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LA RIFORMA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Il nuovo Testo Unico approvato con D. Lgs 14 settembre 2011, n. 167 come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92. IL NUOVO TESTO UNICO (artt. 1- 7). UNA DEFINIZIONE - Art. 1 -.
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LA RIFORMA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Il nuovo Testo Unico approvato con D. Lgs 14 settembre 2011, n. 167 come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92
IL NUOVO TESTO UNICO (artt. 1- 7)
UNA DEFINIZIONE- Art. 1 - L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. • Sussiste il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 2, lett. “l”); • E’ consentito alle parti recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso entro il predetto termine, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Art. 2, lett. “m”); • Alla regola generale che vede l’apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato fa eccezione il settore delle attività stagionali, per le quali la contrattazione collettiva nazionale può prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (Art. 4, c. 4)
LA DISCIPLINA GENERALE- Art. 2- La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa a: 1) accordi interconfederali; ovvero 2) contratti collettivi stipulati a livello nazionale dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative Nel rispetto di alcuni PRINCIPI PREDETERMINATI dal legislatore: • forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale; Il piano formativo deve essere definito nel termine massimo di trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) Possibilità di sottoinquadrareil lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto all’inquadramento finale riconosciuto all’apprendista ovvero, in alternativa, di stabilire la sua retribuzione in misura percentuale in relazione alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali; f) possibilità di riconoscimento della qualifica professionale da far valere all’interno o all’esterno dell’azienda base dei risultati conseguiti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, c. 1, lett. i) del D. Lgs n. 276/2003;
h)possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di: • malattia; • Infortunio; • altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva; • possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; l) divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo in assenza di giusta causa /giustificato motivo; m) possibilità di recesso con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
Tutele per gli apprendisti- Art. 2, c. 2 - Agli apprendisti si applicano le tutele in materia di: • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; • Assicurazione contro le malattie; • Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; • Maternità; • Assegni familiari.
Limiti numerici- Art. 2, c. 3 - Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore alle 10 unità. Qualora il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. N.B. I predetti limiti non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 443/1985.
Percentuale di stabilizzazione- Art. 2, c. 3 bis- L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro nei trentasei mesi precedenti di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (detta percentuale è stata ridotta al 30% nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge ovvero sino al 18 luglio 2015). Nel computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto di tale percentuale è comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Tale norma non si applica ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti.
LE TRE TIPOLOGIE • APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE o CONTRATTO DI MESTIERE • APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Art. 3) • Limiti di età per l’apprendista: 15 – 25 anni • Durata massima del contratto: 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale) • Formazione: la determinazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni e Province autonome. Dal 26 aprile 2012 l’apprendistato di I° livello è operativo unicamente nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno provveduto a regolamentarne i profili formativi La Regione Veneto stabilisce che la durata della formazione sia di 440 ore annue. Per gli apprendisti minorenni sono 320 ore esterne e 120 ore interne, l’inverso per i maggiorenni. I percorsi saranno interamente finanziati dalla Regione sia la formazione esterna all’impresa sia le azioni di supporto per accompagnare l’apprendista nell’acquisizione delle competenze tecnico professionali.
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (Art. 4) • Limiti di età per l’apprendista: 18 – 29 anni (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) • Durata massima del contratto: 3 anni (5 anni per le figura professionali dell’artigianato) • Formazione: la determinazione delle modalità e della durata della formazione è rimessa ad accordi interconfederali e contratti collettivi. La formazione di base o trasversale è di competenza della Regione che, nei limiti delle risorse disponibili, integra la formazione professionalizzante. L’erogazione della formazione di base o trasversale prevede un sistema strutturato su moduli di 40 ore combinabili in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista. Si prevedono 120 ore da svolgere in tre anni per gli apprendisti non in possesso di titolo di studio, 80 ore da svolgere in due anni per gli apprendisti in possesso di qualifica professionale o di un diploma e 40 ore da svolgere nel primo anno per gli apprendisti in possesso di laurea. La formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell’azienda che ne sostiene i costi. Il Piano formativo, consegnato entro 30 giorni dalla stipula del contratto, come citato nell’articolo 2 , dovrà definire la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali. L’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012 prevede che la durata della formazione non sia inferiore ad 80 ore medie annue e che venga erogata attraverso azioni di affiancamento, on the job, testimonianze, visite aziendali, actionlearning. La formazione sarà tracciata nel format previsto dall’Accordo in attesa della piena operatività del libretto formativo.
3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5) • Limiti di età per l’apprendista: 18 – 29 anni (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) • Casistica: a) per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore; b) per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; c) per la specializzazione tecnica superiore; d) per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche; e) per esperienze professionali in genere. • Durata massima del contratto: non prevista dal Testo Unico, la sua determinazione è rimessa alle Regioni • Formazione: la determinazione delle modalità e della durata della formazione è rimessa alle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
REGIME SANZIONATORIO- Art. 7- Il nuovo impianto normativo delineato dal Testo Unico diversifica le fattispecie sanzionatorie legate all’utilizzo del contratto di apprendistato a seconda che si tratti di: a) INADEMPIMENTO FORMATIVO b) INOSSERVANZA DEI PRINCIPI prescritti per l’attivazione e lo svolgimento del rapporto di apprendistato
a) INADEMPIMENTO FORMATIVO Si ha quando …. E’ sanzionabile ogni inadempimento nella erogazione della formazione : • che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie di ogni tipologia di apprendistato • di cui è responsabile in via esclusiva il datore di lavoro Sanzione prevista il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata (in misura ridotta) per l’apprendista e quella dovuta con riferimento all’inquadramento finale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore maggiorata del 100% Provvedimento di disposizione Nei casi in cui la carenza formativa risulti recuperabile l’art. 7. c. 1° attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza ad adottare un provvedimento di disposizione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 124/2004, assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere
b) INOSSERVANZA DEI PRINCIPI Si ha quando …. E’ sanzionabile ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’art. 2, c. 1° lett. a), b), c) e d) del Testo Unico: • forma scritta contratto, patto di prova e piano formativo; • divieto di retribuzione a cottimo; • inquadramento e retribuzione percentuale; • presenza di un tutor aziendale. Sanzione prevista Il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro, aumentata in caso di recidiva da 300,00 a 1.500,00 euro. La sanzione è comminata con la procedura della diffida (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 124/04, come sostituito dall’art. 33 Legge n. 183/2010) e competenti sono tutti gli organi di vigilanza che eseguono ispezioni in materia di lavoro