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  1. FUNZIONE FUNZIONE PUBBLICA PUBBLICA MEDICI CGILCGIL CAMPANIA CAMPANIA Contratto collettivo integrativo aziendale per l’area della dirigenza medica e veterinaria attuativo del ccnl 2002 - 2005 – parte normativa e 2002-2003 – parte economica

  2. Art. 1 Scopi e finalità Art. 2 Potocollo per l'esercizio di sciopero nell’azienda Art. 3 Contratto collettivo decentrato azienda ……… Art. 4 RELAZIONI SINDACALI Art. 5 Soggetti Sindacali Art. 6 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE Art. 7 Modelli del sistema di relazioni sindacali Art. 8 Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa – Modalità, tempi e procedure Art. 9 Materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa Art. 10 Composizione delle delegazioni trattanti Art. 11 Informazione Art. 12 INFORMAZIONE PREVENTIVA Art. 13 Forme di partecipazione Art. 14 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Art. 15 Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo Art. 16 Tavoli tecnici Art. 17 Pari opportunità Art. 18 Diritto di assemblea Art. 19 Referendum Art. 20 Diritto di affissione Art. 21 Locali ed attrezzature per riunioni ed attività sindacali Art. 22 Tutela dei Dirigenti Sindacali Art. 23 Elezione R.S.A. Art. 24 MOBILITA’ Art. 25 ACCORDI DI MOBILITA’ PER ESUBERO Art. 26 ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI Art. 27 Servizio di Guardia Art. 28 Pronta disponibilità Art. 29 Copertura assicurativa Art. 30 Formazione ed ECM Art. 31 La verifica e valutazione dei dirigenti Art. 32 I Fondi Aziendali Art. 33 Fondo art. 54 del CCNL 2002/2005 Art. 34 Fondo art. 55 del CCNL 2002/2005 Art. 35 Fondo art. 56 del CCNL 2002/2005 Art. 36 Fondo art. 57 del CCNL 2002/2005 Art. 37 Norma di rinvio Indice

  3. Art. 1 – SCOPI E FINALITA’ Il presente contratto è diretto a favorire il processo di rinnovamento in corso nell’Azienda, finalizzato alla crescita qualitativa della prestazione sanitaria resa all’utenza ed al miglioramento dell’efficienza dei servizi, attraverso la valorizzazione della professionalità dei dipendenti correlata al miglioramento della qualità dei servizi, l’armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il rapporto di lavoro anche con riguardo alla nuova natura privatistica, la razionalizzazione della struttura retributiva, la produttività correlata agli obiettivi aziendali. Il contratto è altresì orientato ad affermare i seguenti principi: • la valutazione dell’attività prestata quale diritto di ogni dipendente al riconoscimento dei risultati raggiunti con il proprio lavoro nonché alla valorizzazione delle proprie qualità potenziali ed allo sviluppo della propria professionalità; • la responsabilizzazione dei dirigenti medici nella gestione degli istituti economico-normativi che rientrano nella retribuzione flessibile, nel pieno rispetto dei criteri fissati nel presente contratto; • la garanzia dell’obiettività dei giudizi espressi attraverso procedure trasparenti, continuative e sistematiche basate su criteri e parametri predefiniti ed uniformi per tutti i valutatori; • l’opportunità di utilizzare gli strumenti offerti dal CCNL contestualmente ed in modo integrato e di investire, quindi, tutte le risorse disponibili al fine di favorire il processo di aziendalizzazione attraverso l’applicazione di regole uniformi nel rapporto di lavoro, la razionalizzazione della retribuzione, nel rispetto dei limiti posti dal contratto nazionale, l’attribuzione dei compensi incentivanti e la valorizzazione delle professionalità e delle responsabilità.

  4. Art. 2 – PROTOCOLLO PER L'ESERCIZIO DI SCIOPERO NELL’AZIENDA Fermo restando i dispositivi di cui alla legge 146/90, Azienda e OO.SS. firmatarie adottano il presente protocollo che è parte integrante del contratto aziendale. Le parti concordano che premessa indispensabile e pregiudiziale per l'ammissione delle OO.SS. alla contrattazione aziendale è l'adozione e la sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione dell'esercizio delle azioni di sciopero accettato dalle parti ed esigibile a livello aziendale. 1. PREAVVISO Il tempo di preavviso è fissato in giorni 10 per il primo sciopero della durata non superiore a 24 ore proclamato da ogni singola OO.SS.. 2. SERVIZI ESENTATI Sono individuati quali servizi esentati: - Assistenza d’ urgenza; - Servizi di guardia H24; - Le attività connesse con le funzionalità previste dall'art. 1 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 3. PRESCRIZIONE GENERALE L'adesione allo sciopero deve essere comunicata, con cinque giorni di anticipo, alla Direzione Sanitaria e comporta la trattenuta della giornata lavorativa secondo la normativa di legge a carico degli aderenti allo stesso. L'inoltro di notizia alla Direzione Sanitaria Aziendale spetta al Direttore del Dipartimento. Chi non comunica l'adesione allo sciopero è tenuto a svolgere l'attività ordinaria.

