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LE AGENZIE DI VIAGGIO. Introduzione. Chi fu l’inventore delle agenzie di viaggio?.
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LE AGENZIE DI VIAGGIO Introduzione
Chi fu l’inventore delle agenzie di viaggio? • Nel 1840 un tipografo inglese, Thomas Cook, impegnato nella lotta contro l’alcolismo, decise di organizzare, in occasione di un raduno contro l’alcolismo che si sarebbe tenuto a pochi km dalla sua città, un treno speciale accordandosi con la società che gestiva le ferrovie. L’iniziativa ebbe un successo superiore alle aspettative: da allora iniziò l’attività di Cook (avvantaggiato nella stampa dei primi depliant) oggi considerato l’inventore del viaggio organizzato.
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo • La prima disciplina organica risale al R.D.L. 2523/1936 che individuava le attuali agenzie di viaggio come “aziende che, dietro compenso, prestavano assistenza turistica ai viaggiatori”. • Per poter esercitare l’attività era necessario: • - premunirsi di regolare licenza di pubblica sicurezza che veniva rilasciata previo nulla osta dell’Ente provinciale per il turismo • - versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione a garanzie dei danni eventualmente causati a clienti
Segue….R.D.L.2523/1936 • Queste aziende erano distinte in 3 categorie: • -categoria A: uffici di viaggio e turismo, deputati a svolgere gran parte delle attività ( vendita biglietti; organizzazione viaggi isolati o per comitive; organizzazione di escursioni private o collettive per la visita delle città e dintorni; spedizione e ritiro bagagli; rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio a persone o cose; vendita di guide; assistenza ai clienti; emissione di ordinativi per alberghi, ecc.) • - categoria B: uffici turistici, i quali potevano svolgere soltanto un’attività di intermediazione nella vendita di viaggi e servizi organizzati da altri operatori turistici, nonché garantire escursioni e trasferimenti. • - categoria C: uffici di navigazione, che fornivano informazioni o biglietti di passaggio per i servizi di navigazione marittima interna o aerea.
Legge 1084/1977 • La nascita del turismo di massa ha indotto gli Stati europei a firmare la Convenzione di Bruxelles (1970) recepita dall’Italia con la L.1084 che ha regolamentato il contratto di viaggio (fino ad allora privo di disciplina normativa) e ha introdotto la definizione di organizzatore di viaggi (Tour operator = agenzia di viaggi che produce e organizza viaggi e soggiorni) e intermediario di viaggi(Retailer o travel agent o dettagliante puro = agenzia di viaggi che svolge esclusivamente attività di intermediazione, cioè si impegna a procurare in nome e per conto del cliente un viaggio o un soggiorno organizzato da altri soggetti). • Esiste anche una figura intermedia: il tour operator dettagliante, il quale produce, organizza e vende viaggi e soggiorni.
Legge 217/1983 • Art.9: definisce le agenzie di viaggio come “imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei suddetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti” secondo quanto previsto dalla L.1084/1977
Legge 135/2001 • Sono imprese turistiche le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a favore dei clienti, sia di incoming che di outgoing; e ancora, le imprese che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, assistenza e accoglienza turisti.
Requisiti professionali: • Conoscenza dell’amministrazione e dell’organizzazione delle agenzie di viaggio, di tecnica e legislazione turistica, di almeno 2 lingue straniere, accertati mediante esame di abilitazionealla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggi • Nulla osta dell’autorità di pubblica sicurezza che attesta la mancanza di condanne penali • Iscrizione al registro delle imprese • Versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare varia da Regione a Regione • Stipulazione di polizze assicurative che coprano eventuali danni arrecati ai clienti
Tour operator • Agenzia di viaggi che produce e organizza viaggi e soggiorni in tutti i dettagli: se si tratta di T.O. puro, i suoi prodotti saranno venduti da un’agenzia dettagliante; se, invece, il T.O. si occupa anche della vendita, ci troviamo di fronte a un T.O. dettagliante. • Si può distinguere tra Tour organizer (che organizza viaggi di gruppo o individuali esclusivamente su domanda: rischio minimo in quanto si vende un prodotto su apposita richiesta del cliente) e Tour operator (che propone sul mercato un prodotto realizzato in piena autonomia con rischi più importanti perché potrebbe non incontrare il gradimento dei clienti e non vendere).
