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Deposito alberghiero e responsabilità dell’albergatore. Il Codice Civile disciplina gli aspetti del contratto dell’albergo relativi alle responsabilità dell’albergatore per le cose da portare il albergo. ART. 1783.
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Deposito alberghiero e responsabilità dell’albergatore Il Codice Civile disciplina gli aspetti del contratto dell’albergo relativi alle responsabilità dell’albergatore per le cose da portare il albergo
ART. 1783 Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
Cose portate (non consegnate) in albergo Cose che si trovano nell’albergo Cose di cui l’albergatore assume la custodia fuori dall’albergo durante il periodo dell’ alloggio del cliente Cose di cui l’albergatore assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo durante il periodo del soggiorno del cliente
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA È limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto ed equivale a cento volte il prezzo dell’alloggio per giornata
Al contrario … diventa SOGGETTIVA e ILLIMITATA per le cose dategli in custodia e per quelle che ha rifiutato di prendere in custodia RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE
ALBERGATORE È obbligato ad accettare la custodia delle carte-valori È obbligato ad accettare il denaro contante È obbligato ad accettare oggetti di valore che, alla consegna, devono essere sigillati in una busta Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde illimitatamente. Tuttavia può rifiutare di prendere in consegna oggetti pericolosi, ingombranti o di grande valore in base alle condizioni dell’albergo. Spetta al cliente provare la consegna, quindi è necessario che egli richieda una ricevuta che possa identificare i beni dati in custodia .
LA MULTIPROPRIETA’ È un contratto atipico nel quale sussistono più soggetti che sono proprietari di uno stesso bene
Disciplina Regolata dal D.Lgs. 9 novembre 1998 Regolata, inoltre, dal CODICE DEL CONSUMO ( D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 che disciplina i contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili)
Chi acquista in multiproprietà ha la possibilità di godere del bene per almeno un anno, in un certo periodo dell’anno e per un certo numero di giorni stabiliti dal contratto, che deve essere stipulato per iscritto.
È società immobiliare che costruisce e poi vende complessi edilizi divisi in unità indipendenti VENDITORE Ha l’obbligo di consegnare, a chiunque richieda informazioni sul bene, un documento informativo
_ identità e domicilio del venditore e del proprietario del bene; _ descrizione dell’immobile; _ permesso di costruire ; _ servizi e strutture comuni, ai quali l’acquirente avrà accesso (acqua, luce, raccolta rifiuti … ) ; _ il prezzo che l’acquirente dovrà versare; _ informazioni sul diritto di recesso dal contratto. DOCUMENTO INFORMATIVO
Può essere esercitato dall’acquirente entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza doverlo giustificare e senza necessità di pagare una penale, dandone una comunicazione scritta alla persona indicata nel contratto DIRITTO DI RECESSO Il venditore non può esigere o ricevere il versamento di somme di denaro a titolo di acconto, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto recesso
_ l’albergatore riesce a coprire i periodi di bassa stagione, in quanto ha già venduto il suo servizio; _ il multiproprietario- cliente dell’albergo acquista i servizi dell’albergo a tariffe scontate stabilite con appositi accordi contrattuali al momento dell’acquisto del diritto; _ il multiproprietario- cliente dell’albergo ha la possibilità di affittare a terzi l’immobile nel proprio periodo di proprietà, oppure scambiare il proprio periodo di proprietà con un altro in una diversa località MULTIPROPRIETA’ ALBERGHIERA
Corona Giacomo Serra Daniele Planu Eugenio REALIZZATO DA …