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Progetto a cura del l’Avv. Gennaro Izzo

Progetto a cura del l’Avv. Gennaro Izzo. Gli accordi di cooperazione orizzontale fra imprese L e linee direttrici sull'applicabilita’ dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale. Progetto a cura del l’Avv. Gennaro Izzo.

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Presentation Transcript


  1. Progetto a cura del l’Avv. Gennaro Izzo Gli accordi di cooperazione orizzontale fra impreseLe linee direttrici sull'applicabilita’ dell'articolo 81 del Trattato CEagli accordi di cooperazione orizzontale

  2. Progetto a cura del l’Avv. Gennaro Izzo TRATTATO DEL 25 MARZO 1957Trattato istitutivo della Comunità Europea(Trattato di Roma) (versione consolidata in GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002) VERSIONE CONSOLIDATA Sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, recepito nella legge 1203/1957, in vigore dal 1° gennaio 1958; modificato dal Trattato Unico Europeo sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, recepito nella legge 454/1992, in vigore dal 1° novembre 1993; modificato dal Trattato di Amsterdam sottoscritto il 2 ottobre 1997, recepito nella legge 209/1998, in vigore dal 1° maggio 1999; modificato dal Trattato di Nizza sottoscritto il 26 febbraio 2001, recepito nella legge 11 maggio 2002 n. 102, in vigore dal 1° giugno 2002

  3. DEFINIZIONE Si ha cooperazione orizzontale quando viene realizzata tra imprese che si situano su stessi livelli di mercato*. * I lavori della Commissione del 6 gennaio 2001 hanno delineato le linee direttrici sull'applicabilita’ dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale

  4. DEFINIZIONE (esclusioni) Gli accordi conclusi tra imprese che si situano a livelli diversi della catena di produzione o distribuzione sono in linea di principio esclusi dal campo d'applicazione delle linee direttrici della Commissione* … tuttavia >> * Questo tipo di accordi farà piuttosto riferimento alle linee direttrici sulle restrizioni verticali (Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2000: Linee direttrici sulle restrizioni verticali [COM(2000/C 291/01). Gazzetta ufficiale C 291 del 13.10.2000].).

  5. DEFINIZIONE (esclusioni) …tuttavia, qualora gli accordi verticali siano conclusi tra imprese concorrenti, essi devono essere valutati sulla base dei principi applicabili agli accordi orizzontali. Qualora, inoltre, gli accordi orizzontali conducano ad una concentrazione, si applica il regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

  6. APPLICAZIONI L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si applica agli accordi di cooperazione orizzontale che hanno per oggetto (o l’effetto) di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell’ambito del mercato comune europeo. Regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni

  7. Tipi di accordi Gli accordi vengono classificati in: Accordi di ricerca e sviluppo; Accordi di produzione Accordi d'acquisto Accordi di commercializzazione Accordi di normazione tecnica o cd. di standardizzazione Accordi in materia di tutela ambientale Altri tipi di accordi orizzontali tra concorrenti, ad esempio quelli sullo scambio di informazioni o sulle partecipazioni minoritarie, non sono trattati dalle presenti linee direttrici.

  8. Finalità La natura di un accordo è definita in relazione ad elementi quali il settore e l'obiettivo della cooperazione, le relazioni concorrenziali tra le parti e il grado di integrazione delle loro attività. Questi elementi costituiscono un indizio della probabilità che le parti possano coordinare il loro comportamento nel mercato. Alcuni tipi di accordi (come ad es. gli accordi di R & S o cooperazioni in materia di standardizzazione o di miglioramento delle condizioni di tutela ambientale), per loro natura, comportano minori rischi nel dar luogo a restrizioni in termini di prezzi o di produzione.

  9. Strumenti di verifica Ogni accordo di cooperazione deve essere esaminato caso per caso. In linea generale si ritengono “scorretti” gli accordi di cooperazione che violano le cd. norme sulla concorrenzaossia inducono alla fissazione dei prezzi magari al rialzo (immaginiamo lo sbarramento all’ingresso di imprese più concorrenziali) oppure si ripartiscono il mercato o la clientela.

  10. La Commissione Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che limitano la concorrenza in modo sensibile, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sono vietati, senza che occorra una decisione preventiva della commissione in tal senso, qualora incidano in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri. OBIETTIVI Provvedere all'applicazione uniforme, nell'ambito del mercato comune, degli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato ed autorizzare la Commissione ad emanare decisioni rivolte a imprese o ad associazioni di imprese per far cessare eventuali infrazioni agli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) anzidetti.

