410 likes | 621 Views
MUD 2006. 2005. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 2006 PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2005. MUD MUD e “Testo Unico ambiente”.
E N D
MUD 2006 2005 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 2006 PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2005
MUDMUD e “Testo Unico ambiente” Il decreto legislativo recante “Norme in materia ambientale” elaborato dal Governo in base alla Legge delega del 15/12/2004 n. 308, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2006 ed in fase di emanazione (di seguito T.U. ambiente) modifica in modo rilevante la disciplina dei rifiuti, prevedendo variazioni anche relativamente al MUD. In proposito si evidenzia che: • le leggi dispongono per il futuro ed entrano in vigore, se non diversamente disposto, 15 giorni dopo la loro pubblicazione in G.U.; • il T.U. ambiente non è ancora stato pubblicato in G.U. e non è dato sapere nemmeno quando verrà pubblicato; • alla data il D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 è pienamente vigente; • il MUD rappresenta un consuntivo a fine anno e viene presentato con riferimento ai dati relativi all’anno 2005 in perfetta coerenza con i dati del sistema registro/formulari; • è auspicabile che gli Enti competenti in materia, in occasione della pubblicazione del T.U. forniscano indicazioni sui tempi di applicazione, tenuto conto che espressamente il T.U. medesimo, agli articoli 264 e 265, tende ad assicurare un passaggio graduale tra i due regimi normativi attraverso l’adeguamento della normativa di attuazione.
MUDArticolazione del MUD - riferimenti normativi L’articolazione del MUD si è andata evolvendo nel corso degli ultimi anni a seguito delle disposizioni introdotte dal: - D.P.C.M. 24/12/2002, successivamente integrato dal D.P.C.M. 24/02/2003, con il quale sono state definite le modalità per la compilazione e la presentazione del MUD. - D.P.C.M. 22/12/2004, che ha nuovamente integrato il D.P.C.M. 24/12/2002 introducendo una nuova sezione del MUD relativa ai veicoli a fine vita o fuori uso. A seguito dell'emanazione di tali norme il MUD risulta quindi così articolato: • Capitolo 1 – rifiuti - Comunicazione rifiuti - Comunicazione veicoli fuori uso • Capitolo 2 – emissioni - Dichiarazione INES
MUDSoggetti obbligati - riferimenti normativi I soggetti obbligati alla presentazione del MUD risultano così individuati: • Capitolo 1 – rifiuti - Comunicazione rifiuti:i soggetti individuati dall'articolo 11, commi 3 e 4, e dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, nonché i soggetti individuati dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 182 - Comunicazione veicoli fuori uso: i soggetti individuati dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 • Capitolo 2 – emissioni - Dichiarazione INES: i gestori di complessi IPPC, cioè di complessi all'interno dei quali è svolta almeno un'attività IPPC, nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno uno degli inquinanti riportati nelle Tabelle 1.6.2 o 1.6.3 di cui all'allegato 1 al D.M. 23/11/2001 in misura superiore al valore soglia corrispondente definito nelle stesse tabelle (le attività IPPC sono riportate nell'allegato I al D.Lgs. 18/02/2005, n. 59)
MUDModalità di invio I soggetti obbligati alla presentazione del MUD, in base alle disposizioni definite dal D.P.C.M. 24/12/2002 e dal D.P.C.M. 22/12/2004 potranno inviare i dati secondo le seguenti opzioni: • Capitolo 1 – rifiuti - Comunicazione rifiuti: a) se produttori di rifiuti: su carta o su supporto magnetico o telematicamente b) se gestori di rifiuti: su supporto magnetico o telematicamente - Comunicazione veicoli fuori uso: su supporto magnetico o telematicamente • Capitolo 2 – emissioni - Dichiarazione INES: solo telematicamente
MUD 2006 CAPITOLO 1 – RIFIUTI (Comunicazione rifiuti e Comunicazione veicoli fuori uso) Imprese ed Enti
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti obbligati • Gestione dei rifiuti • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti • commercianti ed intermediari di rifiuti • chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti • Gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiale • chiunque svolga le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali ai sensi del D.Lgs. 209/2003 • chiunque svolga attività di gestione di veicoli fuori uso non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti obbligati • Produzione di rifiuti pericolosi • imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi • imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a Euro 7.746,85 • Produzione di rifiuti non pericolosi • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali* • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali* • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi • Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti obbligati • Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati • Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati • Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti • gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta • Rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione • gestori del servizio pubblico
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti obbligati • Imballaggi immessi sul mercato ed esportati • produttori di imballaggi vuoti che effettuano nel territorio nazionale la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno secondo il Regolamento CONAI • autoproduttori di imballaggi così come definiti dal Regolamento CONAI • importatori di imballaggi vuoti e pieni • esportatori di imballaggi vuoti e pieni • Imballaggi riutilizzati • riutilizzatori
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti esclusi • Produzione di rifiuti speciali • imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a Euro 7.746,85 • piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non abbiano più di tre dipendenti (cioè con tre dipendenti non si presenta la comunicazione rifiuti mentre con quattro dipendenti deve essere presentata), limitatamente ai rifiuti non pericolosi • produttori di rifiuti che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta (in questo caso la comunicazione viene effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita) • il gestore del servizio idrico integrato per i rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. 152/1999) • rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro- industriali • rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e scavo • rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali • rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio • rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie • macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti (se non pericolosi) • veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (se non pericolosi)
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti esclusi • Produzione di rifiuti pericolosi non urbani • produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese” La legge 25/01/2006, n. 29 (Comunitaria 2005), al fine di conformarsi all'Ordinanza della Corte di Giustizia CE 28/09/2004, ha stabilito che i produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese” adempiano alla tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione, in ordine cronologico, delle copie dei formulari. Tale legge ha inoltre specificato (articolo 11, comma 2) che i suddetti soggetti, pur assolvendo l’obbligo della tenuta di un “registro di carico e scarico” mediante i formulari, non sono tenuti a presentare il MUD.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISoggetti esclusi • Gestione di rifiuti speciali • rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, di accordi di programma stipulati per favorire la restituzione di beni durevoli (D.Lgs. 22/1997, articolo 44) relativamente alle attività di ritiro, trasporto e stoccaggio di tali beni • soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio • Imballaggi • utilizzatori che partecipano a CONAI (in questo caso la legge 426/1998 prevede che la presentazione della comunicazione rifiuti venga effettuata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio, la qual cosa ha generato molte perplessità in quanto tale soggetto non è immediatamente individuabile ed inoltre non sembra possibile che sia in possesso di tutti i dati richiesti)
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIRAEE Il D.Lgs. 25/07/2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei relativi rifiuti (RAEE) prevede all’articolo 9, comma 4, che i responsabili degli impianti che effettuano operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE debbano comunicare annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero tramite il MUD, che a tal fine dovrà essere modificato secondo quanto previsto dalla legge 25/01/1994, n. 70. Si evidenzia in proposito che tale disposto non è ancora attivo in quanto la prevista modifica del MUD per le finalità sopra esposte non è ancora stata realizzata. Quindi per il MUD da presentarsi nel 2006 relativamente ai dati del 2005, i gestori di tali impianti dovranno utilizzare la modulistica “standard” definita dal D.P.C.M. 24/12/2002, compilando il MUD secondo le istruzioni di cui al medesimo decreto.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione • La Comunicazione rifiuti e la Comunicazione veicoli fuori uso devono essere presentate alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 aprile • Deve essere presentata una Comunicazione rifiuti e/o una Comunicazione veicoli fuori uso per ogni unità locale • Se un soggetto obbligato non ha effettuato alcuna delle attività per le quali è tenuto alla presentazione della Comunicazione rifiuti e/o della Comunicazione veicoli fuori uso non deve presentare una Comunicazione rifiuti e/o una Comunicazione veicoli fuori uso in bianco • La Comunicazione rifiuti e la Comunicazione veicoli fuori dovranno essere presentate utilizzando la classificazione CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione • Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca/gestisca nella stessa unità locale sia rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 sia rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà: - compilare la Comunicazione rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti nonrientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 - compilare la Comunicazione veicoli fuori uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 • La Comunicazione rifiuti e la Comunicazione veicoli fuori uso, complete in tutte le loro parti devono essere presentate, unitamente all'attestato di versamento dei diritti di segreteria (€ 10 per le dichiarazioni su supporto magnetico e € 15 per quelle su supporto cartaceo), alla Camera di Commercio competente per il territorio preferibilmente mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta alla Camera stessa. In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico è consentita l'effettuazione di un unico versamento, utilizzando un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma dell'importo dei diritti di ogni singola comunicazione rifiuti contenuta nella dichiarazione multipla • Nei casi in cui un soggetto sia tenuto per la medesima unità locale alla presentazione sia della Comunicazione rifiuti sia della Comunicazione veicoli fuori uso è previsto il pagamento di un unico diritto di segreteria
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione • Per la compilazione della Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo si può utilizzare la modulistica allegata al D.P.C.M. 24/12/2002 o sua riproduzione su fogli bianchi formato A4, compilandola con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri in stampatello • Per la compilazione della Comunicazione rifiuti e della Comunicazione veicoli fuori uso su supporto informatico è possibile utilizzare i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici i CD (Compact Disk) e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina (se si utilizzano più supporti devono essere tutti dello stesso tipo); la registrazione dei dati su supporto informatico deve essere organizzata secondo le specifiche ed i tracciati multirecord riportati nell'allegato 4 al D.P.C.M. 24/12/2002 per quanto concerne la Comunicazione rifiuti e nell'allegato 9 al medesimo D.P.C.M. 24/12/2002 per quanto concerne la Comunicazione veicoli fuori uso
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione • In caso di compilazione della Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo questa dovrà essere spedita o consegnata in busta chiusa, sulla quale si dovranno riportare i dati secondo lo schema previsto dall'Allegato 3 al D.P.C.M. 24/12/2002. Ogni busta deve contenere la dichiarazione relativa ad una sola unità locale • In caso di compilazione della Comunicazione rifiuti e/o della Comunicazione veicoli fuori uso su supporto magnetico i supporti medesimi potranno recare le dichiarazioni relative a più unità locali sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). I supporti magnetici devono essere spediti o consegnati in un plico sul quale siano riportati i dati secondo lo schema previsto dall'Allegato 3 al D.P.C.M. 24/12/2002, e devono inoltre essere accompagnati: • dalla stampa delle sezioni anagrafiche di tutte le unità locali contenute nel supporto • dall'attestazione di versamento dei diritti di segreteria • dall'elenco riepilogativo di tutte le dichiarazioni contenute nei supporti secondo lo schema riportato nell’Allegato 7 al D.P.C.M. 24/12/2002 per le Comunicazioni rifiuti e nell’Allegato 10 al medesimo D.P.C.M. 24/12/2002 per le Comunicazioni veicoli fuori uso In alternativa le comunicazioni compilate su supporto magnetico possono essere inviate telematicamente
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione - Comunicazione rifiuti semplificata • I soli soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: • presentano la Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo • sono produttori di non più di tre rifiuti • i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari sono tenuti a compilare esclusivamente la Sezione comunicazione semplificata (schede SCS1 e SCS2), salvo non ricorrano anche le condizioni di cui all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, nel qual caso dovranno compilare inoltre le pertinenti schede della Sezione imballaggi. Il disposto deve essere inteso nel senso che tali soggetti non sono obbligati a presentare la Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo (restano infatti liberi di presentarla su supporto magnetico) ma che qualora intendano presentarla su supporto cartaceo devono utilizzare le schede SCS1 e SCS2.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione - Invio telematico • In caso di compilazione informatica della Comunicazione rifiuti o della Comunicazione veicoli fuori uso, in alternativa alla modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, queste possono essere spedite per via telematica utilizzando la smart card contenente la firma digitale. Gli utenti che intendono avvalersi di tale possibilità devono disporre di: • collegamento a Internet • computer • smart card e relativo lettore Per inviare telematicamente la Comunicazione rifiuti o la Comunicazione veicoli fuori uso, una volta compilate tramite software, bisogna collegarsi al sito www.mudtelematico.it. La procedura informatica sarà accessibile attraverso un normale browser web (Netscape, Opera, Internet Explorer, ecc.) da qualsiasi punto della rete. Le istruzioni per l'invio telematico delle suddette comunicazioni possono essere reperite anche presso i seguenti siti:www.minindustria.it, www.minambiente.it, www.apat.it, www.unioncamere.it, www.infocamere.it, www.ecocerved.it.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione - Invio telematico • Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le Comunicazione rifiuti e le Comunicazioni veicoli fuori uso compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi • In caso di invio telematico permane la possibilità di pagamento cumulativo di cui sopra, da effettuarsi mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri (carta di credito) e/o con altre modalità concordate dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza con la Camera di Commercio territorialmente competente
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione – Modifiche/integrazioni e comunicazioni illeggibili • Eventuali modifiche od integrazioni alla Comunicazione rifiuti o alla Comunicazione veicoli fuori uso potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione completa anche dei dati già dichiarati, riportando sulla nuova busta la dicitura "annulla e sostituisce la precedente del gg/mm/aaaa"; La presentazione di una nuova Comunicazione rifiuti o di una nuova Comunicazione veicoli fuori uso rifiuti è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso siano presentate oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste • Nel caso di Comunicazione rifiuti o Comunicazione veicoli fuori uso pervenute alla Camera di Commercio illeggibili a causa di danni originati dalle operazioni di spedizione e/o trasporto, la Camera di Commercio potrà richiedere la presentazione di copia delle comunicazioni; in questo caso il dichiarante non dovrà ripagare il diritto di segreteria ma allegare copia della ricevuta del pagamento già effettuato
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTIModalità di presentazione – Obbligo di presentazione al COBAT Con la legge 01/03/2002, n. 39 (Comunitaria 2002) sono state apportate modifiche all’articolo 9-quinquies della legge 475/1988. Tali modifiche prevedono la possibilità di conferire le batterie esauste ed i rifiuti piombosi, oltre che al COBAT, anche ad imprese italiane o appartenenti ad altro Stato membro purché regolarmente autorizzate. Tale legge ha inoltre aggiunto all'articolo 9-quinquies della legge 475/1988 il seguente comma 6-bis: “I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 22/1997, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3”. In pratica tutti coloro che raccolgo batterie esauste o rifiuti piombosi senza incarico dal consorzio dovranno trasmettere al COBAT, al momento della presentazione della Comunicazione rifiuti e/o della Comunicazione veicoli fuori uso, copia della medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione del MUD.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISanzioni - Comunicazione rifiuti • La mancata o incompleta o inesatta compilazione della Comunicazione rifiuti entro la scadenzaprevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,71 • Se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 25,82 a Euro 154,94 • Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 a Euro 1.549,37 Secondo la maggior parte delle interpretazioni, l'omessa o errata presentazione della Sezione imballaggi del Capitolo 1 - rifiuti del MUD non sarebbe sanzionabile in quanto le sanzioni relative alla presentazione del MUD, fissate dall'articolo 52 del D.Lgs. 22/1997, essendo riferite all'articolo 11 del medesimo decreto, riguarderebbero solo i rifiuti e non gli imballaggi prima di divenire rifiuti. Inoltre, tra le sanzioni inerenti il non rispetto degli articoli da 34 a 43 del D.Lgs. 22/1997, cioè quelli relativi agli imballaggi, nessuna risulta riferibile alla presentazione del Capitolo 1 - rifiuti del MUD per gli imballaggi medesimi.
MUD CAPITOLO 1 – RIFIUTISanzioni - Comunicazione veicoli fuori uso • La Comunicazione veicoli fuori uso è prevista dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs 209/2003. Per quanto riguarda le sanzioni l’articolo 13, comma 7, del medesimo D.Lgs. 209/2003 prevede che: “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.” E’ stato quindi commesso un involontario errore in G.U. (l'articolo11, comma 4, è relativo alla relazione in materia che APAT deve trasmettere al Ministero dell’ambiente) e quindi sembra corretto affermare che, in assenza di uno specifico errata corrige da parte degli Enti competenti, tale sanzione non sia applicabile. Si evidenzia in proposito che secondo alcune interpretazioni restano comunque applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. 22/1997 relative alla presentazione del MUD.
