta da tanti membri quanti sono gli Stati membri, nominati per 6 anni dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Assicura il controllo dei conti attraverso l’esame di tutte le entrate e le spese dell’Unione e di ogni organo da essa istituito. Controlla «la legittimità e la regolarità» delle entrate e delle spese e accerta «la sana gestione finanziaria» Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito da rappresentanti delle categorie economiche, fino a 350, nominati dal Consiglio su proposta degli Stati Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti regionali e locali, fino a 350, nominati dal Consiglio su proposta degli Stati

  30. I NOMI DELL’UNIONE EUROPEA Consiglio europeo: Donald Tusk (PL) Consiglio: Dal 1° luglio la presidenza di turno spetta all’Italia (nel I semestre 2015: Lettonia); presidente del Consiglio affari esteri è l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini (I) Parlamento europeo: Martin Schulz (D) Commissione: Jean Claude Juncker (L) Corte di giustizia: Vassilios Skouris (GR) Corte dei conti: Vitor Manuel da Silva Caldeira (P) Banca centrale europea: Mario Draghi (I) Comitato Economico e Sociale: Henri Malosse (F) Comitato delle Regioni: Michel Lebrun (B)

  31. LE CITTA’ DELLE ISTITUZIONI EUROPEE • Consiglio europeo: Bruxelles • Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo) • Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale) • Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo) • Corte di giustizia e Tribunale: Lussemburgo • Corte dei conti: Lussemburgo • Banca centrale europea: Francoforte

  32. LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO Fonti originarie: i Trattati Trattato Ue - Trattato Tfue - Carta dei diritti fondamentali Fonti derivate Regolamenti - Direttive - Decisioni Altre fonti Raccomandazioni - Pareri

  33. IL PROCEDIMENTO NORMATIVO Art. 289 Tfue 1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all’articolo 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.

  34. IL PROCEDIMENTO NORMATIVO ORDINARIO COMMISSIONE (iniziativa): presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio PARLAMENTO EUROPEO (prima lettura): approva un testo e lo trasmette al Consiglio CONSIGLIO (prima lettura): a) approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato) b) approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento COMMISSIONE: illustra la sua posizione al Parlamento PARLAMENTO EUROPEO (seconda lettura): a) approva lo stesso testo o non si pronuncia entro 3 mesi (l’atto è adottato) b) respinge il testo (l’atto si considera non adottato) c) approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione ->>>

  35. IL PROCEDIMENTO NORMATIVO ORDINARIO COMMISSIONE: formula un parere sugli emendamenti del Parlamento CONSIGLIO (seconda lettura): a) approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato) b) non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene convocato un comitato di conciliazione COMITATO DI CONCILIAZIONE PARLAMENTO/CONSIGLIO: (con la partecipazione della Commissione): a) approva un progetto comune entro sei settimame (l’atto deve essere successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio in terza lettura) b) non approva un progetto comune (l’atto si considera non adottato)

  36. PROCEDIMENTO NORMATIVO SPECIALE Es.: art. 113 Tfue «Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza».

  37. LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE: «L’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri» (Art. 5.2 Tue). • Competenza esclusivanei settori di cui all’art. 3 Tfue: «solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti» (es.: unione doganale, politica monetaria per gli stati della zona euro, politica commerciale comune…) • Competenza concorrentenei settori di cui all’art. 4 Tfue: «gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato» o «ha deciso di cessare di esercitare la propria» (es.: mercato interno, agricoltura e pesca, ambiente, spazio di libertà, sicurezza e giustizia…) • Competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri» nei settori di cui all’art. 6 Tfue: l’Unione non si sostituisce tuttavia alla competenza degli stati (es.: tutela della salute umana, industria, cultura, turismo…)

  38. LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’: «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione»(Art. 5.2 Tue) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’: «In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati» (Art. 5.3 Tue)

  39. LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA PARTE TERZA TFUE (ARTT. 26-198) Mercato interno Libera circolazione delle merci Agricoltura e pesca Libera circolazione persone, servizi, capitali Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Trasporti Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Politica economica e monetaria Occupazione Politica sociale Fondo sociale europeo Istruzione, formazione professionale, gioventù, sport Cultura Sanità pubblica Protezione dei consumatori Reti transeuropee Industria Coesione economica, sociale e territoriale Ricerca e sviluppo tecnologico, spazio Ambiente Energia Turismo Protezione civile Cooperazione amministrativa

  40. Grazie per l’attenzione.Giampaolo PeccoloDirettore del Centro di Formazioneinfo@europelago.it

More Related