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La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o “a chiamataâ€) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata riformata dalla Legge 92/2012. Interpretazioni ufficiali sono state fornite dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 e 20/2012, con le note del 9/8/2012, 13/8/2012 e 14/9/2012.
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La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata riformata dalla Legge 92/2012. Interpretazioni ufficiali sono state fornite dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 e 20/2012, con le note del 9/8/2012, 13/8/2012 e 14/9/2012 Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Definizione: E' una tipologia di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzata dal carattere discontinuo della prestazione lavorativa. I periodi di lavoro, per potersi definire discontinui, devono essere intervallati da una o più interruzioni affinchè non vi sia coincidenza tra “durata del contratto” e “durata della prestazione”. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Il contratto può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità, nella misura in cui il lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata (preavviso: almeno 1 giorno lavorativo). L'indennità minima è stabilita dai CCNL o, in mancanza, almeno pari al 20% della retribuzione per il periodo in cui il lavoratore è in attesa della chiamata. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Quando può essere stipulato? 1) con lavoratori di qualsiasi età: a) per svolgere prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze e per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno individuate dai CCNL nazionali o territoriali b) nelle more della contrattazione collettiva per le attività di cui al R.D. n.2657/1923 (ad.es. il personale dei pubblici esercizi e i commessi di negozi) Il nuovo contratto di lavoro intermittente
2) con lavoratori di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni : per qualsiasi tipo di attività n.b. assunzione entro il compimento del 24° anno ma prestazione lavorativa entro il 25° anno di età Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Datori di lavoro ammessi: TUTTI, imprenditori e non imprenditori Divieti di utilizzo per: - sostituzione di lavoratori in sciopero - presso aziende con licenziamenti collettivi o CIG nei 6 mesi precedenti, salvo diversi accordi sindacali - imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
La legge non prevede alcun limite numerico alla stipula di contratti a chiamata, fatta salva l'eventuale previsione stabilita dalla contrattazione collettiva. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Disciplina transitoria (art.22) I contratti già sottoscritti alla data del 18/07/2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni introdotte cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla data suddetta. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Attenzione quindi ai contratti stipulati prima del 18/7/2012, soprattutto: - con soggetti di età superiore a 45 anni, in quanto ora il limite è stato aumentato a 55 anni - quando la chiamata era imputata ai periodi predeterminati nell'arco della settimana, mese o anno, in quanto ora tale previsione, secondo il Ministero, deve essere contenuta nel CCNL applicato Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Novità importante: obbligo di comunicazione della “chiamata” Dal 18/07/2012, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla D.T.L. mediante sms, fax o e-mail (salvo ulteriori modalità da definire con decreto ministeriale). n.b. la nuova comunicazione deve essere effettuata anche per i rapporti “ante-Riforma” Il nuovo contratto di lavoro intermittente
A tutt'oggi il decreto ministeriale di disciplina delle modalità applicative e dell'individuazione di ulteriori modalità di comunicazione NON è stato ancora emanato. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione lavorativa, eventualmente anche nello stesso giorno, e può riguardare più lavoratori contemporaneamente. La comunicazione può essere annullata o modificata mediante l'invio di una comunicazione di rettifica da effettuare entro l'inizio della prestazione lavorativa o, nel caso di mancata presentazione del lavoratore, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Non è necessario inviare una comunicazione per ogni giorno di chiamata se il datore di lavoro ha già pianificato un programma di chiamate che, per ciascun lavoratore, non superano i 30 giorni. E' possibile infatti comunicare un “ciclo integrato di prestazione di durata non superiore a 30 giorni” (da intendere questi come giorni lavorativi anche compresi in un arco di tempo molto più esteso). Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Ad esempio è possibile comunicare le chiamate per: - lavoratore Alfa, il 15/8, il 20/9, il 10/10, il 31/10, il 30/11, il 23/12 - lavoratore Beta dal 1/8 al 5/8, dal 1/9 al 5/9, dal 1/11 al 5/11, dal 15/12 al 24/12 N.B. non è necessario indicare l'orario di svolgimento della prestazione Il nuovo contratto di lavoro intermittente
In un primo momento era stato chiarito (circolari 18 e 20/2012) che la comunicazione andava effettuata mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, alle Direzioni Territoriali del lavoro. La comunicazione doveva contenere, senza particolari formalità, i dati identificativi del lavoratore e il giorno/giorni di lavoro nell'ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla data di invio. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Successivamente, con una nota di giovedì 9 agosto (quando notoriamente TUTTI i professionisti sono in studio pronti ad avvisare la loro clientela) il Ministero ha fornito le prime istruzioni per effettuare la comunicazione, “abrogando” le indicazioni precedenti. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Mediante una “nota”, e non con decreto, il Ministero ha elaborato un modello apposito per la comunicazione da utilizzare dal 13 agosto (!) se inviata per fax, o dal 17 agosto (!!) se inviata per e-mail. Sempre dal 17/8 è stato attivato il servizio sms. Inoltre era stato stabilito che questi canali di invio “centralizzati” sostituissero dalle medesime date quelli indirizzati alle DTL. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Fortunatamente il Ministero è tornato sui propri passi prima con nota del 13 agosto (!) e da ultimo con nota del 14 settembre stabilendo che la comunicazione può essere effettuata: - inviando il modulo al fax n. 848800131 (valido solo per la chiamata di un lavoratore) il cui rapporto di consegna costituisce ricevuta; - inviando un sms al n. 339.9942256 seguendo le apposite specifiche tecniche ed indicando l'indirizzo e-mail del datore di lavoro; Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- inviando il modulo allegato ad una e-mail all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it (utilizzabile per un massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo o, per un lavoratore, fino ad un massimo di dieci periodi); - inviando il modulo on line mediante un'applicazione che sarà resa disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it; Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- di continuare ad utilizzare (udite, udite!) le comunicazioni via fax ed e-mail alle D.T.L. fino alla definizione di interventi di semplificazione che saranno comunicati con successiva nota. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
Si ricorda che nella comunicazione occorre sempre indicare il “codice comunicazione di riferimento” che è quello assegnato dal sistema informatico regionale al momento dell'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV. Tale dato non dovrà essere indicato se il rapporto di lavoro è sorto prima del 01/03/2008. Il nuovo contratto di lavoro intermittente
IMPORTANTE: in assenza di modifica o annullamento, la prestazione lavorativa si intende effettuata, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva. Inoltre in caso di una chiamata non comunicata o comunque con periodi non coincidenti con quelli effettivi il datore di lavoro sarà soggetto a sanzione da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore. Il nuovo contratto di lavoro intermittente