COMUNICAZIONE RIFIUTI Articolazione della Comunicazione rifiuti La Comunicazione rifiuti si articola nelle seguenti Sezioni: • Sezione comunicazione semplificata • Sezione anagrafica • Sezione rifiuti • Sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani • Sezione intermediazione e commercio • Sezione imballaggi I diversi soggetti dichiaranti devono presentare solo le Sezioni per le quali sono tenuti ad effettuare la dichiarazione. Le Sezioni pertinenti alla Comunicazione rifiuti delle imprese sono la Sezione comunicazione semplificata, la Sezione anagrafica, la Sezione rifiuti, la Sezione intermediazione e commercio e la Sezione imballaggi
COMUNICAZIONE RIFIUTI Sezione Comunicazione semplificata – Schede SCS1 e SCS2 SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA SCS1 • LA SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA DEVE ESSERE PRESENTATA SOLO DAI DICHIARANTI PER I QUALI RICORRONO CONTEMPORANEAMENTE TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI: • - PRESENTANO LA COMUNICAZIONE RIFIUTI SU SUPPORTO CARTACEO • - SONO PRODUTTORI DI NON PIÙ DI TRE RIFIUTI • - I RIFIUTI SONO PRODOTTI NELL'UNITÀ LOCALE CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE • - PER OGNI RIFIUTO PRODOTTO NON UTILIZZANO PIÙ DI TRE TRASPORTATORI E PIÙ DI TRE DESTINATARI • E' COMPOSTA DALLE SCHEDE SCS1 E SCS2 SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA SCS2 N.B. I SOGGETTI CHE PRESENTANO LA SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA NON DEVONO PRESENTARE ANCHE LE SCHEDE SA1 E SA2
COMUNICAZIONE RIFIUTI Sezione Anagrafica – Scheda SA1 e SA2 SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDA ANAGRAFICA SA1 AD ESCLUSIONE DEI SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA, LA SEZIONE ANAGRAFICA DEVE ACCOMPAGNARE TUTTE LE DICHIARAZIONI E' COMPOSTA DALLE SCHEDE SA1 E SA2 LE DICHARAZIONI RESE SU SUPPORTO MAGNETICO DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALL'ELENCO DELLE DICHIARAZIONI CHE CONTIENE GLI ESTREMI DEL COMPILATORE SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDA RIASSUNTIVA SA2 ELENCO DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE SU SUPPORTO MAGNETICO N.B. I GESTORI DEI RIFIUTI DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO
COMUNICAZIONE RIFIUTI Sezione rifiuti – Scheda RIF • LA SCHEDA RIF DEVE ESSERE COMPILATA: • PER OGNI RIFIUTO SPECIALE O PERICOLOSO CHE IL DICHIARANTE HA: • - PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE • - PRODOTTO FUORI DALL’UNITA' LOCALE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' SVOLTE IN SEDI NON COSTITUENTI UNITA' LOCALI (ES. CANTIERI) O PRESSO ALTRE UNITA' LOCALI (ES. BONIFICHE O MANUTENZIONI) • PER OGNI RIFIUTO URBANO, SPECIALE O PERICOLOSO CHE IL DICHIARANTE HA: • RICEVUTO DA TERZI, COMPRESA ALTRA UNITA' LOCALE DELLO STESSO DICHIARANTE • RECUPERATO O SMALTITO SEZIONE RIFIUTI SCHEDA RIF SR
- SEZIONE ANAGRAFICA • - SCHEDA RIF (descrizione del rifiuto) • MODULO TE (elenco dei vettori in uscita) • MODULO DR (destinatario) • MODULO RE (se produce rifiuti fuori dall'unità locale) PRODUTTORE (MITTENTE) • - SEZIONE ANAGRAFICA • - SCHEDA RIF (descrizione del rifiuto) • MODULO RT (mittente) • MODULO DR (destinatario) TRASPORTATORE (VETTORE) • - SEZIONE ANAGRAFICA • - SCHEDA RIF (descrizione del rifiuto) • MODULO RT (mittente) • MODULO GESTIONE (attività svolte sul rifiuto) • MODULO ARTICOLO 13 (se l'attività è svolta su ordinanza) SMALTITORE O RECUPERATORE (DESTINATARIO) COMUNICAZIONE RIFIUTI Flusso dei rifiuti e modulistica – Rifiuti speciali Da produttore a recuperatore/smaltitore tramite trasportatore terzo
- SEZIONE ANAGRAFICA • - SCHEDA RIF (descrizione del rifiuto) • MODULO DR (destinatario) • MODULO RE (se produce rifiuti fuori dall'unità locale) PRODUTTORE (MITTENTE) SMALTITORE O RECUPERATORE (DESTINATARIO) • - SEZIONE ANAGRAFICA • - SCHEDA RIF (descrizione del rifiuto) • MODULO RT (mittente) • MODULO GESTIONE (attività svolte sul rifiuto) • MODULO ARTICOLO 13 (se l'attività è svolta su ordinanza) COMUNICAZIONE RIFIUTI Flusso dei rifiuti e modulistica – Rifiuti speciali Da produttore a recuperatore/smaltitore tramite trasporto con mezzi del mittente o del destinatario
COMUNICAZIONE RIFIUTI Sezione intermediazione e commercio – Scheda INT • LA SEZIONE INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEVE ESSERE COMPILATA UNICAMENTE DAI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI BROKERAGGIO DI RIFIUTI, PERTANTO NON NE HANNO LA EFFETTIVA DETENZIONE • E' COSTITUTA DALLA SCHEDA INT • I SOGGETTI CHE COMMERCIANO RIFIUTI STOCCANDOLI PRESSO PROPRI IMPIANTI ESERCITANO UN'ATTIVITA' DI GESTIONE E, CONSEGUENTEMENTE, UTILIZZERANNO UNICAMENTE LA SEZIONE RIFIUTI • I SOGGETTI CHE HANNO ATTIVITA' DI COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE MISTE, OVVERO IN PARTE CON DETENZIONE FISICA DEI RIFIUTI ED IN PARTE NO, DOVRANNO UTILIZZARE ENTRAMBE LE SEZIONI RIPORTANDO: • LE QUANTITA' COMMERCIALIZZATE CON DETENZIONE NELLA SEZIONE RIFIUTI • LE QUANTITA' COMMERCIALIZZATE SENZA DETENZIONE NELLA SEZIONE INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO SEZIONE INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO SCHEDA INT INT
PRODUTTORE (MITTENTE) TRASPORTATORE (VETTORE) SMALTITORE O RECUPERATORE (DESTINATARIO) COMUNICAZIONE RIFIUTI Sezione intermediazione e commercio Flusso dei rifiuti e modulistica • MITTENTE, VETTORE E DESTINATARIO • PRESENTANO IL LORO MUD COME VISTO NELLA SEZIONE RIFIUTI • L'INTERMEDIARIO O IL COMMERCIANTE • PRESENTANO IL MUD ALLEGANDO: • LA SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDE SA1 E SA2 • LA SCHEDA INT (descrizione del rifiuto) • IL MODULO UO (uno per ogni “mittente” del rifiuto) • IL MODULO UD (uno per ogni “destinatario” del rifiuto) • COME TUTTI I GESTORI DI RIFIUTI GLI INTERMEDIARI ED I COMMERCIANTI DEVONO PRESENTARE IL MUD SU SUPPORTO MAGNETICO Flusso di rifiuti organizzato da intermediario
COMUNICAZIONE RIFIUTI Sezione imballaggi – Schede SMAT, STIP, SRIU SEZIONE IMBALLAGGI SCHEDA MATERIALI SMAT IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO ED ESPORTATI - PRODUTTORI DI IMBALLAGGI VUOTI - AUTOPRODUTTORI DI IMBALLAGGI - IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI E PIENI - ESPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI E PIENI • PRESENTANO IL MUD ALLEGANDO: • LA SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDE SA1 E SA2 • LA SCHEDA SMAT (quantità di imballaggi suddivisi per tipo di materiale immessi sul mercato nazionale ed esportati) • LA SCHEDA STIP (quantità di imballaggi suddivisi per tipo di materiale e per tipo di imballaggio immessi sul mercato nazionale; questa scheda non va compilata relativamente alle quantità di imballaggi esportati) IMBALLAGGI RIUTILIZZATI • RIUTILIZZATORI • PRESENTANO IL MUD ALLEGANDO: • LA SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDE SA1 E SA2 • LA SCHEDA SRIU (quantità di imballaggi suddivisi per tipo di materiale, per tipo di imballaggio e per destinazione, riutilizzati tal quali) SEZIONE IMBALLAGGI SCHEDA TIPOLOGIE STIP SEZIONE IMBALLAGGI SCHEDA RIUTILIZZO SRIU
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USOCampo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 La sezione del MUD relativa ai veicoli fuori uso è stata introdotta in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 209/2003, norma recante l'attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso. I veicoli che entrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 sono: • i veicoli a motore appartenenti alla categoria M1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE (veicoli per trasporto persone con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) • i veicoli a motore appartenenti alla categoria N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE (veicoli per trasporto merci con massa massima non superiore a 3,5 t) • i veicoli a motore a tre ruote appartenenti alla categoria L2 di cui alla direttiva 2002/24/CE (veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore - se si tratta di motore termico - nonsupera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione - qualunque sia il sistema dipropulsione - non supera i 50 km/h), con esclusione dei tricicli a motore In base a questa definizione di veicoli, è importante evidenziare che non tutti i veicoli ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e quindi non tutti i veicoli avviati a demolizione andranno riportati nella nuova sezione veicoli fuori uso del MUD.
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USOArticolazione della Comunicazione veicoli fuori uso La Comunicazione veicoli fuori uso si articola nelle seguenti Sezioni: • Sezione anagrafica veicoli fuori uso • Sezione autodemolitore • Sezione rottamatore • Sezione frantumatore I diversi soggetti dichiaranti devono presentare solo le Sezioni per le quali sono tenuti ad effettuare la dichiarazione. I dati da riportare nella Comunicazione veicoli fuori uso devono essere desunti dalle registrazioni effettuate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 22/1997. Ove ciò non fosse possibile, i dati richiesti dovranno essere desunti da altri registri la cui tenuta presso l’'impresa sia obbligatoria. In ultima analisi, nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di veicoli disciplinati dal D.Lgs.209/2003 è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico.
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO Sezione Anagrafica – Schede SA1-VEIC e SA2-VEIC SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDA ANAGRAFICA VEICOLI FUORI USO SA1-VEIC LA SEZIONE ANAGRAFICA VEICOLI FUORI USO DEVE ACCOMPAGNARE TUTTE LE DICHIARAZIONI RELATIVE A TALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI E' COMPOSTA DALLE SCHEDE SA1-VEIC E SA2-VEIC LE DICHARAZIONI RESE SU SUPPORTO MAGNETICO DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALL'ELENCO DELLE DICHIARAZIONI CHE CONTIENE GLI ESTREMI DEL COMPILATORE SEZIONE ANAGRAFICA SCHEDA RIASSUNTIVA VEICOLI FUORI USO SA2-VEIC ELENCO DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE SU SUPPORTO MAGNETICO
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USOSezione Autodemolitore – Scheda AUT LA SCHEDA AUT DEVE ESSERE COMPILATADAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 209/2003 ED E' RELATIVA A TUTTI I RIFIUTI RICEVUTI, PRODOTTI E GESTITI IN RIFERIMENTO A TALI ATTIVITÀ. PER IL CODICE RIFIUTO 16 01 04– VEICOLI FUORI USO – RIPORTARE LA QUANTITÀ COMPLESSIVA DI VEICOLI FUORI USO RICEVUTA SUDDIVIDENDOLA POI IN RIFERIMENTO AI VEICOLI FUORI USO PRODOTTI PRECEDENTEMENTE AL 1 GENNAIO 1980 E PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 1980. PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE I DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI CHE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI SONO INQUADRATI TUTTI INDISTINTAMENTE CON IL CODICE 16 01 04, IL CALCOLO DELLE QUANTITA' SARA' EFFETTUATO RISPETTANDO L'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MASSA DEGLI AUTOVEICOLI RISPETTO ALLA MASSA TOTALE DEI VEICOLI IN INGRESSO. ESEMPIO: UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE IN CUI, NEL 2004, SONO ENTRATI 80 TONNELLATE DI AUTOVEICOLI, ASSOGGETTATI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/2003, E 20 TONNELLATE DI ALTRI VEICOLI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CITATO D.LGS. 209/2003 MA IN QUELLO DEL D.LGS. 22/1997 (DATI CHE RISULTANO DAL REGISTRO DI CARICO E SCARICO) DOVRA' INDICARE, COME QUANTITA' IN USCITA DI CARCASSE/ROTTAMI FERROSI ATTRIBUIBILI AGLI AUTOVEICOLI, L'80% (80 T SU 100 T) DEI ROTTAMI TOTALI IN USCITA E COSÌ PER TUTTI I RIFIUTI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI AUTOVEICOLI. SEZIONE AUTODEMOLITORE SCHEDA AUT AUT1/2 SEZIONE AUTODEMOLITORE SCHEDA AUT AUT2/2
