120 likes | 257 Views
Università degli Studi della Calabria. Corso di Diritto Privato. Prescrizione e decadenza. Prescrizione [2934 ss.]. La prescrizione è l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.).
E N D
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Prescrizione e decadenza
Prescrizione [2934 ss.] La prescrizione è l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.). Nozione a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici; b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso del tempo = presunzione di rinunzia al diritto… Fondamento • INTERESSE GENERALE • ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO • INDEROGABILITÀ della relativa disciplina
Prescrizione [2934 ss.] Diritti esclusi dalla disciplina della prescrizione: • DIRITTI INDISPONIBILI: non è possibile perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre (es. diritti della personalità); • DIRITTO DI PROPRIETÀ: in ragione della imprescrittibilità della relativa azione; ovvero per l'inesistenza di un soggetto direttamente avvantaggiato salvi gli effetti dell'usucapione • altri diritti indicati dalla legge
Prescrizione [2934 ss.] OPERATIVITÀ: una volta compiuta la prescrizione il soggetto avvantaggiato dalla prescrizione: A) ha l'onere di farla valere giudizialmente(in via d'azione o d'eccezione); B) o può rinunziarvi(ammessa RINUNZIA c.d. SUCCESSIVA, espressa o tacita); Possibilità per i TERZI CREDITORI (o interessati) di farla valere in luogo del soggetto che non vi provveda o vi rinunzi.
Termine di Prescrizione DECORRENZA : dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere[2935] possibilità legale(di diritto) Es.: diritto sottoposto a condizione sospensiva: dal verificarsi della condizione ipotesi particolari: annullabilità del contratto: dal giorno della conclusione per vizio del consenso violenza: dal giorno in cui è cessata; errore o dolo: dal giorno della scoperta; per incapacità legale dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione; dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età. COMPUTO : secondo il calendario comune (gregoriano); - si computa soltanto il giorno finale e non quello iniziale
DURATA DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine differente VENTENNALE: diritti reali di godimento e ipoteca BREVE: 5 ANNI diritto al risarcimento da illecito 2 ANNI - causato dalla circolazione di veicoli (salvo che l'atto sia reato) 5 ANNI diritti da rapporti sociali (società iscritte) […] crediti di prestazioni periodiche etc.
SOSPENSIONE : giustificazione dell'inerzia, per una causa sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto. • condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra) • particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e minore, etc.) • * SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE • * IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA: all'inerzia precedente si aggiunge quella successiva alla fine della sospensione.
INTERRUZIONE : cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto (o al suo riconoscimento ad opera della controparte) notifica atto introduttivo di un giudizio cause civili atto di costituzione in mora(diritti di credito) cause naturali atti materiali di esercizio(diritti reali) * DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE INIZIA A DECORRERE ex novo UN NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE: l'inerzia precedente è irrilevante.
PRESCRIZIONI PRESUNTIVE: Alcuni diritto si presumono prescritti in tempi ridotti, al fine di far prevalere la certezza del diritto ( es. art. 2955 c.c.); • Conseguenze sotto il profilo probatorio: • Inversione dell’onere della prova dal debitore al creditore • - Limitazione dei mezzi di prova: giuramento decisorio (art. 2960 c.c.) deferito dal creditore al debitore (mezzo incerto e insidioso).
secondo l'opinione più diffusa: norme eccezionali limitato alle ipotesi previste ex lege Ambito operativo: Decadenza [2964 ss.] estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine perentorio Nozione: esigenza obiettivaed assoluta certezza delle situazioni giuridiche Fondamento: a ≠ della prescrizione, ove si considerano le ragioni giustificative dell'inerzia (SOSPENSIONE) NON AMMESSE INTERRUZIONE E SOSPENSIONE Disciplina: salvo che sia disposto altrimenti: [2964] (Es.: atti processuali e periodo feriale) N.B.: SOLTANTO IL COMPIMENTO DELL'ATTO PREVISTO IMPEDISCE LA DECADENZA e determina il venir meno della situazione di incertezza. Impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle norme sulla prescrizione.
Decadenza [2964 ss.] diritti indisponibili:decadenza c.d. "di ordine pubblico" a) non ammessa rinunzia; b) rilevabilità ex officio c) inderogabilità della disciplina legale: - impossibilità di apportarvi modifiche o di stabilire termini convenzionali; irrilevanza del riconoscimento del diritto materia [2966] diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato" a) ammessa rinunzia; b) non rilevabilità ex officio; c) derogabilità della disciplina legale: - possibilità di apportarvi modifiche; - riconoscimento del diritto = causa impeditiva. [2966] legale nella generalità dei casi; giudiziale talvolta, in ipotesi previste dalla legge (es.: art. 481) fissazione del termine di decadenza ad opera del giudice; convenzionale in materia di diritti disponibili (a condizione che i termini non siano eccessivamente gravosi). Specie: