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La competenza amministrativa del TM. Differenza tra amministrazione e giurisdizione. Previsioni normative. R.D. 1404/34 Art. 25 (misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere)
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La competenza amministrativa del TM Differenza tra amministrazione e giurisdizione
Previsioni normative R.D. 1404/34 Art. 25 (misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere) Art. 25 bis (minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale), introdotto dalla legge 269/98 Art. 26 (misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole)
Art. 25 Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.
Art. 25bis Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza
Ratio della previsione Trattasi di misure di rieducazione, aventi un duplice obiettivo: • Garantire il diritto all’educazione anche dei ragazzi “difficili” • Prevenire forme di devianza minorile
Alle origini… La prevenzione ante delictum Il RDL 1404/34 Art. 25 “assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi “ “Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamento e appaia bisognevole di correzione morale…”
I dubbi della dottrina Mancato rispetto del principio di legalità e del principio di giurisdizione Misure giurisdizionali non di natura penale ma amministrativa, tendendo a prevenire una condotta contraria non alla legge penale ma alla morale (Nuvolone)
Prassi dei tribunali minorili Decreti non motivati (simili ai provvedimenti del Questore in materia di misure di prevenzione) Conformità alle richieste avanzate dall’autorità di PS Utilizzo dell’unica misura prevista: internamento in riformatorio per corrigendi
Le case di rieducazione Uso indifferenziato di riformatorio e carcere Internamento come forma di controllo sociale, nonché come risposta dello Stato alla domanda di assistenza del minore e della famiglia La rieducazione come strumento di emarginazione
La novella del 1956 Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere…
Il Tribunale… …esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: • Affidamento del minore al servizio sociale • Collocamento in una casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico
Portata della novella Viene sottratto il potere di segnalazione all’autorità di polizia, e attribuito al PM ed ai servizi Non più assunzione di opportune informazioni ma approfondite indagini sulla personalità Il giudice deve indicare le prescrizioni che il minore dovrà seguire…(art. 27)
Nasce un “giudice nuovo…” che vede il minore come soggetto autonomo portatore di diritti e che opera per il suo interesse e per il suo diritto all’educazione
L’affidamento al servizio Viene superato il concetto di internamento Lasciare il minore nel suo ambiente naturale curando il riadattamento suo e quello della famiglia Formulazione ed attuazione di un progetto educativo
Ulteriori critiche della dottrina… Incostituzionalità della previsione, trattandosi comunque di misure restrittive della libertà personale
La riforma del DPR 616/77 Competenza ai servizi degli enti locali, e trasformazione in misure assistenziali Chiusura delle case di rieducazione, con conseguente inapplicabilità della misura del collocamento?
Confusione interpretativa Visione penalistica: trattasi di misure speciali di prevenzione ante delictum Visione civilistica: trattasi di misure da ritenersi implicitamente abrogate, e comunque inutili e da eliminare
Art. 25bis Introdotto dalla legge 269/98, a riprova dell’attuale vigenza dell’istituto Ma le leggi 216/91 (minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose) e 285/97 facevano invece riferimento esclusivo agli interventi ex artt. 330-333-336 c.c., come pure il DPR 448/88 (artt. 4 e 32) Rapporti con l’art. 25
Procedimento Soggetti legittimati a ricorrere • PM • Servizio sociale • Genitori • Tutore • Organismi di protezione dell’infanzia
Presupposti di applicazione • Manifesta prova di irregolarità della condotta e del carattere • Minori vittime di prostituzione e reati sessuali • Minore non imputabile
Concetto di irregolarità… • grave pericolo per il minore, il cui comportamento lo porta a situazioni pregiudizievoli per la sua salute psicofisica (prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.) • commissione di reati o comunque comportamenti predevianti
Differenze rispetto all’intervento civile • Procedimenti de potestate: interventi sul genitore • Procedimenti amministrativi: interventi sul minore Né misura preventiva né civile, ma rieducativa (aiuto al cittadino minore in difficoltà)
Consenso del minore Provvedimenti coattivi L’adesione del minore non deve intendersi quale presupposto o punto di partenza ma quale obiettivo e risultato finale
Età La norma non dice nulla al riguardo La misura può essere applicata fino ai 18 anni, ma non viene indicata l’eta’ minima Prosieguo amministrativo (oltre il 18° e fino al 21° anno)
Utilizzo e utilità Casistica Applicabilità ai minori stranieri Prassi milanese
Procedimenti Amministrativi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 350 404 496 457 462 543 588 486 524 Stranieri 75 117 201 185 182 257 300 223 199 % 21.4 28.9 40.5 40.4 39.3 47.3 51 45.8 37.9 Dati TM Milano
Prosegui amministrativi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 1 2 0 178 172 178 206 246 294 Stranieri 1 1 0 65 60 57 80 104 113 % 100 50 100 36.5 34.8 32 38.8 42.2 38.4 Dati TM Milano
Dati Procura minorenni Milano Ricorsi Anno 2004: 354 Anno 2005: 465 Anno 2006: 527 Anno 2007: 423 Anno 2008: 449 Anno 2009: 469
Prassi negli altri TM Utilizzo nei tribunali del sud e isole Scarso utilizzo nel centro-nord
Misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive Obbligo di presentazione in un ufficio di polizia nel corso delle competizioni per le quali opera il divieto
Applicabilità • Porto abusivo di armi proprie o improprie nei luoghi in cui si svolgono gare • Partecipazione attiva o induzione ad episodi di violenza • Incitamento o inneggiamento alla violenza con grida o scritte • Simboli di discriminazione razzista durante eventi sportivi • Lancio di materiale pericoloso durante eventi sportivi • Indebito superamento delle recinzioni, invasione di campo • Utilizzo di caschi o altri mezzi che rendono difficile l’identificazione.
Adozione del provvedimento Ordinanza del Questore, che deve essere convalidata, entro 48 ore, dal GIP, su richiesta del PM Applicabilità anche ai minorenni.