270 likes | 389 Views
PROFILI INTERNAZIONALI. 14 dicembre 2010 – Teramo. QUESTIONI TERMINOLOGICHE. DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO : il complesso di norme di fonte internazionale che regolano l’esercizio della potestà tributaria dei singoli Stati (es. convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni)
E N D
PROFILI INTERNAZIONALI 14 dicembre 2010 – Teramo
QUESTIONI TERMINOLOGICHE • DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO : il complesso di norme di fonte internazionale che regolano l’esercizio della potestà tributaria dei singoli Stati (es. convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) • DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE: il complesso di norme interne che disciplinano il trattamento fiscale delle fattispecie che travalicano i confini nazionali (ad es. la disciplina relativa alla tassazione dei non residenti).
Principio di esclusività • In uno Stato vige solo la sua legge tributaria → ciò significa che la legge tributaria opera in via esclusiva nel territorio statale. • La potestà legislativa di uno Stato non ha limiti se non dovuti all’esistenza di norme internazionali contrarie → diversa è la questione dell’esercizio dell’attività amministrativa che può essere esercitata solo all’interno del territorio nazionale.
Valenza interna delle norme convenzionali • Art. 75 del DPR n. 600 del 173: le norme convenzionali, dopo la ratifica, divengono norme interne di carattere speciale; • Art. 169 del TU II.RR. : le norme convenzionali non prevalgono, però, sulle norme interne più favorevoli; • Art. 307 del Trattato: prevalenza delle norme comunitarie su quelle internazionali.
Scambio di informazione • Accordi di collaborazione amministrative; • Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia nel corso del 2005 (L. 10 febbraio 2005, n. 19): essa prevede un’ampia ed articolate collaborazione tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti all’OCSE.
Segue: Scambio di informazioni • Convenzioni contro le doppie imposizioni: Mod. Convenzione OCSE. • Art. 26: prevede che le autorità degli Stati contraenti si scambino le informazioni finalizzate all’applicazione delle disposizioni convenzionali e quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte di ogni tipo nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione.
Segue: Mod. Ocse Le disposizioni sullo scambio di informazioni non possono condurre lo Stato contraente ad essere obbligato a: • adottare provvedimenti amministrativi non ammessi nel proprio ordinamento o nell’ordinamento dell’altro Stato contraente; • Fornire informazioni che non potrebbero essere acquisite in base alla legislazione dell’altro Stato contraente; • Fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Segue: scambio di informazioni • La disciplina in ambito convenzionale non sempre si è rivelata efficace; • Solo raramente sono previste norme in materia di collaborazione tra le amministrazioni finanziarie dei due Stati per la riscossione dei tributi sorti sotto i rispettivi ordinamenti (art. 27 convenzione OCSE intitolato “Assistenza nella riscossione delle imposte”).
Scambio di informazioni: fonti dell’Unione • Trattato dell’Unione non reca previsioni in materia; • Direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Segue Direttiva 77/799/CEE • Scambio su richiesta (art. 2) • Scambio automatico (art. 3) • Scambio spontaneo (art. 4)
Scambio su richiesta • È la modalità di scambio principale e si concretizza nella richiesta da parte dell’autorità di un Paese all’autorità dell’altro Paese di determinate informazioni. • N.B. l’autorità cui la richiesta viene avanzata non è tenuta ad ottemperare se il Paese richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare (c.d. principio di sussidiarietà).
Scambio automatico Consiste nello scambio sistematico e regolare di predeterminati dati o informazioni, senza che siano operate specifiche richieste.
Scambio spontaneo E’ quello che avviene su iniziativa di un Paese membro, senza che vi sia stata una specifica richiesta da parte dell’altro Paese.
Recepimento direttiva • DPR 5 giugno 1982, n. 506 (ha integrato il DPR n. 600 e il n. 633 artt. 31 e 68/DPR 600 e 65/DPR 633); • Art. 31 – bis DPR n. 600/1973: scambio di informazioni e partecipazioni ad indagini svolte nel territorio interno; • Art. 60 – bis DPR n. 600/1973: notifiche di atti tributari.