  5. In caso che allo sciopero abbia aderito un numero tale da impedire l'ordinaria attività, sono sospesi i ricoveri e gli interventi operatori di elezione o programmati così come l'attività ambulatoriale e/o diagnostica (compresi i prelievi), l'attività di Day-Hospital e Domiciliare, fatta salva l'efficacia delle procedure di "comando in servizio" di cui al successivo punto 4.. Il personale dei "Contingenti minimi" è a disposizione sul proprio posto di lavoro esclusivamente per le urgenze. 4. CONTINGENTI DI PERSONALE Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili di cui al punto 3 ("minimi di servizio"), va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. I Dipartimenti formuleranno quindi tali contingenti minimi di dirigenti in servizio, con ratifica della Direzione Sanitaria Aziendale. In caso di sciopero, l'Azienda rende specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima) comunicazione all'utenza con avvisi nei Presidi Ospedalieri e attraverso i media. L'Azienda rende pari informazione in caso di revoca dello sciopero: appositi spazi vanno predisposti negli spazi aperti al pubblico dei Presidi Ospedalieri e in tutti i servizi a disposizione delle OO.SS. e dell'Ente per le comunicazioni all'utenza. L'Azienda indica nei propri comunicati i servizi disponibili con le relative modalità di funzionamento. Estende inoltre la comunicazione per le vie istituzionali alle autorità competenti e interessate.

  6. Il personale che non aderisce allo sciopero è a disposizione per la mobilità con precedenza all'interno del servizio di appartenenza. In caso di presenza superiore ai minimi, il personale "comandato" può lasciare il servizio. L'attivazione di mobilità è successivamente comunicata alle OO.SS. a cura del Dipartimento che l'ha disposta con specifica nominativa degli interessati, elencati per qualifica, sede di appartenenza ed eventuale destinazione utilizzata. Le Associazioni del Volontariato convenzionato nonché i parenti e i visitatori dei cittadini degenti hanno libero accesso ai reparti per tutta la durata delle agitazioni. La Direzione Sanitaria Aziendale e i Dirigenti di Dipartimento curano di concerto la garanzia dei servizi minimi. Le procedure di "Comando in servizio" dei contingenti minimi vengono espletate dal Direttore Sanitario e dai Dirigenti di Dipartimento a livello decentrato. Il personale "comandato" viene preavvisato con apposito ordine di servizio almeno quattro giorni prima ed è scelto esclusivamente tra il personale previsto in servizio nella giornata e nel turno. Con comunicazione formale è possibile la sostituzione tra "comandati" e "volontari" previo accordo tra gli interessati. L'elenco del personale "comandato" è comunicato alle OO.SS. 48 ore prima dello sciopero. Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme stabilite dall’accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 50 del 28 febbraio 2002. Il presente protocollo è a disposizione dell'Utenza e delle autorità istituzionali. Viene pertanto affisso in tutti i posti di lavoro e le sedi di servizio aperte al pubblico della Azienda.

  7. Art. 3 – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATOAZIENDA Il presente contratto, stilato in riferimento alle materie ed agli istituti previsti dal CCNL 2002-2005, è strumento indispensabile per stabilire coerentemente, tra le parti, le materie e gli indirizzi e le scelte conseguenti riferite all’art. 5 e quant’altro è rimandato alla trattativa decentrata. Preventivamente si stabilisce: la disponibilità finanziaria secondo quanto stabilito dal CCNL la “comunicabilità” tra fondi i vari fondi annualmente devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili negli specifici fondi sono temporaneamente utilizzati nel fondo della retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnati ai fondi di provenienza a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo.

  8. Art. 4 – RELAZIONI SINDACALI 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dirigenti medici e veterinari al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione al perseguimento dei fini pubblici ai quali l’ Azienda è preordinata. • La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti. A tal fine si rende opportuno definire, con maggiore precisione, il quadro delle relazioni sindacali delineato dal CCNL.

