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FORMAZIONE DI BASE SEZIONE GIURIDICA. Programma della giornata. Il contratto di somministrazione: (norme, i soggetti); Le prestazioni di lavoro a tempo determinato; Le prestazioni di lavoro a tempo indeterminato; Il periodo di prova; Diritti del lavoratore; Doveri del lavoratore;
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FORMAZIONE DI BASE SEZIONE GIURIDICA
Programma della giornata • Il contratto di somministrazione: (norme, i soggetti); • Le prestazioni di lavoro a tempo determinato; • Le prestazioni di lavoro a tempo indeterminato; • Il periodo di prova; • Diritti del lavoratore; • Doveri del lavoratore; • Obblighi del soggetto utilizzatore; • Obblighi del soggetto somministratore; • Il potere disciplinare; • Gli infortuni; • L’accesso al credito; • Il fondo per la formazione dei lavoratori temporanei;
Il contratto di somministrazione di lavoro viene regolato da: • D. LGS 10/09/2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) • CCNL delle SFLT (future agenzie di somministrazione)
C.C.N.L. per i dipendenti delle SFLT (future agenzie di somministrazione) siglato il 28 maggio 1998 rinnovato in data 01.10.02 Regola il rapporto di lavoro dei lavoratori Copia del C.C.N.L è presente nelle bacheche sindacali di tutte le agenzie di somministrazione di lavoro
I soggetti del contratto di somministrazione di lavoro (art. 20 D. lgs 10/09/2003, n. 276) Somministratore Lavoratore Utilizzatore L’Agenzia di somministrazione assume il lavoratore che va a prestare la propria attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice
Contratto di somministrazione di manodopera Lavoratore Somministratore Tra il somministratore ed il lavoratore si instaura un rapporto giuridico di lavoro subordinato per la durata della missione.
L’art. 20 comma 3 del D. lgs 10/09/2003, n. 276 prevede due tipologie di contratto di lavoro per prestazioni di lavoro A TEMPO DETERMINATO Corrispondente alla durata della missione (oltre proroghe) A TEMPO INDETERMINATO (staff leasing) Il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dalla società interinale e svolge la sua attività su varie missioni. Nei periodi in cui non svolge attività lavorativa ha diritto ad un’indennità di disponibilità (divisibile in quote orarie che è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore).
Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente NON INFERIORE a quello del dipendente di pari livello dell’impresa utilizzatrice, a parità di mansioni svolte. ASSUNZIONEavviene in base al C.C.N.L. dell’impresa utilizzatrice
Contratto di somministrazione Utilizzatore Somministratore L’Agenzia di somministrazione fornisce un servizio di selezione, gestione dei lavoratori e attenzione commerciale nei confronti dell’impresa utilizzatrice
Quale tipo di lavoro si instaura tra lavoratore ed utilizzatore? In base all’ art. 20 comma 2 il lavoratore, per la durata della somministrazione, svolge la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di C.C.N.L. applicate ai dipendenti. Il lavoratore non è compreso nel computo dell’organico dell’utilizzatore unica eccezione = materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro (art. 23 comma 5).
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa (art. 20 comma 3): • Per servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; • Per servizi di pulizia, custodia, portineria; • Per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; • Per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; • Per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; • Per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa (art. 20 comma 3): • Per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; • Per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa; • In tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa (art. 20, comma 4): • A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. • La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Divieti (Art. 20, comma 5) • Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro: • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. • 3) per le imprese che non abbiano effettuato la Valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 626/94.
Art 15 C.C.N.L. delle SFLT (future Agenzie di somministrazione) prevede il seguente inquadramento Gruppo A : lavoratori di elevato contenuto professionale (dirigenti, quadri e impiegati direttivi) Gruppo B : lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cd categorie intermedie con mansioni con autonomia operativa Gruppo C : lavoratori qualificati e d’ordine anche “qualifiche di esiguo contenuto professionale”(finanziaria 2000)
PROVA Art. 18 C.C.N.L. delle SFLT (future Società di somministrazione) LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 1 giorno lavorativo ogni 10 di calendario, comunque non inferiore a 2 giorni e non superiore a 10 giorni Se il lavoratore effettua successive prestazioni intervenute entro 6 MESI dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa Impresa Utilizzatrice e con le medesime mansioni - NON E’ CONSENTITO APPORRE IL PERIODO DI PROVA. Il periodo di prova è di giorni di lavoro effettivo
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO Gruppo A = 6 mesi di calendario Gruppo B = 50 gg di servizio effettivo Gruppo C = 30 gg di servizio effettivo I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi
Diritti del lavoratore Pagamento retribuzione Pagamento contributi Art. 23 comma 1 = al prestatore di lavoro è corrisposto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a paritàdi mansioni svolte.