  11. La Commissione Dietro richiesta delle imprese o delle associazioni d'imprese interessate, la Commissione può rilasciare un attestato negativo attraverso il quale dichiara che, tenuto conto degli elementi di cui essa è a conoscenza, non vi è motivo di intervenire a norma dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1), nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica.

  12. La Commissione Tralasciando le ipotesi di accordi che non vanno notificati alla Commissione (vedi regolamento), essa può: 1/2. Rilasciare una dichiarazione di esenzione (l’accordo di ritiene valido ed efficace) per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni (la dichiarazione può essere rinnovata su domanda, qualora continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato).

  13. La Commissione Tralasciando le ipotesi di accordi che non vanno notificati alla Commissione (vedi regolamento), essa può: 2/2. Revocare (retroattivamente) o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti quando: - cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione; - gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione; - la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode, o se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) del trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.

  14. La Commissione Fino a quando la Commissione non abbia avviato alcuna procedura, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1). La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri copia delle domande, delle notificazioni e dei documenti più importanti che le sono presentati ai fini della constatazione delle infrazioni all'articolo 81 o all'articolo 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato, del rilascio di un'attestazione negativa o di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85 paragrafo 3) del trattato.

  15. La Commissione Prima di prendere una decisione, interpella il comitato consultivo, composto da funzionari degli Stati membri competenti in materia di intese e posizioni dominanti La Commissione può effettuare degli accertamenti presso le imprese e associazioni d'imprese, nell'ambito dei quali gli agenti della Commissione possono controllare e prendere copie dei documenti aziendali, nonché richiedere spiegazioni orali "in loco". Le imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La Commissione può infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese : a) ammende b) penalità di mora con finalità di costringere al compimento di determinate attività

  16. In conclusione Esempio di accordo di produzione: 16 Aprile 2008 Chrysler LLC e Nissan Motor Co., Ltd., hanno annunciato oggi la conclusione di due nuovi contratti per la fornitura di prodotti tra le due società. In gennaio la Nissan si era impegnata a fornire alla Chrysler, in qualità di ……………. ………… produttore originale, una nuova auto basata sulla berlina Nissan Versa da immettere sul mercato sudamericano in edizione limitata nel 2009. Questo nuovo scambio di prodotti originali è vantaggioso per entrambe le società, permettendo loro di ampliare la rispettiva gamma utilizzando capacità produttive globali.

  17. In conclusione Esempio di accordo di produzione: 16 Aprile 2008 La Nissan produrrà, su concept e progetto esclusivo Chrysler, un’utilitaria inedita a risparmio di carburante. Il modello, in un segmento nuovo per la Chrysler, sarà commercializzato in Nord America, Europa e in altri mercati internazionali nel 2010 e verrà prodotto nello stabilimento Nissan di Oppama, in Giappone. La Chrysler produrrà per Nissan un pickup di grandi dimensioni. Basato su progetto originale Nissan, il veicolo sarà fabbricato nello stabilimento di montaggio Chrysler di Saltillo (Messico). Per dare spazio a questo prodotto, la Chrysler sposterà parte della produzione dal Messico ai propri stabilimenti negli Stati Uniti che producono pickup. Le vendite del veicolo in Nord America inizieranno nel 2011.

  18. In conclusione Esempio di accordo di produzione: In questo caso la Nissan non entra nel mercato Chrysler ma, quest’ultima, riesce ad affacciarsi in un segmento geografico nuovo ancora precluso per motivi strutturali. Tale accordo (valutato ex post) potrebbe trovare ostacoli da parte della Commissione solo quando si concretizzasse la violazione di regole di concorrenza che, allo stato, non si ritengono violate.

  19. In conclusione Pertanto volendo schematizzare gli strumenti giuridici che un simile accordo ha interessato distingueremo: - accordi di riservatezza (confidentiality agreements) accordi con cui le parti individuano le informazioni da non divulgare fino ad un certo termine - lettere di intenti - contratto di licenza di know-how e di trasf. di tecnologia - contratto di co-design - contratto di fornitura e subfornitura Tali accordi, in armonia con il Trattato CE e le direttive della Commissione consentono a grandi industrie di lavorare, lavorare bene, e lavorare per il progresso delle genti

  20. In conclusione Studio e redazione della presentazione sugli accordi di cooperazione orizzontale fra imprese Avv. Gennaro Izzo

  21. In conclusione Grafica Avv. Gennaro Izzo

  22. In conclusione Per approfondimenti www.studiolegaleizzo.it

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