  9. Art. 5 – SOGGETTI SINDACALI 1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione sono: A) A livello Aziendale: Le rappresentanze sindacali Aziendali (R.S.A.) dellArea contrattuale medica e veterinaria, elette ai sensi della legge 300; B) A livello territoriale: Gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali territoriali rappresentative previste dai rispettivi CCNL vigenti. 2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono quelli previsti dal CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998 3. Tutte le comunicazioni relative agli istituti contrattuali sono inviate alle OO.SS. Territoriali presso le loro Sedi. 4. Rispetto alle R.S.A., tutte le comunicazioni di cui al comma precedente sono inviate ai singoli componenti. 6. L’informativa di cui ai successivi articoli è inviata: Ai componenti R.S.A.; Alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL;

  10. 7. L’Azienda costituisce con atto formale del suo Direttore Generale l’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI (U.R.S.), ne indica la sede, ne definisce la dotazione organica fornendolo dei necessari supporti tecnologici e informatici e ne nomina il Funzionario Responsabile. 8.L’U.R.S. fornisce nelle forme meglio definite nel presente accordo le “informazioni” preventive e successive, convoca le OO.SS. in sede negoziale o tecnica, cura l’archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni aziendali miste e periferiche, coadiuva la delegazione trattante di parte aziendale ad ogni livello, trasmette alle strutture dell’Ente disposizioni, accordi e normative inerenti il CCNL . 9. I componenti dell’U.R.S. a qualsiasi livello, non possono rivestire cariche esecutive e direttive sindacali. 10. Le OO.SS. forniscono all’U.R.S. i nominativi dei propri delegati al ritiro di ogni materiale.

  11. Art. 6 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. La Azienda e le OO.SS. riconoscono due livelli di contrattazione aziendale: • centrale; • periferica. 2. La contrattazione centrale individua punti e argomenti espressamente demandati alla definizione contrattuale periferica. 3. Sono ambiti di contrattazione periferica i Presidi Ospedalieri, i Distretti Sanitari e i Dipartimenti con le articolazioni che gli stessi prevederanno. 4. I Dirigenti delle articolazioni organizzative di cui al punto 3. individuano la propria delegazione trattante ed esercitano anche eventuale delega per materie inerenti singole Unità operative.

  12. Art. 7– Modelli del sistema di relazioni sindacali 1. Le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli: a) contrattazione collettiva decentrata integrativa; b) informazione; c) concertazione; d) consultazione; e) forme di partecipazione; f) interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo; g) tavoli tecnici.

  13. Art. 8 – Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa – Modalità, tempi e procedure • La contrattazione decentrata integrativa si svolge unicamente sulle materie espressamente demandate a livello locale dai rispettivi CCNL vigenti. • Il contratto collettivo decentrato integrativo per ciascuna area contrattuale ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. • Ciascun contratto collettivo decentrato integrativo di cui al punto 1 conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi. • Prima dell'avvio della contrattazione integrativa decentrata, devono essere messi a disposizione dei soggetti sindacali i dati riferiti: • al conto annuale della spesa del personale dell’anno precedente; • al personale in servizio per macrostruttura ; • all’andamento degli istituti contrattuali a carattere economico. • Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto stabilito dal CCNL vigente. Esso deve rispettare i vincoli risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

  14. A seguito delle stipula del CCNL nazionale, l'Azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro il periodo previsto dalla data di stipulazione dello specifico CCNL. La convocazione della delegazione trattante è disposta dal presidente la delegazione entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme contrattuali, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo particolari casi d’urgenza, nel qual caso, la convocazione stessa deve essere disposta con preavviso almeno di 48 ore. • La convocazione viene effettuata inviando una comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, ai soggetti sindacali abilitati alla contrattazione decentrata integrativa presso le rispettive sedi. Nel fissare la data delle convocazioni il presidente può tenere conto, nel limite del possibile e se preventivamente informato, di impegni sindacali ritenuti rilevanti. • Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; eventuali successive modifiche degli stessi sono tempestivamente comunicate ai soggetti interessati. • Di ogni seduta viene redatto un verbale di sintesi degli argomenti trattati e delle eventuali decisioni adottate, letto ed approvato nella successiva riunione. • Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, alla fine dell'incontro è fissata la data dell'incontro successivo. • Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli comportamentali, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali riferibili alle materie oggetto del confronto tra le parti durante i primi 30 giorni di trattativa se questa non viene interrotta. • Decorsi trenta giorni, prorogabili di comune accordo, ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riprendono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