Segue… tour operator • I tour operator possono essere a loro volta distinti in: • T.O. specializzati in servizi di outgoing (cioè organizzazione di viaggi e soggiorni all’estero) • T.O. specializzati in incoming (organizzazione di viaggi e soggiorni per stranieri nel territorio in cui opera) In pratica il T.O. organizza viaggi comprensivi di una serie di servizi fondamentali per il turista: partenza, trasferimenti, assistenza in loco, ecc. Per garantire questi servizi deve intrecciare numerosi rapporti giuridici e di fiducia con strutture e operatori presso la destinazione oggetto del pacchetto di viaggio e con gli addetti dei servizi di trasporto: fondamentale è il rapporto di fiducia.
IL TRAVEL AGENT • Nella maggior parte dei casi i T.O. si affidano alle agenzie di viaggio intermediarie (travel agent), le quali svolgono un’attività di intermediazione e commercializzazione di prodotti turistici non limitati ai soli pacchetti turistici creati dai T.O., ma anche ad una serie di altri servizi indispensabili quali la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Generalmente si tratta di piccole realtà aziendali che ricevono una commissione sul prodotto venduto: in pratica si stabiliscono delle percentuali che l’agenzia percepisce a titolo di compenso sia dal T.O. che dagli altri operatori dei quali venda i prodotti (vettori aerei, ferrovie, ecc.).
IL DIRETTORE TECNICO • E’ il responsabile di un’agenzia di viaggi, di cui può anche essere il titolare; egli presta la propria opera a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività. I suoi compiti variano a seconda delle dimensioni dell’agenzia. In un’agenzia medio-piccola gestisce i rapporti sia con il pubblico che con i rappresentanti dei tour operator, mentre se si tratta di dimensioni maggiori, intrattiene i rapporti con le compagnie fornitrici di servizi. • Se si tratta di un’agenzia autonoma, deve compilare il catalogo dei viaggi da offrire alla clientela e gestire i rapporti con il personale (assunzioni, licenziamenti, attribuzione di compiti, ecc.). Se si tratta invece di una grande catena di distribuzione, egli coordina il lavoro del personale e l’attività dell’agenzia. Avendo la responsabilità del personale egli deve essere sempre aggiornato sulle disposizioni legislative concernenti i contratti di lavoro del settore; inoltre deve essere in grado di programmare l’attività dell’agenzia e di valutarla in termini economici (deve essere in grado di verificare un bilancio, utilizzare il p.c., elaborare strategie di marketing ecc.)-
Segue… il direttore tecnico • Deve inoltre possedere capacità di contrattazione, vendita, pianificazione, organizzative e ideative. Sul piano personale deve essere in grado di valutare situazioni complesse e prendere decisioni importanti; deve avere buone capacità relazionali per gestire i rapporti con il pubblico, i dipendenti, i fornitori. Deve essere preciso e ordinato nel tenere la contabilità e possedere doti creative per elaborare strategie di marketing efficaci. Per diventare direttore tecnico è necessario conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione: si tratta di un’abilitazione nazionale e vi può partecipare chiunque abbia un diploma di scuola superiore, cittadino italiano che gode dei diritti civili e politici. L’esame si sostiene di fronte ad un’apposita commissione e consiste in una prova scritta e una orale; verte sulle seguenti materie: tecnica turistica, legislazione, geografia turistica, amministrazione e organizzazione di agenzia di viaggio e turismo.
Segue… il direttore tecnico • CAPACITA’ DIAGNOSTICHE: • Analizzare il bilancio dell’agenzia di viaggi • Interpretare le richieste dei clienti • Valutare i pacchetti di viaggio • CAPACITA’ RELAZIONALI • Rapportarsi in modo positivo con i clienti • Comunicare in modo chiaro ed efficace • Coordinare il personale • CAPACITA’ OPERATIVE • Proporre pacchetti di viaggi ai clienti • Dirigere il personale e l’attività dell’agenzia • Stendere il bilancio e controllare la contabilità • Compilare il catalogo dei viaggi
ESAME ABILITANTE • Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: • a) diploma di maturità; b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - laurea in scienze turistiche; - diploma universitario in materia turistica; - laurea breve in materia turistica; attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e avvenuto superamento dei relativi esami; - diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti: 1. istituti tecnici per il turismo; 2. istituti professionali per il turismo c) non aver riportato condanne penali.
S.C.I.A. • La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. Ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci. • In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIAdeve essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax).