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La riforma del lavoro

La riforma del lavoro. Legge n° 92 del 28 giugno 2012. A cura di Michele Ianiri Cdl presso Confartigianato di ravenna e Dott. Giampaolo Ferretti Responsabile ufficio libri paga e sindacale Confartigianato APLA. I CONTRATTI A TERMINE. Primo contratto senza causale

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Presentation Transcript


  1. La riforma del lavoro Legge n° 92 del 28 giugno 2012 A cura di Michele Ianiri Cdl presso Confartigianato di ravenna e Dott. Giampaolo Ferretti Responsabile ufficio libri paga e sindacale Confartigianato APLA

  2. I CONTRATTI A TERMINE • Primo contratto senza causale • Durata non superiore a 12 mesi (non prorogabile) • In alternativa i CCNL possono prevedere un limite del 6% della forza lavoro nei casi di: • Avvio di nuova attività • Lancio di un prodotto o servizio innovativo • Rinnovo o proroga di una commessa consistente • Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca • Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico • Non è prevista la proroga !!! o meglio !!!!! È possibile fare un nuovo contratto a termine con causalone senza appicare il periodo di decadenza di 60 o 90 gg • Estensione del contratto • Contratti inferiori a 6 mesi: 30 giorni (prima 20)(esclusi stagionali e casi CCNL: 20 gg) • Contratti superiori a 6 mesi: 50 giorni (prima 30)(esclusi stagionali e casi CCNL: 30 gg) • Per entrambi comunicazione C.I. • Maggiorazione retributiva 20% primi 10 gg, 40% succ. • Ripetizione del contratto • Contratti inferiori a 6 mesi: dopo 60 (prima 10) • Contratti superiori a 6 mesi: dopo 90 giorni (prima 20)

  3. I CONTRATTI A TERMINE • Limite dei 36 mesi Ai fini del raggiungimento del tetto si computano anche i contratti di somministrazione stipulati dopo il 18/07/12 • Contributo previdenziale Dal 1/1/2013 aumento contributi INPS del 1,4% con restituzione max 6 mesi in caso di trasformazioneEsclusi: sostituzione, stagionali • Impugnativa e risarcimento • Il contratto può essere impugnato entro 120 giorni dalla scadenza (prima 60 gg) con successiva impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270); • Indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità • Abrogato il contratto di inserimento

  4. APPRENDISTATO • Durata minimaIntrodotta una durata minima pari a 6 mesi (escluse attività stagionali) • Numero massimo (dal 1°gennaio 2013) • Aziende con più di 9 dipendenti: 3 apprendisti ogni due lavoratori qualificati/specializzati • Per i ddl da quattro a nove confermato rapporto 1/1 • le altre aziende possono assumere fino ad un massimo di tre apprendisti • Artigianato con i limiti della legge quadro • Conferma vincolante (dal 18 luglio 2012) • I ddl con oltre nove dipendenti non possono assumere apprendisti se non hanno confermato il 30% (50% fra 3 anni) dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione(esclusi no superamento prova, dimissioni, giusta causa) • Sempre possibile una assunzione; • Il mancato rispetto comporta la trasformazione in dipendenti qualificati a tempo indeterminato • PreavvisoRetribuzione e contribuzione da apprendisti

  5. APPRENDISTATOD.Lgs 167/2011 • DefinizioneL’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani • PreavvisoLe parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione;Per i contratti in essere alla data del 14/11/2011 iniziati con le vecchie disposizioni, si concludono con le stesse regole. • Tipologie di apprendistato • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleGiovani da 15 a 18 anniGiovani da 18 a 25 anni • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiereGiovani da 18 a 29 anni (da 17 anni in alcuni casi) • Apprendistato per l’alta formazione e ricercaGiovani da 18 a 29 anni

  6. APPRENDISTATOD.Lgs 167/2011 • Durata e periodo formativo • Durata da 3 a 4 anni; • Durata di 5 anni per i CCNL dell’artigianatoDurata di tre anni per gli altri CCNL (estendibili a 5 per le figure considerate artigiane) • Rimessa alle Regioni ed ai CCNL • Formazione • Da 400 a 1.000 ore di formazione annue • 120 ore annue • Da definirsi caso per caso L’apprendista è obbligato a partecipare; sono ammesse assenze nel limite del 20% del monte ore e solo per i seguenti motivi: • Malattia, infortunio, gravidanza (solo astensione obbligatoria); • Ipotesi previste dalla legge; • Causa di forza maggiore;

  7. APPRENDISTATO La «legge di stabilità» ha modificato le agevolazioni contributive per gli assunti dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 • Imprese da 1 a 9 dipendenti • 0 (zero) contributi per i primi tre anni • 10% per gli anni successivi; • Imprese da 10 dipendenti in poi • Aliquota contributiva pari al 10% • Aliquota a carico dell’apprendista: 5,84% (6,14%) La «legge 92/2012 «ha previsto a decorrere dal 01/01/2013 il versamento di un aliquota aggiuntiva pari al 1,31% (destinata all’Aspi)

  8. CONTRATTO A CHIAMATA • Tipologie di contratto: • Con soggetti con più di 55 anni e con soggetti con meno di 24 anni (da concludersi entro il 25° anno) • Attività previste dal R.D. 2657/1923 • Prestazioni previste dai CCNL • Comunicazione alla DTL (ispettorato) prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di durata non superiore a 30 giorni tramite sms, fax o posta elettronica (previste variazioni/annullamento) • Comunicazione preventiva alla DTL in caso di variazione o annullamento della prestazione .N.B. in caso di manacata comunicazione la prestazione sarà considerata utile a tutti gli effetti !!!!!! (corresponsione retribuizone e versamento contributi • I contratti in corso che non rispondono ai requisiti cessano la validità entro il 18 luglio 2013 • Sanzione da 400 a 2.400 €

  9. PART -TIME Possibilità di revocare e/o modificare le clausole flessibili ed elastiche da parte dei lavoratori che si trovano in particolari condizioni: • Lavoratori studenti • Genitori con figli di età inferiore a 13 anni • Lavoratori affetti da patologie oncologiche (o familiari) • Casi previsti dai CCNL

  10. CONGEDO PATERNITÀ In via sperimentale per il periodo 2013 – 2015 il padre lavoratore dipendente ha: • l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro cinque mesi dalla nascita del figlio.La giornata è indennizzata dall’INPS • la facoltà, in alternativa alla madre, di usufruire di ulteriori due giorni.Le giornate sono indennizzate dall’INPS

  11. COLLOCAMENTO DISABILI E’ stata ampliata la base occupazionale per la determinazione degli obblighi in materia di assunzione dii disabili (si conteggiano i lavoratori a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi);Esclusi: apprendisti, dirigenti, lavoranti a domicilio, disabili, soci di cooperative;Esclusi lavoratori a termine di durata non superiore a 6 mesiNuova decorrenza: gennaio 2013 Esclusi dal conteggio anche il personale impiegato direttamente nei cantieri edili addetto ai montaggi industriali e/o impiantistici.

  12. ASSUNZIONI AGEVOLATE Dal 2013 introdotte due tipologie di assunzioni agevolate: • Lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi • Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in determinate aree geografiche • Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi e dovunque residenti Agevolazioni: • Riduzione 50% dei contributi per assunzioni a tempo determinato di durata fino a dodici mesi; • Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato lo sgravio spetta fino al 18° mese;

  13. CONTRATTO A PROGETTO • Riconducibile ad un progetto (descrizione) e non più ad uno specifico programma di lavoro o fase di esso • Funzionalmente collegato ad un risultato finale • Non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale • Divieto di svolgimento di compiti ripetitivi o meramente esecutivi (prevedibili dai CCNL) • Previsione di un minimo sindacale retributivo • Contratti non genuini (mancanza del progetto, attività analoghe a quelle svolte dai dipendenti ecc.) si presumono come lavoro subordinato • Eliminata la facoltà di introdurre clausole di recesso libero del committente (permangono: giusta causa, manifesta incapacità del collaboratore, cessazione attività) • Dal 2013 (2014) aumento aliquote INPS fino a raggiungere il 33% o 24% nel 2018 • Norma transitoria per i contratti in essere fino al 17 luglio 2013

  14. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE • Non possono essere impiegati in una stessa attività più di tre contratti di associazione in partecipazione fatti salvi legati rapporti di parentela(opera la presunzione di subordinazione per tutti gli associati) • Caratteristiche: • effettiva partecipazione agli utili • Consegna rendiconto • In mancanza delle due condizioni opera la presunzione di subordinazione • L’apporto deve essere connotato da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico pratiche • Decorrenza dal 18 luglio 2012 (salvo i contratti certificati) • Aumento contributivo

  15. PARTITE IVA • Presunzione di collaborazione/subordinazione al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni: • Durata della collaborazione supera gli 8 mesi nell’anno solare (media 2 anni • Il corrispettivo della collaborazione (anche se fatturato a più soggetti di un unico gruppo) superi la misura dell’80% del fatturato del titolare di partita IVA(media 2 anni) • Disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi dell’impresa • La presunzione non opera quando la prestazione: • Connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze lavorative • Nei confronti delle attività professionali • Reddito (ricavi – costi) superiore a 18.663,00 € (rivalutato annualmente) • Aumento aliquote INPS • Norma transitoriaLe nuove disposizioni riguardano i rapporti instaurati dopo il 18 luglio, per gli esistenti rivisitazione entro un anno