Svolgimento prestazione pattuita nel contratto Il lavoratore ha diritto a svolgere la prestazione indicata nel contratto di assunzione L’impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro a mansioni superiori , deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore , consegnandone copia al lavoratore medesimo. Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso
Svolgimento attività sindacale ( art. 7 CCNL 1/10/2002) A) diritti di libertà e di attività sindacale Al personale dipendente delle società o imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla L. 20 maggio 1970 n° 300 (statuto lavoratori) art. 10 C.C.N.L. delle SFLT (future Agenzie di somministrazione) : Diritto di riunione - durante orario di lavoro per discutere problemi di ordine sindacale. Dove ? : Sedi Impresa di somministrazione di lavoro o locali messi a disposizione. I locali devono essere idonei sul piano logistico. B) possibilità di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici (art. 10 C.C.N.L. delle SFLT future Agenzie di somministrazione) Art. 12 C.C.N.L. delle SFLT (future Agenzie di somministrazione) prevede la trattenuta del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta
Informazioni su attività pericolose e tutela sicurezza Art. 23 comma 5: obbligo di informazione dell’impresa utilizzatrice nel caso in cui le mansioni a cui sia adibito il lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale o che comportino rischi specifici. Art. 22 comma 5: il lavoratore non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o del contratto collettivo fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro( D.lgs 626/94).
Diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva (art. 23 c. 4 ) NO diritti condizionati all’iscrizione ad associazioni o società cooperative NO anzianità di servizio
Doveri dei lavoratori Seguire istruzioni, direttive dell’impresa utilizzatrice con osservanza di tutte le norme di legge e di C.C.N.L. applicate ai lavoratori dipendenti Rispetto dell’orario di lavoro indicato nel contratto, con consegna settimanale dei bollettini dell’orario nella filiale di riferimento • In caso di assenza il lavoratore deve avvisare immediatamente • la società di lavoro interinale precisando la durata dell’assenza.
Doveri dei lavoratori In caso di malattia il lavoratore deve, inoltre, fornire alla società di lavoro temporaneo entro e non oltre le 48 h. un certificato medico giustificativo Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare notizia della propria assenza al somministratore - NELLA GIORNATA IN CUI SI VERIFICA L’EVENTO. TRASCORSE 24 ORE DALL’INIZIO DELL’ASSENZA - L’ASSENZA E’ CONSIDERATA INGIUSTIFICATA. In caso di infortunio anche di lieve entità il lavoratore deve immediatamente avvisare la società interinale Obbligo di riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza
Obblighi del Soggetto Utilizzatore (1) • L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 24 comma 4): • 1) Il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione entro i 5 giorni successivi; ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità di stipulare il contratto.
Obblighi del Soggetto Utilizzatore (2) 2) Il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, ogni 12 mesi, anche attraverso l’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato. 3) L’utilizzatore risponde nei confronti di terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni (art. 26 comma 1).
Obblighi del Soggetto Somministratore Art. 1 CCNL delle SFLT (future Società di Somministrazione) Sistemi di relazioni sindacali Diritto di informazione:Le società di somministrazione si impegnano a dare informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie della stipulazione di contratti di somministrazione di consistenza numerica pari o superiore a 30 lavoratori. La comunicazione andrà effettuata entro 15 gg. della stipula.
Potere disciplinare L’impresa utilizzatrice comunica all’impresa di somministrazione gli elementi oggetto della contestazione disciplinare (art.23 co. 7) Il potere disciplinare viene esercitato dal Somministratore
FONTI • Art. 7 L. 300 del 20 maggio 1970 (statuto dei lavoratori) • Art. 23 comma 7 D. Lgs 10/09/2003 • Art. 31 C.C.N.L. delle SFLT 1/10/2002 • Regolamenti e C.C.N.L. Imprese Utilizzatrici
Le norme disciplinari sono in visione per tutti i lavoratori nelle bacheche sindacali presenti in tutte le filiali delle società interinali L’inosservanza da parte del lavoratore dei propri doveri comporta i seguenti provvedimenti che vengono presi in relazione all’entità ed alla gravità delle mancanze • Ammonizione verbale • Ammonizione scritta • Multa (importo non superiore alle 4 h. di lavoro) • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni • Licenziamento disciplinare ex art. 2119 Codice Civile (giusta causa di recesso)
Termine a difesa Il lavoratore ha diritto a 5 giorni dalla ricezione della contestazione per esporre le proprie difese Processo disciplinare • 1 fase CONTESTAZIONE • 2 fase TERMINE A DIFESA • 3 fase (eventuale ) SANZIONE DISCIPLINARE
Trattamento economico aggiuntivo per infortuni sul lavoro Le Società di somministrazione hanno conferito un mandato specifico ad EBITEMP per la stipulazione di una polizza assicurativa che garantisca tre tipologie di prestazioni per i lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o per i loro familiari, ed in particolare: 1) indennità per l’invalidità temporanea che prosegua oltre la scadenza della missione (per un periodo massimo di 90 gg) 2) indennità in caso di invalidità permanente grave; 3) indennità in caso di morte;
Le prestazioni riconosciute dall’Ente Bilaterale sono: • € 25,82 (venticinque e ottanduecentesimi) giornalieri in caso di invalidità temporanea, conseguente ad infortunio, che prosegua oltre la scadenza della missione; la prestazione è erogata fino alla intervenuta guarigione e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni; • € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette e quarantuno centesimi) somma massima riconosciuta in caso di invalidità permanente, conseguente ad infortunio, pari o superiore al 60%; la prestazione è erogata anche per invalidità permanenti, conseguenti ad infortunio, dal 4% al 59% in misura proporzionalmente ridotta; • - € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette e quarantuno centesimi) somma massima riconosciuta in caso di decesso conseguente ad infortunio.
