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Bilancio d’esercizio 2009

Bilancio d’esercizio 2009. Accordi fuori bilancio: il punto 22 ter c.c. informativa in nota integrativa. Accordi fuori bilancio Relazione illustrativa (D.Lgs. 3 novembre 2008, n.173).

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Bilancio d’esercizio 2009

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Presentation Transcript


  1. Bilancio d’esercizio 2009 Accordi fuori bilancio: il punto 22 ter c.c. informativa in nota integrativa

  2. Accordi fuori bilancioRelazione illustrativa (D.Lgs. 3 novembre 2008, n.173) “Un’ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE riguarda gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ossia le operazioni, gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, non risultanti dallo stato patrimoniale, i quali possono esporre una società a rischi e benefici la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga”.

  3. Accordi fuori bilancioArticolo 2427, n.22-ter, del Codice civile La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: “22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”.

  4. Accordi fuori bilancio - SignificativitàRelazione illustrativa (D.Lgs. 3 novembre 2008, n.173) “Nel caso di specie, per la significatività dei rischi un utile riferimento è quello dei principi contabili internazionali ed in particolare il “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio”. I paragrafi dal 26 al 30, chiariscono i concetti di significatività e rilevanza: “Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (…)”.

  5. Esempi di accordi fuori bilancioAppendice di aggiornamento all’OIC 12 – Disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo; – Accordi combinati di vendita e riacquisto; – Disposizioni in merito al deposito di merci; – Disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce; – Intestazioni patrimoniali tramite fiduciarie e trust; – Beni impegnati; – Disposizioni di leasing operativo; – Outsourcing (servizi esternalizzati) e altre operazioni analoghe.

  6. Informativa sugli accordi fuori bilancioAppendice di aggiornamento all’OIC 12 – natura; – obiettivo economico; – indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico.

  7. Informativa sugli accordi fuori bilancio Appendice di aggiornamento all’OIC 12 Si deve ritenere che l’informativa in oggetto costituisca integrazione delle informazioni richieste dal numero 9 dell’articolo 2427. “9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.

  8. Bilanci in forma abbreviataAccordi fuori bilancio Articolo 2435-bis del Codice civile “[…] nonché limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.”. Appendice di aggiornamento all’OIC 12 In sostanza, si tratta di indicare la natura e l’obiettivo economico degli accordi in oggetto e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici. Si ritiene in ogni caso opportuno che tale valutazione relativa agli effetti sia comunque fatta al fine di accertare la significatività e quindi la conseguente necessità di informativa.

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