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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALE. Massimo MASTROGIAGIACOMO Roberto PROTANI Latina, 10 maggio 2010. DISCIPINA COMUNE PER TUTTE LE SOCIETA’ DI CAPITALE. noN più rinvio per le srl alle norme dettata per le spa
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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALE Massimo MASTROGIAGIACOMO Roberto PROTANI Latina, 10 maggio 2010
DISCIPINA COMUNE PER TUTTE LE SOCIETA’ DI CAPITALE noN più rinvio per le srl alle norme dettata per le spa noN più rinvio alle norme sulle società di persone autosufficienza delle norme sulla liquidazione (artt. 2276,2277,2279,2280,2310)
Cause di scioglimento AGGIUNTIVE : • Insufficienza patrimoniale per il rimborso al socio receduto ELIMINATE: • dichiarazione di fallimento nelle soc. commerciali L’impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale non scatta immediatamente ma presuppone una convocazione assembleare per opportune modifiche
DECORRENZA DEGLI EFFETTIIscrizione presso il registro imprese della pubblicità costitutiva
delibera di assemblea per liquidazione volontaria • dichiarazione degli amministratore di accertamento delle altre cause (il solo amministratore unico potrà provvedere anche relativamente all’impossibilità di funzionamento dall’assemblea) • altre modalità previste dallo statuto o atto costitutivo nelle ipotesi in essi stabilità
Responsabilità degli amministratori Cause : • omissione degli obblighi di accertamento delle cause di scioglimento • omissione dell’esecuzione degli gli adempimenti di iscrizione • gestione oltre il fine di conservazione del patrimonio e valore della partecipazione (sostitutiva del divieto di nuove operazioni)
Responsabilità degli amministratori Nei confronti di • soci • creditori • società • terzi
Nomina liquidatori Da parte di : • soggetti indicati nello statuto o atto costitutivo • assemblea convocata da amministratori che con le maggioranze previste per le modifiche statutarie (per le srl non è necessario verbale notarile) stabilisce anche : • numero di liquidatori e funzioni del collegio • coloro che hanno la rappresentanza • criteri della liquidazione (poteri dei liquidatori, modalità di vendita di beni, aziende o rami ) • eventuale esercizio provvisorio e altri atti necessari alla conservazione
Nomina liquidatori L’assemblea inoltre, con le maggioranze per le modifiche statutarie può : • modificare i criteri e le modalità della liquidazione • revocare l’esercizio provvisorio • revocare i liquidatori .
Il Tribunale In composizione collegiale, durante la fase dello scioglimento interviene per: • Accertamento delle cause di scioglimento • disposizione dell’iscrizione nel r.i. se non provvedono gli amministratori, su istanza dei soci, amministratori e sindaci • nomina dei liquidatori e conferimento dei poteri se l’assemblea non è convocata o non provvede • revoca dei liquidatori per giusta causa su istanza dei soci dei sindaci o del pubblico ministero
Gli amministratori cessano dalla carica con l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro imprese e debbono consegnare a questi: • libri sociali • situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (ovvero iscrizione della dichiarazione degli amministratori ex art. 2484) • rendiconto del periodo successivo all’ultimo bilancio • verbale di consegna dei documenti redatto con i liquidatori
REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE Lo stato di liquidazione può essere sempre revocato dall’assemblea con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie, ma per il rinvio all’art. 2436 il verbale è redatto dal notaio. La revoca attribuisce: • ai dissenzienti soci il diritto di recedere (che rischia di ostacolare l’efficacia dell’istituto) • ai creditori di proporre opposizione
REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE E’ pertanto sospesa l’efficacia della revoca nei due mesi successivi all’iscrizione nel registro imprese L’opposizione dei creditori risponde all’esigenza di verificare la volontà di questi di assumere nuovamente il rischio d’impresa, ma l’uscita dalla liquidazione non muta la composizione quantitativa del patrimonio, a differenza di riduzione del capitale o delle operazioni di fusione o scissione
POTERI DEI LIQUDATORI • I liquidatori possono compiere gli atti utili alla liquidazione salvo diversa disposizione dello statuto o adottata con la loro nomina (esercizio provvisorio). • Responsabilità dei liquidatori modellata su quella degli amministratori (diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e professionalità).
POTERI DEI LIQUDATORI Non possono distribuire in acconto fondi ai soci salvo che dai bilanci risulti che sussistano disponibilità di somme in misura tale da non compromettere la soddisfazione dei creditori. Norma non coordinata con il correlativo presidio penale di cui all’art. 2633, che sanziona, con reato di danno, il solo pagamento ai soci anteriore a quello dei creditori. I soci possono garantire la restituzione eventuale se necessaria con polizze ad hoc.
POTERI DEI LIQUDATORI I liquidatori debbono: • redigere i bilanci infrannuali fino al bilancio finale di liquidazione • adottare criteri di redazione compatibili con la liquidazione • motivare la scelta nella nota integrativa ed indicare le variazioni rispetto ai criteri ordinari • indicare nella relazione notizie sull’andamento e prospettive della liquidazione • allegare al primo bilancio infrannuale il verbale di consegna fatto con i liquidatori • indicare separatamente le poste contabili riferite all’attività che è oggetto di esercizio provvisorio con i relativi criteri di redazione (ordinari) • relazionare sulle ragioni o prospettive della continuazione dell’impresa
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ Compiuta la liquidazione i liquidatori debbono cancellare la società dal registro imprese, che segna la sua estinzione, che quindi non dipende più dal pagamento dell’ultimo creditore. Se la società in liquidazione non presenta bilanci per tre esercizio la cancellazione avviene d’ufficio. Si possono quindi cancellare società indebitate. Per evitare possibili abusi a danno delle ragioni dei creditori la riforma fallimentare prevede che il fallimento può intervenire entro un anno dalla cancellazione, ma se questa è disposta d’ufficio, è fatta salva per il creditore o il p.m. dimostrare che l’attività è cessata in un momento successivo.