Procedure La prestazione deve essere richiesta dal lavoratore infortunato, ovvero dagli aventi diritto, inoltrando ad EBITEMP un modulo disponibile presso le sedi delle organizzazioni sindacali e presso tutte le agenzie. L’Ente Bilaterale, dopo aver ricevuto la richiesta, trasmette al lavoratore i moduli da inviare, con raccomandata A/R, debitamente compilati e corredati della documentazione richiesta, sia all’assicurazione sia, per conoscenza, all’ente stesso. La denuncia di infortunio deve essere inoltrata nei termini previsti dagli allegati. L’Ente Bilaterale, ha, infine, predisposto le locandine che devono essere esposte presso tutte le agenzie e il tagliando che deve essere consegnato ai lavoratori al momento della stipula del contratto di prestazioni
Accesso al credito La dotazione economica del fondo è pari a € 1.550.000 (un milionecinquecentocinquantamila). EBITEMP stipulerà un’apposita convenzione, con un primario istituto di credito, finalizzata all’erogazione di prestiti personali, garantiti da EBITEMP e direttamente erogati dal predetto istituto. Il fondo sarà sottoposto ad un monitoraggio costante, a cura della struttura di EBITEMP, per assicurare un equilibrio di gestione.
I lavoratori, con missione di durata superiore a tre mesi, possono richiedere ad EBITEMP un finanziamento dell’importo massimo di € 2.580 (duemilacinquecentottanta) e comunque non superiore a € 250 (duecentocinquanta) per ciascun mese di missione. • Le causali che giustificano la richiesta di finanziamento sono le seguenti: • cauzione per la locazione di immobili nel limite massimo di € 1.550 (millecinquecentocinquanta); • mobilità territoriale, implicante una missione in località distante almeno 150 km dalla propria residenza, nel limite massimo di € 2.580 (duemilacinquecentottanta); • accesso al consumo nel limite massimo di € 516 (cinquecentosedici).
Il consiglio di amministrazione di EBITEMP definirà un regolamento nel quale saranno individuati: 1) i criteri di valutazione delle istanze di finanziamento sulla base di quanto stabilito nel presente accordo; 2) la documentazione che deve corredare le predette istanze; 3) le modalità di restituzione dei finanziamenti. Le parti, infine, stante la novità dell’istituto, concordano di effettuare una verifica sull’andamento del fondo al termine del primo semestre di attività e di apportare eventuali correttivi.
Il Fondo per la Formazione dei Lavoratori Temporanei L’art. 5 della L. 196/97 - così come modificata dalla Finanziaria 2000 - ha stabilito che tutte le SFLT sono tenute a versare un contributo pari al 4% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori temporanei
Dove vengono versati i contributi? I contributi sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito denominato FORMA.TEMP per essere destinati al finanziamento di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei
Quali sono gli scopi di FORMA.TEMP? • Promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione; • Prevedere specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori temporanei; • Sviluppare iniziative di promozione dell’iniziativa dell’emersione del lavoro non regolare; • Garantire un elevato numero di professionalità sempre più qualificate; • Favorire l’inserimento professionale al termine di ogni corso
Cosa è FORMA.TEMP ? E’ una libera associazione, non a fini di lucro, avente natura bilaterale costituita dalle associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. delle imprese di lavoro temporaneo
Chi sostiene i costi per la realizzazione dei corsi? I costi sono interamente sostenuti dalle SFLT e poi rimborsati da FORMA. TEMP
Al termine del corso • Valutazione individuale e di gruppo • Attestato di partecipazione al corso • Inserimento come lavoratori temporanei in caso di richiesta da parte delle aziende
Certificazione Ad ogni partecipante viene rilasciato un attestato di frequenza del corso.
rilasciail presente Certificato di Frequenza a Giovanni Rossi nato il 15/4/1973 a Milano per la partecipazione al Corso di ………………………………………………... (cod. P 003 02 …. ….) promosso da ADECCO S.p.A. Intervento realizzatocon i fondi di cui all’art. 5 L.196/97 e succ. mod. Milano, 29 Gennaio 2001 Direttore Adecco Formazione
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 1.MODULO 1: durata: 2. MODULO 2 : durata: 3. MODULO 3 : durata: • Durata del corso: - ore di teoria:____ - ore di pratica:____ - ore di visita aziendale:____ presso l’azienda __________________ in via __________________________ - ore totali:____ • Ore di frequenza al corso:____