  15. Una volta raggiunto l'accordo sulle materie oggetto della trattativa, le parti stipulano la preintesa di contratto. Qualora l’accordo non venga raggiunto, o venga raggiunto un accordo parziale, ovvero siano dissenzienti alcune OO.SS., viene redatto un verbale che rappresenti la posizione delle parti, esplicitando le posizioni di dissenso e le relative motivazioni. • Gli accordi stipulati, sia a livello di delegazione centrale che a livello articolato interno, di cui all’art.5 del presente testo, sono da considerarsi vincolanti per le parti, con efficacia erga omnes, quando risultano sottoscritti dai rappresentanti della delegazione di parte pubblica, dai rappresentanti aziendali (R.S.A.) e dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria, firmatarie del CCNL, rappresentative a livello aziendale almeno del 51%. • Entro 5 giorni dalla firma, il presidente la delegazione invia la preintesa al Collegio dei revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio e con gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. • Trascorsi 15 giorni senza rilievi (ovvero anche prima qualora la struttura di cui al punto precedente si esprima positivamente) il Direttore Generale autorizza il presidente la delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto decentrato integrativo che acquista, così, immediata efficacia. • L’Ufficio Rapporti con le OO.SS., trasmette i contratti sottoscritti ai Settori competenti che ne curano l’attuazione con modalità e tempi tali da garantirne l’effettiva realizzazione. • Entro 5 giorni dalla definitiva sottoscrizione il contratto decentrato integrativo viene trasmesso all’ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. • Su richiesta dei sottoscrittori dell’accordo saranno attivate specifiche sessioni delle delegazioni trattanti per la verifica sui tempi, contenuti e modalità di applicazione dei singoli istituti contrattuali.

  16. Art. 9 – Materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa • In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; B) criteri generali per: • 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; • 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997; • la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale; • le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;

  17. Lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 comma 4. C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’ aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti; G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati. • Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettere b) ed i).

  18. Art. 10 – Composizione delle delegazioni trattanti 1. Le delegazioni trattanti sono così composte : Parte pubblica: Il Direttore Generale o un suo delegato; Il Direttore Amministrativo; Il Dirigente SGRU; Il Dirigente ………………………... Parte sindacale: dai Rappresentanti Sindacali Aziendali – Area Medica e veterinaria; dai componenti di ciascuna delle OO.SS. di categoria (territoriali) firmatarie del CCNL che siano rappresentate nell’ambito aziendale. 2. La designazione dei componenti la delegazione trattante di parte pubblica, l’individuazione tra gli stessi del presidente e la formalizzazione dei componenti la delegazione trattante di parte sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma, viene effettuata con Deliberazione del Direttore Generale. 3. L’Ente, in sede di contrattazione, potrà avvalersi dell’assistenza dell’ARAN.

  19. Art. 11 – Informazione 1. Tutte le comunicazioni relative agli istituti contrattuali sono inviate alle OO.SS. presso le loro sedi. Rispetto alle R.S.A., tutte le comunicazioni di cui al comma precedente sono inviate ai singoli componenti; 2. L’ informativa è inviata: Ai componenti R.S.A.; - Alle OO.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L.; 3. L'Amministrazione informa tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti prodotti, con particolare riferimento a quelli di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione nei confronti dei singoli componenti R.S.A. dovrà riguardare anche gli atti riguardanti il personale prodotti dai Direttori responsabili delle macrostrutture Aziendali. In tal senso, le parti convengono che ai fini delle relazioni sindacali, per macro strutture si intendono: La Direzione Generale; La Direzione Amministrativa; La Direzione Sanitaria; I Presidi Ospedalieri; I Distretti sanitari; I Dipartimenti I ………………………………;

  20. 4. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno trimestrale ed in ogni caso in presenza di: • iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; • iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; • eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 5. L'informazione è, di norma, preventiva. Essa attiva, tra l’altro la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa. L’informazione è preventiva anche sugli atti deliberativi o disegni di legge relativi al personale ed all’organizzazione.

  21. 6. Sugli atti di gestione di valenza generale adottati dall’Azienda (ivi compresi i relativi risultati) ove non vi sia stata informazione preventiva, l'informazione successiva si attua, di norma, mediante almeno un incontro trimestrale tra l'Amministrazione e i soggetti sindacali abilitati alla contrattazione, attivato su richiesta di questi ultimi. 7. Per rendere agevole l'attività di informazione dei soggetti sindacali, l'Amministrazione si impegna a consentire, quando le condizioni tecniche lo permetteranno, l'uso della rete informatica. A partire da quel momento la trasmissione degli atti ai soggetti sindacali di cui all’art. ….. verrà assicurata attraverso l'invio degli stessi mediante posta elettronica. 8. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. ……, ricevuta l'informazione può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

  22. 9. In occasione della definizione del bilancio dell'Ente, l’Ufficio Rapporti con le OO. SS., invia ai soggetti sindacali di cui all’art. …., la documentazione ricevuta dal Settore competente riguardante i capitoli di spesa per il personale. • 10. L'Amministrazione informa i soggetti sindacali sulla definizione della macrostruttura (modello organizzativo a livello di Ente), dopo aver messo a disposizione la relativa documentazione e prima dell'adozione dell’atto da parte della Direzione Generale. Gli esiti dell'incontro sono riportati in apposito verbale. • 11. Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi e di garantire una corretta formulazione delle valutazioni individuali, l'Amministrazione si impegna affinché i dirigenti diano adeguata comunicazione ai dipendenti dei diversi Settori degli obiettivi agli stessi assegnati.

