40 likes | 190 Views
Comitato degli Iscritti FP CGIL OEI. Il CCNL ed i principali istituti contrattuali. I. Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione. ART. 36
E N D
Comitato degli Iscritti FP CGIL OEI Il CCNL ed i principali istituti contrattuali I Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. (IN EFFETTI IL LIMITE SETTIMANALE MEDIO E’ 48 ORE; IL LIMITE GIORNALERO E’ 12 ORE IN QUANTO DEVONO INTERCORRERE 11 ORE DI RIPOSO OGNI 24) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Comitato degli Iscritti FP CGIL OEI Il CCNL ed i principali istituti contrattuali I Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61 • www.wikilabour.it • http://www.cgil.it/CCNL/FP/Sanit%c3%a0/indice.pdf
Comitato degli Iscritti FP CGIL OEI Il CCNL ed i principali istituti contrattuali I Art. 7 Riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Comitato degli Iscritti FP CGIL OEI Il CCNL ed i principali istituti contrattuali I CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 5 Orario di lavoro ( OMISSIS) 7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell’ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 , può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata. (OMISSIS) … 9. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.