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Il sindacato e il contratto collettivo nel lavoro pubblico. Il ruolo della contrattazione collettiva La struttura della contrattazione collettiva. Comparti e aree dirigenziali L’ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative
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Il sindacato e il contratto collettivo nel lavoro pubblico • Il ruolo della contrattazione collettiva • La struttura della contrattazione collettiva. Comparti e aree dirigenziali • L’ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative • Il contratto collettivo di comparto e quello integrativo: le relazioni fra i due livelli • L’efficacia soggettiva dei contratti collettivi nel settore pubblico
L’ambito di competenza della contrattazione collettiva Art. 40, d. lgs. 165/01: “La contrattazione collettiva nazionale determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali”
La struttura della contrattazione collettiva 1° livello: La contrattazione collettiva nazionale di comparto o di area dirigenziale. 2° livello: la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”.
Il livello intercompartimentale Gli accordi collettivi “quadro” “definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva (..) o regolano istituti comuni a più comparti”. Esempi: definizione dei comparti; costituzione delle RSU; distacchi sindacali; arbitrato e conciliazione; telelavoro.
Il contratto collettivo per il comparto e il soggetto negoziale pubblico: l’ARAN Ai sensi dell’art. 46, d. lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Negoziazione dei contratti collettivi; Assistenza delle PA ai fini dell’applicazione uniforme dei contratti collettivi Assistenza delle PA ai fini della contrattazione collettiva integrativa Attività di studio, monitoraggio e documentazione per l’esercizio della contrattazione collettiva
La composizione dell’ARAN Il Presidente: è scelto fra esperti in economia del lavoro, diritto del lavoro e gestione del personale, anche estraneo alla P.A. ed è nominato con d.p.r. su proposta del Ministro per la P.A. e l’innovazione. Dura in carica 4 anni e può essere confermato 1 volta. Il Collegio di indirizzo e controllo: è composto da 4 membri scelti tra esperti in materia di relazioni sindacali e gestione del personale, anche estranei alla P.A. Durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati 1 volta. I componenti del Collegio: a) Due sono designati con DPCM, su proposta rispettivamente del Ministro per la P.A. e del Ministro del’economia e finanze b) Gli altri due sono designati rispettivamente dalla: Conferenza dei presidenti delle regioni Dall’ANCI e dall’UPI
Il soggetto sindacale e la misurazione “legale” della sua rappresentatività. Selezione dei soggetti che hanno la titolarità dei cc.dd. diritti sindacali, ai sensi del Titolo III della l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); Individuazione dei soggetti abilitati alla contrattazione collettiva nazionale (rilevante differenza con il settore privato)
Il contratto collettivo per il comparto e i problemi relativi alla selezione dell’attore negoziale sindacale: la prima soglia “legale” di rappresentatività (art. 43, d. lgs. 165/01) L’Aran ammette alla contrattazione nazionale le OO.SS. che nel comparto o nell’area di appartenenza hanno una rappresentatività non inferiore al 5% a tal fine si considera la media ponderata tra la percentuale delle deleghe e la percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle RUP.
Cosa si intende? Il primo dato si ricava dalla percentuale delle deleghe per il pagamento dei contributi associativi in rapporto al totale delle deleghe rilasciate dagli iscritti a tutti i sindacati nell’ambito di riferimento (il comparto) Il secondo dato si ricava dalla percentuale dei voti ottenuti dalla lista di ciascun sindacato, in relazione al totale dei voti ottenuti dalle liste presentatesi alle elezioni (necessarie) delle rappresentanze unitarie del personale.
Le elezioni delle RUP nelle P.A. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori Le regole principali: Le rappresentanze unitarie del personale sono elette nelle amministrazioni o enti con più di 15 dipendenti nonché nelle strutture periferiche considerate dal CCNL sede di contrattazione decentrata; Le liste vanno presentate previa sottoscrizione del 3% dei dipendenti per le amministrazioni o enti fino a 2.000 dipendenti e del 2% per le amministrazioni o enti di dimensioni superiori; I seggi vengono ripartiti in misura proporzionale al numero dei voti ottenuti dalle singole liste concorrenti.
Le disponibilità economiche destinate alla contrattazione collettiva L’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato è definito con apposita norma da inserire in legge finanziaria, sulla base del DPEF Per altre amministrazioni (Università, enti pubblici non economici, istituzioni di ricerca) tali oneri sono determinati a carico dei rispettivi bilanci.
Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto LA PRIMA FASE: l’avvio del procedimento attraverso l’adozione degli ATTI DI INDIRIZZO da parte dei COMITATI DI SETTORE l’invio all’ARAN; LA SECONDA FASE: LA DEFINIZIONE DELLA C.D. “IPOTESI DI ACCORDO” e l’acquisizione del parere positivo da parte dei COMITATI DI SETTORE; LA TERZA FASE: LA CERTIFICAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI e LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL. LA QUARTA FASE: L’APPLICAZIONE DEL CCNL DI COMPARTO DAL MOMENTO DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE. LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. E’ UTILE SOLAMENTE A FINI DI PUBBLICITA’-NOTIZIA.
La seconda soglia di rappresentatività (ai fini della sottoscrizione del CCNL) L’Aran sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative, che le OO.SS. che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale del comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale.
La contrattazione collettiva integrativa (art. 40, d lgs. 165/01) Le p.a. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL.
La contrattazione collettiva integrativa: i soggetti “trattanti” I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono definite dal CCNL di comparto Il CCNL comparto Ministeri prevede che il contratto collettivo integrativo nell’unità amministrativa è stipulato in esito a una procedura negoziale in cui: 1) la delegazione trattante di parte pubblica è rappresentata dal dirigente preposto sulla base degli atti di indirizzo dell’organo di governo; 2) La parte sindacale è formata dalle RSU del personale e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL di comparto
Obbligo di conformità del contratto coll. integrativo ai vincoli e ai limiti previsti dal CCNL Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
(segue) La nullità delle “clausole difformi” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Le finalità della contrattazione coll. integrativa secondo la legge Art. 40, comma 3-bis: La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.
Il contratto collettivo nel P.I ha efficacia erga omnes?
Corte Cost. sent. 16.10. 1997, n. 309: efficacia del CCNL I contratti collettivi per i dipendenti pubblici non hanno efficacia generale per effetto di una previsione di obbligatorietà generalizzata, bensì…. in virtù del dovere di adempimento e di osservanza degli obblighi assunti con i CCNL o integrativi imposta alle P.A. dall’art. 40, comma 4, D.lgs 165/2001 (c.d. “vincolo indiretto”, senza pregiudizio per l’art. 39 Cost.)
L’ulteriore indice: il principio di parità di trattamento contrattuale La forza cogente che a questo punto si produce nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, a sua volta, la premessa per realizzare la garanzia della parità di trattamento contrattuale, affermata dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/01 e contestualmente rafforzata dall'ultima parte della norma stessa, che impone di assicurare "trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi".