70 likes | 212 Views
ART.40 CCNL 1996-2001. L’art.40 del CCNL 1998-2001 stabilisce la riconversione delle somme destinate al finanziamento dell’indennità infermieristica verso l’incremento del Fondo art. 39 dello stesso contratto, per il finanziamento dei passaggi economici orizzontali. Un passo indietro ….
E N D
L’art.40 del CCNL 1998-2001 stabilisce la riconversione delle somme destinate al finanziamento dell’indennità infermieristica verso l’incremento del Fondo art. 39 dello stesso contratto, per il finanziamento dei passaggi economici orizzontali.
Un passo indietro … • L’indennità infermieristica è stata istituita con il DPR 384 del 1990 (commi 1 e 2 art.49). • Il testo recita: • “… agli operatori professionali di 1^categoria collaboratori-infermieri professionali, vigilatrici d’infanzia, ostetriche, assistenti sanitari- compete un’indennità annua, lorda, fissa e ricorrente di £. 2.400.000” (Euro 1.240).
Tale indennità è maggiorata nel modo seguente: • a) al 20° anno di effettivo servizio di £. 1.200.000 (Euro 620) • b) al 25° anno di effettivo servizio di ulteriori £. 1.200.000 • c) al 30° anno di effettivo servizio di ulteriori £. 1.200.000
Agli operatori professionali di 2° categoria-infermieri generici-l’indennità compete nella misura del 10%
CCNL 1998-2001 • Stabilisce che: • L’indennità fissa e ricorrente diventa parte integrante dello stipendio fondamentale; • L’indennità parte variabile che sarebbe maturata dal personale al raggiungimento del 20°-25°-30° anno di servizio “affluisce al fondo art.39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali”.
In sostanza … • Le Aziende avrebbero dovuto incrementare il fondo delle fasce di tutto il personale!