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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”. L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA SICUREZZA DEL LAVORO: ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. Corso di Diritto della sicurezza del lavoro. A cura di: Luca Fraternali. Indice. 1) Premessa: i limiti della tutela codicistica (art. 2087 c.c.)

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO“CARLO BO” L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA SICUREZZA DEL LAVORO: ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI Corso di Diritto della sicurezza del lavoro A cura di: Luca Fraternali

  2. Indice 1) Premessa: i limiti della tutela codicistica (art. 2087 c.c.) 2) Il contenuto dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori. 3) Rapporto tra l’art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994. 4) La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del lavoro. 5) Ruolo svolto dalla contrattazione collettiva ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  3. Premessa: Interesse collettivo • Accanto al profilo individuale, posto dall’art. 2087 c.c., esiste anche un interesse collettivo affinché l’ambiente di lavoro sia sicuro e salubre. Interesse collettivo alla salute e alla sicurezza: interesse comune ad una pluralità di soggetti che operano nello stesso ambiente di lavoro e che sono esposti ai medesimi rischi. Interesse collettivo ≠ Interesse della collettività Ambito operativo più circoscritto, riguarda una collettività o un gruppo specifico di persone Interesse generale, riguarda un numero imprecisato di soggetti

  4. I LIMITI DELLA TUTELA CODICISTICA Il suo carattere individuale La sua lettura in chiave prettamente risarcitoria deficit sul piano della tutela collettiva deficit sul piano della prevenzione

  5. Art. 9 Stat. Lav. • L’art. 9 Stat. Lav. sancisce la dimensione collettiva della sicurezza del lavoro: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. Rafforzamento sul piano collettivo delle posizione del lavoratore già tutelato come singolo dall’art. 2087 c.c.

  6. Art. 9 Stat. Lav. (2) • Quindi carattere innovativo della norma dello Statuto rispetto all’art. 2087 c.c., dà al diritto alla sicurezza una dimensione collettiva, soprattutto allo scopo di : - garantire una maggiore effettività di questo diritto rispetto alla dimensione individuale; - far concorrere i lavoratori alla ricerca, individuazione e adozione di quelle misure previdenziali che l’art. 2087 pone a carico esclusivo del datore, assegnando ai lavoratori un ruolo attivo nella determinazione del sistema di prevenzione. L’art. 9 Stat. Lav. consente una più incisiva azione di tutela.

  7. Art. 9 Stat. Lav. (3) • L’art. 9 prevede sia un diritto di controllo sia un potere di promozione in capo alle rappresentanze dei lavoratori, entrambi di ampia portata. 1) DIRITTO DI CONTROLLO • Potere di indagine delle rappresentanze dei lavoratori, che hanno la facoltà di accedere in tutti i locali dell’azienda, anche senza la presenza del datore di lavoro o di suoi delegati. Diritto potestativo: il datore ha l’obbligo di subire l’iniziativa delle rappresentanze dei lavoratori, ed è esercitabile anche senza il preventivo assenso del soggetto passivo – in questo senso la contrattazione collettiva può determinare le modalità e tempi di esercizio di tale diritto di controllo, al fine di contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli aziendali.

  8. Art. 9 Stat. Lav. (4) • Presupposto essenziale per un efficace controllo è l’informazione: le rappresentanze per la sicurezza devono ricevere in tempo utile tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo. 2) POTERE DI PROMOZIONE • Potere di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure ulteriori a quelle già specificatamente prescritte dalla normativa prevenzionistica, in quanto idonee a perseguire la salvaguardia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. “Ricerca ed elaborazione”: richiede un’attività di studio e la disponibilità di strumentazione tecnica; in questo caso le rappresentanze per la sicurezza possono avvalersi della collaborazione qualificata di esperti e di organi pubblici.

  9. Art. 9 Stat. Lav. (5) “Promuovere……l’attuazione”: aspetto discusso dell ’ art. 9 Stat. lav. • Secondo un’interpretazione riduttiva si ritiene che la norma non conferisca alla rappresentanze dei lavoratori un diritto all’applicazione di queste misure azionabile anche in via giudiziaria. • A riguardo l’art. 19 del D.lgs. 626/1994 ne chiarifica il contenuto tramite due previsioni: - una riguarda la possibilità che il Rls può promuovere, tra l’altro, l’attuazione delle misure di prevenzione; - l’altra relativa al possibile ricorso alle “autorità competenti”, tra le quali va compresa anche l’autorità giudiziaria. Quindi è riconosciuto anche il ricorso alla via giudiziale.

