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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2008 / 2009 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro. Patto di Stabilità – Rating – Debito. Il Patto di Stabilità e di Crescita
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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2008 / 2009 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro
Patto di Stabilità – Rating – Debito • Il Patto di Stabilità e di Crescita • Le analisi finanziarie delle agenzie di rating • Il debito pubblico
Il Patto di Stabilità e di Crescita • A livello comunitario i Trattati di Maastricht (1992) e Amsterdam (1997) hanno stabilito alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste, IL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO È AMMESSO PER FINANZIARE SOLO LE SPESE DI INVESTIMENTO • Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali • L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita coinvolge Regioni, Province e Comuni che devono: • ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese (3% sul PIL) • ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (60% sul PIL)
I 4 parametri da rispettare per entrare nell’area EURO • Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5% • Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali, l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di inflazione • Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni • Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% REGOLEANTE EURO REGOLE POST EURO
Le novità e le conferme del Patto di Stabilità e di Crescita Interno • A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli enti territoriali italiani • Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno attraverso le Leggi Finanziarie • Nel corso di tutti questi anni le regole del PdS hanno posto vincoli di bilancio sempre diversi, impedendo di fatto una sana e coerente programmazione • 1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso degli anni • 2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole diverse tra il 2005 e il 2006 • 2007 – 2009: si torna alla logica dei saldi, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione • 2008 – 2010: si confermano la logica dei saldi e, in linea di massima, le regole del patto 2007 • 2009 – 2011: si utilizza la logica dei saldi, prendendo come base di calcolo l’anno 2007
Le premesse del Patto di Stabilità • Anche per quest’anno le regole del Patto si applicano per le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti • Il testo normativo è legato a doppio filo con la imminente riforma federalista del sistema di finanza degli enti territoriali, il quale prevede una graduale sostituzione dei trasferimenti statali con altre forme di finanziamento legate a trasferimenti regionali e nuove forme di imposizione locale Art.77
Le regole del Patto di Stabilità Art.77 BIS • Competenza mista: i saldi vanno determinati prendendo in considerazione: • Gli accertamenti e gli impegni per la parte corrente del bilancio • La riscossione e i pagamenti per la parte in conto capitale • Si distinguono 4 diversi casi: • Gli enti che hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista negativo • Gli enti che hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista positivo • Gli enti che non hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista positivo • Gli enti che non hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista negativo
Gli obiettivi del Patto di Stabilità • MIGLIORAMENTO per gli enti che nel 2007 hanno rilevato un saldo negativo • PEGGIORAMENTO per gli enti che nel 2007 hanno rilevato un saldo positivo Art.77 BIS
Alcune novità del Patto di Stabilità Art.77 BIS • Le entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalle alienazioni immobiliari non vengono conteggiate ai fini dei saldi, laddove fossero destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito • MA ESISTE UNA DEFINIZIONE PRECISA NELLA CONTABILITA’ PUBBLICA LOCALE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI ?
Il controllo del debito pubblico locale Art.77 BIS • Dal 2010, in linea con le regole Europee di controllo del debito pubblico, le province e TUTTI i comuni dovranno attivare azioni di monitoraggio sul volume del debito assunto per finanziarie gli investimenti • Sarà possibile aumentare la consistenza del debito in base a delle percentuali che saranno definite annualmente, con proiezione triennale, dal Ministero dell’Economia
Le sanzioni sul controllo del debito Art.77 BIS SE Stock complessivo del debito Misura definita con Decreto dal MEF > Entrate correnti al netto dei Trasferimenti statali e regionali ALLORA SI RIDUCE DI UN PUNTO LA PERCENTUALE FISSATA ANNUALMENTE
Gli adempimenti del Patto di Stabilità Art.77 BIS • Allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa • Trasmissione semestrale delle informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista • Entro il 31 marzo, invio della certificazione del rispetto del Patto relativamente all’anno precedente LA MANCATA TRASMISSIONE COSTITUISCE INADEMPIMENTO AL PATTO DI STABILITA’
Le sanzioni del Patto di Stabilità2008 - 2011 Art.77 BIS • RIDUZIONE del 5% dei trasferimenti correnti, relativamente ai contributi ordinari del Ministero dell’Interno • LIMITE agli impegni delle spese correnti, con base il valore minimo dell’ultimo triennio • BLOCCO all’indebitamento per gli investimenti; sarà necessaria una apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità • IL RISCHIO E’ IL CONSEGUENTE BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI
La precedente disposizione relativa alle sanzioni • Per gli enti che non rispettano il Patto nell’anno 2008: • nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3% • nelle province, l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è aumentata del 5%
Le premialità del Patto di Stabilità Art.77 BIS • Modifiche nel computo dei saldi per gli enti virtuosi • Per verificare la virtuosità si terrà conto di due indicatori economico-strutturali tesi alla misurazione del grado di rigidità strutturale dei bilanci e del grado di autonomia finanziaria • Gli indici di bilancio saranno definiti con Decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell’Interno e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tenendo conto dei valori medi definiti per fasce demografiche
Il blocco dell’autonomia impositiva • Sino all’attuazione del federalismo fiscale, restano sospesi i poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali collegate a tributi di fonte statale, fatta eccezione per la Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) Art.77 BIS
Alcune riflessioni sul Patto di Stabilità • Rischio di penalizzare gli enti più virtuosi; il limite deriva dalla base di partenza, non più la media di un triennio, ma il solo 2007 • La competenza mista impone serie difficoltà di programmazione, in quanto la dinamica dei pagamenti delle opere pubbliche non sempre è controllabile; viceversa, la riscossione derivante da entrate in conto capitale avviene spesso contestualmente all’accertamento (entrate da emissioni obbligazionarie, alienazioni, trasferimenti in conto capitale) • Ai fini del Patto si potrebbe verificare la necessità di ritardare i pagamenti delle forniture e/o dei lavori con la conseguenza di incorrere in oneri per ritardati pagamenti e penali • Risvolti sulle politiche di dismissioni immobiliari • Il sistema delle sanzioni, relativamente al blocco dell’indebitamento, rischia di penalizzare lo sviluppo economico dei territori (il debito è una fonte prioritaria per la maggior parte delle amministrazioni locali)
Il Patto di Stabilità per le regioni ordinarie • Prosegue la sperimentazione già prevista dalla Finanziaria 2007, operante sui saldi Spese finali 2009 (competenza e cassa) ≤ Spese calcolate sull’obtv. progr. diminuito dello 0,6% • Per spese finali devono intendersi: Spese correnti + spese in conto capitale - Spese per la sanità + spese per concessione crediti
… gli altri vincoli • Al fine della razionalizzazione delle spese e del risparmio sul bilancio dello Stato, si procede mediante il trasferimento di funzioni statali • Monitoraggio sulle strutture sanitarie • Blocco dell’autonomia impositiva • Monitoraggio e trasmissioni telematiche per le varie certificazioni, compresa l’attestazione del rispetto del Patto, da inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo
La competenza mista • Sulla base della sperimentazione, si ridefiniscono le regole del Patto che, comunque, dovranno tener conto della competenza mista (ACCERTAMENTI – IMPEGNI) per la parte corrente (INCASSI – PAGAMENTI) per la parte in c/capitale
Le sanzioni per il mancato rispetto • In caso di non rispetto del Patto di Stabilità, non si può: • Impegnare un volume di spese correnti (al netto di quelle previste per la Sanità) in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio • Ricorrere all’indebitamento • Assumere personale
Il Patto di Stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome • Le singole regioni concordano con il Ministero dell’Economia i volumi delle spese correnti e in c/capitale, nonché i pagamenti, in coerenza con gli obtv. di finanza pubblica • In caso di mancanza di accordo, si applicano le regole fissate per le regioni ordinarie • Le regioni stabiliscono i vincoli del Patto, anche per gli enti locali; anche in questo caso, in mancanza di accordo, gli enti dovranno rispettare le regole previste dalla Legge Finanziaria