  23. Art. 12 – Informazione preventiva A) Formano materia di informazione preventiva i criteri generali relativi a: • affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; • articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; • sistema di valutazione dell’attività dei dirigenti; • modalità di formazione dei fondi di cui all’ articolo 1; • articolazione dell’ orario di lavoro e dei piani per assicurare le emergenze; programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; • misure per favorire le pari opportunità; • piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;sperimentazioni gestionali; • tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;organizzazione del lavoro. L’informazione scritta viene resa dall’Ente alle OO.SS. sottoforma di comunicazione la cui natura preventiva esclude l’emanazione contestuale di atti impositivi, delibere e/o disposizioni immediatamente esecutive. Ricevuta l’informazione ogni OO.SS. può attivare le procedure di cui all’art. 6 punto B del CCNL (Concertazione) e per le materie ivi contemplate.

  24. Resta inteso che ogni convocazione viene contestualmente fatta a tutte le OO.SS. firmatarie il presente accordo. La Concertazione si svolge entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude tassativamente entro 30 giorni dalla data della richiesta. La Consultazione (art. 6 punto C del CCNL) delle OO.SS. è obbligatoria sugli atti inerenti organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compreso quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche. B) L’informazione successiva riguarda le materie contemplate nell’ articolo 6 del CCNL e con le modalità ivi previste.

  25. Art. 13 – Forme di partecipazione A supporto delle relazioni sindacali e per l'approfondimento di specifiche problematiche possono essere costituite commissioni bilaterali e paritetiche, con il compito di raccogliere dati, elaborare proposte ed acquisire elementi tecnici, organizzativi e di conoscenza utili alle parti per istruire i successivi confronti. Tali commissioni non hanno funzioni negoziali e non sostituiscono gli altri modelli di relazioni sindacali. I componenti delle commissioni sono in numero di …… per la parte pubblica e ……. per la parte sindacale, di cui …… designati dalle OO.SS. rappresentative e … designati dalla R.S.A. Le convocazioni delle commissioni possono avvenire anche verbalmente, telefonicamente, via fax quando l'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali. Tali convocazioni, con il relativo ordine del giorno e l'elenco dei singoli partecipanti, sono comunicate all’Ufficio Rapporti con le OO.SS. per le successive operazioni di certificazione della presenza. La partecipazione alle commissioni, data la natura tecnica delle stesse, è numericamente contenuta ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, limitatamente al numero degli effettivi partecipanti. Vengono costituite non meno di quattro commissioni bilaterali permanenti per la presente area contrattuale, con compiti e funzioni individuate dai soggetti negoziali, le quali restano in carica per la durata della vigenza del presente protocollo.

  26. Art. 14 – Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è invitato nelle sedute di delegazione trattante quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali relative all’avvio di adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità. Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla delegazione trattante. Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dai C.C.N.L. vigenti relativi alle molestie sessuali.

  27. Art. 15 – Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo • In analogia a quanto disposto dall'art. 49 del d.lgs.165/2001, quando insorgono controversie sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo delle rispettive aree contrattuali, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. • Per il fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento ai problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. • La procedura si attiva su richiesta della parte pubblica, di un’organizzazione sindacale rappresentativa ovvero di un terzo dei componenti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e deve concludersi nel termine di 15 giorni che decorre dalla data della prima riunione. • L'eventuale accordo stipulato sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato. • Qualora i soggetti di cui al comma 3 non addivengano ad un accordo sull'interpretazione autentica e la clausola controversa abbia connessioni con le previsioni del CCNL vigente, gli stessi possono richiedere alle parti sottoscrittrici del contratto nazionale l'interpretazione autentica della clausola del contratto nazionale.

  28. Art. 16 – Tavoli tecnici Per l’esame di questioni di particolare rilievo il presidente la delegazione trattante, d’intesa con i soggetti negoziali della presente area negoziale, può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali di cui all’art. 4, nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale e 4 delegati designati R.S.A.. Le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate nella successiva riunione delle delegazioni trattanti per l’assunzione delle eventuali decisioni negoziali. Qualora la discussione degli argomenti oggetto della riunione non sia portata a termine ovvero sia rinviata, alla fine dell’incontro è fissata la data dell’incontro successivo. Per ogni riunione è redatto un apposito verbale dal quale risultino le posizioni emerse durante la stessa.

  29. Art. 17 – Pari opportunità 1. L’Azienda garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e nel trattamento del personale sul luogo di lavoro. 2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa delle rispettive aree contrattuali. 3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2 sono oggetto di informazione preventiva e concertazione secondo le procedure previste nei rispettivi CCIA. 4. La delegazione trattante invita il Comitato per le Pari Opportunità quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti le tematiche delle pari opportunità ed in particolare le tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive al fine di conseguire condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi, per un reale equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento delle posizioni organizzative. 5. Fatti salvi i compiti ed il ruolo del Comitato Pari Opportunità, è dovere dell’Amministrazione, sentito il Comitato stesso o su sua proposta, eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo che pregiudichi la possibilità di carriera delle dipendenti, la loro formazione ed aggiornamento professionale, promuovendo e sperimentando moduli organizzativi che permettano alle donne di far fronte agli impegni di lavoro senza appesantire gli oneri familiari. 6. Alle donne che usufruiscono delle aspettative per maternità e, comunque, ai dipendenti che usufruiscono dei congedi parentali, al rientro in servizio, deve essere garantito il mantenimento della posizione organizzativa lasciata per il congedo ovvero l'attribuzione di responsabilità di struttura equivalente.

  30. Art. 18 – Diritto di assemblea • In base a quanto previsto in materia contrattuale, i dipendenti della presente area contrattuale hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. • Le assemblee, che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai titolari delle organizzazioni rappresentative di categoria appartenenti al comparto Sanità. • La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto alle direzioni delle macro strutture Aziendali almeno 3 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Tali strutture provvederanno a darne notizia ai Settori interessati. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero sia la convocazione urgente di assemblee, sia l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data di assemblea sono comunicate, per iscritto, ai soggetti di cui all’art. 4 promotrici, dallo stesso Settore, almeno 24 ore prima della data fissata per l’assemblea. • Qualora risulti impossibile la messa a disposizione di un locale ubicato in una delle sedi Aziendali la convocazione dell'assemblea può essere autorizzata presso una sede esterna, facilmente raggiungibile dai dipendenti interessati, messa a disposizione dall'Amministrazione con oneri a carico della stessa. • Al termine dell'assemblea i promotori devono comunicare alla macro struttura di riferimento e per il suo tramite, all’Ufficio con le OO.SS, la durata effettiva della stessa.

  31. Art. 19 – Referendum • Ai fini del computo del limite delle 12 ore pro capite per l'esercizio del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, non è preso in considerazione il tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'assemblea. • Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate. • Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. • I responsabili delle macro strutture, ricevuta la comunicazione della convocazione dell'assemblea, garantiscono, secondo le modalità ritenute più opportune, una massima e celere diffusione dell’informazione. L'Amministrazione consente lo svolgimento, nelle sedi delle sue strutture amministrative, di referendum, sia generali che per categoria, indetti dai soggetti sindacali di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), su materie inerenti l'attività sindacale. Hanno diritto di partecipare a tali referendum tutti i dirigenti appartenenti alle strutture amministrative e/o alle categorie interessate.

  32. Art. 20 – Diritto di affissione • I soggetti sindacali di cui all'art. 4 comma 1, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre presso le macro strutture aziendali, in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno di ogni sede lavorativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Art. 21 – Locali ed attrezzature per riunioni ed attività sindacali • Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione ha l’obbligo di mettere a disposizione dei soggetti sindacali di cui all’art. 4, permanentemente e gratuitamente, l'uso continuativo di un locale idoneo e adeguatamente attrezzato per consentire l'esercizio delle loro attività. • Per le macro strutture aziendali i Direttori responsabili delle stesse si impegnano a mettere a disposizione dei soggetti sindacali un locale idoneo per le loro riunioni.

  33. Art. 22– Tutela dei Dirigenti Sindacali • I dirigenti dei soggetti sindacali di cui all’art. 4 non possono essere trasferiti in sede diversa da quella di assegnazione se non previo nulla osta rilasciato dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e dalla R.S.A., ove il dirigente ne sia componente. • Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. • I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti ad alcuna subordinazione gerarchica stabilita dalle norme e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili dalla categoria rivestita. • Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al CCNQ.

  34. Art. 23 – Elezioni RSA • La disciplina e le modalità per l'elezione dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) sono definite dall’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali Aziendali per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998 e successive modificazioni. • I Servizi competenti dell‘ Azienda mettono a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dirigenti aventi diritto al voto nelle singole unità lavorative e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

  35. Art. 24 – Mobilità (Art. 16 del C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA) A) Mobilità interna • Nell'attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto. • La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000. • Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.

  36. La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione provvisoria. • Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8. • Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da questo definite nell'art. 4, comma 2, lettera F. • Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ. • Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l'art. 81 del D.P.R. 384/1990. L'articolo si applica dall'entrata in vigore del presente contratto.

  37. B) Mobilità d’Ufficio • Qualora vi siano esigenze di servizio tali da dover procedere a trasferimenti di dipendenti senza che vi siano domande, l’Amministrazione procederà alla mobilità d’ufficio. • La mobilità d’ufficio rientra nel potere organizzativo dell’ Azienda, che dovrà usare le graduatorie attive. Ciascun trasferimento rientrante nella suddetta fattispecie dovrà essere provvisorio ed avvenire con atto motivato. • Qualora si renda necessaria, senza che ci siano domande di trasferimento, attivare la modalità d’ufficio, si procederà secondo i seguenti criteri: • individuazione delle posizioni funzionali e qualifiche soggette a mobilità; • individuazione del o dei presidi, dipartimenti ecc. da dove è possibile trasferire i dipendenti. Tale individuazione sarà immediatamente comunicata alle OO.SS.; • tra il personale rientrante nelle fattispecie sopra individuate si procederà a stilare graduatoria formata con gli stessi criteri individuati per la mobilità volontaria e i trasferimenti avverranno partendo dall’ultimo classificato; • anche in questo caso il trasferimento sarà provvisorio ed avverrà con atto motivato. Tale atto sarà tempestivamente comunicato alle OO.SS.; • il dipendente trasferito ai sensi del presente punto avrà il diritto di precedenza per il rientro nella sede di provenienza in caso di graduatoria di mobilità ordinaria. • Le parti si impegnano ad attivare una Commissione Paritetica per la periodica verifica dei processi di mobilità o a seguito di specifica richiesta di una delle parti contraenti. Tra le competenze è prevista la verifica di particolari situazioni che rendono necessario derogare da alcuni criteri sopra descritti: • quanto previsto dal punto 2.4 comma 2 in relazione a situazioni di trasferimento che per pregiudizio di servizio hanno superato i 90 giorni di sospensione; • deroghe alle graduatorie relative al punto 2.3 per particolari situazioni professionali o per particolari caratteristiche del posto da occupare.

  38. Art. 25 – ACCORDI DI MOBILITA’ PER ESUBERO • La materia è congiuntamente disciplinata dagli art. 31, 32 e 33, comma 4, del CCNL dic. 1996. • I presenti accordi possono essere stipulati: • per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; • dopo tale evento, per evitare i trasferimenti d’ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità. • Per tutto quanto non previsto dal CCNL si applica l’art. 7 del presente • contratto aziendale.

  39. Art. 26 – ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI • L’orario settimanale di lavoro complessivo per i medici viene stabilito in 38 ore settimanali. Di tali ore, 34 costituiscono il monte da dedicare alle attività assistenziali e allo svolgimento delle attività gestionali, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento obbligatorio, correlate all’incarico affidato. • 4 ore sono invece destinate ad attività non assistenziali quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.. • Ai sensi dell’art. 14 comma 5 del CCNL, di queste 4 ore l’Azienda può utilizzare n.30 minuti settimanali, per un totale massimo di 26 ore annue, per il perseguimento di obiettivi assistenziali, in primo luogo per ridurre le liste di attesa. • Ai sensi dello stesso articolo comma 6, ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’Azienda, sulla base delle apposite linee guida regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55 (Tipologie di attività libero-professionale), comma 2 del CCNL del 8/6/2000, con tariffa oraria di 60,00 euro lordi. • Per gli odontoiatri la riserva di ore per attività non assistenziale è di due ore. • La riserva di 4 ore destinata ad attività non assistenziale o cumulata in ragione d’anno in equivalenti di 30 giorni che si sommano agli 8 previsti dall’art 23, comma 1.

  40. Va precisato: • che deve trattarsi di presenza effettiva in servizio, soggetta ai procedimenti di rispetto previsti per l’orario di lavoro, se l’aggiornamento è svolto all’interno del presidio di appartenenza; • che se svolto fuori dalla cinta oraria del presidio deve essere certificato secondo modalità oggettive per le quali si indicano le seguenti norme di indirizzo generale: • per ricerche bibliografiche, revisione e commenti della letteratura medica, discussioni cliniche e sanitarie, uso di nuove apparecchiature: relazione o idonea documentazione dell’attività svolta da consegnare al dirigente dell’unità operativa di appartenenza; • per frequenze strutture sanitarie pubbliche: idonea documentazione o certificazione rilasciata dal Direttore sanitario o dal dirigente del servizio o unità operativa interessata; • che l’attività da effettuarsi nelle citate ore devono rientrare in un programma, nel quale devono essere anche individuate le sedi in cui le attività stesse devono svolgersi. In tale programma può essere prevista la frequenza di scuole di specializzazione o corsi per il conseguimento di titoli abilitanti o di studio, nonché l’utilizzo di ore e/o giorni per preparare a sostenere prove di esame, comprese quelle di accesso alle funzioni di direttore di struttura complessa. Le modalità con le quali i dirigenti assicurano ed articolano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, nonché le modalità con le quali vengono utilizzate le ore per l’aggiornamento saranno oggetto di una specifica sessione negoziale, il cui verbale d’accordo sarà considerato parte integrante del presente CCIA.