  10. Art. 9 Stat. Lav. (6) Ma scarsa applicazione Nonostante la previsione di questi strumenti di tutela, nella pratica si è rilevato che “se esigua è stata l’applicazione della prima parte della disposizione, del tutto inapplicata è (stata) la sua seconda parte” . “A.Garilli – A-Bellavista, Innovazioni tecnologiche e Statuto dei Lavoratori. I limiti ai poteri dell’imprenditore tra tutela individuale e collettiva, in Lo Stato dei Lavoratori: vent’anni dopo, 1989, p. 157.”

  11. Rapporto tra art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994 • Ci si è domandati se la disciplina prevista dall’art. 9 Stat. Lav. sopravviva a quella contenuta negli art. 18 e 19 del D.lgs. 626/1994. A riguardo l’art. 98 del D.lgs 626/1994 stabilisce il coordinamento tra lo stesso e l’art. 9 Stat. Lav. prevedendo che “restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate…le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro”. • La dottrina prevalente considera l’art. 9 Stat. Lav. tacitamente abrogato, in quanto assorbito dalla più dettagliata regolamentazione dell’art. 19 del D.lgs. 626/1994. Infatti, vista l’identità della materia trattata lo si considera tacitamente abrogato, in applicazione del criterio previsto dall’art. 15, disp. prel. c.c.: “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”.

  12. Rapporto tra art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994 (2) • Altra parte della dottrina sostiene invece che l’abrogazione della norma statutaria contrasterebbe con: - il criterio direttivo generale impartito al legislatore delegato dalla legge delega 142/1992; - e con i principi della direttiva quadro 89/391/Ce, di cui il D.lgs. 626/1994 ne costituisce attuazione, i quali prevedono che la disciplina di recepimento non può, in nessun caso, abbassare i livelli di tutela esistenti. Considerando abrogato l’art. 9 Stat. Lav. questo farebbe verificare tale effetto, dal momento che gruppi minoritari di lavoratori che non si sentissero rappresentati dalla rappresentanza prevista dall’art. 18 del D.lgs. 626 rimarrebbero privi della possibilità di tutela che prima gli era assicurata dall’art. 9 Stat. Lav.

  13. Rapporto tra art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994 (3) • Con il D.lgs. 626/1994 cambia il quadro dei soggetti titolari dei diritti collettivi in materia di sicurezza; il decreto li attribuisce al Rls quale rappresentante “istituzionale” di tutta la collettività dei lavoratori occupati in una determinata unità produttiva. Inoltre ad esso sono riservate più penetranti attribuzioni e garanzie, diversamente da quelle generiche riconosciute ai lavoratori dall’art. 9 Stat. Lav. • A riguardo, il D.lgs 626 rinvia alla contrattazione collettiva. L’art. 18 infatti attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari al Rls per espletare le sue funzioni. Attenzione: ancora oggi, a distanza di più di 10 anni dall’emanazione del D.lgs 626, non è ancora consolidata la presenza di un Rls in ogni luogo di lavoro.

  14. La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del lavoro • Rare sono state le pronunce della Cassazione sull’art. 9 Stat. Lav. • Una prima questione ha riguardato la composizione delle rappresentanze per la sicurezza. La Suprema corte ha fin dagli anni ’80 escluso la possibilità di comprendere nelle rappresentanze soggetti esterni all’azienda, ammettendo il ricorso ad esperti per consulenze solo dietro specifico mandato dei lavoratori (Cass., 5 dicembre 1980, n. 6339). • La Suprema corte si è pronunciata anche a riguardo del carattere precettivo della norma statutaria, affermando che dall’art. 9 deriva un vero e proprio diritto di pretendere la sottomissione del datore al potere di controllo dei lavoratori, con il solo limite del rispetto degli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (Cass., 13 settembre 1982, n. 4874).

  15. La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del lavoro (2) Si ritiene che al diritto stabilito dall’art. 9 corrisponda l’obbligo del datore di assoggettarsi ai controlli delle rappresentanze dei lavoratori, con la possibilità, secondo parte della dottrina, di ricorrere in caso di rifiuto all’art. 28 Stat. Lav., che sanziona il comportamento antisindacale del datore. Il datore non può opporsi all’attività delle rappresentanze dei lavoratori chiamando in causa l’esigenza di tutela del segreto industriale, fermo restando che i soggetti che esercitano il controllo sono obbligati al rispetto del segreto industriale.