Principio di equivalenza (art. 8 direttiva) • Lo Stato membro al quale sono state richieste informazioni non ha alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all’autorità competente di condurre indagini o raccogliere le informazioni richieste.
Regolamento n. 1798 del 7 ottobre 2003 • Opera in materia Iva e prevede forme di scambio di informazioni particolarmente dettagliate finalizzate al controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva, sia intracomunitarie che interne. • N.B. particolare rilevanza assume la previsione di un termine→ art 8.
Segue: Regolamento • Forme di collaborazione tra le Amministrazioni dei diversi Paesi membri: la partecipazione di funzionari di uno Stato membro alle verifiche compiute dall’Amministrazione finanziaria di un altro Stato membro e l’effettuazione di controlli simultanei.
I livelli di collaborazione • Scambio di informazioni; • Partecipazioni ad indagini svolte nel territorio estero; • Notifiche di atti tributari; • Assistenza in materia di riscossione di tributi.
Stabile organizzazione • E’ il naturale collegamento con il territorio dello Stato che legittima quest’ultimo a tassare il reddito prodotto da un’impresa estera. • Mod. Convenzione OCSE: sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato art. 162 T.U. II.RR.
Segue: Stabile organizzazione • Art. 162 del TUIR introdotto nel 2004: • Si ispira chiaramente alla definizione contenuta nel Mod. di Convenzione OCSE; • Differenze: durata per la normativa interna superiore a tre mesi (per l’Ocse a 12); • La normativa interna precisa che non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi; • Per la stabile organizzazione personale cfr. co. 6;
Segue: Stabile organizzazione • Forza attrattiva: ex art. 152 il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti è determinato secondo i principi del reddito d’impresa sulla base di un conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione ed alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.
Transfer pricing • Art. 110, co. 7: la disposizione prende in considerazione le operazioni che intercorrono all’interno di un gruppo transnazionale e, più precisamente, le operazioni concluse tra: • un’impresa italiana, da un lato; • una società non residente nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controlla l’impresa italiana, ne sia controllata o sia controllata dalla stessa società che controlla l’impresa italiana, dall’altro lato. • Le valutazione delle operazioni intra gruppo va sempre fatta a valore normale.
Indeducibilità dei costi sostenuti verso paradisi fiscali • Art. 110, commi 10 e ss., del TUIR: regola il regime fiscale dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente nei c.d. paradisi fiscali → previsione di indeducibilità salva la possibilità di ottenerne la disapplicazione (ex co. 11).
Segue: art. 110 TUIR Procedura ex art. 110, co. 11: forma di contraddittorio anticipato: • prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento l’A.F. deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire nel termine di 90 gg. le prove necessarie e motivare adeguatamente sul punto l’eventuale avviso di accertamento.
Interpello preventivo • Art. 11, co. 13, della L. n. 413 del 1991: il contribuente ha la possibilità di attivare una forma di interpello preventivo per sottrarsi all’onere probatorio di cui al co. 11 dell’art. 110 cit.. • Regole disciplinanti l’interpelo: art. 21 della L. n. 413 e relativo decreto attuativo (DM 13 giugno 1997, n. 195)
Società controllate e collegate estere (CFC) • Artt. 167 e 168 T.U. II. RR. Recano un particolare regime applicabile nel caso in cui un soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di collegamento in un’impresa estera ubicata in un paradiso fiscale → per evitare ritardi nella tassazione è stato introdotto un regime di tassazione per trasparenza
Esterovestizione • Art. 73, co. 5-bis e 5-ter TUIR.: il D.L: n. 223 del 2006 ha introdotto una particolare presunzione di residenza in Italia. • Salva la prova contraria si considerano residenti in Italia le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti se, in alternativa: • Sono a loro volta controllati anche indirettamente ex art. 2359 c.c. da soggetti residenti in Italia; • Sono amministrati da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio italiano.