  41. Art. 27 – Servizio di guardia La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e cioè all’interno delle 34 ore legate alle attività assistenziali. Una specifica sessione negoziale da effettuarsi a seguito dell’emanazione delle Linee Guida regionali di cui all’art. 9 comma 1 lettera g) del CCNL 2002/2005, dovrà definire la problematica, con particolare riferimento ai seguenti punti: • I criteri e le modalità di svolgimento dei servizio di guardia svolto all’interno del normale orario di lavoro; • I criteri e le modalità di svolgimento dei servizio di guardia svolto con il ricorso al lavoro straordinario; • I criteri e le modalità di svolgimento dei servizio di guardia svolto con finanziamenti del bilancio aziendale ad € 480 per turno notturno

  42. ALLEGATO N. 2 In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: • ostetricia, pediatria con neonatologia; • unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc); • attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18.

  43. Art. 28 – Pronta disponibilità • Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. • Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. • Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. • La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata, di norma come lavoro straordinario. • Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. • Una specifica sessione negoziale da tenersi a seguito delle linee guida regionali di cui all’art. 9, comma 1 lettera g), definirà i criteri e le modalità di attuazione della pronta disponibilità, ivi compresa la possibilità di integrare l’indennità di turno con quote economiche dello specifico fondo .

  44. Art. 29 – Copertura assicurativa • L’ azienda garantisce una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. • L’Azienda provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nel bilanco, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. • L’ azienda si impegna ad attivare sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. • Al fine di favorire tale processo l’ azienda si impegna a convocare una specifica sessione negoziale sulla problematica di cui al presente articolo, i cui atti saranno parte integrante del presente CCIA.

  45. Art. 30 – Formazione ed ECM • L'azienda garantisce l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale. • Nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati l’azienda non intraprende iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto. • Sono fatte salve le cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.

  46. La formazione deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti. • La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 2002/2005. Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro. • Sarà compito dell’Azienda predisporre uno specifico Regolamento da “Concertare” con le OO.SS. di categoria per la gestione dei piani annuali di formazione ed aggiornamento dei Dirigenti dell’Area Medica e Veterinaria, avendo particolare riguardo ai punti riguardanti la costituzione ed utilizzo del fondo per il finanziamento dell’istituto, il cui ammontare non potrà essere inferiore alla sommatoria dell’1% del monte salari 2003 della specifica area contrattuale ed al 5% degli introiti derivanti dalle prestazioni libero professionali, nonché le modalità ed i criteri per accedere all’istituto stesso.

  47. Art. 31 – La verifica e valutazione dei dirigenti • La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. • L’azienda, tenuto conto dell’Atto aziendale e dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilisce, mediante uno o più regolamenti redatti di concerto con le OO.SS., le modalità con le quali avvengono i processi di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, la graduazione delle funzioni, nonché il processo di valutazione dei dirigenti stessi, ivi compresi gli Organismi di verifica impiegati. • L’istituendo Regolamento dovrà essere allegato il presente CCIA, del quale sarà parte integrante. • La graduazione delle funzioni dirigenziali nell’utilizzo delle risorse, dovrà tener conto delle tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Regionale inerente la perequazione dei fondi aziendali. • Il sistema di valutazione previsto dal presente CCIA, deve essere attuato a regime entro il 2005.

  48. Art. 32 – I fondi aziendali • Una specifica sessione negoziale, da tenersi entro il mese di gennaio 2006, dovrà definire la determinazione dei fondi aziendali, sia in riferimento al CCNL 2002-2005, sia riguardo ai valori minimi dei fondi riportati dagli allegati alla delibera della G.R. di perequazione dei fondi ai sensi dell’ex Art. 7.

  49. Art. 33 – Fondo art. 54 del CCNL 2002/2005 (ex art. 50 CCNL 1998/99 e art. 9 del CCNL 2000/01)Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa. • A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall’art. 41 del CCNL, detto fondo è decurtato: • per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione portata sulla retribuzione fondamentale; • Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo dell’art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi. • Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione dell’art. 12 comma 2 e dell’art. 43 rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell’art. 58 comma 2.

  50. Art. 34 – Fondo art. 55 del CCNL 2002/2005 (ex art. 51 CCNL 1998/99 e art. 10 del CCNL 2000/01)Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. • Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’ 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001. • A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue: • € 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL); • € 4,42 mensili ( art. 52 del presente CCNL); • € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario. • Gli incrementi di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse economiche regionali indicate nell’art. 57 del CCNL, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1. • A decorrere dall’1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all’entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.

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