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USOSezione Rottamatore – Scheda ROT SEZIONE ROTTAMATORE SCHEDA ROT ROT LA SCHEDA ROT DEVE ESSERE COMPILATADAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI ROTTAMAZIONE ED ADEGUAMENTO VOLUMETRICO DELLE CARCASSE DI AUTO CHE SONO GIÀ STATE SOTTOPOSTE AD OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 209/2003 ED E' RELATIVA A TUTTI I RIFIUTI RICEVUTI, PRODOTTI E GESTITI IN RIFERIMENTO A TALI ATTIVITÀ. PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE I DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI ASSOGGETTATI AL D.LGS. 209/2003 IL CALCOLO DELLE QUANTITA' SARA' EFFETTUATO RISPETTANDO L'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MASSA DEGLI AUTOVEICOLI RISPETTO ALLA MASSA TOTALE DI ROTTAME IN INGRESSO. ESEMPIO: UN IMPIANTO DI ROTTAMAZIONE IN CUI, NEL 2004, SONO ENTRATI 80 TONNELLATE DI CARCASSE/ROTTAMI PROVENIENTI DA AUTOVEICOLI ASSOGGETTATI AL D.LGS. 209/2003, E 20 TONNELLATE DI CARCASSE/ROTTAMI PROVENIENTI DA AUTOVEICOLI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CITATO D.LGS. 209/2003 MA IN QUELLO DEL D.LGS. 22/1997 O COMUNQUE AVENTI ORIGINE DIVERSA (DATI CHE RISULTANO DAL REGISTRO DI CARICO E SCARICO), DOVRA' INDICARE, COME QUANTITA' IN USCITA DI ROTTAMI FERROSI ATTRIBUIBILI AGLI AUTOVEICOLI ASSOGGETTATI AL D.LGS. 209/2003, L'80% (80T SU 100T) DEI ROTTAMI TOTALI IN USCITA.
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USOSezione Frantunatore – Scheda FRA SEZIONE FRANTUMATORE SCHEDA FRA FRA LA SCHEDA FRA DEVE ESSERE COMPILATA DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI FRANTUMAZIONE DELLE CARCASSE DI AUTO CHE SONO GIÀ STATE SOTTOPOSTE AD OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, SMONTAGGIO DELLE PARTI RECUPERABILI ED EVENTUALE ADEGUAMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DEL D.LGS. 209/2003 ED E' RELATIVA A TUTTI I RIFIUTI RICEVUTI, PRODOTTI E GESTITI IN RIFERIMENTO A TALI ATTIVITÀ. PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE I DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI ASSOGGETTATI AL D.LGS. 209/2003 IL CALCOLO DELLE QUANTITA' SARA' EFFETTUATO RISPETTANDO L’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MASSA DEL ROTTAME PROVENIENTE DAGLI AUTOVEICOLI RISPETTO ALLA MASSA TOTALE DI ROTTAME IN INGRESSO. ESEMPIO: UN IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE IN CUI, NEL 2004, SONO ENTRATI 80 TONNELLATE DI ROTTAMI PROVENIENTI DA AUTOVEICOLI ASSOGGETTATI AL D.LGS. 209/2003, E 20 TONNELLATE DI ROTTAMI PROVENIENTI DA AUTOVEICOLI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CITATO D.LGS. 209/2003 MA IN QUELLO DEL D.LGS. 22/1997 O COMUNQUE AVENTI ORIGINE DIVERSA (DATI CHE RISULTANO DAL REGISTRO DI CARICO E SCARICO), INDICHERA', COME QUANTITA' IN USCITA DI ROTTAMI FERROSI ATTRIBUIBILI AGLI AUTOVEICOLI ASSOGGETTATI AL D.LGS. 209/2003, L'80% (80T SU 100T) DEI ROTTAMI TOTALI IN USCITA.
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USOModuli allegati alle schede I moduli da allegare alle Schede AUT, ROT, FRA sono i seguenti: • RT-VEIC • TE-VEIC • DR-VEIC • MG-VEIC Si tratta di moduli sostanzialmente analoghi a quelli presenti nella Comunicazione rifiuti ed in uso da anni. La uniche differenze rispetto ai moduli "tradizionali" sono le seguenti: - RT-VEIC: prevede un apposito campo per indicare i rifiuti ricevuti da privati - DR-VEIC: prevede l'indicazione delle quantità conferite a terzi in riferimento alle operazioni di recupero/smaltimento cui il rifiuto è destinato - MG-VEIC: prevede le sole operazioni di recupero/smaltimento tipiche della gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi rifiuti e per le operazioni R13 e D15 prevede l'indicazione sia della quantità complessiva sottoposta a tali operazioni nel corso dell'anno che quella della quantità in giacenza al 31/12 Il modulo TE-VEIC è invece analogo al "tradizionale" modulo TE.