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CORTE DI CASSAZIONE sezione I civile. Sentenza 04–07–1987 n. 5862. La vicenda. Il soggetto A (Ottavio Melaiu ) vende al soggetto B (Clemente Lutzu ) con atto pubblico un terreno confinante con la restante proprietà di A
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CORTE DI CASSAZIONE sezione I civile Sentenza 04–07–1987 n. 5862
La vicenda • Il soggetto A (Ottavio Melaiu) vende al soggetto B (Clemente Lutzu) con atto pubblico un terreno confinante con la restante proprietà di A • Si trattava in realtà di vendita simulata al solo fine di costituire una società di fatto? • Scopo della presunta società: costruzione e gestione di un night club
La vicenda • Viene effettivamente costruito l’edificio destinato a night club • La licenza d’esercizio per la gestione del locale viene intestata alla moglie di B
La vicenda: il conflitto • A viene escluso dal possesso dell’immobile e dall’esercizio dell’impresa • Richieste di A: • Accertare la simulazione • Retrocessione dell’area • Risolvere il rapporto sociale • Scioglimento comunione • Divisione dell’immobile • Sequestro giudiziario
La vicenda: i primi sviluppi • La vicenda secondo B: • La vendita era reale (nessuna società) • B unico proprietario dell’area di costruzione • Ammette di aver sconfinato (art. 938 c.c.) • Le rivendicazioni di B: • Revoca del sequestro • Eventuale indennizzo per l’occupazione del suolo
Il punto della situazione • Posizione di A • La società di fatto esiste e deve essere sciolta con la restituzione dei conferimenti • Il terreno era un conferimento • Posizione di B • La società non esiste e sua è la proprietà dell’edificio • Il terreno era un puro oggetto di vendita
1) In tribunale • La sentenza di primo grado: • Revoca del sequestro giudiziario • Riconosciuto soggetto B unico proprietario • Respinta domanda di scioglimento della società di fatto • A deve risarcire i danni del sequestro • Il giudizio è a favore di B
2) Corte d’appello • Convalidato il sequestro giudiziario • Dichiarata l’esistenza della società di fatto • Disposta la liquidazione della società • Disposta la divisione dell’edificio • Il giudizio si rovescia a favore di A!!
Motivazioni • In mancanza dell’atto scritto per il conferimento in proprietà di beni immobili in una società di fatto deve ritenersi che gli stessi siano stati conferiti in godimento per9 anni • Accertata l’esistenza della società di fatto e la volontà comune di recedere si deve procedere allo scioglimento • Ciascun proprietario ha acquistato la porzione di costruzione che vi insiste donde la necessità della divisione tramite liquidazione al fine di restituire ai soci i beni conferiti in godimento
Articoli del codice civile coinvolti • Art. 2251 Contratto sociale Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643). • Art. 1367 Conservazione del contratto Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424). • Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi peratto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità: (…) 9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; (…)
Ma il soggetto B non si arrende… • B afferma: • la corte d’appello ha erroneamente ritenuto valida la società di fatto nonostante il conferimento fosse avvenuto senza l’atto scritto ad substantiam • (ad substantiam: effetto costitutivo) • Il trasferimento dell’immobile non è avvenuto nella forma necessaria e ciò comporta la nullità dell’atto
CASSAZIONE • La censura è fondata • Problema: validità di una società di fatto nella quale i conferimenti dei soci abbiano avuto per oggetto beni immobili senza l’atto scritto • La soluzione del problema risiede negli articoli 2251 e 1350 n.9 c.c.
Articoli del codice civile coinvolti • Art. 2251 Contratto sociale Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali,salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643). • Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità: (…) 9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; (…)
L’opinione della giurisprudenza • Prima opinione • Nullità della clausola di conferimento di un immobile non stipulata in forma scritta importa la nullità del contratto sociale quando il conferimento dell’immobile sia per sua natura essenziale al raggiungimento del fine sociale (senza di esso la società non si sarebbe costituita) • Seconda opinione • se il conferimento è senza determinazione di tempo in base al principio di conservazione (art. 1367 c.c.) il contratto è da ritenersi valido nel limite dei 9 anni
Osservazioni • L’apparente contrasto tra gli articoli 2248 e 2251 c.c. è risolto ricorrendo al principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1367 c.c.) • Non esiste nel nostro o.g. la possibilità di ravvisare una comunione di impresa nell’attività collettiva svolta dai comproprietari dei beni senza l’osservanza dell’onere formale previsto dall’art. 1350 c.9 c.c.
Se ne deduce (secondo Corte d’Appello). • In base al principio di conservazione (art.1367 c.c.): • Il tacito conferimento in società di beni immobili NON può essere inteso come conferimento in proprietà altrimenti il contratto di società non produrrebbe alcun effetto • Si è in presenza quindi di un contratto di società di durata novennale
Articoli del codice civile coinvolti • Art. 2251 Contratto sociale Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643). • Art. 2248 Comunione a scopo di godimento La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti). • Art. 1367 Conservazione del contratto Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Ne siamo sicuri? La Cassazione non è d’accordo! • La tesi non è condivisibile: • Art. 1367 c.c. • La norma prevede che, fallito ogni tentativo di dare alla clausola contrattuale un significato, il dubbio sulla sua reale portata permanga… • Cioè: • La norma NON AUTORIZZA LA CONVERSIONE DI CONTRATTI NULLI attraverso una interpretazione sostitutiva della reale intenzione delle parti
Dunque… • Per superare il ritenuto conflitto tra l’art. 2248 e 2251 c.c. non si può ricorrere all’art. 1367 c.c. • In realtà il conflitto è inesistente: le due norme operano su piani diversi
Perché? • Art. 2248 c.c. • Esclude l’ammissibilità della comunione di impresa • Art. 2251 c.c. • Non si perviene al risultato di riconoscere che i comproprietari di immobili siano necessariamente astretti da una comunione di impresa per tutta il periodo in cui l’attività economica è stata esplicata
In conclusione • La nullità della clausola di conferimento importa la nullità dell’intero contratto sociale se il conferimento è essenziale al raggiungimento dello scopo sociale • La nullità del contratto sociale implica la restituzione dei beni conferiti ma non trasforma i presunti soci in soggetti che hanno svolto in comune un’attività economica perché è inammissibile la comunione di impresa • Si presenta piuttosto il problema della valutazione degli effetti della nullità (tutela dei terzi – problema estraneo al giudizio) • La controversia verte sulla proprietà dell’edificio e va risolta applicando le norme sui diritti reali e non già i principi di diritto societario
In conclusione • Il primo motivo del ricorso deve essere accolto (inesistenza della società di fatto) • Accolta l’obiezione del soggetto B