  16. PARTITE IVA LA CIRCOLARE 16/2012 DEL MINISTERO DEL LAVOROLe attività nei cantieri edili: indicazioni per ispezioni • Lavoratori autonomi inseriti nel ciclo produttivo delle imprese che svolgono la medesima attività del persoale dipendente • Formule aggregative di dubbia legittimità (associazioni temporanee di lavoratori autonomi); • Insignificanza possesso di attrezzatura minuta (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi), e della disponibilità a titolo oneroso delle macchine e attrezzature; • Particolare attenzione a: • Manovalanza • Muratura • Carpenteria • Rimozione amianto • Posizionamento di ferri e ponti • Addetti a macchine edili forniti dall’impresa committente o appaltatore

  17. APPALTI Il committente imprenditore è responsabile, entro due anni dalla fine dell’appalto, con l’appaltatore e i sub appaltatori per: • Contributi INPS • Premi Inail • Retribuzioni • Ritenute fiscali • TFR • IVA legata all’appalto Il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori

  18. TIROCINI FORMATIVI (STAGES) Entro 180 giorni Governo e Regioni dovranno emanare un decreto che conterrà le linee guida condivise per la regolamentazione dei tirocini. Verrà stabilita la presunzione di non assoluta gratuità attraverso il riconoscimento di una indennità anche in forma forfetaria

  19. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO • E’ stato abolito l’elenco degli ambiti che individuavano il campo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio • Norme particolari per le attività agricole • Possono essere utilizzati nella misura massima di 5.000,00 € nel corso dell’anno solare con riferimento alla totalità dei committenti e comunque non superiori a 2.000,00 € per ogni singolo committente • I voucher dovranno avere un importo orario, essere numerati progressivamente e datati • Il compenso è computabile per il computo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno

  20. DIMISSIONI E CONVALIDA Dimissioni/risoluzione consensuale in gravidanza • Devono essere convalidate se inoltrate entro i primi tre anni di vita del bambino presso (prima entro 1 anno): • la DTL; • In caso di revoca il lavoratore non ha diritto alla retribuzione arretrata • Abusi puniti con la sanzione da 5 a 30 mila euro

  21. DIMISSIONI E CONVALIDA Dimissioni/risoluzione consensuale di tutti i lavoratori • Entro 30 giorni l’azienda deve formalmente invitare il dipendente a convalidare la decisione presso (in alternativa): • la DTL; • Centri per l’impiego • Sedi individuate dai CCNL Oppure in alternativa • Sottoscrivere una dichiarazione di conferma della scelta sulla ricevuta di cessazione inviata al centro impego; • Se entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell’invito il dipendente non convalida, o sottoscrive, né revoca il rapporto di lavoro è risolto.In caso di revoca il lavoratore non ha diritto alla retribuzione arretrata • Abusi punti con la sanzione da 5 a 30 mila euro

  22. LICENZIAMENTI • Tipologie • Licenziamenti discriminatori • Licenziamenti disciplinari • Licenziamenti economici • Licenziamenti per motivi di salute • Licenziamenti formalmente viziati • Licenziamenti collettivi • FormaLa comunicazione di licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato • Tutela realeSi applica alle aziende che hanno più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o più di 60 dipendenti a livello nazionaleNel numero dei dipendenti non si considerano gli apprendisti, i somministrati, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, mentre i part-time ci computano in proporzione • Termini di impugnazioneI licenziamenti (contratti a tempo indeterminato) possono essere impugnati entro 60 giorni dalla scadenza con successiva impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270);

  23. LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI • DefinizioneÈ un licenziamento causato da motivi politici, religiosi, razziali, di lingua e di sesso e alle idee del dipendente espresse dentro o al di fuori dell'ambiente di lavoro. • Ambito di applicazioneTutte le aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati • Conseguenze • Reintegro del dipendente nel posto di lavoro • Risarcire i danni retributivi maturati dal giorno del licenziamento fino al reintegro (dedotto quanto percepito e con il versamento contributi) con un minimo di 5 mensilità • In alternativa il dipendente può chiedere al posto del reintegro il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità (la richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro

  24. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DefinizioneÈ un licenziamento che si fonda su una condotta colpevole o dolosa del dipendente, un’inadempienza, o una trasgressione che vanno a compromettere il necessario rapporto di fiducia tra ditta e dipendenteSono i cosiddetti licenziamenti per: • Giusta causa (molto grave e senza preavviso) • Giustificato motivo soggettivo (minore gravità e con preavviso) Ambito di applicazioneAziende con più di 15 dipendenti (si computano tutti i lavoratori tranne gli apprendisti, i part-time in proporzione) Impugnazione licenziamentiImpugnazione stragiudiziale entro 120 gg (prima 60 gg)Impugnazione giudiziale entro 180 giorni (prima 270 gg) DecorrenzaIl licenziamento ha effetto dalla data di inizio della procedura salvo il diritto al preavviso;Il lavoro svolto durante il periodo della procedura si considera come preavviso lavorato;Effetti sospensivi: maternità/paternità e infortuni (no malattia);

  25. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE • Licenziamento legittimo • Licenziamento illegittimo con reintegro (al posto del reintegro il lavoratore può optare per 15 mensilità senza contributi) • Il fatto non sussiste • Il lavoratore non lo ha commesso • Il fatto rientra tra le condotte punibile con una sanzione conservativa dai CCNL Il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno subito in misura non superiore a 12 mensilità oltre al versamento dei contributi dal licenziamento fino al reintegro • Licenziamento illegittimo con indennizzo (novità della legge)Il Giudice può stabilire una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di retribuzione

  26. LICENZIAMENTO per MOTIVI DI SALUTE • Licenziamento per inidoneità fisica e psichica • Licenziamento intimati durante la malattia (periodo di comporto) • Licenziamento collegato alla disabilità Reintegro e una indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità

  27. LICENZIAMENTO con VIZI di FORMA Nell’ipotesi di licenziamenti fondati ma affetti da vizi: • Vizi della procedura disciplinare o del tentativo di conciliazione; • Vizi di motivazione (mancanza della loro specifica);Sanzione • Pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 6 e 12 mensilità; • Escluso il reintegro • In caso di inesistenza o carenza della motivazione si applicano le tutele previste

  28. LICENZIAMENTO ECONOMICO DefinizioneIl licenziamento economico, ovvero per giustificato motivo oggettivo, si riferisce a ragioni inerenti all’attività produttiva, e all’organizzazione del lavoro ( esempio: soppressione del posto, calo di commesse, crisi di mercato ecc.) ProceduraRitorna ad essere obbligatorio il tentativo di conciliazione presso la DTL Licenziamento illegittimo con reintegro (manifestamente infondato)(al posto del reintegro il lavoratore può optare per 15 mensilità senza contributi) Il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno subito in misura non superiore a 12 mensilità oltre al versamento dei contributi dal licenziamento fino al reintegro Licenziamento illegittimo con indennizzo (novità della legge)Il Giudice può stabilire una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, tenuto conto: • Dimensioni impresa • Dell’anzianità di servizio • Del comportamento delle parti nell’ambito della conciliazione

  29. LICENZIAMENTO ECONOMICO LA PROCEDURA • Il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione a: • DTL del luogo di lavoro del dipendente • Lavoratore • Il datore di lavoro deve indicare i motivi ed (eventualmente) le misure di assistenza alla ricollocazione (credenziali?) • DTL convoca entro 7 giorni e definisce il tentativo di conciliazione entro 20 giorni (salvo proroghe) • Esito • Risoluzione consensuale corresponsione ASPI; • Licenziamento illegittimo con risarcimento il giudice valutato il comportamento delle parti stabilisce l’ammontare dell’indennità (12-24 mesi); • Licenziamento illegittimo con reintegro e risarcimento; • La ditta comunica il licenziamento che ha effetto dalla data di inizio della procedura (lettera a DTL e al dipendente) salvo il diritto al preavviso;Il lavoro svolto durante il periodo della procedura si considera come preavviso lavorato.Effetti sospensivi: maternità/paternità e infortuni (no malattia);

  30. ASPIAssicurazione sociale per l’impiego Cos’è L’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) in vigore dal 1° gennaio 2013 è destinata a sostituire: • Indennità di disoccupazione • Indennità di mobilità Soggetti Saranno coperti dalla nuova assicurazione tutti i dipendenti del settore privato Requisiti Due anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio Durata massima (a regime dal 1° gennaio 2016 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età

  31. ASPIAssicurazione sociale per l’impiego Per finanziare l’Aspi è’ stata introdotta una sorta di «tassa di licenziamento» che andrà corrisposta ogniqualvolta intervenga una interruzione del rapporto di lavoro per motivazioni diverse dalle dimissioni. • Ammontare pari al 50% dell’indennità iniziale Aspi (mensile) per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell’ultimo triennio; • Si applica alle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2013 (compreso recesso apprendistato al termine del periodo formativo) • Esente – fino al 31 dicembre 2016 – per le aziende tenute al versamento del contributo di ingresso alla mobilità

  32. DAL 18 LUGLIO

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