  16. La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del lavoro (3) • A salvaguardia dell’interesse alla sicurezza ci si può anche rivolgere, sia sul piano individuale che collettivo, al procedimento previsto dall’art. 700 c.p.c. che consente in caso di pregiudizio imminente e irreparabile di rivolgersi al giudice per richiedere adeguati provvedimenti d’urgenza. • Ammissibiltà/inammissibilità della costituzione di parte civile del sindacato (e/o delle rappresentanze per la sicurezza) in ambito di procedimenti penali a seguito di infortuni a lavoratori. Mentre la giurisprudenza è orientata a riconoscere la legittimità del sindacato a costituirsi parte civile nei processi penali per infortuni sul lavoro, la Cassazione tende ad escluderla: in caso di danno fisico al lavoratore, si prefigura solamente la lesione del diritto alla salute del singolo lavoratore, e non tanto del diritto collettivo; solamente egli ha titolo per pretendere il risarcimento del danno. Questo solo nel caso di violazione di una norma di prevenzione.

  17. La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del lavoro (4) Infatti in caso di violazione del diritto di controllo e promozione riconosciuto alle rappresentanze dei lavoratori (dall’art. 9 Stat.Lav e D.lgs. 626/1994) tale legittimazione viene riconosciuta. A riguardo la Cassazione ha fornito interessanti aperture: “ha escluso la legittimità del sindacato a costituirsi parte civile in un procedimento penale per omissione dolosa di cautela antinfortunistiche nonché per disastro e omicidio colposo a seguito di infortuni sul lavoro, per il fatto di non risultare investito di alcun potere rappresentativo da parte dei lavoratori coinvolti; dal che ne consegue che qualora i lavoratori fossero stati iscritti al sindacato, comportando l’adesione anche il mandato per rappresentarli, tale legittimazione avrebbe potuto riconoscersi” (Cass. pen., 8 novembre 1993, Arienti e altri, in R. Guariniello, Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione, 1994, p. 277).

  18. Ambiente di lavoro e contrattazione collettiva • La contrattazione collettiva ha svolto, e tuttora svolge, un ruolo decisivo ai fini della tutela effettiva della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • Già dagli anni ’70 le lotte del movimento sindacale hanno portato a importanti conquiste: dal rifiuto delle “monetizzazione” del rischio, al controllo di tutti i fattori nocivi, alla “validazione consensuale” (cioè la conferma o meno della tollerabilità dell’ambiente di lavoro) ecc. • A questo periodo fece seguito, a partire dalla metà degli anni ’70, un periodo di disillusione e autocritica e il ricorrente tentativo di rilancio dell’iniziativa sindacale, tramite anche un maggior raccordo con le strutture pubbliche di controllo, a seguito dell’emanazione della legge di riforma sanitaria (legge 833/1978).

  19. Ambiente di lavoro e contrattazione collettiva (2) • Crisi dell’azione sindacale. Limiti: • Erosione di quanto previsto dall’art. 9 Stat. Lav., con clausole contrattuali “attuative” di fatto meno garantiste; • Presenza di nuove e simulate forme di monetizzazione dei rischi; • Nel procedere più per campagne che tramite una azione continuativa; • Soprattutto negli anni della crisi economica, ci si preoccupava più di garantire l’occupazione che di rivendicare i diritti in materia. • La dottrina ha dato una valutazione nel complesso negativa del ruolo svolto dalla contrattazione collettiva in attuazione dell’art. 9 Stat. Lav: dopo una forte spinta iniziale, si è visto un forte ridimensionamento delle potenzialità racchiuse nell’art. 9.

  20. Ambiente di lavoro e contrattazione collettiva (3) • Eccessiva “sindacalizzazione” della tutela della salute e sicurezza del lavoro: proprio per la natura stessa del contratto collettivo, momento di compromesso, nell’ambito del quale i diritti indisponibili, come il diritto alla salute, possono a volte diventare merce di scambio. • Però va rimarcato come abbia comunque svolto un importantissimo ruolo, ha permesso di superare una dimensione puramente individuale ed ha rappresentato in alcuni casi un incisivo strumento di pressione nei confronti del datore di lavoro per l’adozione di concrete misure prevenzionali.

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