Le analisi finanziarie delle agenzie di rating • Si definisce rating quel processo di analisi e valutazione, fatta da un’agenzia indipendente, sulla capacità di un ente di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria • Attraverso una scala di rating viene individuato il merito di credito dell’ente e la sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei propri debiti
Le agenzie internazionali di rating • Attualmente sul mercato sono presenti diverse agenzie domestiche e internazionali, ma quelle riconosciute a livello internazionale sono tre: • Moody’s • Standard & Poor’s • FitchRatings
Il ricorso al rating • Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali è diventato, per certi versi, indispensabile per affrontare una serie di operazioni che richiedono l’accesso ai mercati finanziari • Il rating rappresenta un veicolo di fondamentale importanza e necessità per approdare sui mercati nel miglior modo possibile
Il processo di rating, gli elementi valutati • Le agenzie di rating, per poter definire il grado di affidabilità di un’amministrazione pubblica, valutano: • il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il bilancio triennale) • la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie • la struttura del debito • il modello di programmazione degli investimenti • la capacità di realizzazione degli investimenti • il management presente nella struttura • le strategie di rilancio delle aziende pubbliche • l’affidabilità del contesto politico istituzionale
I benefici derivanti dal rating • Il risultato più immediato che un’amministrazione pubblica ottiene attraverso un “voto” espresso da un’agenzia di rating, è quello di beneficiare di notevoli risparmi nella raccolta di capitali presso i mercati finanziari • Non da ultimo, sul piano del marketing e della comunicazione, l’amministrazione acquisisce una maggiore visibilità internazionale
La valutazione di rating • La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di semplice comprensione e valida a livello internazionale, attraverso la quale è possibile individuare il merito di credito dell’ente valutato • La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata da Moody’s: • Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato con “Aaa”) al maggior rischio (valutato con “C”). Considerato che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto che le categorie che vanno dalla “Aaa” alla “Baa” fanno parte della fascia cosiddetta “investimento” e che dalla “Ba” alla “C” rientrano nella fascia cosiddetta “speculativa”
… la scala di rating di Moody’s • A ciascuno dei gradi compresi tra “Aa” e “Caa” vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano delle diverse sfumature all’interno della stessa categoria: • Aa1 Aa2 Aa3 • A1 A2 A3 • Baa1 Baa2 Baa3 • … … … • Caa1 Caa2 Caa3 • Il numero “1” rappresenta l’estremo superiore della categoria di appartenenza; il numero “2” rappresenta la fascia intermedia; il numero “3” si posiziona sull’estremità inferiore
Il debito pubblico • Il finanziamento pubblico attraverso il debito • Stock e nozione di debito pubblico • Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico locale e delle spese di investimento • La Finanziaria 2004 e il debito • La Finanziaria 2004 e gli investimenti • Le altre definizioni di spesa di investimento • Le condizioni per l’indebitamento degli enti locali
Lo stock del debito pubblico locale • Rapporto debito / PIL 2007: 104% • Debito pubblico al 31 dicembre 2007: € 1.597 mld. • PIL al 31 dicembre 2007: € 1.535 mld. • Debito degli enti territoriali al 31 dicembre 2007: € 110,6 miliardi • Regioni e province autonome: € 44,8 mld. • Province: € 8,8 mld. • Comuni: € 46,6 mld. • Altri enti: € 10,3 mld. Fonte: Bollettino Statistico di Banca d’Italia, 2008
Nozione di debito pubblico • Lo Stato e gli altri enti pubblici possono finanziarsi prendendo a prestito capitali sui mercati finanziari nazionali e internazionali • Il costo del debito pubblico è espresso dal tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori • Il costo del debito può essere condizionato dalla valutazione del merito di credito (rating)
Debito pubblico e investimenti • In attuazione del 6° comma dell’art.119 della Costituzione, in base al quale è possibile indebitarsi solo per finanziare spese di investimento, la Legge Finanziaria del 2004 (art.3, co.16 – 21) ha stabilito: • Chi può indebitarsi • Cosa si intende per debito • Cosa si intende per investimento • La classificazione economico-funzionale degli investimenti – D.P.R.194/1996 • Le altre definizioni di debito e investimenti pubblici • Le condizioni per l’indebitamento • La programmazione degli investimenti pubblici
La Finanziaria 2004 e il debito (1 …) • La definizione del debito e degli investimenti (art.3, cc. 16-21): • Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo): • regioni a statuto ordinario, • comuni, • province, • città metropolitane, • comunità montane e isolane, • unioni di comuni, • consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale), • regioni a statuto speciale e province autonome, • aziende speciali e istituzioni; • fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.
La Finanziaria 2004 e il debito (… 2) Sono considerate operazioni di debito *: • assunzione di mutui • emissione di prestiti obbligazionari • cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata • cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato • cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche • cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche * Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art.1, commi 739 e 740
La Finanziaria 2004 e gli investimenti • Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: • a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; • b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; • c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; • d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; • e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; • f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; • g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; • h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; • i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …) • Legge n.62/1964, art.3: sostituiva la classificazione delle spese “ordinarie o di parte corrente” con “correnti o di funzionamento e mantenimento” e “straordinarie o di parte straordinaria” con “in conto capitale o di investimento”
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …) • In base al D.P.R.194/1996, si definiscono spese in conto capitale secondo la riclassificazione economico funzionale: • Acquisizione di beni immobili • Espropri e servitù onerose • Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia • Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia • Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche • Incarichi professionali esterni • Trasferimenti di capitale • Partecipazioni azionarie • Conferimenti di capitale • Concessioni di crediti e anticipazioni
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …) • La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali: • Opere pubbliche; • Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente; • Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali; • Fondo rotativo per la progettualità. • Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4 …) • Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998, articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così classificate: • la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; • l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; • l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; • gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 5 …) • La Circolare Cdp n. 1253 del 29 luglio 2003, ispirandosi alla nozione di investimento contenuta nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (Reg. CE n.2223 del 25 giugno 1996 – SEC 95), definisce le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa • La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dell’ente che le sostiene
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 6 …) • Dalla dottrina si evince la distinzione tra il concetto di SPESA IN CONTO CAPITALE e di INVESTIMENTO, evidenziando che le spese in conto capitale costituiscono una categoria di ampiezza maggiore • SPESA IN CONTO CAPITALE: prevale l’elemento aziendale dell’impiego di risorse finanziarie volte ad acquisire beni a fecondità ripetuta che partecipano per più esercizi ai processi produttivi ed erogativi degli enti locali • INVESTIMENTO: prevale la visione patrimoniale della spesa volta alla realizzazione e/o acquisizione di beni non destinati al consumo che, quindi, non solo si prestano ad un uso ripetuto nel tempo, ma costituiscono anche delle vere e proprie dotazioni permanenti a disposizione delle comunità locali
In conclusione sul concetto di spesa di investimento (… 7) • Interpretando il concetto di investimento alla luce della Costituzione (art.119) e della Finanziaria 2004, la nozione di investimento acquista un valore diversificato a seconda che emerga: • ai fini classificatori di bilancio, e in questo caso viene in rilievo la nozione tradizionale, omologa a quella di spesa in conto capitale • ovvero a fini di indebitamento (ex.art.30, co.15, L.289/2002) e in questo caso emerge la nozione più rigorosa, quale spesa destinata ad incrementare il patrimonio dell’ente
Le condizioni per l’indebitamentoarticolo 203 del TUEL • Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: • a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; • b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. • Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
La capacità di indebitamento articolo 204 del TUEL • Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione
Il limite per il ricorso al debito Previsionale 2009 Cons. 2007 Anno 2008 Tit. V Bil. 2009 31 dicembre 2008 Interessi passivi sullo stock di debito Interessi passivi sul nuovo debito da assumere + ≤ 15% ENTRATE CORRENTI Le fonti di finanziamento degli investimenti
… le altre condizioni • I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: • a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni; • b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO ANNO ; • c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; • d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; • e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; • f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio Decreto.